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Capire la riforma della giustizia: verso il referendum costituzionale

Capire la riforma della giustizia: verso il referendum costituzionale

Il 22 e 23 marzo voteremo per confermare o meno la riforma della giustizia approvata dal Parlamento. L’argomento è tecnico, in apparenza riguarda molto da vicino i magistrati e la loro carriera e molto meno i cittadini.

A ciò si aggiunge il fatto che, come quasi tutte le riforme costituzionali che arrivano al voto, il dibattito è estremamente polarizzato e le decisioni di voto sono influenzate più dall’appartenenza politica che dal merito della riforma.

Il referendum è un momento di partecipazione diretta e quello costituzionale è particolarmente importante, prima di tutto perché il Parlamento chiede ai cittadini di esprimersi sul cambiamento della Costituzione, che è il provvedimento più importante della Repubblica. Un’altra particolarità del referendum costituzionale è che, a differenza del referendum abrogativo che richiede una partecipazione molto alta per essere valido (il quorum di partecipazione è del 50% + 1 degli aventi diritto), in quello costituzionale non ci sono sbarramenti quantitativi: chi vota decide per tutti, a prescindere che votino tutti, la metà o solo il 10% degli elettori.

Questo articolo apre una serie di contenuti dedicati alla riforma, per capire e spiegare in modo semplice ogni suo aspetto, ma soprattutto per scegliere in modo consapevole come votare, perché le riforme costituzionali coinvolgono sempre tutti, anche se sembrano tecniche.

La riforma in breve

Prima della sua approvazione, avevamo già parlato della riforma della giustizia in questo articolo, riprendiamone i tratti salienti.

Come funziona oggi la magistratura?

In Italia esiste la figura del magistrato. Alla magistratura si accede tramite concorso: i vincitori del concorso diventano magistrati e, in base all’assegnazione, svolgeranno funzioni giudicanti (giudici) o requirenti (pubblici ministeri, anche detti procuratori della Repubblica).

In Italia i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e la magistratura nel suo complesso è un ordine autonomo e indipendente (art. 104 Cost.). Ciò vuol dire, ad esempio, che essa non può essere controllata o influenzata da altri poteri dello Stato, primi fra tutti il Governo (potere esecutivo) e il Parlamento (potere legislativo).

Autonomia e indipendenza sono garantite dal fatto che esiste un unico organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura, che si occupa di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, ma anche di promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, siano essi giudici o P.M.

Il fatto che ci sia un organo unico per tutti gli appartenenti alla magistratura testimonia che le due figure sono parte della stessa famiglia: il concorso è infatti unico.

L’obiettivo dichiarato di questa riforma è separare le carriere, sull’assunto che non sia corretto, soprattutto per quanto riguarda il processo penale, che una parte processuale (il pubblico ministero) faccia parte della stessa categoria di chi dovrà decidere la controversia mentre un’altra parte processuale (l’avvocato) è parte di una categoria autonoma.

È bene chiarire sin da subito che la riforma non cambia – almeno nei suoi obiettivi dichiarati – il bilanciamento dei poteri dello Stato: la magistratura resta autonoma e indipendente, con un organo (anzi due) di autogoverno. Eppure l’intervento voluto dal Governo impatta soprattutto sull’organo di autogoverno della magistratura.

CSM, oltre alla composizione cambiano anche le funzioni

Il centro della riforma è il Consiglio superiore della magistratura, investito da modifiche sostanziali che ne cambierebbero non solo la composizione ma anche le funzioni.

Come funziona oggi

Il CSM oggi è formato dal Presidente della Repubblica, che lo presiede, dal primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Tutti quelli citati sono membri di diritto del Consiglio.

A questi si aggiungono 24 componenti:

  • 16 (2/3) eletti dai magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. Sono questi i cd. membri togati;
  • 8 (1/3) eletti dal Parlamento in seduta comune. Sono questi i cd. membri laici.

I componenti togati vengono scelti con criteri specifici:

  • 2 tra coloro che svolgono funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione;
  • 10 tra i giudici di merito (presso le Corti di Appello o i Tribunali);
  • 4 tra i pubblici ministeri.

I membri laici sono invece scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esperienza.

Come potrebbe cambiare la composizione

Con l’approvazione da parte dei cittadini della riforma, l’elezione del CSM cambierebbe radicalmente. Per prima cosa, non parleremmo più di composizione del CSM ma dei CSM, quello giudicante e quello requirente.

Quanto alla composizione, il CSM giudicante sarebbe composto dal Presidente della Repubblica e dal primo presidente della Corte di cassazione (membri di diritto). I 16 componenti non sarebbero più eletti dai magistrati ordinari ma estratti a sorte tra i magistrati giudicanti. Anche i membri laici sarebbero estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento nei primi sei mesi della legislatura.

Per capire realmente la composizione interna si dovrà, però, aspettare la modifica delle leggi ordinarie che regolano l’elezione. Nel caso specifico, ad esempio, si dovrà capire nel CSM della magistratura giudicante come verranno suddivisi i 4 membri togati scelti tra i P.M.

Per il CSM requirente, il discorso non cambia. In caso di approvazione sarebbe composto dal Presidente della Repubblica e dal procuratore generale della Corte di cassazione (membri di diritto) e da membri eletti a sorte (quelli togati tra i magistrati requirenti).

Il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale, quindi, non siederebbero più in entrambi i Consigli, ma solo in quello che rispecchia le loro funzioni.

Le correnti e il sorteggio

Il sorteggio dovrebbe servire a eliminare, o comunque ridurre, il peso delle correnti (cioè delle “fazioni” in cui si aggregano i magistrati). Il meccanismo del voto, secondo i promotori della riforma, sarebbe in grado di influenzare l’operato dei magistrati tramite un meccanismo di voto in cambio di sostegno. La selezione casuale dovrebbe ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura.

L’Alta Corte disciplinare

Non c’è però solo uno stravolgimento di composizione. In caso di vittoria del “Sì” al referendum del 22 e 23 marzo cambieranno anche le funzioni del Consiglio, che oggi si occupa di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi di tutti magistrati. Se la riforma verrà approvata dai cittadini, il CSM non si occuperà più dei provvedimenti disciplinari che saranno, invece, di competenza di un nuovo organo (questa volta unico e non diviso tra giudici e P.M.): l’Alta Corte disciplinare. La Corte sarebbe composta da 15 giudici:

  • 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno 20 anni di esercizio
  • 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti compilato dal parlamento in seduta comune nei primi 6 mesi dall’insediamento
  • 6 magistrati giudicanti, estratti a sorte e con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità
  • 3 magistrati requirenti, estratti a sorte e con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità

L’impugnazione dei provvedimenti disciplinari

Per quanto riguarda la Corte, è necessario sottolineare un punto relativo all’eventuale impugnazione.

Ad oggi, i provvedimenti disciplinari del CSM possono essere impugnati con ricorso in Cassazione. In particolare, la competenza ad effettuare un controllo sull’operato del CSM spetta a giudici diversi, quelli delle Sezioni Unite civili della Cassazione. In caso di approvazione della riforma, invece, i provvedimenti dell’Alta Corte, anche per motivi di merito, potranno essere impugnati davanti all’Alta Corte stessa. La decisione di impugnazione sarà semplicemente presa senza la partecipazione dei componenti che hanno emesso la prima decisione.

Anche in questo caso, la legge determinerà la composizione dei collegi e stabilirà le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte.

Di solito le impugnazioni sulle impugnazioni decide un organo diverso da quello che ha emanato il provvedimento (ad esempio, le sentenze del tribunale penale sono impugnabili in corte d’appello).

Il testo della riforma è consultabile qui.

Qui invece trovi una tabella che confronta gli articoli della Costituzione interessati dalla riforma:

Tabella di confronto

Sulla scheda troverai questo quesito referendario:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»

 

Si vota domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Ricorda che non è richiesto quorum di partecipazione: deciderà chi andrà a votare.