Da tempo si avvertiva la necessità di un codice antimafia per risistemare organicamente la normativa — penale (sostanziale e processuale) e delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) —, oggetto di plurimi interventi da parte del legislatore e della Corte costituzionale.
Analoghe esigenze venivano prospettate per la disciplina regolatrice della documentazione antimafia, strumento essenziale per prevenire le infiltrazioni mafiose.
Pur se il D.Lgs. 159/2011 è stato emanato col titolo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, non vi è traccia nel testo di norme penali (sostanziali e processuali).
Ridimensionando l’ambizioso obiettivo della legge delega (n. 136 del 2010), di un unico testo comprensivo dell’intera normativa antimafia — penale e delle misure di prevenzione — è stato adottato un codice delle misure di prevenzione (cui sono dedicate gran parte dei 120 articoli del testo) in cui sono inserite le norme sulla documentazione antimafia e su alcuni organismi antimafia.
L’intervento appare, comunque, significativo perché interessa un istituto (le misure di prevenzione) rivelatosi efficace strumento nell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali, in particolare attraverso il sequestro e la confisca di patrimoni illecitamente accumulati, con l’utilizzo generalmente a fini sociali dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato.
Il D.Lgs. 159/2011 rappresenta il primo tentativo di riorganizzare una normativa dispersa in numerosi testi, modificati più volte negli anni, con l’introduzione di nuove disposizioni dirette a rendere più efficace l’amministrazione dei beni sequestrati e a consentire una maggiore tutela dei terzi coinvolti nel procedimento.
L’importanza dell’intervento ha reso necessario un commento organico delle norme del codice relative alle misure di prevenzione, articolo per articolo, con adeguato approfondimento, pur con i limiti che derivano da una prima lettura.
L’obiettivo, con la prospettiva di chi per anni ha trattato questa materia in un territorio in cui è diffusa l’azione delle associazioni di tipo mafioso, è quello di offrire un valido ausilio agli operatori del diritto (magistrati, avvocati, polizia giudiziaria, amministratori giudiziari) e a tutti coloro che entrano in contatto con questa materia, con frequenti richiami alla giurisprudenza, in modo da rendere più agevole la fase di prima applicazione delle norme.
Sono stati approfonditi gli istituti e i principi generali, come delineati dall’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, ed è stata operata un’ampia disamina della disciplina previgente (testualmente richiamata per consentire il confronto con la nuova), evidenziando le modifiche introdotte e gli effetti che ne derivano.
Le numerose disposizioni innovative, in particolare in materia di amministrazione e gestione dei beni, oltre che di tutela dei terzi e di liquidazione dei beni, sono state commentate, evidenziando le possibili criticità.
Per la norme relative alla documentazione antimafia e agli organismi antimafia si è proceduto a un più agile commento.
Pur se è prematuro un giudizio completo, lo studio del testo e degli scarni lavori preparatori (in particolare degli approfondimenti dottrinari allo schema di decreto presentato dal Governo e del parere formulato dalla commissione giustizia della Camera dei Deputati) consente di rilevare luci e ombre: da un lato appare apprezzabile l’opera di risistemazione e coordinamento della normativa, così come l’intento di disciplinare la fase dell’amministrazione e della tutela dei terzi, dall’altro emerge una scarsa conoscenza della materia, con scelte talvolta non condivisibili oltre che non sufficientemente meditate.
Pur se è prematuro un giudizio completo, lo studio del testo e degli scarni lavori preparatori (in particolare degli approfondimenti dottrinari allo schema di decreto presentato dal Governo e del parere formulato dalla commissione giustizia della Camera dei Deputati) consente di rilevare luci e ombre: da un lato appare apprezzabile l’opera di risistemazione e coordinamento della normativa, così come l’intento di disciplinare la fase dell’amministrazione e della tutela dei terzi, dall’altro emerge una scarsa conoscenza della materia, con scelte talvolta non condivisibili oltre che non sufficientemente meditate.
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