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Come cambia il processo penale: in vigore la riforma della giustizia

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Come cambia il processo penale: in vigore la riforma della giustizia. Sulla Gazzetta Ufficiale del 4-10-2021 è stata pubblicata la legge delega della riforma del processo penale. La Legge 27-9-2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, si compone di 2 articoli, contenenti disposizioni che verranno osservate nei decreti attuativi della riforma e, anche, norme a carattere immediatamente precettivo.

L’articolo 1 detta i criteri guida della delega al Governo per la modifica sia del codice di procedura penale che delle relative norme di attuazione, del codice penale e della legislazione speciale, nonché disposizioni in merito di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica   della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale.

L’articolo 2 invece detta norme di modifica del codice di procedura penale e del codice penale immediatamente precettive.

I punti fondamentali della riforma del processo penale

Fra le disposizioni destinate ad avere maggior impatto sul sistema processuale penale individuiamo quelle sui termini delle indagini preliminari e sull’udienza preliminare.

L’art. 1, comma 9, della Legge delega alla lett. c) prevede che dovranno essere modificati i termini delle indagini preliminari di cui all’art. 405 c.p.p, in relazione alla natura dei reati per i quali si procede, individuando un orizzonte temporale maggiore in funzione della gravità (reati di maggior allarme sociale); i termini decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato: correlativamente, la riforma detta disposizioni volte ad assicurare la tempestiva iscrizione dei registri delle notizie di reato.

Al comma 7, infatti, il legislatore ha previsto che i decreti legislativi dovranno precisare i presupposti per l’iscrizione nel registro generale della notizia di reato e del nome della persona a cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare esigenze di garanzia, certezze e uniformità delle iscrizioni e che il giudice possa accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro retrodatandola in caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo.

Ulteriori disposizioni di notevole rilievo riguardano:

  • l’udienza preliminare: tale istituto dovrà essere previsto solo con riferimento ai reati con citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;
  • le regole di giudizio di cui agli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (archiviazione e pronuncia della sentenza di non luogo a procedere): in base alle nuove previsioni il pubblico ministero dovrà chiedere l’archiviazione se l’esercizio dell’azione penale non consente una ragionevole previsione di condanna, e il giudice dell’udienza preliminare pronunciare la formula assolutoria);
  • i riti alternativi: il legislatore incrementa la funzione premiale per il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il procedimento per decreto e il giudizio immediato, prevendo ulteriori benefici per chi si avvale degli stessi e estendendo la possibilità di farvi ricorso,
  • l’organizzazione e i tempi del giudizio dibattimentale, prevedendo la fissazione di un calendario delle udienze che sia comunicato alle parti, termini di congruo anticipo per il deposito di eventuali relazioni peritali rispetto all’udienza fissata per l’esame del tecnico;
  • il sistema delle impugnazioni: viene prevista una estensione delle ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa), e l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi;
  • il giudizio in Cassazione: la trattazione dei ricorsi dovrà avvenire con contraddittorio scritto, ma è fatta salva la possibilità di presentare istanza per la discussione orale. Viene prevista una nuova ipotesi di ricorso straordinario, per dare esecuzione alle sentenze della CEDU;
  • le condizioni di procedibilità: viene allargato l’ambito della procedibilità a querela;
  • ulteriori strumenti deflattivi del contenzioso: oltre all’incremento della possibilità di ricorrere ai riti alternativi, viene previsto il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova.

Le novità in tema di digitalizzazione, notifiche, giustizia riparativa e durata massima dei giudizi di impugnazione

La legge delega tocca anche alcuni aspetti che rappresentano un novum per il processo penale: ci si riferisce alla digitalizzazione, sperimentata nel corso del Covid con il processo da remoto. Viene infatti promosso e incentivato l’impiego delle nuove tecnologie con l’obiettivo di velocizzare i processi. Analoga finalità viene perseguita con la previsione di una nuova disciplina per le notificazioni all’imputato, in base alla quale solo la prima notificazione e quelle relative alla citazione nel giudizio di primo grado o impugnatorio devono essere effettuate di persona all’imputato. Le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l’imputato dovrà comunicare i propri recapiti.

Altro punto fondamentale della riforma è il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e della giustizia riparativa, anche in attuazione delle direttive europee. Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 18, individua i principi della disciplina in materia di giustizia riparativa con particolare riguardo a:

  • definizione dei programmi;
  • criteri di accesso;
  • garanzie;
  • legittimazione;
  • valutazione degli esiti della giustizia riparativa rispetto alle diverse fasi del procedimento.

La modifica della disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

Anche la revisione del sistema sanzionatorio penale ha una funzione deflattiva: tale obiettivo è perseguito dall’articolo 1, comma 17, della legge delega, lì dove prevede che debba essere modificato, ampliandolo, l’ambito di applicazione degli istituti della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità, delle sanzioni pecuniarie. La riforma prevede l’abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, che verranno sostituite con la semilibertà e la detenzione domiciliare.

Di conseguenza, verrà modificata la L. 354/1975 (Legge sull’ordinamento penitenziario) relativamente ai presupposti per la concessione di queste misure, e tenuta in vita solo la disciplina di riferimento che sia compatibile con le modifiche proposte.

Processo penale e nuovi uffici istituiti

Tra le disposizioni da citare si ricorda la delega al Governo a modificare la disciplina dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d’appello, e l’istituzione di due nuovi uffici per il processo presso la cassazione e presso la procura generale presso la corte di cassazione: a tal fine viene autorizzata l’assunzione di un contingente di 1000 unità a tempo indeterminato. I vincitori saranno addetti ai neo istituiti uffici.

Le norme immediatamente precettive

Tali norme incidono direttamente sul codice penale e di procedura penale e sono contenute nell’articolo 2 della legge delega.

In particolare, si interviene sulla disciplina della prescrizione con la finalità di:

  • confermare la regola secondo cui il corso della prescrizione si arresta con la sentenza di primo grado, di assoluzione o di condanna;
  • prevedere che il decreto penale di condanna emesso fuori dal contraddittorio delle parti possa avere l’effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione.

Vengono inoltre introdotte altre disposizioni che integrano il sistema di tutela per le vittime della violenza domestica e di genere, previsto dal Codice Rosso. In particolare viene estesa la tutela anche alle vittime dei suddetti reati nella forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

Viene inserito fra i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Infine, l’articolo 2, commi 16 e 17, demanda al Ministro della Giustizia l’istituzione di un Comitato tecnico scientifico per la consulenza e il supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale.