A deciderlo è il Tribunale di Campobasso che, con la sentenza 474/2019, ha ravvisato gli estremi del reato di cui all’art. 570 del codice penale nei confronti del padre che, pur versando l’assegno di mantenimento, non aveva mostrato interesse verso gli impegni scolastici, i traguardi sportivi e la vita sociale del figlio minore. Inoltre, secondo quanto emerso, non ne avrebbe curato l’igiene durante i giorni di visita a lui assegnati.
Per il giudice la descritta condotta integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Infatti entrambi i genitori, oltre a dover provvedere al mantenimento economico della prole, devono assicurargli l’assistenza morale ed educativa di cui ha bisogno per favorire una crescita e uno sviluppo sani. Pertanto, come anche sottolinea la Cassazione in molteplici pronunce, oltre a essere fonte di obbligo risarcitorio, per il figlio vulnerato nella propria affettività, la condotta omissiva del genitore, che si disinteressi alla sua vita, integra il reato de quo, atteso che l’assolvimento del solo obbligo materiale di versare l’assegno di mantenimento non fa venir meno tutti gli altri doveri che la legge fa discendere dalla responsabilità genitoriale.
Il quadro normativo
L’articolo 570 del Codice penale “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, recita testualmente:
“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.”
Le stesse pene si applicano congiuntamente a chi:
- malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
- fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il giudice ha anche stabilito che l’uomo dovrà pagare le spese legali ed anche una somma a titolo di risarcimento danni verso la moglie e verso il figlio. Ciò in virtù della previsione normativa contenuta nell’articolo 315 bis del Codice civile, secondo cui i figli hanno diritto ad essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori.