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Scudo penale vaccini Covid: cos’è e come si valuta la responsabilità

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Scudo penale vaccini Covid: cos’è e come si valuta la responsabilità. L’art. 3 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 sancisce che per i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2,  effettuata  nel  corso della campagna vaccinale straordinaria,  la punibilità è esclusa quando l’uso  del  vaccino  è conforme  alle indicazioni   contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e  alle circolari pubblicate  sul  sito  istituzionale  del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Scudo penale vaccini Covid: cos’è

È la esclusione per legge della punibilità del personale sanitario, nel caso in cui dalla vaccinazione antiCovid19 conseguano danni per il paziente.

Il danno può consistere nella morte o nelle lesioni personali.

La legge esclude, dunque, la punibilità del personale sanitario per omicidio colposo o lesioni personali colpose, quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni dei relativi provvedimenti autorizzativi.

La responsabilità penale del personale sanitario

Ciò detto, deve rammentarsi che l’art. 6, L. 24/2017 ha introdotto nel codice penale l’art. 590sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario.

Viene previsto che se i fatti di cui agli art. 589 c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste.

Solo se l’evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee-guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Anche in assenza dello scudo penale 2021, dunque, in base alle norme vigenti in materia, sarebbe stato difficile configurare una responsabilità del sanitario “vaccinatore” il cui atto terapeutico si sia limitato alla somministrazione del vaccino.

Già per effetto dell’art. 590sexies c.p., infatti, la condotta del sanitario “vaccinatore” sarebbe non punibile, qualora questi si sia scrupolosamente attenuto alle indicazioni ed alle raccomandazioni di fonte legislativa e ministeriale.

Rapporto con l’art. 590sexies c.p.

Invero deve osservarsi che tra le due norme in questione (art. 3, D.L. 44/2021 e 590sexies c.p.)  intercorre un rapporto di specialità, ex art. 15 c.p., in quanto il nuovo scudo penale si rivolge esclusivamente al personale sanitario che pratica l’inoculazione del siero contro il Coronavirus.

A ciò si aggiunga che, a differenza dell’art. 590sexies c.p., il nuovo art. 3 non limita la non punibilità alle sole ipotesi di imperizia.

Inoltre, nel nuovo art. 3, mancano riferimenti all’adeguatezza delle indicazioni e delle circolari alle specificità del caso concreto, come invece previsto dall’art. 590sexies c.p.

Dunque, una volta che l’operatore sanitario abbia osservato le indicazioni sull’uso specifico del vaccino (contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio delle Autorità competenti) e le circolari ministeriali, l’esimente in parola opererebbe automaticamente, non sussistendo, nell’attività vaccinale, il tempo per lo studio e la valutazione del caso concreto, pur nell’osservanza delle linee-guida sanitarie.

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