Nel primo articolo di questa serie dedicata ai reati stradali, abbiamo esaminato la guida in stato di ebrezza (art. 186 CdS), la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 CdS) e l’omicidio stradale (art. 589bis c.p.), anche alla luce delle modiche introdotte dalla L.177/2024 (riforma del Codice della Strada). In questo secondo approfondimento, saranno analizzati i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime e di fuga o omissione di assistenza.
Lesioni personali stradali gravi o gravissime – art. 590bis c.p.
Il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto dall’art. 590bis c.p., è stato introdotto dalla L. 44/2016 per rafforzare la tutela delle vittime di incidenti stradali. Il delitto si configura quando un soggetto, violando le norme del Codice della Strada, provoca lesioni gravi o gravissime alla vittima. La distinzione tra lesioni gravi e lesioni gravissime si basa sulla durata e sulla natura delle conseguenze, come stabilito dall’art. 583 c.p.:
- lesioni gravi: comportano una prognosi superiore a 40 giorni di cure;
- lesioni gravissime: includono menomazioni permanenti, perdita di un organo o invalidità grave e irreversibile.
Le pene variano in base alla gravità delle lesioni, per cui si prevede:
- la reclusione da 3 mesi a 1 anno per lesioni gravi;
- la reclusione da 1 a 3 anni per lesioni gravissime.
La pena è aumentata se le lesioni sono prodotte guidando dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. I particolare:
- se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la reclusione è da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime;
- se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la reclusione è da 1 anno e 3 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.
Inoltre, il reato di lesioni stradali può essere la conseguenza di infrazioni al Codice della Strada (ad esempio, superare il limite di velocità, passare con il semaforo rosso o effettuare inversioni di marcia in punti pericolosi della carreggiata). In questi casi, la pena varia da 1 anno e 3 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per lesioni gravissime.
Con la L. 177/2024, l’art. 590bis c.p. è stato modificato per allinearsi alle modifiche dell’art. 187 CdS, che ora sanziona chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se non manifesta un evidente stato di alterazione psicofisica. Tuttavia, il legislatore ha eliminato dall’art. 590bis il rinvio all’art. 187 CdS, per cui per il reato di lesioni sarà comunque necessario accertare l’alterazione psicofisica per configurare il delitto.
La fuga o omissione di assistenza in caso di incidente – art. 189 CdS
Un comportamento diverso, ma strettamente connesso alle lesioni stradali, è la fuga dopo aver causato un incidente.
L’art. 140 del CdS stabilisce che ogni conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione e deve sempre garantire la sicurezza stradale. Tuttavia, gli incidenti possono verificarsi. In questi casi, l’art. 189, comma 1, CdS, stabilisce che, in caso di incidente con danno alle persone, il conducente ha l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza. Il conducente, inoltre, deve fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili.
Secondo il comma 6 dell’art. 189 CdS, chiunque non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se il conducente fugge in caso di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e, in ogni caso, non può essere inferiore a 5 anni in caso di omicidio e a 3 anni in caso di lesioni (artt. 589ter e 590ter c.p.). Inoltre, è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 anni.
Il comma 7 dell’art. 189 CdS stabilisce che chi non presta l’assistenza dovuta alle persone ferite è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni.
È importante sottolineare che i reati di cui agli articoli 189, commi 6 e 7, sono considerati due fattispecie autonome di reato e possono concorrere tra loro.
Allarmante è la quantità di casi di cronaca che riguardano la fuga dopo aver provocato lesioni o la morte dopo un incidente stradale. E’ quanto accaduto, ad esempio, a Milano pochi giorni dopo la pubblicazione della legge di modifica del Codice della Strada (L. 177/2024), dove una donna è stata investita sulle strisce pedonali e l’autista si è dato alla fuga senza prestare soccorso.
L’evoluzione della normativa sui reati stradali, come si evince anche dalle modifiche introdotte dalla L. 177/2024, riflette un impegno crescente a tutelare la sicurezza stradale e a garantire le vittime di incidenti. In particolare, la disciplina relativa ai reati stradali pone l’accento sulla responsabilità dei conducenti, sia in termini di comportamenti pericolosi che di obblighi morali mirando a ridurre comportamenti irresponsabili e a migliorare la protezione delle vittime. È fondamentale che i conducenti siano consapevoli delle loro responsabilità, non solo per evitare le sanzioni previste, ma soprattutto per contribuire a una cultura della sicurezza e del rispetto reciproco sulla strada.