Leggi&Diritto

I figli potranno avere solo il cognome della madre?

cognome-madre-2022

Con una sentenza storica del 27-4-2022, non ancora depositata, la Corte costituzionale prosegue l’opera di riforma del diritto di famiglia, in attesa di interventi legislativi adeguati. La Corte ha dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre.

 

La regola dell’attribuzione automatica del cognome paterno e il suo progressivo smantellamento

La regola dell’attribuzione automatica del cognome paterno è ricavabile da una serie di norme regolatrici di fattispecie diverse (artt. 237, 262, 299 c.c.; art. 72, co. 1, R.D. 1238/1939; artt. 33 e 34, D.P.R. 396/2000).

Tale regola è stata progressivamente percepita come il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, non più coerente con i principi dell’ordinamento né con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.

Pertanto, la Corte costituzionale aveva già dichiarato l’illegittimità delle norme che non consentono ai genitori di attribuire, di comune accordo, ai figli (biologici o adottivi) anche il cognome materno (sent. 286/2016).

 

Limiti della pronuncia di illegittimità 2016 sul doppio cognome

La pronuncia 2016 permette di attribuire il doppio cognome (materno e paterno) sempre che vi sia il consenso di entrambi i genitori. Essa (come chiarito con circolare ministeriale) trova applicazione per gli atti di nascita formati dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (G.U. 28/12/2016, n. 52).

Nonostante tale pronuncia, la disciplina sul cognome dei figli è rimasta fortemente condizionata dal principio della prevalenza del cognome paterno.

Ciò si evince dal fatto che, per poter attribuire anche il cognome materno, è sempre necessario il consenso del padre, e, ancor più, dal fatto che non era possibile attribuire il cognome materno in via esclusiva.

In sostanza, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale (ord. 18/2021) con la pronuncia del 2016 era stato fatto solo un primo passo che necessitava di ulteriori correttivi, per la piena realizzazione della parità genitoriale.

 

Il nuovo intervento della Corte costituzionale 27-4-2022 e la soppressione della regola sulla prevalenza del cognome paterno (cd. patronimico)

La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. In attuazione del principio di eguaglianza dei genitori e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento dell’identità personale, al quale è garantita piena tutela come diritto fondamentale della persona.

La nuova regola è: il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due, che può essere anche solo quello della madre.

In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, come sempre, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

La Corte costituzionale ha, dunque, dichiarato l’illegittimità di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento tutti i figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi).

In attesa del deposito della sentenza 2022 per conoscere le norme illegittime, la Corte costituzionale fa sapere che la regola del patronimico risulta in contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, e con il diritto euro-unitario espresso dagli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Tutti i problemi pratici connessi all’applicazione della nuova regola dovranno essere risolti con interventi ad hoc del legislatore, che diano piena attuazione al nuovo principio.