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Scelta del cognome del figlio, le 8 domande più frequenti

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La sentenza del 27-4-2022 della Corte Costituzionale sul nuovo cognome dei figli apre uno scenario nuovo e pone dubbi e domande alla quali solo il legislatore potrà dare risposta. In attesa dell’intervento del legislatore, proviamo a evidenziare le questioni più frequenti, con le possibili soluzioni

1) I figli possono avere il cognome di entrambi i genitori?

Sì, la nuova regola è che i figli devono avere il cognome di entrambi i genitori; la regola opera automaticamente.

2) I figli potranno avere solo il cognome della madre?

Sì, con l’accordo di entrambi i genitori; prima non era possibile, neppure con l’accordo.

3) I figli potranno avere solo il cognome del padre?

Sì, con l’accordo di entrambi i genitori

4) In che ordine sono attribuiti i cognomi?

Nell’ordine concordato dai genitori.

5) In caso di disaccordo chi decide?

Possono verificarsi due situazioni: 1) il disaccordo può innanzitutto riguardare la scelta del cognome da attribuire in via esclusiva. In questo caso prevale la nuova regola: il figlio avrà il cognome di entrambi i genitori.

Nel comunicato della Corte costituzionale relativo alla decisione sul cognome si legge: “In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.

Quindi, il potere sostitutivo del giudice riguarda l’altra ipotesi 2) del disaccordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, anche se, in questo caso, il ricorso all’autorità giudiziaria sembra eccessivo, potendosi, ad esempio, attribuire i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

In attesa di conoscere quale sarà l’ambito di intervento del giudice, non possiamo che ricordare la regola aurea che orienta il giudice in tutte le decisioni sul minore: quella di soddisfare il migliore interesse del minore. Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, avente copertura costituzionale assoluta, quale strumento identificativo di ogni individuo, e, dunque, la ratio della disciplina sul cognome va individuata nell’esigenza garantire l’interesse del figlio alla sua migliore identificazione nella vita sociale (si veda Cass. 11-7-2017, n. 17139).

6) I figli degli stessi genitori possono avere cognomi diversi?

A questa questione dovrà dare risposta il legislatore, ma in base ai progetti di legge sulla modifica della disciplina sul cognome, la risposta è negativa: I figli degli stessi genitori, nati successivamente, dovranno portare gli stessi cognomi attribuiti al primo figlio.

7) Il figlio, al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori, trasmette tali cognomi ai suoi figli?

A questa questione dovrà dare risposta il legislatore, ma in base ai progetti di legge sulla modifica della disciplina sul cognome, la risposta è: il figlio trasmette al proprio figlio soltanto un cognome, a sua scelta.

8) Le nuove regole sul cognome sono retroattive?

Le sentenze di accoglimento della illegittimità sono retroattive, tranne che per i rapporti già esauriti (es., definiti con sentenza passata in giudicato o rapporti cristallizzati) e per le leggi penali (principio del favor rei).

Tuttavia, il generale principio di certezza delle situazioni giuridiche impone di contenere la retroattività delle pronunce di incostituzionalità, limitandola alle ipotesi in cui, ad esempio, la norma sia ab origine in contrasto con la Costituzione. Nel caso delle norme sul cognome paterno la illegittimità potrebbe dirsi sopravvenuta al mutamento della coscienza sociale e, dunque, applicabile solo ai casi successivi alla sua pubblicazione.

In attesa di un intervento del legislatore, ricordiamo che nei progetti di legge sulla modifica della disciplina sul cognome, è prevista la possibilità per il figlio maggiorenne a cui è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, di aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all’ufficiale dello stato civile, che procede all’annotazione nell’atto di nascita.