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Polizze vita eredità: il punto dalla Cassazione

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Polizze vita e eredità: il punto dalla Cassazione. Una nuova sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 30 aprile 2021, n. 11421) pone fine al contrasto sulla ripartizione dell’indennizzo tra gli eredi beneficiari di una polizza vita.  Il punto della situazione sulle polizze vita in eredità.

Polizza vita: cos’è

La polizza vita è un contratto di assicurazione sulla vita che garantisce ai beneficiari un capitale in caso di decesso dell’assicurato durante la durata del contratto.

Si tratta di una forma di protezione che offre un sostegno economico ad un nucleo familiare nell’eventualità in cui venga a mancare la fonte principale di reddito, ma i motivi per i quali si designano i beneficiari possono essere i più vari.

Chi sono i beneficiari di una polizza vita

Può essere chiunque, una o più persone. Spesso sono i familiari o i congiunti tra proteggere.

Quando deve essere indicato il beneficiario

Il beneficiario viene indicato, normalmente, al momento della stipula dell’assicurazione ma può anche essere designato in un momento successivo dall’assicurato.

La designazione successiva deve essere fatta con comunicazione scritta alla compagnia assicuratrice oppure all’interno del testamento (art. 1920 c.c.).

Come deve essere indicato il beneficiario di una polizza vita

Il beneficiario o i beneficiari possono essere indicati specificatamente oppure possono essere indicati genericamente.

La legge dice espressamente che la polizza è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente (art. 1924 c.c.)

Validità della clausola che indica come beneficiari gli eredi dell’assicurato

Si tratta di un caso, non infrequente, di indicazione generica del beneficiario.

Spesso nella modulistica sottoscritta dall’assicurato è riportata la dicitura “Beneficiari in caso di morte dell’assicurato: “…………”.  Nello spazio in bianco viene indicato il beneficiario e, se la scelta dell’assicurato ricade sugli eredi, compare spesso la scritta “eredi legittimi”.

La clausola è valida.

A questo punto però, l’assicurato deve essere informato sulle conseguenze che derivano da tale scelta affinché possa decidere consapevolmente, in modo conforme alla sua volontà e in base a quanto dice la legge, come illustrato dalla nuova sentenza della Cassazione.

Come viene suddiviso l’indennizzo fra gli eredi

La prima possibilità è che l’assicurato indichi espressamente e in modo inequivoco le quote che intende lasciare a ciascun erede o le modalità di divisione dell’indennizzo fra gli eredi.

Più spesso, però, si verifica che manchi una tale manifestazione di volontà e che la polizza risulti da dividere tra gli eredi, genericamente designati, senza determinazione di quote o criteri.

Si pone allora un problema: le quote vanno assegnate in parti uguali o secondo le regole della successione? L’applicazione dell’uno o dell’altro dei due criteri comporta conseguenze molto diverse ed è fonte di contrasti fra gli eredi.

Basterà qui appena ricordare che nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali e agli altri parenti secondo quote diverse a seconda del grado di parentela (artt. 565 c.c. ss.). Per cui, ad esempio, in caso di concorso tra il fratello dell’assicurato e i nipoti (figli di altro fratello dell’assicurato) l’applicazione delle regole della successione comporterebbe: metà indennizzo al fratello, altra metà ai nipoti, da dividere in parti uguali.

Per le Sezioni unite il criterio da applicare è quello della divisione in parti uguali spettando a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.

Contratto a favore di terzi

Secondo quanto espresso dalle Sezioni unite, l’assicurazione a favore di terzo per morte dello stipulante assicurato è, infatti, un contratto a favore di terzi (ex art. 1411 c.c.). L’acquisto del diritto ai vantaggi dell’assicurazione trova il proprio titolo e la fonte regolatrice nel contratto, mentre la generica designazione degli “eredi” o “eredi legittimi” quali beneficiari vale unicamente ad individuare i soggetti titolari dei diritti nascenti dall’assicurazione.

Ciò vale anche per la dicitura “eredi testamentari” proprio perché l’espressione ha il solo fine di identificare i beneficiari, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione.

L’atto di designazione del beneficiario di un’assicurazione sulla vita (art. 1920 comma 2 c.c.) è un negozio inter vivos con effetti post mortem: la morte dell’assicurato segna, quindi, il riferimento cronologico di differimento dell’esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione.

Polizze vita eredità: cosa cambia se l’assicurato fa testamento?

L’eventuale testamento dell’assicurato non ha conseguenze sui beneficiari della polizza e non equivale a revoca il beneficio attribuito con la polizza.

A meno che l’assicurato, nel testamento, non provveda a revocare espressamente la designazione del beneficiario della polizza oppure disponga l’attribuzione della somma assicurata a favore di una determinata persona.

Altri approfondimenti giuridici sono presenti nella sezione Leggi&Diritto del Blog Simone.