Questa nuova edizione mantiene inalterata la suddivisione in tre parti dell’edizione precedente, nelle quali si analizzano gli aspetti sostanziali e processuali della tutela d’urgenza e la loro applicazione nel microcosmo del diritto del lavoro.
Quest’ultima parte era stata inserita in pieno «tsunami Marchionne», che ha determinato un netto peggioramento delle condizioni di lavoro innescando una forte conflittualità nelle fabbriche (quelle poche rimaste aperte …).
La parte più consistente del volume riguarda, ovviamente, la disciplina sostanziale della tutela d’urgenza, ossia l’individuazione degli interessi tutelabili. Questa ricognizione è agevolata da un’analisi dettagliata di numerose fattispecie, selezionate tra quelle più diffuse nella prassi dei tribunali, rispetto alle quali si è cercato di individuare il concreto modo di atteggiarsi del fumus boni iuris e del periculum in mora, i due passpartout per aprire le porte dell’art. 700.
Accanto alle numerose correzioni che sono state apportate e alla riscrittura di interi paragrafi, sono stati aggiunti nuovi argomenti, tra i quali, ad esempio, la sospensione d’urgenza del titolo esecutivo, la tutela dei consumatori, la responsabilità dell’intermediario finanziario nei confronti degli operatori qualificati, il diritto d’antenna in ambito condominiale e la tutelabilità dell’onore violato da Google.
Diamo conto, ovviamente, dei numerosi aspetti problematici della disciplina, soprattutto in seguito alla riscrittura dell’art. 669octies, co. 6, c.p.c., che ha attenuato il vincolo di strumentalità che condizionava l’efficacia dei provvedimenti d’urgenza all’instaurazione del successivo giudizio di merito. Attualmente, il provvedimento d’urgenza mantiene la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito. Alla luce di tale modifica sembrerebbe doversi affermare che nella domanda cautelare non occorra più menzionare anche la futura azione di merito, essendo divenuta meramente eventuale. Su questa linea, ad esempio, una parte della giurisprudenza di merito ritiene che l’onere di specificare l’azione di merito può considerarsi assolto qualora i termini della controversia emergano dal contesto complessivo dell’atto, dal tenore delle espressioni utilizzate, dalla ricostruzione dei fatti e dalle violazioni lamentate.
Il periculum in mora assume caratteri peculiari in materia di controversie di lavoro — alle quali è dedicata l’ultima parte —, perché, secondo la giurisprudenza più recente, l’esistenza del periculum deve essere accertata caso per caso in relazione all’effettiva situazione socioeconomica del lavoratore, sicché il ricorrente è tenuto a provare che la perdita del posto di lavoro possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l’esercizio di un’effettiva difesa e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Il periculum, insomma, non deriverebbe automaticamente dal licenziamento, altrimenti ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente e irreparabile e renderebbe il ricorso all’art. 700 c.p.c. lo strumento normale per opporsi a qualunque licenziamento, sostituendo il rimedio ordinario previsto dall’art. 414 c.p.c.
Questa tesi, inutile girarci intorno, è sbagliata. La perdita improvvisa delle retribuzioni non arreca soltanto un immediato pregiudizio economico, ma produce anche ripercussioni negative nella sfera personale e familiare del lavoratore e giustifica, pertanto, una reazione immediata attraverso il ricorso d’urgenza, l’unico che possa assicurare l’effettività della tutela.
Tra l’altro, mentre scriviamo è in discussione un progetto di riforma del mercato del lavoro che prevede la cancellazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). Sappiano, lorsignori, che tolto un articolo se ne applica un altro, cioè il 700. Soprattutto a questo vorrebbe servire questo piccolo manuale.
Tra l’altro, mentre scriviamo è in discussione un progetto di riforma del mercato del lavoro che prevede la cancellazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). Sappiano, lorsignori, che tolto un articolo se ne applica un altro, cioè il 700. Soprattutto a questo vorrebbe servire questo piccolo manuale.
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