Certificazione verde e spostamenti: cos’è la green card Covid? Tra le novità del cd. Decreto ripresa (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), l’art. 9 introduce le certificazioni verdi COVID-19 il cui possesso consente gli spostamenti in entrata e in uscita dalle zone arancione o rossa (oltre che per le già note esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute, per il rientro alla residenza, domicilio o abitazione).
Il possesso della certificazione può essere richiesto anche per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, fiere, convegni e congressi, secondo le previsioni delle linee-guida sul monitoraggio dei contagi, periodicamente aggiornate.
E ancora, la certificazione verde può essere utilizzata per deroghe ai divieti di spostamento da e per l’estero o agli obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Certificazione verde: cos’è
La certificazione verde è un documento comprovante la vaccinazione o la guarigione dall’infezione, ovvero l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Green card: come ottenerla
Le certificazioni verdi (di vaccinazione, di guarigione, di tampone negativo) sono tutte rilasciate a richiesta dell’interessato.
La certificazione di avvenuta vaccinazione è rilasciata dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione, al termine del prescritto ciclo, e reca l’indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. La certificazione è rilasciata contestualmente alla vaccinazione.
Coloro che abbiano hanno completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del Decreto (23-4-2021), possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
La certificazione di avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, è rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo.
L’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Si può avere il documento in formato digitale?
Il certificato verde può essere in formato cartaceo o digitale.
Le certificazioni possono essere rese disponibili all’interessato anche in modalità di consegna tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità previste dal d.P.R. 8-8-2013 per la comunicazione dei referti.
La certificazione di avvenuta vaccinazione e avvenuta guarigione sono inserite nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
Validità temporale del certificato verde
La certificazione verde per avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale.
La certificazione verde per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
La certificazione verde per avvenuta guarigione cessa di avere validità qualora nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo.
La certificazione verde per test negativo ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test.
Validità spaziale del certificato verde
Le certificazioni verdi sono valide in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore delle certificazioni interoperabili per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia.
Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate in Italia e sono valide se conformi ai criteri da definire con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate in Italia e sono valide se conformi ai criteri da definire con circolare del Ministero della salute.
Certificazione verde Covid e dati personali
È previsto un successivo D.P.C.M. che indicherà i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni.
Mentre si è in attesa dell’adozione del D.P.C.M., le certificazioni verdi possono essere già rilasciate dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, secondo le diverse tipologie di certificazioni, in conformità alla modulistica allegata al Decreto ripresa.
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