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La riforma Cartabia del processo penale

riforma Cartabia del processo penale

Vuoi saperne di più sulla Riforma Cartabia del processo penale? Cerchi informazioni che ti aiutino a capire meglio in quale direzione cambierà il processo civile? Abbiamo pensato ad un articolo che fa al caso tuo.

Fra le principali novità introdotte dal D.Lgs. 150/2022, attuativo della Riforma Cartabia per il processo penale, sono da segnalare le norme che riguardano la procedibilità per determinati reati, quelle relative alla giustizia riparativa e le norme sulla sospensione della pena.

Riforma Cartabia del processo penale: la pena sospesa

Partendo proprio da quest’ultima, è utile chiarire il significato di “pena sospesa”. In caso di condanna a una pena detentiva fino a 4 anni, dopo la sospensione automatica dell’ordine di carcerazione, quando viene chiesta una misura alternativa, il condannato resta libero ma, appunto, “sospeso” in attesa di una decisione del tribunale di sorveglianza.

Con la riforma, d’ ora in poi la pena potrà essere applicata subito dal giudice di cognizione, che irroga una delle seguenti sanzioni: pena pecuniaria per condanne fino a un anno, lavoro di pubblica utilità per condanne fino a tre anni, detenzione domiciliare e semilibertà fino a 4 anni. Quando viene disposta la sanzione pecuniaria, chi non paga la pena pecuniaria entro 90 giorni finisce in semilibertà; chi invece dimostra che non può pagarla va al lavoro di pubblica utilità.

Procedibilità: si allarga l’area dei reati perseguibili a querela 

Per i seguenti reati: furto aggravato, truffa, frode informatica, appropriazione indebita, violazione di domicilio, lesioni lievi, lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime, lesioni personali dolose, molestie, violenza privata, danneggiamento, sequestro di persona non aggravato, senza iniziative delle vittime, non vi saranno procedimenti.

Le indagini partiranno soltanto se la vittima deciderà di presentare una querela.

La regola vale anche per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (legge 199/2022) del D.L. 162/2022, legge che ha, fra l’altro, previsto che la riforma penale è entrata in vigore al 30 dicembre 2022.

Per i reati considerati “tenui”, quelli puniti con almeno due anni di pena detentiva, si potrà procedere alla archiviazione a patto che non riguardino violenza sulle donne, stupefacenti o reati contro la Pa.

Qualora il pm non dovesse farlo, potrà essere il giudice ad applicare la “tenuità del fatto”, tenendo anche conto del comportamento successivo al reato, come aver soccorso subito la propria vittima.

Le novità in tema di giustizia riparativa

Chi ha commesso un reato può “ripararlo”.

Obiettivo della riforma penale è quello di perseguire penalmente il reato, ma, anche “riparare” la ferita, emotiva, economica materiale, inferta alle vittime con il reato stesso. L’imputato e la vittima, presso apposite strutture pubbliche (saranno previsti centri presso ogni Corte di Appello), su base volontaria, sotto la guida di mediatori, potranno partecipare a incontri per prendere le distanze dal reato e quindi riparare il danno. Se il reato è procedibile d’ufficio la pena potrà essere ridotta fino a un terzo. I detenuti, dopo gli incontri con le vittime, potranno essere assegnati al lavoro esterno, ottenere permessi premio e misure alternative alla detenzione, nonché la liberazione condizionale. Se invece il reato è procedibile a querela, partecipare al tavolo della giustizia riparativa chiude il processo.

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