Parte IX

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Capitolo 1 – L’autonomia finanziaria degli enti locali, il federalismo fiscale e i vincoli di finanza pubblica

L’autonomia finanziaria degli enti locali: la L. cost. 3/2001”

“La L. cost. 3/2001, modificando l’art. 119 Cost., ha riconosciuto piena e completa autonomia finanziaria di entrata e di spesa a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. Per finanziare le funzioni pubbliche che sono loro attribuite, gli enti locali stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali; inoltre, lo Stato finanzia un fondo perequativo destinato agli enti con minore capacità fiscale e prevede risorse aggiuntive e interventi speciali a favore di determinati enti.”.

“L’attuazione del federalismo fiscale: la L. 42/2009”

“Per favorire l’applicazione dei principi contenuti nell’art. 119 Cost., il Parlamento, con la L. 42/2009, ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi per garantire l’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali. L’art. 11 della L. 42/2009 suddivide in tre tipologie le spese che gli enti locali sostengono nello svolgimento delle funzioni loro attribuite: le spese riconducibili alle funzioni fondamentali; le spese relative alle altre funzioni degli enti locali; la spese relative agli interventi speciali di cui al comma 5 dell’art. 119 della Costituzione.”.

Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”

“L’art. 149 del Testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000, cd. TUEL) riconosce a Comuni e Province, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.”.

La potestà regolamentare”

“L’art. 117, comma 6, Cost. riconosce a Comuni, Province e Città Metropolitane potestà regolamentare riguardo alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 consente a Comuni e Province di disciplinare mediante regolamento le proprie entrate, incluse quelle tributarie; tuttavia, la facoltà di istituire nuovi tributi è riservata alla legislazione nazionale, ai sensi dell’art. 23 Cost.”.

I limiti all’autonomia finanziaria degli enti locali: i principi di coordinamento della finanza pubblica”

“Secondo l’art. 119 Cost. l’autonomia degli enti locali non è illimitata ma incontra dei vincoli dovuti alla necessità di rendere coerente l’andamento del sistema delle autonomie locali con gli obiettivi complessivi del comparto pubblico. Le modalità con cui tale coordinamento è stato realizzato sono mutate nel tempo.”.

Il patto di stabilità interno”

“Dal 1999 al 2015 il cd. patto di stabilità interno imponeva agli enti locali di realizzare non solo l’equilibrio di bilancio ma anche alcuni obiettivi programmatici finalizzati alla riduzione del debito pubblico, coerentemente con gli impegni del Patto di stabilità e di crescita europeo.”.

“L’equilibrio di bilancio: dalla L. 243/2012 alla 145/2018”

“Dal 2016 al 2018 gli enti locali erano chiamati a rispettare l’equilibrio di bilancio come definito dalla L. 243/2012: saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.

Dal 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio quando conseguono un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, in linea con la definizione di equilibrio di bilancio contenuta nella L. 145/2018.”.

Capitolo 2 Le entrate tributarie

La riforma del sistema impositivo dei Comuni: il D.Lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale”

Il D.Lgs. 23/2011 sul cd. federalismo fiscale municipale, attuativo della L. 42/2009, ha riformato il sistema impositivo dei Comuni al fine di attribuire a tali enti un’effettiva autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Le numerose e sostanziali modifiche in seguito apportate dal legislatore hanno, tuttavia, minato l’assetto originario del decreto, rendendo di fatto incompiuta la rivoluzione federalista.”.

L’imposta municipale propria (imu)”

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi.”.

L’evoluzione del tributo”

“L’imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta dal D. Lgs. 23/2011, nell’ambito della riforma sul cd. federalismo fiscale. La disciplina dell’IMU è attualmente dettata dalla L. 160/2019.”.

Il presupposto”

“Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione. L’imposta non si applica alle abitazioni principali e alle pertinenze della stessa, con alcune eccezioni per le categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).”.

I soggetti passivi”

“È soggetto passivo dell’imposta municipale propria (IMU) il possessore di immobili, intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale (come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie). Vi sono poi alcuni casi specifici:

  • in presenza di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;

  • per gli immobili in leasing, è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto;

  • in caso di proprietà comune, l’imposta è dovuta pro quota da ciascun co-proprietario.”.

Le esenzioni”

“Le esenzioni rispetto al pagamento dell’IMU sono disciplinate dall’art. 1, comma 759, della L. 160/2019. Altre esenzioni sono poi contenute ai commi 751 e 758 della medesima legge.”.

La base imponibile”

“La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato secondo i criteri stabiliti dalla L. 160/2019. Sono previste alcune ipotesi di riduzione della base imponibile.”.

Le aliquote”

“L’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,86%, che diventa 0,76% per i terreni agricoli. I Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, aumentarla fino all’1,06% oppure azzerarla. L’aliquota risulta, inoltre, ridotta allo 0,5% per l’abitazione principale di pregio e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è azzerata per i fabbricati rurali a uso strumentale fino a quando essi sono adibiti alla vendita e non locati.”.

La dichiarazione”

“Il soggetto passivo presenta la propria dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto dell’imposizione. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione in forma telematica.”.

Il versamento”

“Il versamento dell’IMU avviene in due rate, la prima da pagarsi il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il soggetto passivo può altresì scegliere di pagare l’imposta in un’unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.”.

I rapporti con le imposte dirette”

“Per gli immobili non locati, situati in Italia e non qualificabili come abitazione principale, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sul reddito fondiario. Ne consegue che il reddito dell’immobile non locato non concorre alla formazione del reddito complessivo del possessore, ai fini IRPEF, La sostituzione non si applica, tuttavia, agli immobili e i terreni locali o concessi in comodato.”.

La tassa sui rifiuti (tari)”

“La TARI è l’imposta volta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a prescindere dall’uso a cui sono adibiti, che possono produrre rifiuti urbani. Sono tuttavia previste alcune eccezioni. Soggetto passivo della TARI è chiunque sia proprietario o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree sopramenzionati. Il tributo si applica sulle superfici dichiarate o accertate dell’immobile.”.

Le altre entrate tributarie dei Comuni”

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale.”.

“Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”

“Il canone è dovuto da chi occupa, anche abusivamente, aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali oppure diffonde, anche abusivamente, messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree pubbliche o su beni privati visibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.​ Le tariffe standard annue e giornaliere sono fissate dalla legge, ma i Comuni hanno la possibilità di modificarle, prevedendo riduzioni ed esenzioni.”.

“Il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione di spazi destinati ai mercati”

“Il soggetto passivo è il titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, l’occupante di fatto anche in modo abusivo. Il canone viene determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, nonché alla sua collocazione territoriale. Sono previste a tal proposito tariffe standard annuali o giornaliere.”.

“L’addizionale comunale all’IRPEF”

“L’addizionale comunale all’IRPEF è un tributo che si applica al reddito complessivo dei contribuenti soggetti a IRPEF, al netto degli oneri deducibili. Si compone di due aliquote distinte:

  • un’aliquota di compartecipazione, stabilita in misura uguale per tutti i Comuni;

  • un’aliquota opzionale, eventualmente stabilita dai singoli Comuni.”.

“L’imposta di scopo per le opere pubbliche”

“Viene istituita, mediante regolamento del Consiglio comunale, per finanziare fino al 30% dell’ammontare della spesa per la realizzazione di opere pubbliche. L’imposta è dovuta per un periodo massimo di cinque anni e viene determinata applicando alla base imponibile dell’IMU un’aliquota massima dello 0,5 per mille.”.

L’imposta di soggiorno”

“L’imposta di soggiorno è un tributo facoltativo che può essere istituito dai Comuni capoluogo di provincia, dalle Unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte. È dovuta da chi soggiorna in strutture ricettive situate nel territorio comunale, per ogni notte di permanenza, nella misura stabilita dal regolamento comunale entro i limiti fissati dalla legge. Il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del cliente, e deve versarla al Comune.”.

Il contributo di sbarco sulle isole minori”

“È un tributo facoltativo che può essere istituito, in alternativa alla tassa di soggiorno, dai Comuni ubicati nelle isole minori. È dovuto dai passeggeri che sbarcano sull’isola mediante vettori che effettuano servizio di trasporto di linea, nella misura stabilita con regolamento comunale entro il limite massimo previsto dalla legge. L’imposta non è dovuta dai residenti del Comune.”.

L’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili”

“È un’addizionale dovuta da ciascun passeggero in partenza dagli aeroporti nazionali. Non si applica ai passeggeri che, provenendo da un aeroporto domestico, effettuano uno scalo in un’altra struttura aeroportuale sita sul territorio nazionale.”.

La quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

“È dovuta a favore dei Comuni sul cui territorio sono presenti discariche e impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, al fine di finanziare interventi di miglioramento ambientale del territorio, di tutela igienico-sanitaria dei residenti e di sviluppo di sistemi di gestione integrata dei rifiuti.”.

La tassa per concorsi a posti di ruolo”

“L’art. 27, comma 6, del D.L. 55/1983 dà la facoltà, a ciascun ente, di prevedere un contributo massimo di 10,33 euro per la partecipazione ai concorsi pubblici.”.

L’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (quota)”

Si applica alle piattaforme marine per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale e sostituisce ogni altra imposta immobiliare locale gravante su tali manufatti.”.

Le principali entrate tributarie delle Province e delle Città metropolitane”

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale 😊”.

Il D.Lgs. 68/2011”

“Il D.Lgs. 68/2011 ha introdotto importanti modifiche al sistema impositivo delle Province/Città metropolitane, al fine di garantire anche a tali enti un’effettiva autonomia finanziaria.”.

Il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA)”

“Il TEFA costituisce una sorta di soprattassa, rispetto alla TARI, da pagare alle Province e alle Città metropolitane per le funzioni che esse assolvono in materia di tutela ambientale e del suolo, dello smaltimento dei rifiuti, del controllo degli scarichi e delle emissioni.”.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”

“Anche le Province e le Città metropolitane possono richiedere un canone per l’occupazione di aree appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile.”.

L’imposta provinciale di trascrizione (IPT)”

“Si tratta di un’imposta facoltativa che le Province possono richiedere per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA. L’imposta viene istituita con regolamento, da comunicare al MEF entro 90 giorni dal momento in cui diviene esecutivo.”.

L’addizionale e la compartecipazione provinciale all’IRPEF”

“La L. 289/2002 ha attribuito alle Province una compartecipazione al gettito dell’IRPEF. Il D.P.C.M. 10-7-2012 ha fissato l’aliquota allo 0,60% del di tale gettito.”.

Il gettito dell’imposta sulle assicurazioni RCA”

“Ai sensi del D. Lgs. 68/2011, tale imposta è diventata un tributo proprio derivato dalle Province e la sua aliquota è pari al 12,5%, fatta salva la facoltà delle Province di disporre aumenti o riduzioni fino al 3,5%.”.

Capitolo 3 Le entrate extra-tributarie e le entrate da trasferimenti

Classificazione delle entrate extra-tributarie”

“L’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 suddivide le entrate extra-tributarie in cinque categorie:

  • vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni;

  • proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;

  • interessi attivi;

  • altre entrate da redditi da capitale;

  • rimborsi e altre entrate correnti.”.

“Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici”

“Si distinguono in due categorie:

  • entrate da servizi aventi rilevanza economica. Ne fanno parte la gestione delle risorse idriche, il servizio del gas metano, il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, le farmacie comunali e le centrali del latte;

  • entrate da servizi a domanda individuale. Comprendono tutte le attività gestite dall’ente su richiesta individuale (come asili nido e bagni pubblici), indicate dal D.M. 31-12-1983.”.

“Le altre entrate extra-tributarie”

“Costituiscono altre entrate extra-tributarie:

  • le entrate derivanti dalla vendita e dalla gestione dei beni;

  • i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;

  • gli interessi attivi;

  • le altre entrate da redditi da capitale;

  • i rimborsi e altre entrate correnti.”.

“Le entrate da trasferimenti”

“I trasferimenti si dividono in cinque categorie (allegato 9 al D.Lgs. 118/2011):

  • trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche;

  • trasferimenti correnti da famiglie;

  • trasferimenti correnti da imprese;

  • trasferimenti correnti da istituzioni sociali private;

  • trasferimenti correnti dall’UE e dal resto del mondo.”.

“I trasferimenti dallo Stato”

“La L. 42/2009 ha previsto la graduale soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese relative alle funzioni fondamentali degli enti locali e la loro sostituzione con entrate di natura tributaria.”.

“I trasferimenti dalle Regioni”

“L’art. 149 del TUEL dispone che le Regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento. Anche le Regioni, tuttavia, sono oggi chiamate a rivedere il sistema dei trasferimenti a favore degli enti locali, alcuni dei quali sono stati soppressi dal 2013 (D.Lgs. 68/2011).”.

Capitolo 4 Le risorse provenienti dall’Unione europea

La politica di coesione dell’Unione europea”

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale 😉”.

Gli interessi primari”

“La politica di coesione mira a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le diverse regioni dell’Unione, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato, sostenibile e inclusivo in tutto il territorio europeo, rafforzando la competitività delle regioni meno sviluppate e assicurando pari opportunità di crescita.”.

Gli obiettivi”

“In base al Regolamento (UE) 2021/2060, che traccia le linee guida per il periodo 2021-2027, attraverso la politica di coesione l’UE intende perseguire cinque obiettivi strategici e due obiettivi specifici.”.

Gli strumenti”

“Ai sensi dell’art. 175 del TFUE, per raggiungere gli obiettivi di coesione, l’UE può adoperare tre strumenti:

  • la politica economica degli Stati membri;

  • le misure strutturali dell’UE;

  • le azioni specifiche dell’UE.”.

Le risorse a sostegno della politica di coesione: i Fondi strutturali e d’investimento europei”

“I Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) sono il principale strumento attraverso cui l’UE finanzia la politica di coesione. Essi includono: il FESR (fondo europeo di sviluppo regionale); il FSE+ (fondo sociale europeo plus); il FC (fondo di coesione); il FEAMPA (fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) e il JTF (fondo per una transizione giusta).”.

Gli accordi di partenariato”

“Gli accordi di partenariato sono documenti nei quali ciascuno Stato membro ha illustrato il modo in cui impiegherà i fondi europei nel periodo compreso fra il 2021 e il 2027.”.

La programmazione nazionale e regionale”

“Ogni Stato membro utilizza i fondi SIE sulla base di appositi programmi che indicano, da un lato, il contributo al perseguimento degli obiettivi strategici e delle finalità della politica di coesione e, dall’altro, le priorità. In Italia tali programmi sono distinti in Programmi operativi nazionali (PON) e Programmi operativi regionali (POR).”.

I finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI)”

“La Banca Europea per gli investimenti eroga finanziamenti a lungo termine ed è azionista di maggioranza del Fondo europeo per gli investimenti, che sostiene le piccole e medie imprese concedendo prestiti e prestando garanzie.”.

“Le risorse integrative dell’UE a sostegno della ripresa post Covid-19”

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale.”.

“Il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e il Next Generation EU”

“Per superare la crisi da Covid-19, l’UE ha stanziato oltre 1.800 miliardi di euro: tali fondi provengono in parte da risorse proprie dell’UE (come i dazi doganali) stanziate nell’ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, in parte da prestiti contratti sul mercato dei capitali nell’ambito del Next Generation EU.”.

Il Dispositivo dell’UE per la ripresa e la resilienza e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

“Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza è il più importante dei programmi finanziati attraverso il NGEU e permettere di concedere agli Stati sovvenzioni e prestiti per finanziare programmi coerenti con i cd. sei pilastri.

Per accedere a tali fondi, l’Italia ha presentato alla Commissione un Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato poi dal Consiglio, nel quale sono indicati dettagliatamente i programmi di riforme e investimenti da attuare entro il 2026, articolati in sei missioni.”.

Il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR”

“Gli enti locali e le Regioni sono coinvolti nel PNRR come soggetti attuatori oppure come semplici destinatari di risorse o destinatari di interventi.”.

Capitolo 5 L’ordinamento contabile degli enti locali: il D.Lgs. 118/2011 e la contabilità armonizzata

Le fonti normative”

Prima del D. Lgs. 118/2011, i tentativi di fornire un quadro normativo per l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali si erano concretizzati in tre provvedimenti normativi:

  • la L. 142/1990;

  • il D. Lgs. 77/1995;

  • il D. Lgs. 267/2000.

La L. 142/1990 si era tradotta, in realtà, in una semplice enunciazione di principi teorici difficilmente applicabili nella realtà.”.

Il D.Lgs. 77/1995”

“L’elemento maggiormente innovativo di tale provvedimento è consistito nell’introduzione di un sistema di contabilità più vicino alle logiche aziendalistiche.”.

Il D.Lgs. 267/2000”

Il quadro dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è contenuto nel D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che disciplina tale materia definendo in modo preciso l’ambito di applicazione soggettivo (Province, Comuni, Comunità montane, Comunità isolane, Città metropolitane, Unioni di Comuni) e oggettivo (attività di gestione, programmazione e rendicontazione) delle norme in esso contenute.”.

L’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali: il D.Lgs. 118/2011”

“Al fine di armonizzare il sistema contabile e gli schemi di bilancio degli enti territoriali, è stato approvato il D. Lgs. 118/2011, in attuazione della L.42/2009. Le norme relative all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dunque, sono contenute in tale provvedimento e nel T.U.E.L.”.

L’ordinamento contabile”

“In base all’art. 2 del D.Lgs. 118/2011, Regioni ed enti locali affiancano alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Per realizzare tale obiettivo i suddetti enti devono utilizzare regole contabili uniformi, un piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni.”.

La contabilità economico-patrimoniale: il metodo della partita doppia nella gestione degli enti locali”

Anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, alcuni enti locali avevano incominciato a registrare i fatti di gestione sotto il duplice profilo, finanziario ed economico-patrimoniale, avvalendosi del metodo della partita doppia.

Finanziamenti regionali finalizzati di parte corrente (pag. 772)

Per il riassunto di questo paragrafo ti consiglio di consultare il manuale a pag. 772”

Concessione o contrazione di mutui (pag. 773)”

Per il riassunto di questo paragrafo ti consiglio di consultare il manuale a pag. 773”

Trasferimenti in conto capitale (pag. 774)”

Per il riassunto di questo paragrafo ti consiglio di consultare il manuale a pag. 774”

Utilizzo di entrate vincolate (pag. 776)

Per il riassunto di questo paragrafo ti consiglio di consultare il manuale a pag. 776”

Assegnazione delle risorse ai responsabili e relativo impiego (pag. 779)”

Per il riassunto di questo paragrafo ti consiglio di consultare il manuale a pag. 779”

Le regole contabili uniformi: i principi contabili generali” 780

“Le Regioni e gli enti locali, nonché i loro enti strumentali, conformano la propria gestione ai principi contabili generali enunciati dall’Allegato 1 del D. Lgs. 118/2011.”.

I principi contabili applicati” (pag. 784)

“L’art. 3 del D. Lgs. 118/2011 elenca i quattro principi contabili applicati, che mirano a garantire l’omogeneità dei sistemi informativi e il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.”.

Il principio della programmazione di bilancio” (pag. 785)

“Il principio della programmazione di bilancio impone la redazione di documenti contabili e finanziari (come il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione finanziario e il piano esecutivo di gestione) coerenti con gli obiettivi dell’ente, secondo un processo ciclico e integrato di previsione, attuazione e controllo, assicurando il raccordo tra le politiche pubbliche e le risorse disponibili.”.

“Il principio della contabilità finanziaria” (pag. 786)

“La contabilità finanziaria è il sistema contabile principale a fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. Tale sistema rileva gli incassi e i pagamenti relativi a tutte le operazioni di gestione poste in essere dall’ente.”.

“Il principio della contabilità economico-patrimoniale” (pag. 786)

“La contabilità economico-patrimoniale affianca, alla rilevazione finanziaria dei flussi di denaro in entrata e in uscita dalle casse dell’ente, la registrazione dei costi/oneri e dei ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall’ente. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non sono tenuti ad applicarla.”.

“Il principio del bilancio consolidato” (pag. 787)

“I Comuni (ad eccezione di quelli con meno di 5.000 abitanti) devono redigere un bilancio che attesti la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’attività svolta dall’ente attraverso le sue molteplici articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le imprese partecipate e controllate.”.

“Il piano dei conti integrato” (pag. 787)

“Il piano dei conti integrato è costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, costruito in modo tale da evidenziare le modalità di raccordo fra le due tipologie di dati.”.

“Gli schemi di bilancio comuni” (pag. 788)

“Gli schemi di bilancio comuni sono schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, nonché schemi di bilancio consolidato adottati dalle Regioni e dagli enti locali con i propri enti strumentali e con le imprese partecipate e controllate.”.

La Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali” (pag. 788)

“La cd. Commissione ArConEt promuove il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi strumentali. Nello svolgere il suo operato, essa si avvale della collaborazione dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.”.

“Il regolamento di contabilità” (pag. 789)

“Si tratta di un documento attraverso il quale ciascun ente locale garantisce l’applicazione concreta dei principi contabili indicati nel D. Lgs. 118/2011 e nel TUEL, traducendoli in termini operativi e adattandoli allo specifico contesto amministrativo.”.

Capitolo 6 Il bilancio e gli altri strumenti di programmazione finanziaria e gestionale

Le linee programmatiche” (pag. 790)

“Il programma di mandato è un documento che il Sindaco o il Presidente della Provincia, presentano al Consiglio a seguito dell’elezione, per specificare le linee programmatiche dell’azione di governo durante tutta la durata del mandato elettivo.”.

Le relazioni di inizio e di fine mandato” (pag.790)

La relazione di inizio mandato viene predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta entro 90 giorni dall’inizio del mandato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia. Il documento fotografa la situazione finanziaria ereditata dalla precedente amministrazione e specifica il programma operativo di quella subentrante. Entro i sessanta giorni antecedenti la fine del mandato, va invece presentata la relazione di fine mandato nella quale si espongono le principali attività normative e amministrative svolte nel periodo.”.

Il documento unico di programmazione (DUP)” (pag. 791)

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale.”.

Termini di presentazione e struttura” (pag. 791)

“Il documento unico di programmazione (DUP) è il principale strumento per la guida strategica e operativa degli enti locali e rappresenta il necessario presupposto di tutti gli altri strumenti di programmazione. Si compone di due sezioni e deve essere presentato entro il 15 luglio dalla Giunta al Consiglio.”.

La Sezione Strategica (SeS)” (pag. 791)

“La Sezione strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, concretizza le linee programmatiche coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica e le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea.”.

La Sezione Operativa (SeO)” (pag. 792)

“La Sezione operativa, che copre un periodo pari a quello del bilancio di previsione, definisce gli strumenti operativi che si intende utilizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Essa si divide, a sua volta, in due parti.”.

La versione semplificata” (pag. 793)

“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti ne predispongono una versione semplificata, come indicato nell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011. I Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti possono predisporre una versione ulteriormente semplificata del documento.”.

La programmazione delle spese per il personale” (pag. 794)

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi 😉

La razionalizzazione e il contenimento delle spese: la programmazione triennale delle spese per il personale” (pag. 794)

“In base all’art. 91 del TUEL, gli enti locali devono provvedere a una programmazione triennale delle spese di personale, finalizzata a una loro riduzione programmata. A tale scopo, essi predispongono un Piano triennale del fabbisogno di personale, da inserire all’interno del PIAO.”.

Il controllo dell’organo di revisione” (pag. 794)

“L’organo di revisione contabile verifica che i documenti di programmazione triennali siano redatti coerentemente con il principio di riduzione programmata della spesa previsto dalla L. 296/2006.”.

Le sanzioni” (pag. 794)

“In caso di mancato rispetto del principio di riduzione programmata della spesa, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale.”.

La limitazione del turn over” (pag. 794)

“Attraverso tale meccanismo, gli enti locali possono procedere a sostituire con nuove assunzioni soltanto una quota limitata di personale nel frattempo cessato dal servizio.”.

Il criterio della sostenibilità finanziaria delle spese per il personale” (pag. 795)

“L’art. 33 del D.L. 34/2019, conv. in L. 58/2019, ha in parte superato il meccanismo del turn over, dando la possibilità agli enti più virtuosi di procedere a nuove assunzioni, a tempo indeterminato, senza limitazioni del turn over, ma esclusivamente in base alla sostenibilità finanziaria della spesa.”.

Le limitazioni alle assunzioni a tempo determinato” (pag. 795)

“L’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, consente alle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, oppure utilizzare forme di lavoro flessibile, solo per comprovate esigenze temporanee o di natura eccezionale.”.

Il piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del PNRR” (pag. 796)

“La necessità di favorire la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR ha spinto il legislatore ad attuare, attraverso diversi provvedimenti, un vero e proprio piano straordinario di assunzioni a tempo determinato nella pubblica amministrazione. In alcuni casi le spese legate alle nuove assunzioni sono poste in carico al Piano stesso, in altri casi gravano sul bilancio dei singoli enti.”.

“Il bilancio di previsione finanziario” (pag. 797)

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale.”

Definizione e funzioni” (pag. 797)

“Il bilancio di previsione finanziario rappresenta contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio considerato nel DUP ed è lo strumento con cui gli organi di governo distribuiscono le risorse finanziarie tra i programmi e le attività. È riferito ad almeno un triennio e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.”.

La struttura” (pag. 797)

“Il bilancio di previsione si compone di due parti: le entrate, classificate in titoli e tipologie; le spese, suddivise in missioni e programmi.

Al termine vi sono più quadri riepilogativi, redatti secondo lo schema dell’Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011.”.

Il carattere autorizzatorio” (pag. 800)

“Il bilancio di previsione finanziario fissa il limite agli impegni di spesa che possono essere assunti e ai pagamenti che è possibile effettuare nel periodo di riferimento, oltre a determinare le entrate derivanti dall’accensione di prestiti.”.

Il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esigibilità” (pag. 800)

“Il fondo pluriennale vincolato è costituto dalle risorse accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento il cui scopo è quello di coprire il rischio derivante da entrate accertate ma non sempre effettivamente riscuotibili, in particolare quelle di natura tributaria o tariffaria.”.

La procedura di approvazione” (pag. 801)

“L’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 prevede che, entro il 15 novembre, la Giunta approvi lo schema della delibera del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo. Tale delibera viene trasmessa al Consiglio, che procede alla sua approvazione entro il 31 dicembre (termine che può essere differito con decreto del Ministro dell’interno). Poiché molti enti non riuscivano ad approvare il bilancio nei termini stabiliti, il D.M. 25-7-2023 ha stabilito una serie di tappe preliminari che dovrebbero facilitare il rispetto dei termini stessi.”.

L’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria” (pag. 802)

“Se il termine del 31 dicembre viene differito con decreto del Ministro dell’interno, l’ente è autorizzato a ricorrere all’esercizio provvisorio, con le conseguenti limitazioni alla possibilità di indebitarsi e di impegnare spese. Nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, l’ente locale ricorre alla gestione provvisoria, che prevede limitazioni ancora più stringenti.”.

“I documenti da allegare” (pag. 803)

Al bilancio di previsione vanno allegati molteplici documenti, elencati dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 172 T.U.E.L.”.

“La certificazione dei dati di bilancio” (pag. 805)

“Ai sensi dell’art. 161 del TUEL, il Ministero dell’interno può richiedere specifiche certificazioni, firmate unicamente dal responsabile del servizio finanziario, su particolari dati non presenti nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche.”.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (pag. 805)

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio indica gli obiettivi dell’ente nel triennio di riferimento e deve essere redatto sulla base di un sistema comune di indicatori di risultato definito con decreto del Ministro dell’interno.”.

Il piano esecutivo di gestione (PEG)” (pag. 806)

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale.”.

Definizione e funzioni” (pag. 806)

“Il Piano esecutivo di gestione è il documento che specifica la programmazione operativa contenuta nella Sezione Operativa del DUP, definendo gli obiettivi di gestione e assegnando le risorse necessarie al loro raggiungimento.”.

La struttura” (pag. 807)

“Nel PEG le entrate risultano articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli; le spese, invece, sono articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.”.

La procedura di approvazione” (pag. 807)

“Il PEG va deliberato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione finanziario.”.

Gli allegati” (pag. 807)

“Il PEG deve contenere in allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.”.

Capitolo 7 La gestione del bilancio

La gestione del bilancio” (pag. 808)

“In base al principio della completa separazione fra attività di indirizzo e attività di gestione:

  • il Consiglio indica le linee guida dell’attività e appronta in linea generale le risorse disponibili;

  • la Giunta definisce gli obiettivi e assegna le risorse ai dirigenti/responsabili;

  • ai dirigenti/responsabili dei servizi spetta realizzare gli atti di gestione e assumere gli impegni di spesa.”.

Il responsabile del servizio finanziario” (pag. 808)

“Il responsabile del servizio finanziario è il garante dell’equilibrio economico-finanziario e coordina la predisposizione dei documenti di programmazione. Tra le sue funzioni rientra: l’apposizione di visti e pareri che certificano la regolarità contabile delle deliberazioni; la segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni che possono pregiudicare l’equilibrio di bilancio.”

I sistemi di tracciabilità dei flussi finanziari: transazione elementare, piano dei conti integrato e SIOPE” (pag. 809)

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale”.

Transazione elementare e piano dei conti” (pag. 809)

“Ogni atto di gestione genera una transazione elementare, contraddistinta da un codice identificativo che consente di tenere traccia dell’operazione e movimentare, simultaneamente, il piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.”.

Dal SIOPE al SIOPE+” (pag. 810)

“Il SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione degli incassi e dei pagamenti. Tale sistema si è gradualmente evoluto fino a prevedere l’invio telematico degli ordinativi di incasso e di spesa (SIOPE+).”.

“La gestione delle entrate” (pag. 811)

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi.”

L’accertamento” (pag. 811)

“L’accertamento (art. 179 TUEL) è la prima fase di gestione dell’entrata, attraverso la quale si procede all’individuazione del debitore, alla quantificazione della somma da incassare e alla fissazione della relativa scadenza di pagamento. La figura preposta all’accertamento è il responsabile del procedimento, che trasmette l’idonea documentazione al responsabile del servizio finanziario.”.

La riscossione” (pag. 812)

“La riscossione (art. 180 TUEL) è la seconda fase di gestione dell’entrata, attraverso la quale i soggetti legittimati (tesoriere, incaricati interni ed esterni) introitano le somme accertate previa emissione di ordinativo d’incasso. Gli ordinativi relativi a entrate di competenza vanno distinti da quelli relativi a residui. Dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono affidare l’attività di riscossione all’Agenzia delle entrate-Riscossione.”.

Il versamento” (pag. 813)

“Il versamento (art. 181 TUEL) è la fase conclusiva della gestione delle entrate, mediante la quale le somme riscosse vengono versate nella cassa dell’ente.”.

“La gestione delle spese: l’impegno” (pag. 813)

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale.”.

L’impegno” (pag. 813)

“L’impegno (art. 183 TUEL) è la prima fase di gestione delle spese, attraverso la quale viene individuato il soggetto creditore e la somma da pagare, la ragione del debito e la relativa scadenza di pagamento. I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.”.

La costituzione dell’impegno ope legis” (pag. 815)

“L’impegno di alcune spese è stabilito automaticamente con l’approvazione del bilancio, senza la necessità di ulteriori atti.”.

La costituzione dell’impegno su impulso d’ufficio” (pag. 815)

“L’impegno può essere assunto anche mediante determinazione dirigenziale, la quale è comunque soggetta alla disciplina del visto di regolarità contabile contenente l’attestazione di copertura finanziaria.”.

La prenotazione dell’impegno” (pag. 815)

“Qualora alcuni elementi essenziali per completare la procedura di impegno non siano immediatamente disponibili, è possibile prenotare le risorse necessarie sin dal momento in cui si dà avvio alla procedura.”.

L’imputazione contabile degli impegni di spesa relativi agli investimenti” (pag. 815)

“Le spese di investimento, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, sono impegnate negli esercizi in cui scadono le relative obbligazioni passive, sulla base del cronoprogramma.”.

La liquidazione” (pag. 816)

“La liquidazione (art. 184 TUEL) è la seconda fase di gestione della spesa, in cui si determina l’ammontare della somma certa e liquida da pagare, nei limiti dell’impegno di spesa assunto. Viene registrata a livello contabile quando l’obbligazione diventa effettivamente esigibile.”.

L’ordinazione e il pagamento” (pag. 816)

“L’ordinazione è la terza fase di gestione delle spese e consiste in una disposizione al tesoriere, contenuta in un mandato di pagamento, di provvedere al pagamento della spesa, che rappresenta la quarta fase.”.

Le variazioni al bilancio e al PEG e il prelievo dal fondo di riserva” (pag. 818)

“Si possono verificare tra fondamentali tipologie di variazione: la prima riguardante solo il PEG; la seconda riguardante sia il PEG sia il bilancio; la terza relativa al prelievo dal fondo di riserva. In linea generale, solo l’organo che ha adottato il documento (cioè il Consiglio per il bilancio e la Giunta per il PEG) può modificarlo, tuttavia esistono eccezioni a tale principio.”.

Variazioni al solo PEG” (pag. 819)

“Le variazioni che riguardano solo il piano esecutivo di gestione possono interessare:

  • solo la parte descrittiva degli obiettivi;

  • solo il livello finanziario, coinvolgendo articoli di uno stesso capitolo;

  • sia il livello finanziario, sia quello degli obiettivi.”.

Variazioni congiunte del PEG e del bilancio” (pag. 819)

“Tali modifiche sono più profonde, in quanto coinvolgono capitoli di interventi diversi e la sfera degli obiettivi programmati. In tal caso, i dirigenti inviano la relativa proposta al servizio finanziario, che la sottopone poi al Consiglio e alla Giunta per l’approvazione, rispettivamente, delle modifiche al bilancio e di quelle al PEG. In caso di urgenza, anche la modifica al bilancio viene adottata dalla Giunta e ratificata poi dal Consiglio entro 60 giorni.”.

Prelievo dal fondo di riserva” (pag. 819)

“Nel fondo di riserva vengono accantonate somme destinate a fronteggiare esigenze straordinarie, come lavori di somma urgenza. Il prelievo da tale fondo comporta mutamenti nelle dotazioni finanziarie degli stanziamenti di spesa e nella parte descrittiva dei programmi e dei progetti contenuti nel PEG. I dirigenti inviano la proposta alla Giunta, la quale adotta una delibera e ne dà comunicazione al Consiglio nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell’ente. Infine, il prelievo viene eseguito dal servizio finanziario.”

Le delibere di variazione di bilancio” (pag. 820)

“Le eventuali variazioni al bilancio di previsione devono essere effettuate entro il 30 novembre, tranne alcuni casi particolari in per i quali il termine è spostato al 31 dicembre. Sono di competenza del Consiglio, ma in taluni casi eccezionali possono essere apportate dalla Giunta.”.

“Gli equilibri di bilancio” (pag. 820)

“Durante il corso della gestione, va salvaguardato:

  • il pareggio finanziario globale;

  • l’equilibrio finanziario di parte corrente

  • il pareggio tra le entrate e le spese dei servizi per conto di terzi;

  • l’equilibrio finanziario dei prestiti a breve;

  • l’equilibrio degli investimenti.”.

“Gli strumenti di intervento per ripristinare gli equilibri” (pag. 821)

“Se ti serve il riassunto di questo paragrafo, digita il nome dei singoli sottoparagrafi.”.

Le segnalazioni obbligatorie” (pag. 821)

Se ravvisa una cattiva distribuzione delle risorse, non in linea con i fatti che si presenteranno nel corso della gestione, il responsabile del servizio finanziario è tenuto ad avanzare una proposta di variazione del bilancio. Se, invece, ravvisa una situazione di squilibrio non compensabile da nuove o maggiori entrate, egli deve segnalare il fatto al legale rappresentante, al Consiglio dell’ente, al Segretario e all’organo di revisione.”.

La verifica ordinaria degli equilibri e le misure di riequilibrio” (pag. 821)

“La verifica degli equilibri di bilancio deve essere effettuata: costantemente nel corso della gestione, dal servizio finanziario (cui spetta l’obbligo di segnalare al Consiglio, al Segretario e all’organo di revisione situazioni in grado di pregiudicare gli equilibri); almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno (cd. verifica ordinaria) dal Consiglio, cui spetta adottare le eventuali misure di riequilibrio.”.

Capitolo 8 La tesoreria

Il servizio di tesoreria” (pag. 823)

“Per un riassunto del capitolo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

Affidamento del servizio” (pag. 823)

“Il servizio di tesoreria è rappresentato dal complesso degli atti e delle operazioni mediante i quali i mezzi finanziari dell’ente vengono materialmente raccolti, conservati e impiegati per i pagamenti.

Il servizio può essere affidato, mediante procedura a evidenza pubblica: a banche, a società per azioni con capitale non inferiore a 500.000 euro, ad altri soggetti abilitati (come Poste italiane). Il rapporto tra l’ente e l’affidatario del servizio viene regolato mediante una convenzione.”.

Oggetto del servizio” (pag. 824)

“Il tesoriere svolge attività riguardanti: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia dei valori, la concessione di anticipazioni.”.

“Il conto del tesoriere” (pag. 825)

“Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa.”.

Il controllo sull’operato del tesoriere: le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa” (pag. 825)

“L’operato del tesoriere viene controllato tramite: verifiche ordinarie, eseguite dall’organo di revisione con cadenza trimestrale; verifiche straordinarie, a seguito del mutamento della persona del Sindaco o del Presidente della Provincia.”.

Capitolo 9 Il finanziamento degli investimenti

Autofinanziamento e finanziamento esterno” (pag. 826)

“Gli investimenti degli enti locali hanno ad oggetto: l’acquisizione di beni immobili, l’esecuzione di opere pubbliche, l’acquisizione di partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, l’acquisto di determinate tipologie di beni mobili. Le risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti possono essere reperite con l’autofinanziamento o ricorrendo al finanziamento esterno.”.

L’assunzione di mutui” (pag. 827)

“Gli enti locali possono assumere mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con l’Istituto per il credito sportivo, con gli istituti assicurativi e previdenziali, con le banche e con le istituzioni finanziarie dell’Unione europea (la Banca europea per gli investimenti).”.

I prestiti obbligazionari” (pag. 828)

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei sottoparagrafi.”

Le caratteristiche” (pag. 828)

“Gli enti locali possono emettere prestiti obbligazionari soltanto se finalizzati alla realizzazione di investimenti, rispettando una serie di vincoli relativi alla durata, al rendimento effettivo lordo, alla ritenuta da applicare sugli interessi corrisposti, alle modalità di rimborso del capitale.”.

I vincoli” (pag. 829)

“La L. 724/1994 detta condizioni particolarmente stringenti per l’emissione di prestiti obbligazionari, a garanzia del diritto dei sottoscrittori alla restituzione del prestito e al godimento dei relativi frutti: ad esempio, l’ente emittente non deve trovarsi in situazione di dissesto o di deficit strutturale. Rispetto a quest’ultimo requisito, tuttavia, la legge menzionata ammette delle eccezioni.”.

La procedura per l’emissione” (pag. 829)

“La procedura di emissione consta di varie fasi: i) preventiva autorizzazione degli enti che ricadono nella circoscrizione territoriali, se il prestito è emesso da Unioni di Comuni, Comunità montane e consorzi tra enti locali; ii) predisposizione, da parte del servizio finanziario, dello schema di deliberazione, da sottoporre ad approvazione del Consiglio; iii) offerta al pubblico dei valori mobiliari; iv) restituzione del prestito.”.

I prodotti derivati” (pag. 830)

“I prodotti derivati sono strumenti finanziari il cui valore è legato all’andamento del valore di un’altra attività o al verificarsi futuro di un determinato evento. Dal 2008 il ricorso a tali strumenti è vietato, con alcune eccezioni.”.

Le aperture di credito” (pag. 830)

“Con l’apertura di credito una banca si impegna a tenere a disposizione dell’ente locale una determinata somma per un certo periodo di tempo, dietro pagamento di una provvigione.”.

“La locazione finanziaria” (pag. 831)

“Con la locazione finanziaria l’ente locale utilizza per un certo periodo di tempo un bene mobile o immobile, pagando ad un’impresa di leasing un canone di locazione periodico.”.

“Le anticipazioni di tesoreria” (pag. 831)

“L’anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine il cui importo non può essere superiore a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Per il quinquennio 2020-2025 tale limite è stato elevato a cinque dodicesimi.”.

“Il piano economico-finanziario per il finanziamento di opere pubbliche” (pag. 832)

“Ai sensi dell’art. 201 TUEL, gli enti locali possono ricorrere, a determinate condizioni, a mutui o a prestiti obbligazionari per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici. Nel caso in cui il progetto di nuove opere comporti una spesa superiore a 500.000 euro, è necessario approvare un piano economico-finanziario in modo da determinare in modo corretto la tariffa da richiedere quale corrispettivo del servizio offerto.”.

Capitolo 10 Risultati di gestione e rendiconto

“Le funzioni e la struttura” (pag. 833)

“Il rendiconto della gestione è un documento complesso, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.”.

“Il conto del bilancio” (pag. 833)

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei sottoparagrafi”

“Le funzioni, la struttura e gli allegati” (pag. 833)

“Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione; va redatto, dopo aver riaccertato i residui attivi e passivi, secondo i modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. con il quadro generale riassuntivo e con il prospetto della verifica degli equilibri di bilancio. Al conto sono poi allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.”.

“Il riaccertamento dei residui e il fondo pluriennale vincolato” (pag. 834)

“I Comuni, per dare concreta attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, procedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. L’attuazione del principio suddetto si basa sulla costituzione di un fondo pluriennale vincolato, che serve a coprire gli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti.”.

“Il risultato di amministrazione” (pag. 836)

“Il risultato di amministrazione si ottiene sommando al fondo cassa esistente al 31 dicembre i residui attivi e sottraendo i residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato.”.

“La ripartizione dell’eventuale avanzo di amministrazione” (pag. 837)

“Nel caso in cui via sia un avanzo di amministrazione, quest’ultimo viene ripartito tra i fondi vincolati, i fondi accantonati, i fondi destinati agli investimenti e i fondi liberi.”.

“Il disavanzo di amministrazione” (pag. 838)

“L’eventuale disavanzo di amministrazione viene immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto di gestione. La mancata approvazione della delibera viene equiparata alla mancata approvazione del rendiconto.

Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione: ciò richiede l’adozione, mendiate delibera consiliare, di un piano di rientro dal disavanzo.”.

Il conto economico” (pag. 839)

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei sottoparagrafi”

Le funzioni e la struttura” (pag. 839)

“Il conto economico riporta i componenti positivi (proventi e ricavi) e negativi (oneri e costi) della gestione di competenza economica e rileva il risultato economico dell’esercizio (reddito o perdita). Il conto ha una struttura scalare, come previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, che permette di esprimere il risultato per differenza, in termini di saldo.”.

I componenti economici positivi e negativi” (pag. 841)

“La descrizione di tutte le voci rientranti nel conto economico è contenuta nell’Allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011. Per una definizione dettagliata di ciascuna voce, consulta il manuale a partire da pag. 841.”.

I proventi e gli oneri finanziari” (pag. 844)

“Rientrano in questa voce:

  • proventi da partecipazioni;

  • altri proventi finanziari;

  • interessi e altri oneri finanziari.”.

Le rettifiche di valore delle attività finanziarie” (pag. 844)

“In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari.”.

I proventi e gli oneri straordinari” (pag. 845)

“Rientrano in questa voce: i) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo; ii) sopravvenienze passive e insussistenza dell’attivo; iii) proventi da permessi di costruire; iv) plusvalenze patrimoniali; v) minusvalenze patrimoniali; vi) altri oneri e costi straordinari; vii) altri proventi e ricavi straordinari.”

Le imposte” (pag. 846)

“Rientrano in tale voce, secondo il principio di competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) corrisposte dall’ente durante l’esercizio. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce diversi oneri di gestione, a meno che non debbano essere conteggiati a incremento del valore di beni.”.

Il risultato economico dell’esercizio” (pag. 846)

“Esprime la differenza, positiva o negativa, tra il totale dei proventi/ricavi e il totale degli oneri/costi di esercizio.”.

Le scritture di assestamento” (pag. 846)

“Le scritture di integrazione consentono di considerare quei ricavi e quei costi che, pur essendo di competenza economico dell’esercizio in chiusura, avranno la loro manifestazione finanziaria, in termini di entrate e di uscite, negli esercizi successivi. Ne sono un esempio le scritture relative ai ratei attivi e passivi. In modo speculare, le scritture di rettifica consentono di rinviare all’esercizio successivo i ricavi e i costi che si sono già tradotti in entrate e in uscite ma che non sono di competenza dell’esercizio in chiusura. Ne sono un esempio le scritture relative ai risconti attivi e passivi.”.

Lo stato patrimoniale” (pag. 852)

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei sottoparagrafi”

Le funzioni e la struttura” (pag. 852)

“Lo stato patrimoniale riporta i risultati della gestione patrimoniale e rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Deve essere redatto in base allo schema, a sezioni contrapposte, previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e utilizzando i criteri di valutazione dei beni patrimoniali indicati dall’allegato 4/3.”.

Gli elementi patrimoniali attivi” (pag. 854)

Rientrano tra le attività:

  • le immobilizzazioni, immateriali, materiali e finanziarie;

  • l’attivo circolante, che comprende le rimanenze di magazzino, i diversi tipi di credito, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, le disponibilità liquide, i ratei e i risconti attivi.”.

“Gli elementi patrimoniali passivi” (pag. 854)

“Rientrano tra le passività:

  • i fondi rischi e oneri, che a loro volta si articolano in fondi per oneri, fondi per rischi e trattamento di fine rapporto;

  • i debiti (di varia natura);

  • i ratei e risconti passivi e i contributi agli investimenti.”.

“Il patrimonio netto” (pag. 854)

“Il patrimonio netto, pari alla differenza tra attività e passività, è articolato in: fondo di dotazione, riserve disponibili, risultato economico di esercizio, risultati economici degli esercizi precedenti, riserve negative per beni indisponibili.”.

I conti d’ordine” (pag. 855)

“I conti d’ordine rilevano fatti gestionali potenzialmente rilevanti e che, tuttavia, non producendo effetti immediati sul patrimonio, non possono ancora essere registrati contabilmente.”.

“I criteri di valutazione dei beni patrimoniali” (pag. 855)

“Gli enti locali valutano i beni patrimoniali secondo le modalità previste dall’Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011. Nell’espansione online relativa all’Approfondimento sui criteri di valutazione dei beni patrimoniali è possibile trovare una più dettagliata trattazione dell’argomento.”.

“I coefficienti di ammortamento” (pag. 855)

“Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, iscritte nello stato patrimoniale, sono inserite nel conto economico fra i componenti negativi della gestione. Nell’espansione online relativa all’Approfondimento sui coefficienti di ammortamento, è possibile trovare una più dettagliata trattazione dell’argomento.”.

“I primi adempimenti per l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale. La riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale” (pag. 856)

“L’adozione della contabilità economico-patrimoniale, nel caso di enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è facoltativa. Per gli enti che decidono di adottare tale tipo di contabilità, passaggio fondamentale risulta la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale e anche di quelle dell’inventario, secondo l’articolazione indicata dal D.Lgs. 118/2011.”.

“La valutazione dei beni patrimoniali: il primo stato patrimoniale” (pag. 856)

“Sempre ai fini dell’applicazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, il passo successivo da attuare, dopo la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale e dell’inventario, consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dalla nuova normativa. Dopodiché è necessario predisporre una tabella che affianca: gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione.”.

“Le scritture contabili” (pag. 857)

“L’applicazione dei nuovi criteri di valutazione può dare luogo a rettifiche di valutazione, ossia a incrementi o decrementi del valore contabile di alcune voci, che devono essere opportunamente registrate nelle scritture contabili. Dopo aver effettuato questo passaggio, è possibile procedere alle tradizionali scritture di ripresa delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell’esercizio precedente e avviare le normali scritture di esercizio.”.

“La relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto” (pag. 858)

“Nella relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto redatto dopo aver adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale è opportuno inserire, oltre al contenuto richiesto dall’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, anche ulteriori elementi specifici che consentano di evidenziare i criteri di valutazione adottati per le singole poste, i conseguenti effetti sul valore netto contabile e le componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.”.

“Il procedimento di formazione e di approvazione” (pag. 858)

“Per un riassunto del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”

“La formazione: i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili interni” (pag. 858)

“Per procedere alla redazione del rendiconto il servizio finanziario, oltre ad effettuare le operazioni di assestamento e chiusura, deve acquisire anche i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili interni. Entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto, l’ente provvede a inviare i conti degli agenti contabili alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.”.

La predisposizione” (pag. 859)

“Sulla base delle risultanze contabili in suo possesso e di quelle rilevabili dai conti e dalla documentazione del tesoriere e degli agenti contabili, il servizio finanziario predispone la documentazione da fornire all’organo esecutivo, il quale apporta le necessarie modifiche e la sottopone all’esame del Collegio dei revisori.”.

La deliberazione” (pag. 860)

“Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Contestualmente, viene approvato anche il rendiconto consolidato.”.

Gli allegati” (pag. 860)

Al rendiconto sono allegati una serie di documenti che risultano elencati all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, a cui si aggiungono quelli previsti all’art. 227, comma 5, del TUEL.”.

Il bilancio consolidato” (pag. 861)

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei sottoparagrafi”

L’area di consolidamento” (pag. 861)

“Gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate, secondo i criteri individuati dal principio contabile del bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011.”

La struttura” (pag. 862)

“Il bilancio consolidato rileva il risultato complessivo del gruppo amministrazione pubblica, tenendo conto anche dell’attività svolta da enti ed organismi strumentali e da società controllate o partecipate. Lo schema per redigere il bilancio consolidato è contenuto nell’Allegato 11 del D.Lgs, 118/2011.”.

Capitolo 11 La revisione economico-finanziaria

Il Collegio dei revisori: composizione e durata” (pag. 865)

“Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di revisione finanziaria ed economica. È generalmente composto da tre membri, ma in alcuni casi specifici è un organo monocratico. I revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco. Restano in carica tre anni e non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente. Il revisore è revocabile in caso di inadempienza o mancata presentazione, entro i termini prestabiliti, della relazione sulla proposta di rendiconto presentata dal Consiglio dell’ente.”.

Le funzioni” (pag. 866)

“Le funzioni del Collegio dei revisori sono disciplinate, in linea generale, dall’art. 239 TUEL, anche se spetta allo Statuto e al regolamento specificare nel dettaglio i compiti che tale organo andrà a svolgere in relazione alle esigenze dell’ente locale.”.

Le responsabilità” (pag. 867)

“Il revisore svolge la propria attività con la diligenza del mandatario ed è solidalmente responsabile con gli amministratori per fatti e omissioni commessi da questi ultimi, qualora con la loro attività di vigilanza avrebbero potuto evitare il danno.”.

Capitolo 12 Il risanamento finanziario

Gli enti in deficit strutturale” (pag. 868)

“Per un riassunto del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”

Definizione” (pag. 868)

“Un ente locale si considera in condizioni di deficit strutturale quando presenta gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, accertate sulla base di una specifica tabella allegata al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente rispetto all’anno di riferimento.”.

Le conseguenze”

“Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono sottoposti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e devono, inoltre, rispettare determinate percentuali prestabilite di copertura del costo di alcuni servizi tramite la presentazione di un’apposita certificazione.”.

Le sanzioni”

“Gli enti locali in condizioni di deficit strutturale, che non rispettano le percentuali di copertura del costo di alcuni servizi o non presentano la relativa certificazione, sono sanzionati in misura pari al 1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello in cui si è manifestato il mancato rispetto dei limiti sopradetti.”.

“La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”

“Per un riassunto del capitolo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”

“Le condizioni per l’attivazione”

“I Comuni e le Province che presentano squilibri strutturali di bilancio, rispetto ai quali si sono pronunciate anche le competenti sezioni regionali della Corte dei conti, possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale qualora le misure indicate agli artt. 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a ripristinare una condizione di equilibrio finanziario. La delibera di ricorso alla suddetta procedura deve essere inviata, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno.”.

“Le conseguenze”

“Quando si ricorre alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, si verificano due principali conseguenze: i) è sospesa la possibilità per la Corte dei conti, la quale ha accertato comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di indicare un termine per l’adozione di misure correttive; ii) sono sospese le procedure esecutive nei confronti dell’ente, a partire dalla di approvazione della delibera di ricorso alla suddetta procedura a fino all’approvazione o al diniego del piano di riequilibrio pluriennale.”.

“Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale: contenuto e implicazioni” (pag. 869)

“Entro novanta giorni dalla data di esecutività della delibera relativa al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il Consiglio dell’ente deve deliberare il relativo piano, che ha una durata compresa fra quattro e venti anni ed è corredato dal parere dell’organo di revisione. Il piano deve contenere tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio.”.

“Modalità di presentazione e di approvazione”

“Entro dieci giorni dalla data della delibera di adozione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano, la Commissione sopracitata svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale da inviare, entro i successivi trenta giorni, alla Corte dei conti, cui spetta l’approvazione o il diniego del piano.”.

Il dissesto finanziario”

“Per un riassunto del capitolo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”

Definizione”

“In base all’art. 244 del TUEL, si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.”.

La dichiarazione di dissesto”

“L’ente locale che si trova nelle condizioni di cui all’art. 244 TUEL ha l’obbligo di dichiarare la situazione di dissesto, con apposita deliberazione del Consiglio dell’ente. La delibera, non revocabile, deve essere trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività alla Procura regionale delle Corte dei conti e al Ministero dell’interno; quest’ultimo la pubblica nella Gazzetta Ufficiale unitamente al D.P.R. di nomina dell’organo straordinario di liquidazione. Alla delibera è allegata una relazione del Collegio di revisione economico-finanziaria.”.

Le conseguenze”

“Gli articoli 248 e 249 TUEL dispongono misure cautelari e restrittive conseguenti alla dichiarazione di dissesto finanziario.”.

Il ruolo della Corte dei conti”

“La Corte dei conti svolge un’attività di controllo in merito alla gestione economico-finanziaria dell’ente locale, esercitando poteri preventivi, cioè tesi a segnalare le misure da adottare per prevenire il possibile dissesto finanziario, oppure repressivi, atti a sanzionare gli amministratori che riconosce responsabili di aver contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, al verificarsi del dissesto.”.

Le restrizioni alla gestione del bilancio”

“Gli artt. 250 e 251 del TUEL stabiliscono le modalità di riduzione delle spese e di attivazione delle entrate proprie, imponendo restrizioni alla gestione del bilancio. In particolare, l’ente non può impegnare somme complessivamente superiori a quelle dell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate.”.

La procedura di risanamento”

“Per un riassunto del capitolo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”

L’organo straordinario di liquidazione”

“La procedura di risanamento coinvolge l’organo straordinario di liquidazione, al quale compete il compito di ripianare il debito con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell’ente, i quali devono agire sulle cause che hanno determinato il dissesto e assicurare la stabilità dell’equilibrio della gestione.”.

Il piano di rilevazione della massa passiva”

“L’organo liquidatore redige un piano di rilevazione per l’accertamento della massa passiva entro 180 giorni dal suo insediamento: quest’ultimo termine è elevabile di ulteriori 180 giorni nel caso di Comuni con più di 250mila abitanti oppure per i capoluoghi di Provincia e le Province.”.

L’accertamento della massa attiva”

“L’organo liquidatore deve provvedere ad accertare la massa attiva; qualora quest’ultima sia insufficiente e non possa essere incrementata, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva. Nessun onere deve gravare sullo Stato.”.

“Il piano di estinzione delle passività”

“Una volta accertata la massa attiva e passiva, l’organo straordinario di liquidazione redige, entro 24 mesi dal suo insediamento, il piano di estinzione delle passività. Esso va depositato presso il Ministero dell’interno che, entro 120 giorni, dispone la sua approvazione. Entro 20 giorni dalla notifica e approvazione del piano, si procede al pagamento delle passività residue; infine, entro 60 giorni dal completamento delle operazioni di pagamento, viene approvato il rendiconto della gestione, da trasmettersi all’organo di revisione contabile dell’ente.”.

“I debiti non ammessi alla liquidazione”

“L’art. 257 TUEL stabilisce che al decreto di approvazione del piano di estinzione delle passività va allegato l’elenco delle pretese escluse dalla liquidazione poiché gravanti sui soggetti responsabili, che vengono individuati dal Consiglio con delibera ed entro 60 giorni dalla notifica del decreto.”.

“La procedura di liquidazione semplificata”.

“L’organo straordinario di liquidazione, prima di redigere il piano di valutazione, può proporre all’ente locale dissestato una procedura di liquidazione semplificata che prevede l’estinzione dei debiti nei confronti dei creditori che accettano come pagamento una somma variabile fra il 40% e il 60% del debito stesso.”.

La procedura straordinaria di cui all’art. 268bis”

“La procedura straordinaria prevista dall’art. 268bis del TUEL si applica agli enti dissestati qualora la procedura ordinaria non possa essere portata a conclusione nei tempi previsti dalla legge. La chiusura anticipata e semplificata della procedura viene disposta con decreto dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Sindaco dell’ente e sentito il parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.”.

“Il bilancio stabilmente riequilibrato”

“Il Consiglio dell’ente, entro 3 mesi dall’emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, redige un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato da presentare al Ministero dell’interno, previo vaglio della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Se la proposta è approvata, il Consiglio provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio di esercizio e avvia la fase finale del processo di risanamento, che dovrà concludersi entro 5 anni; in caso contrario, il Consiglio deve presentare una nuova proposta la cui eventuale non approvazione ha carattere definitivo.”.

Capitolo 13 I controlli interni ed esterni sulla gestione

“I controlli interni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”

“Per un riassunto del capitolo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”

Il D.Lgs. 286/1999”

“Il decreto legislativo in questione individua quattro diversi sistemi di controllo:

  • controllo di regolarità amministrativa e contabile;

  • controllo di gestione;

  • valutazione della dirigenza;

  • controllo strategico.”

I controlli interni nel TUEL”

“L’art. 147 TUEL, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012, ha rafforzato e riordinato il sistema dei controlli interni negli enti locali, individuando cinque macroaree: i) il controllo di regolarità amministrativa e contabile; ii) il controllo strategico; iii) i controlli sulle società non quotate partecipate; iv) il controllo sugli equilibri finanziari; v) il controllo di gestione.”.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

“Nella fase preventiva di formazione dell’atto, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato dal responsabile del servizio interessato, che rilascia il relativo parere di regolarità tecnica. Se l’atto incide sul bilancio o sul patrimonio dell’ente, è altresì richiesto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. Nella fase successiva alla formazione, il controllo di regolarità amministrativa è attuato sotto la direzione del segretario.”.

Il controllo strategico”

Il controllo strategico mira a verificare lo stato di attuazione dei programmi, confrontando gli obiettivi indicati nei documenti previsionali e i risultati effettivamente raggiunti. L’unità preposta a tale tipo di controllo è posta sotto la direzione del direttore generale oppure, qualora tale figura non sia prevista, del segretario comunale e il suo compito è elaborare e inviare rapporti periodici alla Giunta e al Consiglio affinché quest’ultimo, in particolare, possa predisporre le opportune deliberazioni di ricognizione dei programmi.”.

I controlli sulle società partecipate non quotate”

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti predispongono un sistema di controllo sulle società non quotate a cui tali enti partecipano. A tale scopo essi definiscono, nel DUP, gli obiettivi gestionali cui le società sopradette devono tendere e organizzano un idoneo sistema di raccolta delle informazioni, al fine di monitorare periodicamente l’andamento delle società. A partire dal 2015, i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate è esposto nel bilancio consolidato.”

Il controllo sugli equilibri finanziari”

“Tale tipo di controllo, disciplinato dal regolamento di contabilità dell’ente nel rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione. Richiede il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.”

Il controllo della qualità dei servizi erogati”

“Tale tipologia di controllo è volto a misurare la capacità dell’ente di soddisfare i bisogni e le esigenze della collettività attraverso l’azione amministrativa e, in particolare, l’erogazione dei servizi. Può essere svolta dall’ente sia in modo diretto sia tramite organismi esterni.”.

I controlli esterni: la Corte dei conti”

“L’art. 148 TUEL prevede che la Corte dei conti verifichi, con cadenza annuale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. L’art. 148bis stabilisce che spetta alla Corte esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto: dei vincoli di finanza pubblica; del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119 Cost.; della sostenibilità dell’indebitamento.”

I beni degli enti locali

Demanio e patrimonio di Regioni ed enti locali”

“In base all’ultimo comma dell’art. 119 Cost. «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato […]».

La disciplina del demanio e del patrimonio degli enti locali è contenuta anche nel Codice Civile.

Demanio provinciale e comunale”

“Ai sensi dell’art. 824 c.c., fanno parte del demanio provinciale o comunale i beni indicati all’art. 822, comma 2, del c.c. qualora appartengano alle Province o ai Comuni (il cd. demanio accidentale).

Allo stesso regime sono sottoposti i cimiteri e i mercati comunali, e in questo caso si parla di demanio comunale specifico.

Patrimonio provinciale e comunale”

“Ai sensi dell’art. 826 c.c., fanno parte del patrimonio provinciale e comunale quei beni, a essi appartenenti, che non rientrano nell’elenco dei beni demaniali ex art. 822 c.c. Il Codice considera, inoltre, patrimonialmente indisponibile qualsiasi bene destinato direttamente al conseguimento di un fine proprio della Provincia o del Comune. Tutti gli altri beni che non sono includibili nel suddetto elenco si considerano beni patrimoniali disponibili: tra essi, gli enti locali territoriali devono individuare quelli suscettibili di valorizzazioni o dismissione, da inserire in un apposito piano.

I principali beni demaniali e patrimoniali di Regioni ed enti locali”

“Per una trattazione dettagliata del seguente paragrafo, digita il titolo dei corrispondenti sottoparagrafi del manuale

Demanio”

“Tra i beni del demanio degli enti territoriali rientrano, ad esempio: i) il demanio stradale, di cui fanno parte le strade regionali, provinciali e comunali; ii) gli acquedotti, i canali e le fontane in cui essi sfociano e i laghi artificiali che essi creano, nonché i pozzi e le cisterne a essi collegati e, in generale, tutte le loro pertinenze.

Patrimonio indisponibile”

“Tra i beni del patrimonio indisponibile degli enti territoriali rientrano, ad esempio: i) le foreste, oggi appartenenti alle Regioni; ii) le acque minerali e termali, anch’esse attribuite alle Regioni, la cui disciplina è diversa dalle miniere; iii) le cave e le torbiere, che spettano alla Regione solo a seguito di avocazione in caso di mancato o insufficiente sfruttamento da parte del proprietario del suolo.

Il trasferimento agli enti locali di beni immobili dello Stato: il cd. federalismo demaniale”

“La L.42/2009 sul federalismo fiscale ha disposto l’attribuzione a Regioni ed enti locali di un proprio patrimonio, da effettuarsi a titolo non oneroso e tenendo conto delle caratteristiche dell’ente. Tale disposizione è stata attuata dal D.Lgs. 85/2010 sul federalismo demaniale, che all’art. 5 ha individuato i beni trasferibili e non. I beni trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti locali territoriali, salvo alcune eccezioni.

Gli inventari”

“L’inventario è quel documento contabile in cui sonno classificati, descritti e valutati i beni e gli elementi patrimoniali di un’azienda. Il procedimento di formazione degli inventari consta di quattro fasi: i) ricerca; ii) classificazione; iii) descrizione; iv) valutazione.

Rispetto al contenuto si distinguono inventari: i) generali; ii) parziali; iii) analitici; iv) sintetici.

Gli inventari degli enti locali”

“Per una trattazione dettagliata dell’argomento digita il titolo dei corrispondenti sottoparagrafi del manuale

Le fonti normative”

“Il D.Lgs. 267/2000 individua nell’inventario il punto di partenza per la redazione dello Stato patrimoniale, il quale costituisce uno dei documenti contabili di bilancio che l’azienda deve redigere. Pertanto, bisogna provvedere alla regolare tenuta e all’aggiornamento annuale degli inventari. Il regolamento di contabilità di ciascun ente, poi, definisce le categorie di beni mobili non inventariabili poiché considerati di facile consumo o di modico valore

Le varie tipologie di inventari”

“La Circolare del Ministero dell’Interno n. 15200/2 del 20 luglio 1904 prevede: i) inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura; ii) inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione; iii) inventario dei beni immobili patrimoniali disponibili; iv) inventario dei beni mobili di uso pubblico; v) inventario dei beni mobili patrimoniali; vi) inventario dei crediti; vii) inventario dei debiti e delle altre passività; viii) inventario di tutti i titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio e alla sua amministrazione; ix) inventario delle cose di terzi avute in deposito e oggetti ritrovati; x) prospetto riassuntivo degli inventari

Le implicazioni dell’ordinamento contabile sulla procedura d’inventariazione”

“Ai fini dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale disposta dal D.Lgs. 118/2011, a partire dal 2016, anche la procedura di inventariazione ha subìto alcune modifiche, e in particolare: i) riclassificazione delle voci dell’inventario in base al piano dei conti integrato patrimoniale; ii) applicazione dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.

La gestione del patrimonio degli enti locali”

“L’approvazione del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ha permesso il superamento del principio di conservazione del patrimonio pubblico, consentendo a Comuni e Province un utilizzo dinamico del loro patrimonio, da intendersi come un complesso di risorse da valorizzare e impiegare al meglio. L’aggiornamento annuale degli inventari, ai sensi dell’art. 230 TUEL, ha costituito, in particolare, un passaggio essenziale per permettere la corretta gestione del patrimonio e soprattutto introdurre un’effettiva contabilità patrimoniale.