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La nuova “azione di classe europea”: cosa prevede il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28 dal 25 giugno 2023

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28 dal 25 giugno 2023

Vuoi sapere quali sono i principali aspetti sostanziali e procedurali della “nuova azione di classe europea”? Questo articolo è quello giusto!

Nozioni e ambito di applicazione dell’azione rappresentativa

Il D.Lgs. 10-3-2023, n. 28 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ha abrogato la direttiva 2009/22/CE e ha introdotto alla parte V del Codice del consumo il nuovo titolo II.1 (artt. 140ter-140quterdecies) le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.

L’azione rappresentativa, di cui al D.Lgs. 28/2023, può essere transfrontaliera e nazionale.

L’ azione transfrontaliera permette alle associazioni di altri Stati Ue di promuovere class action in Italia e alle organizzazioni di consumatori italiane di fare altrettanto nei Paesi Ue, anche insieme a enti di altri Stati membri.

L’azione nazionale si sovrappone alla «disciplina generale» già presente nel nostro ordinamento, prevedendo un doppio binario di tutela collettiva per i ricorsi «domestici».

Il decreto dunque introduce l’istituto dell’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazioni di norme dell’Unione europea, che si affianca a quella prevista dal codice di procedura civile, tanto che l’art. 140ter del Codice del consumo, al fine di coordinare le due azioni, dispone che, nel caso di condotta lesive di interessi collettivi dei consumatori in una delle materie elencate nell’allegato IIsepties del Codice del consumo, gli enti legittimati non possono agire con l’azione di classe prevista dal codice di procedura civile, ma soltanto con quella di cui si discute.

Restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei singoli consumatori.

Legittimazione attiva e passiva

L’azione è esperibile solo dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri, che dovranno essere in possesso di determinati requisiti.

L’azione è proposta nei confronti dei professionisti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce per fini relativi alla propria attività, commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Azione di classe europea: differenze

La differenza principale rispetto all’azione di classe disciplinata dal codice di procedura civile consiste nel fatto che l’ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori per le sole violazioni di «specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell’Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia».

Inoltre l’azione rappresentativa non può essere promossa da singoli consumatori.

Provvedimenti inibitori e compensativi

L’azione è finalizzata all’adozione di provvedimenti inibitori, ossia per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta illegittima del professionista, e compensativi, ossia per ottenere una misura volta a rimediare il pregiudizio subito dal consumatore. In particolare, tra le disposizioni dell’Unione europea (di cui all’allegato I della direttiva 1828/2020) la cui violazione comporta l’esperibilità delle azioni, ci sono quelle che riguardano settori quali servizi finanziari, viaggi e turismo, energia, salute, telecomunicazioni e protezione dei dati, credito ai consumatori, assicurazioni e sicurezza dei prodotti.

Azione di classe europea: procedura

Le azioni possono essere promosse dagli enti senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati. Se la violazione lede consumatori di diversi Stati membri, l’azione può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri.

La domanda si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte resistente, se convenuta è una parte giuridica. Se, invece, è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio.

Il procedimento è regolato dalle norme del nuovo rito semplificato di cognizione del codice di procedura civile, in quanto compatibile. Ricordiamo infatti che la riforma Cartabia (D.Lgs. 10-10-2022, n. 149) ha sostituito il procedimento sommario di cognizione con il procedimento semplificato di cognizione (di cui agli artt. 281decies e ss. c.p.c.) abrogando le norme (artt. 702bis, 702ter, 702quater) che disciplinavano il primo.

La domanda è inammissibile:

  • quando è manifestamente infondata;
  • se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa;
  • se il tribunale non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l’adozione di provvedimenti compensativi di cui all’art. 140novies del Codice del consumo;
  • se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l’ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione dell’azione;
  • quando l’azione è promossa in conflitto di interessi;
  • se l’oggetto sociale dell’ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l’esercizio dell’azione.

Il procedimento si può concludere con una sentenza di accoglimento o di rigetto oppure con un accordo transattivo ai sensi dell’art. 140decies del Codice del Consumo.

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