Capitolo 1 Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)
“L’azione amministrativa «privatizzata» e l’autonomia contrattuale della P.A.“.
“L’azione amministrativa è attuata tradizionalmente mediante il provvedimento amministrativo, con il quale la P.A. agisce in qualità di organo titolare di poteri autoritativi. Accanto a tale modalità, l’azione amministrativa può esplicarsi anche nelle forme proprie del diritto privato, ossia ricorrendo al contratto”.
“Classificazione dei contratti della P.A.“
“I contratti stipulabili dall’amministrazione pubblica possono distinguersi: in relazione alla disciplina, in contratti ordinari, contratti speciali di diritto privato e contratti a oggetto pubblico; in relazione alla contabilità pubblica, in contratti attivi e contratti passivi”.
“Dal Codice 2016 alla legge delega 78/2022“
“Il testo di riferimento in materia di contratti pubblici è il D.Lgs. 36/2023. Dal punto di vista della legislazione europea, le direttive in vigore sono: la 2014/24/UE, sugli appalti pubblici; la 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e servizi postali; la 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. In attuazione della delega contenuta nella L. 78/2022, è stato adottato l’attuale Codice dei contratti pubblici”.
“Il Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 36/2023“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“Peculiarità e struttura”
“Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) è formato da cinque Libri, a loro volta suddivisi in Titoli e Parti, ed è composto da 229 articoli. Alla struttura del Codice si affiancano gli allegati, i quali formano un tutt’uno con il testo normativo e sono posti a garanzia dell’auto-esecutività dello stesso, andando a sostituire ogni altra fonte attuativa”.
“Il sistema di governance sui contratti pubblici“
“Il Codice dedica una serie di disposizioni a tutti quei soggetti che concorrono a garantire una gestione efficiente dei contratti pubblici. Si tratta della cd. Governance sui contratti pubblici, ed essa è affidata: alla Cabina di regia, all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)”.
“La Cabina di regia”
“La Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è la sede istituzionale per il coordinamento nell’attuazione del Codice, per l’analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l’indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni, per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche. Essa, tra l’altro, sovrintende alla digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici”.
“La governance dei servizi”
“L’art. 221 (commi 8 e 9) del Codice dei contratti pubblici prevede che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) elabori specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo, anche attraverso consultazioni periodiche con gli operatori economici del settore, un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia”.
“L’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.)”
“L’A.N.AC. svolge compiti di vigilanza e controllo dei contratti pubblici, agendo anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità e corruzione. Attraverso l’utilizzo di atti amministrativi generali, tale autorità garantisce la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. L’A.N.AC., tra le altre cose, gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”.
“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)”
“Il Ministero svolge compiti finalizzati a promuovere le attività tecniche e amministrative utili per un’adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli altri interventi. Il MIT, inoltre, effettua, in collaborazione con le Regioni o le Province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell’autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture”.
Capitolo 2 I principi generali in materia di contratti pubblici
“I principi guida nel Codice 2023“
“Il nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) dedica la Parte I del Libro I all’elencazione dei principi guida applicabili all’intera materia dei contratti pubblici (artt. 1-12), tra i quali spiccano tre «super principi» del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato”.
“Il principio del risultato“
“L’art. 1 del Codice dei contratti pubblici sancisce il principio del risultato, in base al quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.
“Il principio della fiducia“
“L’art. 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede il principio della fiducia, che si traduce nel reciproco affidamento a un’azione legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Lo scopo del principio della fiducia sta nel favorire e valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici”.
“Il principio dell’accesso al mercato“
“L’art. 3 del Codice dei contratti pubblici introduce il principio dell’accesso al mercato, stabilendo l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di favorire tale accesso secondo le modalità individuate dal Codice e nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e trasparenza. Questo principio mira a garantire un accesso equo e non discriminatorio al mercato dei contratti pubblici”.
“Gli altri principi del Codice“
“Il Codice dei contratti pubblici, oltre ai tre «super principi» del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, individua ulteriori principi che concorrono a definire un quadro omogeneo in materia di contratti pubblici. Essi sono, tra gli altri: i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento; i principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale; il principio di auto-organizzazione amministrativa; il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ecc.”.
“La digitalizzazione dei contratti pubblici e il ciclo di vita del contratto pubblico“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“Le previsioni del Codice”
“Il D.Lgs. 36/2023, sulla scia delle previsioni europee, dedica una serie di previsioni del Libro I (Parte II, artt. da 19 a 36) alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Il primo passo per la digitalizzazione del settore è innanzitutto l’acquisizione e la circolazione di dati e la creazione di documenti nativi digitali, da realizzarsi tramite piattaforme digitali”.
“L’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e il «regime transitorio»”
“Le piattaforme di approvvigionamento digitale (cd. PAD) giocano un ruolo fondamentale per il funzionamento effettivo del sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici. Esse interagiscono sia con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), sia con quelli della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), di cui al Codice dell’amministrazione digitale (art. 50ter)”.
“Il principio di trasparenza nei contratti pubblici“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“Gli artt. 20 e 28 del Codice”
“Altro principio cruciale della normativa in materia di contratti pubblici è quello di trasparenza, in quanto consente di verificare la correttezza dell’azione amministrativa sia in sede di affidamento del contratto, sia nella fase di esecuzione dello stesso, sottolineando lo stretto legame tra digitalizzazione e trasparenza (artt. 20 e 28 Codice)”.
“Trasparenza e conflitto d’interessi nel sistema dei contratti pubblici”
“La trasparenza è, tra l’altro, fondamentale per prevenire conflitti di interesse. Infatti, il personale che si trovi in una situazione di conflitto d’interessi deve darne comunicazione alla stazione appaltante o all’ente aggiudicatore e astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione”.
“La tracciabilità dei flussi finanziari”
“Strettamente connesso al principio di trasparenza è quello della tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche. Infatti, al fine di prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare e anticoncorrenziale, la L. 136/2010 impone precisi obblighi di tracciabilità”.
“I protocolli di legalità e le white list: l’art. 83bis del Codice antimafia”
“I protocolli di legalità e i patti d’integrità perseguono lo scopo di individuare regole di comportamento che, in quanto accettate da tutti gli operatori economici partecipanti a una gara, servono a prevenire la corruzione, nonché a valorizzare e diffondere comportamenti etici”.
“Trasparenza e pubblicità della gara: l’accesso agli atti“
“Il Codice dei contratti pubblici garantisce l’accesso agli atti per promuovere la trasparenza e la pubblicità delle gare d’appalto. In particolare, grande importanza rivestono gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023”.
“Accesso e riservatezza”
“L’art. 35 del Codice contiene disposizioni che disciplinano il rapporto tra accesso e riservatezza in materia contrattuale, stabilendo che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme”
“Profili procedimentali e processuali del diritto di accesso”
“L’art. 36 del Codice dei contratti pubblici regolamenta gli aspetti procedurali e processuali del diritto di accesso, al fine di consentire ai partecipanti alla gara di avere conoscenza di ciò che riguarda gli altri operatori, nonché delle scelte fatte dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, così poter eventualmente agire a tutela delle proprie posizioni nelle sedi opportune.”
“La trasparenza preventiva e successiva“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“ L’avviso di trasparenza preventiva”
“Al fine di garantire l’attuazione del principio di trasparenza nelle procedure concorsuali, il Codice ha disciplinato l’avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 86). Con tale avviso, la stazione appaltante provvede volontariamente a pubblicizzare una procedura concorsuale, indicando i suoi elementi essenziali, e a fornire le informazioni indispensabili a chiarire le ragioni che hanno portato all’aggiudicazione senza pubblicazione del bando di gara”.
“Gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati e le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti”
“Il principio di trasparenza deve essere applicato anche nella fase successiva alla stipulazione di un contratto. Si pensi agli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, o alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti”.
Capitolo 3 L’affidamento di un appalto pubblico e le previsioni del Codice
“Modalità di affidamento di un contratto pubblico“
“I contratti pubblici sono quelli conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente, anche se diversi da appalti e concessioni. L’affidamento del contratto è definito come l’atto o la procedura attraverso cui il contratto è aggiudicato dall’operatore economico selezionato, o scelto dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. La procedura di evidenza pubblica è la procedura selettiva che si svolge tramite gara fra gli operatori economici, finalizzata all’affidamento del contratto”.
“I contratti pubblici tra settori ordinari e settori speciali“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“Individuazione”
“Il D.Lgs. 36/2023 distingue i contratti pubblici tra settori ordinari e settori speciali. I settori speciali sono individuati negli articoli da 146 a 152 del Codice e sono: gas e energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, specificamente, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Per esclusione, tutti gli altri sono i settori ordinari”.
“Gli istituti e le clausole comuni nei settori ordinari”
“Gli artt. 56-61 del D.Lgs. 36/2023 contengono alcune disposizioni che si applicano agli appalti nei settori ordinari. Esse riguardano, tra le altre cose: gli appalti pubblici esclusi; la suddivisione degli appalti in lotti; le clausole di revisione prezzi; i contratti riservati ecc.”
“Il Codice dei contratti pubblici“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“Ambito soggettivo e terminologia”
” Il D.Lgs. 36/2023 precisa quali sono i soggetti destinatari delle sue disposizioni, nonché i contratti oggetto delle stesse; inoltre, esclude espressamente alcune tipologie di contratto dall’ambito di applicazione del Codice. L’ambito soggettivo del Codice riguarda i soggetti interessati dal sistema normativo”.
“Ambito oggettivo“
“L’art. 13 del D.Lgs. 36/2023 si apre con la precisazione che le disposizioni del Codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. Si possono annoverare nell’ambito oggettivo di applicazione del Codice anche il contratto di disponibilità, l’accordo quadro e le clausole sociali”.
“Le esclusioni“
“L’art. 13 del Codice individua alcuni contratti che non rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso. In particolare, essi sono: i contratti esclusi, i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito, ancorché questi ultimi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”.
“I contratti sopra soglia e sotto soglia. La determinazione economica”
“Le disposizioni del Codice disciplinano sia i contratti di rilevanza europea, o sopra soglia, sia i contratti sotto soglia. Sono definiti sopra soglia i contratti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, è pari o superiore a determinate soglie economiche, sancite ex art. 14 del Codice e periodicamente aggiornate con provvedimento della Commissione europea; sono invece detti sotto soglia, quei contratti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, è inferiore alle medesime soglie”.
“Il responsabile unico del progetto (RUP)“
“L’art. 15 del Codice individua la figura del RUP, il quale ha il compito di assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico. Egli deve essere nominato, dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, e si occupa delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice”.
“La qualificazione e l’aggregazione delle stazioni appaltanti“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“L’importanza della qualificazione”
“Per le gare il cui importo supera i suddetti limiti economici, le stazioni appaltanti devono ottenere una qualificazione; qualora non siano qualificate, l’A.N.AC. non rilascia il codice identificativo di gara (CIG). La qualificazione attesta la capacità di gestire direttamente le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro”.
“Il sistema di qualificazione”
“Il Codice prevede l’istituzione, presso l’A.N.AC., di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, periodicamente aggiornato, di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, compresi i soggetti aggregatori. Inoltre, sono definiti i livelli di qualificazione e i requisiti di qualificazione che le stazioni appaltanti devono possedere per ottenerla e si distingue tra lavori e servizi e forniture.”
Capitolo 4 La programmazione e la progettazione
“La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi“
“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché approvare l’elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. I programmi triennali devono essere adottati anche nel rispetto dei documenti programmatori degli enti locali”.
“Il Programma triennale dei lavori pubblici“
“Il Programma triennale dei lavori pubblici comprende i lavori il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel Programma triennale dei lavori pubblici è individuato univocamente dal CUI (Codice Unico di Intervento), attribuito in occasione del primo inserimento nel Programma stesso; per ogni lavoro o lotto funzionale è indicato il CUP (Codice Unico di Progetto), ad eccezione dei casi di manutenzione ordinaria”.
“Il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi“
“Il Programma triennale degli acquisti e di beni e servizi, aggiornato annualmente, indica gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore al valore economico stabilito ex art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Come per i lavori, anche ogni singolo acquisto di beni e servizi riportato in questo Programma è individuato univocamente dal Codice Unico di Intervento (CUI) e dal Codice Unico di Progetto (CUP)”.
“La localizzazione e approvazione del progetto delle opere“
“Per localizzazione delle opere s’intende il procedimento attraverso il quale è individuata l’area su cui realizzare un’opera pubblica di interesse statale e ne è accertata la compatibilità urbanistica (art. 3, comma 1, lett. m), All. I.1). L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata conformemente alla L. 241/1990 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia”.
“Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale“
“L’art. 39 del Codice disciplina le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione (comma 1)”.
“Il dibattito pubblico“
“L’art. 40 del Codice disciplina il dibattito pubblico, ossia un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico su opere di interesse nazionale, che si svolge prima della progettazione vera e propria, quando non è ancora stata presa la decisione in merito al se ed al come realizzare un’opera”.
“La progettazione“
“Il sistema della progettazione, oggetto di rilevanti modifiche da parte del D.Lgs. 209/2024, è delineato negli artt. 41 e 42 del Codice, nonché nell’Allegato I.7 del Codice stesso”.
“La progettazione dei lavori pubblici”
“La progettazione dei lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo”.
“La progettazione dei servizi e delle forniture”
“Quanto alla progettazione di servizi e forniture, essa è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”.
“Gli oneri della progettazione”
“Gli oneri della progettazione gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell’intervento.”
“Il costo medio del lavoro”
“Il costo medio del lavoro per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in base ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, tenuto conto: della dimensione o natura giuridica delle imprese; delle norme in materia previdenziale e assistenziale; dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.
“La determinazione dei corrispettivi nei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura”
“Il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto, all’interno del Codice dei contratti pubblici, specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura, nonché degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale”.
“La verifica della progettazione dei lavori pubblici“
“L’art. 42 del Codice sancisce che la stazione appaltante e l’ente concedente devono verificare, durante lo sviluppo della progettazione e in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto, che vi sia rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. I progetti, corredati dall’attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del MIT”.
“Gestione informativa digitale delle costruzioni“
“Tra gli obiettivi legati alla progettazione vi è anche quello di favorire l’utilizzo di strumenti elettronici: in tale ambito rientra il cd. Building information modeling (BIM), che fornisce ai tecnici del settore, in formato digitale, informazioni riguardanti l’edificio o le sue parti, consentendo di integrare in un unico modello tutti gli elementi utili in ogni fase della progettazione”.
“Appalto integrato“
“L’art. 44 del Codice riconosce la possibilità, negli appalti di lavori, di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà può essere assunta con la decisione di contrarre dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, se qualificati, e può essere esercitata per tutti gli appalti relativi a tutti i tipi di opere e di qualsiasi importo, a esclusione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria”.
“I concorsi di progettazione e di idee“
“Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di norma in una sola fase e ha a oggetto progetti o piani con livello di approfondimento pari al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Stesso discorso vale per i concorsi di idee, finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio”.
“Incentivi alle funzioni tecniche“
“Gli incentivi alle funzioni tecniche hanno il fine di incoraggiare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed evitare di fare ricorso a professionisti esterni nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”.
“Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici“
“Un ruolo importante nell’ambito della progettazione è svolto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP), il quale è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge funzioni consultive, esprimendo pareri obbligatori e facoltativi”.
Capitolo 5 Gli appalti e la procedura di evidenza pubblica
“La procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente“
“La procedura di gara è detta procedura di evidenza pubblica ed è definita come la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’UE e della disciplina dettata dal Codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento del contratto”.
“Le norme del Codice da applicare ai contratti e le fasi della procedura“
“Il Codice individua negli artt. 17 e 18, relativamente ai settori ordinari, la procedura di affidamento che la stazione appaltante deve eseguire per la scelta del contraente con il quale stipulare il contratto. Con riferimento ai settori speciali, invece, si applicano le specifiche disposizioni previste dal Libro III del Codice, oltre alle norme individuate dall’art. 141, comma 3, dello stesso”.
“Attività preliminari allo svolgimento della gara“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“Consultazioni preliminari di mercato”
“Prima di avviare una procedura di gara, il Codice prevede che le stazioni appaltanti possano avviare consultazioni di mercato per la predisposizione degli atti di gara, oltre che per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi”.
“La decisione di contrarre”
“L’art. 17 del Codice pone a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti l’obbligo di adottare, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, un atto con il quale adottano la decisione di contrarre”.
“La lex specialis di gara e l’indizione della gara“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“La documentazione di gara”
“Dopo aver assunto la decisione di contrarre, la prima attività da compiere è quella di predisporre i documenti di gara. Costituiscono documenti di gara: il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito; il disciplinare di gara, che fissa le regole per il procedimento di selezione delle offerte; il capitolato speciale, che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra aggiudicatario e stazione appaltante; le condizioni contrattuali proposte”.
“Gli atti di indizione della gara”
“L’art. 83 del Codice sancisce che tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni previste dalla legge. I bandi devono essere redatti in conformità ai bandi-tipo adottati dall’A.N.AC.: qualora le stazioni appaltanti vogliano derogare tali previsioni, esse devono motivare espressamente la decisione nella delibera a contrarre”.
“Le clausole di revisione prezzi e i contratti riservati”
“L’art. 60 del Codice obbliga le stazioni appaltanti a inserire nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento le clausole di revisione prezzi. L’art. 61, invece, prevede la possibilità di pubblicare gare a cui possano partecipare solo operatori economici il cui organico sia composto per il 30% da soggetti con disabilità o svantaggiati”.
“Le procedure di scelta del contraente“
“La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi individuati dal Codice. Le procedure di scelta previste dal Codice sono: la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione. Inoltre, a queste si aggiunge la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, alla quale le stazioni appaltanti possono ricorrere in determinati casi”.
“Le procedure «digitali» di scelta“
“Nell’ambito delle norme dedicate alla digitalizzazione dei contratti, gli artt. 32-34 del Codice individuano delle procedure digitali per la scelta del contraente. Esse sono: i sistemi dinamici di acquisizione, le aste elettroniche e i cataloghi elettronici”.
“La selezione delle offerte e i criteri di aggiudicazione“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“Principi sulla selezione delle offerte”
“Le stazioni appaltanti, prima dell’aggiudicazione del contratto, devono verificare la sussistenza di alcuni presupposti, tra cui: che l’offerta sia conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara; che l’offerta provenga da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV del Codice e che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 100 e, se del caso, dell’art. 103 dello stesso”.
“I criteri di aggiudicazione”
“La selezione delle offerte si basa su criteri di aggiudicazione predefiniti, che possono includere il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa. Questi criteri sono fondamentali per garantire che l’aggiudicazione sia equa e trasparente”.
“La valutazione delle offerte: la commissione giudicatrice e il seggio di gara”
“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici in cui si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione della migliore offerta è nominata una commissione giudicatrice. Invece, nelle procedure in cui si dà applicazione al criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.”
“I soggetti partecipanti a una gara: l’art. 65 del Codice“
“L’art. 65 del Codice definisce i soggetti che possono partecipare a una gara, inclusi gli operatori economici individuali e i raggruppamenti temporanei di imprese. Tale disposizione stabilisce i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte”.
“Requisiti di partecipazione e avvalimento“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“I requisiti di partecipazione”
“Per potere partecipare ad una procedura di gara, è necessario possedere sia requisiti a carattere generale, legati all’affidabilità morale del futuro contraente e la cui mancanza comporta l’esclusione alla gara, e sia di carattere speciale.
“I requisiti generali”
“Tra i requisiti di ordine generale, il legislatore distingue quelli che comportano esclusione automatica dell’operatore economico da quelli che, invece, comportano un’esclusione non automatica bensì rimessa a una decisione della stazione appaltante”.
“I requisiti di carattere speciale”
“I requisiti di carattere speciale sono connessi alle qualità che gli operatori economici devono possedere e che provano la loro effettiva capacità di realizzare l’attività richiesta. Essi sono: l’idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria; le capacità tecniche e professionali”.
“La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione”
“Il documento di gara unico europeo (DGUE) è uno strumento di prova documentale preliminare fornito dai concorrenti esclusivamente in forma elettronica. Nel sistema di verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici partecipanti, un ruolo importantissimo è svolto dal fascicolo virtuale dell’operatore economico, istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall’A.N.AC.”.
“L’avvalimento”
“L’avvalimento è quel contratto che consente all’operatore economico, il quale non possegga i requisiti richiesti per una determinata gara, di partecipare ed evitare l’esclusione utilizzando i requisiti di altro operatore”.
“La scelta del contraente: presentazione dell’offerta e offerte anomale“
“L’art. 17 (comma 4) del Codice stabilisce che ciascun concorrente può presentare una sola offerta, la quale è vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando o nell’invito, ovvero, in mancanza di indicazione, in 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”.
“Il soccorso istruttorio“
“Nell’ambito delle procedure di gara si inserisce l’istituto del soccorso istruttorio, che è lo strumento attraverso il quale possono essere sanate o integrate le «carenze» della documentazione trasmessa alla stazione appaltante, evitando così alle imprese in difetto di essere escluse dalla gara, salvo che, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore”.
“L’aggiudicazione“
“Esperita la gara, la fase di scelta del contraente termina con l’aggiudicazione, in seguito alla quale il contratto risulta stipulato (art. 17 del Codice). Il provvedimento di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta dell’aggiudicatario, che è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”.
“La stipulazione del contratto e la sua approvazione“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“La stipulazione del contratto e il termine di sospensione”
“La stipulazione deve avvenire in forma scritta a pena di nullità, in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata”.
“ L’esecuzione del contratto prima della stipulazione”
“L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”.
“La conclusione della procedura: termini e silenzio inadempimento“
“La conclusione della procedura di gara è regolata da termini specifici, e il silenzio inadempimento si verifica quando l’amministrazione non adotta un provvedimento entro i termini previsti. Questo istituto è importante per garantire la certezza del diritto e la trasparenza”.
“Gli appalti sotto soglia e il principio di rotazione“
“Il Codice raggruppa, agli artt. 48-55, una serie di disposizioni dedicate esclusivamente ai contratti di importo inferiore alle soglie europee. I contratti sotto soglia devono rispettare il principio di rotazione (art. 49 del Codice)”.
Capitolo 6 L’esecuzione dell’appalto
“Aspetti generali. I soggetti coinvolti“
“Il Codice dei contratti pubblici dedica all’esecuzione dell’appalto gli artt. da 113 a 126, mentre per i contratti sotto soglia è prevista una disciplina semplificata. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del progetto”.
“Il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione“
“Per ciò che concerne la direzione dei lavori, l’art. 114 del Codice prevede che le stazioni appaltanti devono nominare, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’Allegato I.9”.
“Le garanzie definitive“
“Per la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore deve costituire una garanzia definitiva da rendere, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale: tale obbligazione deve essere indicata negli atti e documenti di gara posti a base dell’affidamento. La garanzia è progressivamente svincolata in relazione all’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito”.
“Il collaudo e la verifica di conformità“
“L’art. 116 del Codice stabilisce che i contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali”.
“Il subappalto“
“L’art. 119 del Codice consente all’appaltatore di affidare in subappalto a terzi l’esecuzione di alcune delle prestazioni o lavorazioni previste dal contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante. Tuttavia, resta fermo il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.
“Modifica dei contratti in corso di esecuzione“
“L’art. 120 del Codice reca la disciplina sulla possibilità di modificare i contratti di appalto già conclusi e in corso di esecuzione, senza dover ricorrere a una nuova procedura di affidamento, riservando la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi all’art. 60”.
“Vicende particolari dell’esecuzione del contratto“
“Stipulato il contratto, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguirlo secondo i termini, le condizioni e le prescrizioni indicati nello stesso. Le vicende che possono incidere sulla normale produzione degli effetti del contratto sono la sospensione, la risoluzione e il recesso”.
“La sospensione dell’esecuzione”
“L’art. 121 del Codice prevede che la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che la determinano, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Viene contemplata anche la sospensione parziale dell’esecuzione qualora, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscano solo in parte il regolare svolgimento dei lavori, per cause imprevedibili o di forza maggiore.
“La risoluzione del contratto”
“L’art. 122 Codice è dedicato alla risoluzione del contratto: in particolare, la norma distingue le cause che comportano la facoltà di risoluzione del contratto, da quelle che obbligano la stazione appaltante alla risoluzione”.
“Il recesso dal contratto“
“L’art. 123 del Codice disciplina il recesso dal contratto, stabilendo che la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, a patto che tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento: dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti; del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture”.
“L’esecuzione della prestazione contrattuale e il pagamento del corrispettivo: anticipazione, acconti e saldo“
“Rientra nella fase dell’esecuzione del contratto di appalto il pagamento all’impresa del corrispettivo stabilito, al quale è dedicato l’art. 125 del Codice 2023, che ne disciplina anticipazione, modalità e termini. Tale disposizione detta, in relazione al contratto di appalto, previsioni specifiche su anticipazioni del prezzo, acconti sul corrispettivo e sulla rata di saldo”.
“L’esecuzione del contratto: penali e premi di accelerazione“
“L’art. 126 del Codice disciplina le penalità, relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, e le premialità, finalizzate a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario”.
“L’esecuzione dei contratti sotto soglia“
“Per i contratti sotto soglia, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato”.
“Il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e le Società organismo di attestazione (SOA)“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“Le caratteristiche del sistema di qualificazione degli operatori e degli esecutori di lavori pubblici”
“Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro gli operatori economici devono essere qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’AN.AC.”.
“Le società organismo di attestazione (SOA)“
“Le SOA sono costituite nella forma delle società per azioni e svolgono attività di attestazione della qualificazione su autorizzazione dell’A.N.AC. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA devono assicurare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori”.
“I contratti pubblici e il PNRR”
“Uno degli obiettivi prioritari del PNRR è il rilancio del settore delle opere e dei lavori pubblici. In tal senso, numerosi sono stati gli interventi legislativi tesi ad accelerare e semplificare le procedure di realizzazione delle opere e dei lavori finanziati dallo stesso piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal PNC e dagli altri fondi europei; si pensi, ad esempio, alla possibilità per la P.A. di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house, mediante apposite convenzioni”.
Capitolo 7 La centralizzazione degli acquisti e il ruolo della Consip
“La centralizzazione degli acquisti“
“Oltre alle ordinarie procedure concorsuali di aggiudicazione, le pubbliche amministrazioni possono procurarsi beni e servizi facendo ricorso alle procedure centralizzate, le quali, rispetto alle prime, comportano una semplificazione del processo di acquisto e al contempo un aumento della trasparenza e della concorrenza”.
“Le convenzioni quadro e la Consip S.p.A.“
“L’art. 26 della L. 488/1999 attribuisce al MEF la funzione di stipulare apposite convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, fino alla quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato”.
“La Consip nel sistema nazionale degli acquisti pubblici“
“La Consip è una centrale di committenza, svolge le attività previste nel Programma di razionalizzazione degli acquisti e di e-procurement e può porre in essere le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. Attraverso il programma acquistinretepa, la Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni i seguenti strumenti: le convenzioni, gli accordi quadro, i sistemi dinamici di acquisizione, il MePA”.
“Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)“
“Il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) è un mercato digitale in cui le amministrazioni possono approvvigionarsi di beni, servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea”.
“La Stazione unica appaltante (SUA) e i soggetti aggregatori“
“La stazione unica appaltante (SUA) è una centrale di committenza che risponde alla finalità di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici, e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”.
“Altre previsioni relative alla centralizzazione degli acquisti“
“Le amministrazioni pubbliche tenute a ricorrere alla Consip o agli altri soggetti aggregatori possono procedere ad autonome procedure di acquisto per stipulare contratti aventi durata e misura strettamente necessaria, nel caso in cui non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza”.
Capitolo online – Contratti pubblici e tutela del contraente
“La tutela in materia di contratti pubblici”
“Il nostro ordinamento si fonda su un sistema «binario» di tutele azionabili in materia di contratti pubblici. Infatti, da un lato vi è la possibilità di instaurare un contenzioso innanzi al giudice amministrativo; dall’altro vengono previste una serie di misure precontenziose deflative che si pongono come strumenti stragiudiziali di definizione delle liti”.
“La tutela giurisdizionale e il rito speciale in materia di contratti pubblici”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.
“Il giudizio innanzi al giudice amministrativo“
“Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, è competente a decidere, tra le altre, le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa dell’UE o al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”.
“Il rito processuale”
“Il giudizio innanzi al giudice amministrativo segue le fasi del rito processuale ordinario, salvo le peculiarità proprie del rito in materia di contratti pubblici. In ogni caso il G.A., nei giudizi concernenti i contratti, pronuncia sulla sorte giuridica del contratto stipulato nelle more del processo, incidendo sulla validità e sull’efficacia di quest’ultimo”.
“Inefficacia del contratto per gravi violazioni”
“L’art. 121 del D.Lgs. 104/2010 elenca specifiche ipotesi di <<gravi violazioni>> nelle quali il giudice, che annulla l’aggiudicazione o gli affidamenti senza bando, dichiara l’inefficacia del contratto. In tutte queste ipotesi, è rimessa al giudice la facoltà di decidere tra la privazione di effetti limitata a quelle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo, e la privazione di effetti retroattiva”.
“Altre ipotesi di inefficacia del contratto”
“Accanto alle ipotesi in cui il contratto è inefficace per la commissione di gravi violazioni da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente, il legislatore ha previsto l’ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato all’esito di una procedura affetta da altre violazioni, non rientranti tra quelle gravi. In tali casi viene rimessa alla discrezionalità del giudice che annulla l’aggiudicazione la decisione circa la pronuncia di inefficacia del contratto e, eventualmente, la sua decorrenza”.
“Le sanzioni alternative e la tutela in forma specifica e per equivalente”
“Il Codice del processo amministrativo (art. 123) prevede due tipologie di sanzione alternativa: quella pecuniaria, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo dell’aggiudicazione; quella consistente in una riduzione della durata del contratto, ove possibile, in percentuale variabile da un minimo del 10% a un massimo del 50% della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo”.
“I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale”
“Gli ulteriori strumenti di definizione delle liti, accomunati dalla loro natura stragiudiziale, sono: l’accordo bonario; la transazione; l’arbitrato; il collegio consultivo tecnico. A questi bisogna aggiungere i pareri di precontenzioso dell’A.N.AC. e la peculiare legittimazione processuale riconosciuta all’Autorità”.
“L’accordo bonario”
“Gli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023 disciplinano l’accordo bonario, rispettivamente per i lavori pubblici, il primo, e per i servizi e le forniture, il secondo. Le disposizioni in materia di lavori si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute”.
“La transazione”
“La transazione è un rimedio teso a risolvere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, nel rispetto del Codice civile; è esperibile solo qualora non sia possibile ricorrere a rimedi alternativi a quello giudiziale. Sono legittimati a effettuare una proposta transattiva sia il soggetto aggiudicatario, sia il dirigente competente, sentito il RUP. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità”.
“L’arbitrato”
“L’art. 213 del Codice dei contratti pubblici prevede che possono essere deferite ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee. L’arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica, oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica”.
“Il collegio consultivo tecnico”
“Al fine di prevenire le controversie relative all’esecuzione del contratto pubblico, ciascuna parte ha la facoltà di chiedere la costituzione del collegio consultivo tecnico. L’intervento di tale organismo, che svolge funzioni consultive, è invece obbligatorio per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, e per quelli di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro”.
“I pareri di precontenzioso e la legittimazione ad agire dell’A.N.AC.”
“Il Codice dei contratti pubblici (art. 220) attribuisce all’A.N.AC. una serie di poteri di intervento nelle procedure concorsuali. Ricordiamo, ad esempio, il potere di esprimere un parere di precontenzioso, previo contraddittorio, in ordine a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara; oppure il potere di emettere un parere motivato qualora ritenga che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni della normativa del Codice”.