Leggi&Diritto

Regolamento prospetto e fondi monetari: più facile l’accesso ai mercati

leggi-diritto-novita-legge-gazzetta-ufficiale

Regolamento prospetto e fondi monetari: più facile l’accesso ai mercati. Il nuovo d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17 (G.U. 24-2-2021, n. 46) adegua il Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998), cd. Decreto Draghi alla normativa eurounitaria.

Il nuovo d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17, in vigore dall’11 marzo 2021, modifica in più parti il Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998) per adeguarlo alle disposizioni recate dal Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione a negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari.

I Regolamenti UE sono atti normativi direttamente applicabili negli Stati membri e la loro emanazione comporta una ricognizione della normativa primaria per verificare la piena conformità dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento, con i conseguenti adattamenti.

Regolamento prospetto: cos’è

Il cd. Regolamento prospetto è il Regolamento (UE) 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, approvazione e diffusione del prospetto che deve essere pubblicato per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (es. Borsa italiana) che ha sede o opera in uno Stato membro dell’Unione europea.

Consulta il Regolamento prospetto

Regolamento prospetto: cosa sono i prospetti

I prospetti sono documenti obbligatori per legge che contengono tutte le informazioni rilevanti su una determinata società. Essi sono rivolti soprattutto agli investitori che in base al contenuto delle informazioni riportate possono decidere se investire e come investire sui titoli emessi dalla società.

Il prospetto deve essere puntuale e dettagliato ma allo stesso tempo agile in modo da soddisfare l’esigenza di informare prontamente gli investitori, senza rallentare le negoziazioni.

Come avere il passaporto prospetto

Il Regolamento ha come obiettivo quello di uniformare la disciplina del prospetto per superare le disomogeneità applicative della normativa nei diversi Stati membri.

Una volta che un’autorità nazionale competente abbia approvato un prospetto, l’emittente potrà chiedere un passaporto per utilizzare il prospetto in un altro Stato membro dell’Unione europea; nello Stato membro ospitante non saranno necessarie ulteriori autorizzazioni o procedure per lo stesso prospetto.

Il d.lgs. 2-2-2021, n. 17 è intervenuto sul TUF con norme di adeguamento e con richiami diretti al Regolamento prospetto, in particolare alle norme di informativa uniformi per tutti i tipi di emittenti, volte ad informare adeguatamente i potenziali investitori per la creazione di un vero e proprio mercato transfrontaliero armonizzato (nuovi artt. 93bis ss. TUF)

Cos’è il Regolamento fondi monetari

È il Regolamento (UE) 2017/1131 che introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei fondi comuni monetari e garantire loro una struttura stabile.

Cosa sono i fondi monetari

Sono detti anche fondi liquidità e rappresentano la tipologia di investimento meno remunerativa ma anche meno rischiosa. Riguardano strumenti di investimento a breve termine, come Titoli di Stato, o emessi da emittenti con un grado di affidabilità molto elevato.

I fondi monetari hanno lo scopo di limitare al massimo l’esposizione al rischio dell’investitore e sono scelti dal pubblico come strumento per proteggere il risparmio, più che come strumento di investimento.

 Finalità della disciplina

Attraverso il Regolamento fondi sono state introdotte le norme comuni volte:

  1. ad aumentare la liquidità dei fondi comuni monetari;
  2. introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere settimanali;
  3. introdurre una politica standardizzata che consente al gestore del fondo di conoscere meglio i propri investitori;
  4. diversificare gli investimenti in attività di elevata qualità sotto il profilo dell’affidabilità creditizia;
  5. garantire che la liquidità dei fondi sia adeguata a soddisfare le richieste di riscatto degli investitori.

Le misure sono accompagnate dal rafforzamento dei requisiti di trasparenza per garantire che l’investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e rendimento del suo investimento.

Il nuovo art. 4quinquies.2 del TUF individua la Banca d’Italia e la CONSOB quali autorità nazionali competenti ai fini della vigilanza sul Regolamento fondi.

I testi aggiornati delle norme civili complementari, con note e richiami alla disciplina di attuazione, sono reperibili nel Codice civile 2021.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *