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Contratto a termine: caratteristiche e differenza dal contratto a tempo indeterminato

Contratto a termine: caratteristiche e differenza dal contratto a tempo indeterminato. L’apposizione di un termine finale alla durata del contratto di lavoro fa sì che il rapporto di lavoro subordinato sia sottoposto ad una scadenza prestabilita. In tal caso, il contratto di lavoro è definito a termine (o a tempo determinato) poiché, al verificarsi del termine, il rapporto di lavoro si estingue automaticamente: in ciò si sostanzia la principale differenza rispetto al lavoro subordinato a tempo indeterminato, destinato per sua natura a proseguire nel tempo, finché una delle parti non eserciti il recesso.

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 Contratto a termine: differenza tra rinnovo e proroga

Il datore di lavoro può rinnovare o prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato: la differenza tra rinnovo e proroga consiste nel fatto che mentre con il rinnovo, alla scadenza del contratto, viene stipulato uno nuovo e distinto contratto di lavoro, con il quale il lavoratore viene riassunto; con la proroga, invece, vi è una continuazione del contratto in corso.

Contratto a termine: regole per il rinnovo

Per la riassunzione del lavoratore, la legge prevede determinati intervalli di tempo (cd. stop and go), che il datore di lavoro deve rispettare: 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi; 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi.

Nel caso in cui l’assunzione avvenga in violazione degli intervalli di tempo, il secondo contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Gli intervalli non si applicano nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.

 Contratto a termine: rinnovo e necessità delle causali

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di una delle causali previste dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, e cioè in caso di: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; in caso di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Regole per la proroga

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando: la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi; per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (dalla data di decorrenza della quinta proroga).

 Contratto a termine: proroga senza causali e proroga con causali

Il contratto può essere prorogato liberamente entro 12 mesi; successivamente, è richiesta l’indicazione di una delle suddette causali previste dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Prosecuzione oltre la scadenza del termine

La legge ammette brevi prosecuzioni del rapporto oltre la scadenza del termine, per consentire di ultimare le attività lavorative in corso. L’attività lavorativa può proseguire (cd. periodi cuscinetto) (art. 22 D.Lgs. 81/2015): fino a 30 giorni, se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi; fino a 50 giorni, se il contratto è di durata pari o superiore a 6 mesi.

Dopo 30 o 50 giorni dalla scadenza, a seconda della durata iniziale del contratto, il rapporto di lavoro a tempo determinato deve interrompersi: in caso contrario, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.