Il D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, rappresenta, in ordine di tempo, l’ultimo intervento del legislatore in materia di normativa fallimentare.
L’iniziativa nasce dalla considerazione che la modernizzazione dell’ordinamento giuridico civile e commerciale passa attraverso la rapidità delle decisioni, l’effettività della loro attuazione anche coattiva, la certezza del diritto in senso lato e che vadano rimosse quelle criticità, come l’eccessiva lunghezza dei tempi di recupero dei crediti, che concorrono a non attrarre gli investimenti e a influire negativamente sulla competitività del cd. «sistema Italia».
Le innovazioni — alle procedure concorsuali è dedicato il primo dei cinque titoli in cui si articola il testo normativo — sono, quindi, orientate all’obiettivo di rendere i procedimenti maggiormente effettivi ed efficaci nell’ottica della massima tempestività dell’azione giurisdizionale, basti pensare al termine entro il quale dovrà essere completata la liquidazione dell’attivo, fissato in due anni dal deposito della sentenza di fallimento.
Finalità manifestamente acceleratorie sono, del pari, perseguite mediante le disposizioni in forza delle quali la procedura di fallimento può essere chiusa anche in pendenza di controversie relative a diritti oggetto del patrimonio dell’impresa fallita.
Per quanto attiene alla figura del curatore in particolare, nel ridefinirne i requisiti, la riforma istituisce, presso il Ministero della giustizia, un registro nazionale — tenuto con modalità informatiche e accessibile al pubblico — in cui confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali.
Nel registro vanno altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse (art. 28 l.f.).
Il curatore, inoltre, complice il citato intento del legislatore di contenere la durata del fallimento, è stimolato a adempiere — pena, in caso di ingiustificato rispetto dei termini previsti, la revoca dell’incarico — con la massima rapidità alle procedure di vendita, salvo, ovviamente, il verificarsi di contingenti situazioni che, obiettivamente, impediscano l’osservanza dei tempi assegnati.
Novità legislative a parte, il professionista chiamato a ricoprire la carica di Curatore deve essere in grado:
— di valutare un’azienda;
— di valutare i contratti in corso di esecuzione;
— di valutare le eventuali offerte dei beni singoli che necessitano di essere velocemente alienati.
Al Curatore sono, inoltre, richieste:
— le competenze giuridiche necessarie per redigere la relazione e i rapporti riepilogativi ai sensi dell’art. 33 l.f. e la predisposizione del programma di liquidazione ex art. 104ter l.f., documenti nei quali, tra l’altro, devono essere indicate eventuali responsabilità e relative azioni da intraprendere nonché gli atti potenzialmente da revocare e quelli inefficaci;
— le competenze giuridiche per esaminare attentamente le domande di ammissione al passivo, sollevando, nella formazione del progetto di stato passivo, le eventuali eccezioni, in quanto parte;
— le competenze di natura fiscale per gestire l’enorme mole di adempimenti in materia d’imposte dirette e indirette, in quanto sostituto d’imposta;
— la capacità di valutare, nell’interesse dei creditori, eventuali proposte di concordato fallimentare;
— la competenza per fornire all’autorità giudiziaria, nel caso di fallimento di persone fisiche, il parere sulla richiesta avanzata dalle stesse per usufruire dell’istituto dell’esdebitazione regolata dall’art. 142 l.f.
Il volume, giunto alla V edizione, mira a fornire, attraverso suggerimenti operativi, formule e schemi, gli strumenti necessari per superare eventuali problematiche e inquadrare correttamente gli adempimenti connessi allo svolgimento di un incarico tra i più delicati per un professionista.
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