Con il presente lavoro si è cercato di illustrare le più rilevanti questioni poste dalla riforma in materia di società di capitali e di operazioni sul capitale, attraverso una attività di ricerca e di selezione di materiali di varia derivazione quali articoli di riviste, atti di convegni, studi monografici, trattati, massime elaborate dalle commissioni società dei Consigli Notarili, e soprattutto tenendo conto del contributo che nel corso degli anni è stato offerto nella materia dalla giurisprudenza di Cassazione e onoraria.
Il volume, quindi, è indirizzato soprattutto a coloro che preparano i concorsi di nomina a notaio o magistrato o quanti (avvocati, commercialisti, notai, magistrati) si trovano ad operare in un settore nel cui ambito è stata realizzata una vera e propria ‘rivoluzione copernicana’ ed hanno la necessità di conoscere in modo immediato le novità introdotte dalla riforma.
Il Governo è stato delegato a riformare in maniera organica la disciplina delle società di capitali e cooperative ispirandosi ai princìpi generali racchiusi nella Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366, che qui di seguito vengono riportati in sintesi:
- perseguire l’obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese;
- semplificare la disciplina delle società in particolare con riferimento al procedimento di costituzione, precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell’atto costitutivo;
- ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti, in numerosi campi: dalle strutture organizzative al procedimento assembleare e più in generale ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci; dalla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale al recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;
- dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale;
- consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
- consentire la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori;
- limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva e disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell’attività sociale, anche prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte e l’eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;
- semplificare e precisare il procedimento della trasformazione, fusione e scissione e disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
- introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali;
- accelerare e semplificare le procedure dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative, con particolare riguardo a quelle relative all’accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori;
- disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell’eventuale valore dell’impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione.
In particolare poi con riferimento alla società a responsabilità limitata è stata prevista una normativa propria e tendenzialmente autonoma ed autosufficiente. Si è ridotto al massimo l’utilizzo del termine ‘quote’ prediligendo il diverso termine ‘partecipazioni’, con ciò volendosi rimarcare la posizione dei soci nei confronti del contratto di società. Sempre nell’ottica di accentuare la caratterizzazione personalistica di questo tipo societario è stata prevista la possibilità di conferire prestazioni d’opera o servizi nonché di conformare liberamente alle proprie esigenze la struttura e l’assetto dell’organo amministrativo. È stata inoltre concessa, da un lato, la possibilità di derogare al metodo collegiale sia nell’ambito delle decisioni dei soci che in quello delle decisioni del consiglio di amministrazione attraverso gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, dall’altro la possibilità di escludere i soci nonché di emettere titoli di debito.
Con riferimento alla società per azioni le principali novità sono rappresentate, oltre a quelle innanzi illustrate, dalla possibilità di emettere azioni senza valore nominale e di modellare nel modo più variegato possibile il contenuto delle diverse categorie di azioni speciali. È oggi, inoltre, consentito di prevedere una pluralità di sistemi di amministrazione e di controllo oltre all’espressa ammissibilità della partecipazione di società di capitali a società di persone e della S.p.A. unilaterale.
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