Codice delle Leggi Amministrative
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Aggiornata al Correttivo Appalti (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)
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Esaurito
AMMESSO
al
CONCORSO
in
MAGISTRATURA
Lโardua attivitร di raccolta delle principali normative del diritto amministrativo non conosce sosta, rispecchiando lโintenso lavorio cui รจ chiamato in primis il legislatore.
La spinta riformista, nonostante lโesito del referendum costituzionale, รจ del resto in re ipsa e non puรฒ che evolvere, dovendo assecondare gli intensi mutamenti che gli scenari interni ed internazionali sollecitano.
Centrale, nel contesto, rimane la prospettiva europea e il suo piรน originale vettore, la concorrenza.
Il rimando va al D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3: il tema รจ perรฒ piรน vasto in quanto sottende una visione rigenerata del diritto amministrativo in cui lโAmministrazione pubblica non รจ piรน (o essenzialmente) Autoritร , ma un soggetto, in tendenza, pari ordinato ai cittadiniamministrati cui deve offrire servizi concorrenziali.
Non sfugga inoltre al lettore che al di lร della disciplina specifica, รจ il quadro ermeneutico che, per lโinterprete, muta i suoi referenti.
Le Corti infatti ci avvertono che il diritto รจ ยซviventeยป in quanto si alimenta di sempre innovativi criteri di approccio: cosรฌ alla lettura di impronta costituzionale si affianca lโinterpretazione comunitaria (e/o convenzionalmente) orientata; qui il tema della concorrenza si accentua e tende ad implicare la pubblica Amministrazione quale soggetto che interagisce con il mercato.
Lโargomento intercetta un disegno riformatore piรน vasto (cfr. la L. 7 agosto 2015, n. 124) che, come nota il Consiglio di Stato (Adunanza del 24 febbraio 2016), si dirige allโapparato pubblico ยซnel suo complessoยป, e soprattutto guarda allโesterno di tale apparato e mira a incidere sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in una visione olistica che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non lโapparato che fornisce il servizio medesimo.
ร importante โ prosegue il Consiglio di Stato โ considerare come il sistema del diritto amministrativo non debba o possa esaurirsi nel c.d. ยซdiritto autoritativoยป disciplina di poteri e funzioni delle amministrazioni pubbliche, poichรฉ esso si articola in schemi e ambiti di cd. ยซdiritto convenzionaleยป altrettanto necessari per disciplinare settori di evidente interesse per i cittadini (si pensi al tema delle societร partecipate o delle camere di commercio).
Si tratta dunque di abbinare, in virtuosa sinergia, economicitร , efficienza, accessibilitร , controllo della spesa (cfr., il Codice della Giustizia Contabile ex D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174) e (al tempo stesso) tutela della persona umana nel segno della dignitร di tutte le posizioni giuridiche che la caratterizzano: la parola guida รจ la trasparenza (D.Lgs. 33/2013) โ di diretta discendenza dai valori costituzionali del Buon Andamento e dellโImparzialitร (ex art. 97 Cost.) โ che ex pluris innesta una visione nuova delle funzioni classiche, posto che quella di controllo non รจ piรน solo una attivitร di Uffici, ma diretta esplicazione della cittadinanza ยซattivaยป attraverso forme (appunto) di ยซcontrollo pubblicoยป favorite dalla completa, in tesi, pubblicitร di tutti gli atti e documenti amministrativi.
Va in questa chiave recepita la L. 8 marzo 2017, n. 24 sulla responsabilitร degli esercenti le professioni sanitarie che riscrivendo la normativa di settore (novellando al contempo aspetti penalistici e processualistici) riformula snodi salienti della organizzazione strutturale della amministrazione di settore sul dichiarato presupposto che ยซLa sicurezza delle cure รจ parte costitutiva del diritto alla salute ed รจ perseguita nellโinteresse dellโindividuo e della collettivitร ยป e tale sicurezza si realizza mediante ยซlโutilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzativeยป, fornendo cosรฌ la prova decisiva della bontร del criterio riassuntivo della connessa leggibilitร dei profili organizzatori e della tutela delle posizioni giuridiche protette.
Come bene ha detto la Consulta, Organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, lโuni e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non cโรจ organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, cosรฌ come non cโรจ diritto o prestazione che non condizioni lโorganizzazione.
Il richiamo ai ยซdirittiยป implicati nella vicenda sottoposta alla Corte (sent. n. 383/1998) va, in realtร , esteso (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 500/1999) cosรฌ testimoniando come lโampiezza della protezione giuridica del cittadino non possa essere avulsa (vale ancora ribadirlo) dalla organizzazione dei Pubblici Uffici.
Disquisire di tutela e di connesse riforme delle strutture amministrative non puรฒ non involgere lโattivitร delle Corti che costituiscono il principale vettore delle nuove sensibilitร soprattutto nei confronti della pubblica Amministrazione.
Come affermano le Sezioni Unite della Cassazione Le norme sulla giurisdizione hanno subito una profonda evoluzione passando da limite ai poteri del giudice nei confronti dellโAmministrazione o di altri giudici a strumento per una piรน appropriata tutela delle parti. (Cass. Civ. SS.UU. n. 10294/2012).
506/ST
Correttivo Appalti (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)







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