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I Riti Semplificati
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Commento organico, con formulario, al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione)
Esaurito
La riduzione dei riti è un obiettivo lodevole, perché il numero eccessivo di modelli processuali è fonte di complicazioni e inefficienze. Il guaio, però, è che il D.Lgs. 150/2011, contrariamente alle intenzioni del legislatore, non ha né ridotto né semplificato i riti esistenti, ma li ha conservati, mantenendo inalterate le peculiarità di ciascuno, sia pure riconducendoli, nei tratti essenziali, ai tre modelli del processo ordinario e sommario di cognizione e del processo del lavoro.
All’interno di ciascuno dei tre modelli-tipo sono stati creati numerosi «sottoriti», la cui disciplina è rimasta pressoché inalterata, salvo un rinvio, per le eventuali lacune di disciplina, al macromodello di riferimento. Una reale ed efficace semplificazione avrebbe imposto, in realtà, il percorso inverso: espungere, cioè, dalla disciplina speciale di ciascun procedimento ogni elemento estraneo alla cornice processuale di riferimento, prevedendo una fase introduttiva comune a ogni procedimento, seguita da una fase di trattazione diversificata, entro determinati limiti, in base al grado di complessità della causa.
Ad esempio, i procedimenti ricondotti al rito del lavoro, in un’ottica di effettiva semplificazione, avrebbero dovuto mutuarne realmente i caratteri di immediatezza, oralità e concentrazione, rispecchiando per intero la disciplina introduttiva del giudizio e le modalità di costituzione delle parti ex artt. 414-418 c.p.c. Invece, per menzionare il caso più eclatante, nel nuovo rito del lavoro in materia di opposizione a sanzione amministrativa non sono stati espunti i caratteri della disciplina già prevista dalla L. 689/1981, quali il meccanismo di allegazione della copia del rapporto e degli atti relativi all’accertamento della violazione e alla sua contestazione e la notifica del ricorso a cura della cancelleria.
La stessa disciplina del mutamento del rito voluta dall’art. 4 D.Lgs. 150/2011 accentua i profili specializzanti dei nuovi sottoriti.
Tale disposizione prevede che quando una controversia è promossa con forme diverse da quelle previste dal D.Lgs. 150/2011, il giudice può disporre il mutamento del rito, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Ciò comporta, a differenza di quanto previsto dagli artt. 426, 427 e 439 c.p.c., un’ulteriore deviazione rispetto ai modelli codicistici, ponendo al giudice una preclusione al rilievo dell’errore sul rito anche se, per ipotesi, tale errore abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o abbia causato un altro specifico pregiudizio processuale a una delle parti.
Risulta chiaro, insomma, che la semplificazione dei riti è soltanto nominale, poiché i numerosi modelli processuali che hanno formato oggetto di intervento da parte del D.Lgs. 150/2011 hanno conservato le loro peculiarità, salvo talune, marginali semplificazioni.
Inoltre, non può neanche dirsi che siano stati semplificati i testi da consultare, come qualcuno ha osservato, perché le numerose leggi speciali che prevedono i vari sottoriti sono state, in gran parte, mantenute. Le abrogazioni, infatti, hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, singoli articoli o singoli commi, lasciando in piedi, per il resto, la disciplina previgente.
Nonostante le evidenti lacune di questa ennesima pseudo riforma del processo civile, si è ritenuto utile fornire, accanto a un primo commento della disciplina, un formulario che consenta di cogliere la portata applicativa delle nuove norme e di orientare la prassi degli operatori nella giusta direzione, secondo la nota legge di Murphy secondo la quale «è meglio un libro con un formulario che un libro senza formulario».
I tempi tirannici imposti dalla crudele dott.ssa Rossana Petrucci possono aver causato qualche errore od omissione, che siete pregati di segnalare.
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PARTE PRIMA
L. 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) - Art. 54
Art. 54 (L. 18-6-2009, n. 69) - Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
Commento
1. La semplificazione dei riti civili nella L. 69/2009 (legge-delega) e nel D.Lgs. 1-9-2011, n. 150
2. Criteri ispiratori
3. Regole generali
4. Topografia del D.Lgs. 1-9-2011, n. 150
PARTE Seconda
D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1 - Definizioni
Commento
1. I tre riti applicabili. La permanenza della specialità dei riti
2. La scarsa incidenza pratica della riforma
Art. 2 - Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
Commento
Art. 3 - Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione
Commento
Art. 4 - Mutamento del rito
Commento
Art. 5 - Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Commento
Art. 34 - Modificazioni ed abrogazioni
Commento
Art. 36 - Disposizioni transitorie e finali
Commento
Sezione II
Controversie regolate dal rito del lavoro
1. Considerazioni preliminari: eccesso di delega nella scelta dei riti da assoggettare al rito del lavoro?
Art. 6 - Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Commento
Art. 7 - Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
Commento
Art. 8 - Dell’opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
Commento
Art. 9 - Dell’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
Commento
1. Disciplina applicabile
2. Il tormentato iter degli aiuti concessi all’Italia per l’occupazione
Art. 10 - Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
Commento
1. Disciplina applicabile
2. La problematica individuazione del luogo di residenza del titolare del trattamento dati
Art. 11 - Delle controversie agrarie
Commento
Art. 12 - Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
Commento
1. Disciplina applicabile
2. Rigetto dell’istanza di cancellazione
Art. 13 - Dell’opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
Commento
Riti semplificati soggetti alle norme sul processo del lavoro
Opposizione all’ordinanza-ingiunzione
Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
Controversie in materia di protezione dei dati personali
Controversie in materia di contratti agrari
Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
Opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
Sezione III
Controversie regolate dal rito sommario di cognizione
1. Considerazioni preliminari
2. Le caratteristiche del procedimento sommario di cognizione
2.1 Rito sommario, processo del lavoro e rito locatizio: la tesi dell’incompatibilità
2.2 … e la tesi della compatibilità
Art. 14 - Delle controversie in materia di liquidazione degli
onorari e dei diritti di avvocato
Commento
1. Disciplina applicabile
2. Omessa tempestiva notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza
Art. 15 - Dell’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
Commento
1. Disciplina applicabile
2. Custode di beni sequestrati nell’ambito di procedimento penale
3. Natura civilistica del procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi
Art. 16 - Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari
Commento
Art. 17 - Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari
Commento
Art. 18 - Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea
Commento
1. Disciplina applicabile
2. L’iter dell’espulsione amministrativa dopo il D.Lgs. 1-9-2011, n. 150
Art. 19 - Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale
Commento
Art. 20 - Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare
Commento
Art. 21 - Dell’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
Commento
1. Disciplina applicabile
2. La cura del paziente psichiatrico e il trattamento sanitario obbligatorio
3. Convalida del giudice tutelare
4. Ricorribilità del provvedimento di convalida
Art. 22 - Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
Commento
Art. 23 - Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo
Commento
Art. 24 - Dell’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
Commento
Art. 25 - Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
Commento
Art. 26 - Dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
Commento
1. Disciplina applicabile
2. Procedimento penale e procedimento disciplinare: quale rapporto?
Art. 27 - Dell’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
Commento
1. Disciplina applicabile
2. L’omessa partecipazione del pubblico ministero al giudizio di primo grado è rilevabile d’ufficio in appello?
3. Profili procedimentali
Art. 28 - Delle controversie in materia di discriminazione
Commento
1. Disciplina applicabile
2. Discriminazione per ragioni di razza ed origine etnica
3. Assegnazione di alloggi a stranieri e comportamento discriminatorio della P.A.
Art. 29 - Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità
Commento
Art. 30 - Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
Commento
1. Disciplina applicabile
2. Separazione di cittadini stranieri residenti in Italia
Riti semplificati soggetti alle norme sul procedimento sommario di cognizione
Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
Ricorso contro il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari
Ricorso contro il decreto di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea
Ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale
Ricorso contro il diniego del nulla-osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari
Ricorso contro la convalida del trattamento sanitario obbligatorio
Ricorso contro la delibera del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
Ricorso in materia di discriminazione
Opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità
Sezione IV
Controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 31 - Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
Commento
1. Disciplina applicabile
2. Rettificazione di sesso del cittadino straniero
Art. 32 - Dell’opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
Commento
Art. 33 - Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
Commento
Riti semplificati soggetti alle norme sul processo ordinario di cognizione
Domanda di rettificazione di attribuzione di sesso
Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
Appello contro la decisione del commissario liquidatore degli usi civici
Appendice
D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. — Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
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