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Filiazione, maternità surrogata e minori: le ultimissime sentenze

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Filiazione, maternità surrogata e minori: le ultimissime sentenze. Si passano in rassegna diverse recentissime pronunce in materia di filiazione, maternità surrogata e minori. Le sentenze sono state pronunciate nelle ultime settimane sia dalla Corte costituzionale che dalla Cassazione. Dai un’occhiata a questo ed altri approfondimenti nella sezione del Blog Simone Leggi&Diritto.

Filiazione, maternità surrogata e minori: le ultime pronunce

Tutti i minori adottati hanno diritto a un legame di parentela con la famiglia del genitore adottante

 

La Corte Costituzionale, con sentenza 28-3-2022, n. 79, ha affermato la valenza generale del principio secondo il quale tutti i minori adottati hanno diritto a un legame di parentela con la famiglia del genitore adottante. Questo principio, sancito dalla legge di riforma della filiazione (l. 219/2012) per i figli biologici e adottivi con l’adozione piena o cd. legittimante, è stato esteso anche alle ipotesi conosciute come “adozione in casi particolari”. Tale forma di adozione viene disposta ai sensi dell’art. 44, l. 184/1983 riguardo ai minori che non sono che non sono in stato di abbandono, ovvero quando il minore sia orfano di padre e di madre (in questo caso è adottabile dai parenti fino al sesto grado o da persone a lui unite da un preesistente rapporto stabile e duraturo), quando sia figlio di uno soltanto dei coniugi (in questo caso è adottabile dall’altro coniuge) o quando vi sia l’impossibilità di un affidamento preadottivo.

Anche in ipotesi di adozione in casi particolari il minore ha lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali che il legislatore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli, con tutte le conseguenze, anche sotto il profilo successorio.

La Corte ha perciò dichiarato illegittimo – con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU – l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983, là dove imponeva di applicare all’adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall’articolo 300, secondo comma, del codice civile per l’adozione dei maggiorenni, per la quale il rapporto parentale non si configura (art. 74 c.c.). La Corte ha ritenuto che un profilo tanto rilevante «per la crescita e per la stabilità di un bambino» non potesse essere regolato tramite il rinvio alla disciplina operante per l’adozione dei maggiorenni, istituto che è «plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie». In definitiva, la pronuncia della Corte costituzionale rende effettiva – in conformità ai principi costituzionali e in linea anche con gli orientamenti della Corte di Strasburgo – la tutela offerta dall’adozione in casi particolari.

A stretto giro, la Cassazione (5-4-2022, n. 10989), riguardo alla coesistenza dei legami di parentela tra il minore e la famiglia del genitore adottivo, da un lato, e la famiglia del genitore biologico, dall’altro, ha messo in evidenza che l’idea per cui si debba avere una sola famiglia è ormai superata dalla riforma della filiazione e dal principio secondo il quale tutti i figli sono uguali (art. 315). Di conseguenza, poiché nell’adozione in casi particolari l’identità stessa del minore è connotata dall’appartenenza a due famiglie, disconoscere i legami che derivano da tale adozione significherebbe disconoscere la stessa identità del minore.

Il rilevo della decisione della Corte costituzionale è ancora più importante se si pensa che all’adozione in casi particolari si ricorre diffusamente nel caso di coppie omoaffettive e anche nel caso di persone singole.

La sindrome da alienazione parentale (PAS) non ha fondamento scientifico

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 24-3-2022, n. 9691, in una complessa questione sull’affidamento di un minore, ha ribadito che il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale, e ad ogni suo corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore, afferma la Corte,  sono misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio ed è sempre necessaria la verifica, nell’interesse del minore, della possibilità che tali rimedi incontrino, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza della improvvisa e radicale esclusione di ogni relazione con il genitore con il quale ha sempre vissuto, coltivando i propri interessi di bambino, e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.

Filiazione, maternità surrogata e minori: la maternità surrogata non è un tabù

Per la giurisprudenza (Sez. Un. sent. 12193/2019) il riconoscimento del provvedimento straniero di nascita o di adozione del figlio di coppia omoaffettiva trova un limite nel divieto di surrogazione di maternità, posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione, ritenuti prevalenti sull’interesse del minore.

La Corte cost. (sent. 33/2021), tuttavia, pur ribadendo il divieto di maternità surrogata, ha sollecitato un intervento del legislatore per trovare forme di tutela del nato all’estero con tale la tecnica, in modo che il rapporto di filiazione, al pari della filiazione biologica, venga riconosciuto nella sua pienezza e integrità.

La sentenza della Corte cost. ha riaperto la questione, evidenziando un vuoto normativo, e rimesso in discussione l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, che sono state chiamate a pronunciarsi nuovamente da Cass. 21-1-2022, n. 1842.

Tale ultima pronuncia, in attesa di una decisione del legislatore e di un nuovo intervento della Suprema Corte, ritiene sia possibile il riconoscimento del rapporto di filiazione, anche in caso di ricorso alla maternità surrogata, partendo da alcuni criteri generali, da verificare nel caso concreto.

In particolare, se la madre surrogata abbia aderito alla pratica in modo libero e consapevole e non determinato da necessità economiche; se sia stata preservata la sua facoltà di revocare il consenso alla rinuncia del rapporto di filiazione, fino alla nascita; se vi sia stato l’apporto genetico dei uno dei due componenti della coppia omoaffettiva. In presenza di tali presupposti si può ritenere che la nascita sia stata programmata in un contesto di vita familiare, in cui non vi è stata lesione della dignità della donna, in cui la pratica della maternità surrogata non è stata utilizzata in modo fraudolento ma nel rispetto delle leggi del Paese che la consente. In tal caso, sarebbe gravemente lesivo dei diritti del minore negare il riconoscimento del suo rapporto di filiazione.