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Diritti e doveri dei conviventi: quali sono?

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Quali sono i diritti e doveri dei conviventi? Una recente sentenza della Sezioni unite della Cassazione (Sez. Un. 17 marzo 2021, n. 10381) sull’applicabilità dell’art. 384, comma 1 c.p., sottolinea la rilevanza del legame tra i conviventi ripercorrendo la disciplina dell’istituto, tra diritti e doveri dei conviventi, equiparazione ai coniugi ed ai prossimi congiunti.

Convivenza more uxoriocos’è

La convivenza more uxorio (= secondo il costume matrimoniale) è il rapporto di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

In questi termini essa è disciplinata e tutelata dalla L. 76/2016. La stabilità riguarda il legame affettivo: essa indica la permanenza nel tempo del legame affettivo, non la coabitazione.

La convivenza more uxorio può instaurarsi anche tra due persone dello stesso sesso che possono, in alternativa, contrarre un’unione civile.

Diritti e doveri conviventi: quali sono?

Fedeltà

Diversamente dai coniugi (art. 143 c.c.), la L. 76/2016 non ha previsto l’obbligo di fedeltà tra i conviventi, essendo la convivenza un’unione caratterizzata dalla costante revocabilità.

In caso di infedeltà non sono previsti risarcimenti o addebiti.

Reciproca assistenza morale e materiale

La L. 76/2016 (art. 1, comma 36) fa riferimento alla reciproca assistenza morale e materiale tra conviventi. La disposizione sembrerebbe richiamare l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale tra i coniugi di cui all’art. 143 c.c. In realtà l’espressione è usata dal legislatore solo per meglio descrivere la convivenza quale situazione di fatto caratterizzata da una comunione di vita materiale e spirituale, latamente intesa.

Lo dimostra la circostanza che, a differenza dell’art. 143 c.c., nel testo della L. 76/2016 non sono menzionate la collaborazione e la contribuzione nell’interesse della famiglia come obblighi ulteriori e specifici (che, invece, derivano automaticamente dal matrimonio).

Nella convivenza le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, devono essere previste nel contratto di convivenza con il quale conviventi di fatto possono eventualmente disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Dalla violazione degli obblighi previsti nel contratto di convivenza deriva la responsabilità del convivente inadempiente.

Abitazione comune

Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Quando l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto (art. 1, commi 44 e 45, L. 76/2016).

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (art. 37sexies c.c.).

I conviventi possono indicare la residenza comune nel contratto di convivenza.

Regime patrimoniale

Tra i conviventi non si instaura automaticamente la comunione legale (art. 159 c.c.) ma tale regime patrimoniale può essere scelto nel contratto di convivenza.

Figli

Nessuna differenza tra figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013). È consentito alle coppie conviventi eterosessuali l’accesso alla PMA (art. 5, L. 40/2004).

Le coppie conviventi non possono adottare ma il periodo di mera convivenza prima del matrimonio rileva ai fini della verificazione della stabilità della coppia in vista dell’adozione (art. 6, L. 149/2001)

Mantenimento in caso di cessazione della convivenza

Il convivente non ha diritto al mantenimento (ma può essere prevista l’erogazione di una somma nel contratto di convivenza).

È, invece, previsto il diritto agli alimenti (art. 433) del convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438, secondo comma, c.c.

Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’art. 433 c.c., l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle (art. 1, co. 65, L. 76/2016).

Impresa familiare

Si applica la disciplina dell’impresa familiare (art. 230bis c.c.). Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società [2247 ss.] o di lavoro subordinato [2094 ss.].

Maltrattamenti e abusi familiari

La tutela prevista dagli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342bis-342ter c.c.) e dal reato di maltrattamenti contro i familiari (art. 572 c.p.) si estende ai conviventi.

Diritti successori

Il convivente non è successore legittimo ma può ereditare con testamento (nei limiti della quota disponibile).

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1, comma 42, L. 76/2016).

Il diritto di abitazione viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Per altri approfondimenti consulta la sezione Leggi&Diritto del Blog Simone.

Puoi trovare uno schema base di un contratto di convivenza nella sezione dedicata alle convivenze del Codice civile esplicato.

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Articolo in collaborazione con Rocco Pezzano.

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