Il Processo Tributario 2024: A poco più di un anno dall’entrata in vigore della L. 130/2022 che ha introdotto significative modifiche al processo tributario, già profondamente riformato dalla obbligatoria informatizzazione del rito, è intervenuto il D.Lgs. 220/2023 a cambiare nuovamente volto al contenzioso tributario.
Nell’ambito delle linee guida tracciate dalla legge delega 111/2023, il D.Lgs. 220/2023 ha disposto numerose modifiche alle disposizioni normative del D.Lgs. 546/1992, volte a perseguire gli obiettivi di accelerazione dei tempi di conclusione della vertenza tributaria, di potenziamento della tutela cautelare, di completamento dell’iter di digitalizzazione della giustizia tributaria e di rafforzamento delle misure deflattive del giudizio.
Nell’ottica di ottimizzare i tempi di svolgimento del contenzioso, il Legislatore delegato ha previsto:
– l’abrogazione dell’istituto del reclamo/mediazione;
– la redazione degli atti di parte e dei provvedimenti giudiziari, secondo modelli che saranno approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto dei requisiti di sinteticità e chiarezza, criteri da valorizzare anche in sede di liquidazione delle spese;
– la lettura immediata del dispositivo al termine dell’udienza, ovvero, in caso di riserva, entro sette giorni;
– la possibilità per il giudice tributario di definire con sentenza semplificata la controversia già nell’ambito del procedimento cautelare, laddove sia ravvisata la manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del ricorso;
– il divieto di ammettere nuove prove e di produrre nuovi documenti in appello, salvo che non siano ritenuti elementi indispensabili dal Collegio ovvero non sia stata dimostrata dalla parte l’impossibilità di produrre detti elementi nel giudizio di primo grado.
Al fine di incrementare i mezzi di difesa giudiziale del contribuente, anche nella fase cautelare, il Legislatore delegato ha disciplinato:
– la possibilità di impugnare i provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria di diniego tacito o espresso di autotutela obbligatoria e di diniego tacito di autotutela facoltativa;
– la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti dell’Ente impositore che abbia emesso l’atto presupposto di cui si eccepisca la mancata notifica, in sede di impugnazione dell’atto successivo notificato da Ente diverso;
– la facoltà di impugnare le ordinanze che decidono sulle richieste di sospensione degli atti impugnati, pronunciate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado sia in composizione monocratica che in composizione collegiale, rispettivamente dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale e alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado;
– le modalità di fissazione e comunicazione dell’udienza di sospensione dell’atto impugnato nel giudizio di secondo grado, uniformandole a quelle previste per l’udienza di sospensione dell’atto impugnato nel giudizio di primo grado.
Il libro Il Processo Tributario 2024 è stato, inoltre, reso completamente telematico mediante le seguenti previsioni:
– l’assenza dell’obbligo di autenticare la sottoscrizione digitale apposta dalla parte alla procura alle liti;
– la necessità di effettuare esclusivamente a mezzo pec l’invio delle comunicazioni di segreteria, ferma la possibilità in casi residuali di eseguire detto invio con modalità cartacee con raccomandata a.r. anziché in plico senza busta;
– l’obbligo di depositare con modalità telematiche gli atti processuali, a pena di invalidità del deposito in caso di mancata regolarizzazione dello stesso nel termine perentorio disposto dal giudice;
– la facoltà di notificare telematicamente il modello di deposizione testimoniale, secondo lo schema che sarà approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sottoscrivibile digitalmente;
– la possibilità di celebrare l’udienza con collegamento da remoto per la sola parte che ne faccia richiesta, con la necessità invece di svolgere la medesima udienza in presenza ove l’altra parte richieda lo svolgimento dell’udienza con detta modalità;
– la necessità di depositare nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità, degli atti e dei documenti, già precedentemente depositati con modalità cartacee.
Il D.Lgs. 220/2023 cerca altresì di porre un argine al numero crescente delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, mediante l’introduzione dell’istituto della conciliazione anche per detti giudizi.
In attesa di verificare gli effetti che le su indicate novità normative apporteranno allo svolgimento del contenzioso tributario e valutare gli eventuali benefici, la nona edizione del presente manuale passa in esame le disposizioni del D.Lgs. 546/1992, come modificate ed integrate dal D.Lgs. 220/2023, evidenziandone i risvolti operativi e le criticità.
Oltre al testo Il Processo Tributario 2024, per una maggiore preparazione, rimandiamo al nostro Codice del Nuovo processo tributario, Codice Tributario Minor, e al Manuale di Diritto Tributario.
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