I D.Lgs. nn. 7 e 8 del 2016, entrati in vigore il 6 febbraio 2016, hanno introdotto rilevanti modifiche nel sistema sanzionatorio in esecuzione della legge delega n. 67/2014. Il legislatore ha appesantito ulteriormente la macchina processuale, che già fatica a smaltire le controversie ordinarie e che adesso ha anche il compito di irrogare le sanzioni civili.
Sul punto la legge-delega si limitava a rimettere al Governo il compito di individuare “l’autorità competente a irrogare la sanzione civile” (art. 2, co. 3, lett. d), L. 67/2014).
Di fronte all’irrazionalità della scelta governativa si profilano all’orizzonte pesanti nubi di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio, nella parte in cui affida alla magistratura, anziché alla pubblica amministrazione, la funzione di irrogare le sanzioni pecuniarie civili.
Inoltre, i decreti legislativi 7 e 8 del 2016 non si sono limitati a prevedere un’ulteriore, generalizzata depenalizzazione ma hanno realizzato un vero e proprio arretramento del diritto penale a vantaggio del diritto amministrativo e del diritto civile, poiché, da un lato, numerosi reati sono stati trasformati in illeciti amministrativi, puniti con sanzioni pecuniarie (D.Lgs. 8/2016) e, dall’altro, alcuni reati hanno perso il carattere di illecito penale conservando la loro natura di illecito civile punito, oltre che con il risarcimento del danno, con una sanzione pecuniaria irrogata dal giudice civile (D.Lgs. 7/2016).
La ratio dei due provvedimenti, ampiamente riportata nelle relazioni di accompagnamento ai decreti, corrispondente a una scelta di politica criminale, di deflazione del sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale, in un’ottica in cui la sanzione penale assume natura di extrema ratio.
A seguito del D.Lgs. 8/2016 saranno solo illecito amministrativo la guida senza patente, gli atti osceni, l’abuso della credulità popolare, le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, il noleggio di materiale coperto da copyright, l’installazione e l’uso di impianti abusivi di carburante. Così come l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali entro i 10mila euro.
Per effetto, invece, del D.Lgs. 7/2016, divengono illeciti cui si connette una sanzione civile pecuniaria l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario, l’appropriazione di cose smarrite, l’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Sono stati invece esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, come l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.
Chi sarà trovato, la prima volta, alla guida senza patente o con patente non in regola eviterà il processo penale e pagherà una sanzione tra i 5mila e i 30mila euro: la multa diventa quindi più salata di quella attuale, che va da 2.257 a 9.032 euro. Inoltre, scatterà la confisca del veicolo e in caso di recidiva resta la sanzione penale.
Sono state rinviate a data da destinarsi le decisioni sulla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, alla luce delle polemiche sui fatti di Colonia: il Governo ha evocato “valutazioni di opportunità politica” e “elementi psicologici” che potrebbero far sentire gli elettori meno sicuri.
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