Vuoi saperne di più sulla Riforma Cartabia del processo civile? Cerchi informazioni che ti aiutino a capire meglio in quale direzione cambierà il processo civile? Abbiamo pensato ad un articolo che fa al caso tuo.
Presupposti della Riforma Cartabia
Le recenti riforme della giustizia in Italia, delle quali si discute da mesi, hanno, nelle intenzioni del legislatore, l’obiettivo di accelerare i processi e garantire la speditezza della funzione giurisdizionale.
Il nostro Paese è stato più volte sanzionato dall’Europa per la lungaggine dei processi e ridurre i tempi della giustizia è la condizione che l’Unione ha posto per accedere alle risorse del PNRR, delle quali una parte è pensata proprio per far fronte alle esigenze dei tribunali.
Possiamo così sintetizzare i punti della riforma della giustizia, e successivamente ci soffermeremo sul processo civile.
Innanzitutto, come comunica anche il Ministero della Giustizia, attraverso i suoi canali istituzionali, è necessaria una implementazione del personale, in special modo amministrativo e tecnico per ‘mettere a regime’ le strutture dell’Ufficio per il processo, strutture, queste, che contribuiscono alla attività giudiziaria, velocizzandola, con lo studio dei fascicoli e la formulazione di provvedimenti; le nuove figure hanno la funzione anche di realizzare la mission 1 del PNRR, ossia il passaggio alla digitalizzazione del processo, mettendo in ordine i dati e i fascicoli con la fruizione di archivi digitali.
Ulteriore obiettivo al quale partecipa il nuovo contingente è quello della riqualificazione degli edifici destinati alla attività giudiziaria.
Il nuovo processo civile
Il D.Lgs. 149 del 2022, attuativo della Riforma Cartabia, per il processo civile, ha introdotto disposizioni finalizzate allo snellimento e la semplificazione dei riti, intervenendo significativamente sul codice di procedura civile, sulle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sulle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, e su quelle del codice civile.
Oltre a confermare le udienze da remoto, e la trattazione scritta, come forme principali dello svolgimento del processo, ma anche della mediazione e della negoziazione assistita (peraltro, è previsto un ampliamento dei casi nei quali è obbligatorio ricorrervi) e, ciò, in continuità con quanto previsto dai provvedimenti emanati negli scorsi anni per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, tant’è che questo gruppo di norme, è entrato in vigore il 1 gennaio 2023, il D.Lgs. citato interviene modificando la disciplina dei registri di cancelleria per adeguare la normativa esistente al fascicolo telematico, contemporaneamente intervenendo su quella relativa al deposito di atti, che avverrà solo telematicamente.
Gli ulteriori punti salienti della riforma volti a rendere più efficiente ed effettiva, nonché pronta e veloce, la tutela giurisdizionale, che possiamo schematicamente richiamare, sono i seguenti:
- affermazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti;
- ampliamento della competenza del giudice di pace ed estensione della normativa sul processo telematico;
- prevalenza del rito semplificato di cognizione ai casi di connessione;
- incentivazione anche per il giudice, al rispetto dei termini processuali, con riferimento al nuovo calendario delle udienze;
- snellimento del processo ordinario di cognizione con eliminazione di fasi superflue e accelerazione di termini per il deposito di atti;
- per le impugnazioni di primo e secondo grado, revisione dell’attuale disciplina dei “filtri”:
- in appello: rivalutazione della figura del consigliere istruttore e devoluzione, in capo allo stesso, di ampi poteri di direzione del procedimento;
- per il giudizio in Cassazione: modifiche volte a rendere più celere, rispetto all’ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; introduzione dell’istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione;
- incentivazione della mediazione e della negoziazione assistita;
- snellimento delle attività procedurali per la velocizzazione della fase di esecuzione, fra l’altro, attraverso la modificata la disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato; introduzione dell’istituto della vendita diretta;
- con riferimento ai procedimenti speciali, numerose modifiche sono apportate al Titolo VIII, relativo all’arbitrato, disciplinando la traslatio iudicii, rafforzando il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuendo agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari;
- interventi sul processo del lavoro, anche qui, volti a rendere più veloce il procedimento e certa la tutela, con la previsione di filtri per arginare impugnazioni irricevibili e una corsia preferenziale per le cause in materia di licenziamento, con dimezzamento dei termini per il deposito di atti e definizione del giudizio,
- rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie: viene anche prevista la creazione di un apposito Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Riforma Cartabia del processo civile: cosa aspettarsi?
Da una lettura delle disposizioni qui solo genericamente richiamate, è immediatamente evidente la volontà di dare un impulso alla giustizia digitale, dal momento che tutto ciò che prima si faceva cartaceo o in presenza, adesso è sostituito da forme telematiche e/o digitali di comunicazione e interazioni fra le parti e i loro procuratori e fra gli stessi e il giudice, nell’ottica di accelerare i tempi della giustizia.
Stesso obiettivo che si intende conseguire, da parte del legislatore, sia abbreviando i termini processuali, sia privilegiando la scelta, in molti casi, in favore dei procedimenti speciali o di forme alternative di giurisdizione.
Risalta, anche, ad avviso di questa scrivente, da una lettura sistematica delle novità normative, la contemporanea volontà di fornire al cittadino un modello di giustizia che sia certa e garantista, per dare definizione ai rapporti giuridici che sottendono alla domanda giudiziale: ne sono un esempio le disposizioni che prevedono che, già prima della prima udienza, le parti depositino le note (atti introduttivi) nelle quali vengono contenute tutte le pretese, e gli argomenti a fondamento delle stesse (e repliche rispettive): correlativamente, il legislatore ha previsto che non è più possibile costituirsi dopo la prima udienza; ancora, sono da leggere nell’ottica della certezza dei rapporti giuridici le disposizioni in materia di impugnazioni, che rendono l’instaurazione di un giudizio di secondo grado più selettiva, attraverso la previsione di filtri e di valutazioni preventive sulla fondatezza delle pretese.
Infine, le disposizioni in materia di processo esecutivo, che portano direttamente il creditore ad avere la soddisfazione del suo credito attraverso il titolo esecutivo, sono da leggere in un’ottica di effettività della tutela giudiziale.
Al di là delle norme sulle udienze a trattazione scritta, collegamenti audiovisivi e depositi e notificazioni da eseguire in forma telematica, in vigora già dal 1 gennaio 2023, la riforma ha richiesto un complesso sistema transitorio e, per la maggior parte, si applicherà ai processi instauratisi a partire dal 28 febbraio 2023.
Più delicato appare l’adeguamento e il coordinamento delle disposizioni procedurali che riguardano famiglia e minori: la messa a regime del nuovo tribunale, nelle intenzioni del legislatore, non avverrà prima dei due anni dalla riforma, ed è stato inoltre necessario intervenire anche sulla norma di materia di ordinamento giudiziario, proprio per inserire la nuova struttura.
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