La legge 94 del 2009 aveva apportato notevoli modifiche alla normativa (si pensi alla criticata introduzione del reato di immigrazione clandestina). Nell’arco di tre anni, alcune di queste modifiche, sostanziali per connotare una materia «politica» come quella sull’immigrazione, sono state travolte dalla normativa comunitaria.
Il recepimento con legge di tre direttive comunitarie ha, nuovamente e con più incisività, sottolineato e omogeneizzato una disciplina sempre più particolare.
La direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stata resa esecutiva in Italia con il D.L. 89/2011 convertito con modifiche nella L. 129/2011; la direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati è stata recepita dall’Italia con D.Lgs. 108/2012; infine la direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stata recepita con D.Lgs.109/2012.
Con ciò si è nuovamente dimostrato come la normativa sugli stranieri sia una normativa in rapida evoluzione sia perché legata a fenomeni internazionali, quindi a decisioni demandate ad un livello sopranazionale, sia perché risente immediatamente del diverso clima politico. Ciò si traduce in repentini cambiamenti di orizzonte e in nuove formulazioni normative. Negli ultimi anni, anche per l’avvicendarsi di governi alquanto diversi, la normativa è stata più volte riscritta innestandosi in un ormai obsoleto testo unico. Obsoleto, si intende, non tanto per i principi in esso richiamati divenuti valori fondamentali (si pensi al riconoscimento dei diritti della persona straniera, alle modalità di integrazione o alle azioni contro la discriminazione) quanto per tecnica normativa. Concetti alquanto diversi vengono usati come sinonimi: basti pensare alla falsa uguaglianza dei nulla osta e delle autorizzazioni, concetti di diritto amministrativo dissimili tra loro. Inoltre il testo unico manca dell’organicità che dovrebbe essere propria ad una raccolta di norme. Ad esempio non è chiaro il motivo per cui la modalità di ingresso per volontariato (modalità limitata da quote definite) si trovi in una parte del testo riservata alle possibilità d’ingresso per lavoro non soggette a limiti contingentati.
Sebbene in attesa di una riforma organica che sappia sia limare alcune discrepanze attualmente presenti nel testo unico sia coordinare la normativa primaria con quella secondaria, proponiamo un commento che si pone l’obiettivo di riuscire ad anticipare la prossima codificazione, cogliendo, in altre parole, quello che dovrebbe essere lo spirito della normativa. Normativa che da una parte accoglie, integra, semplifica e dall’altra chiude (le frontiere), espelle (anche per motivi amministrativi), moltiplica gli enti.
Al testo unico esplicato segue il testo del regolamento di attuazione e un’appendice contenente la normativa relativa alla cittadinanza, ai cittadini comunitari e ai richiedenti protezione internazionale brevemente commentata.
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