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Fondamento della legislazione sociale

1 La legislazione sociale

La legislazione sociale si identifica principalmente con la sicurezza sociale, un concetto che ha avuto origine nella legislazione statunitense con il Social Security Act del 1935. Questo atto ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e la disoccupazione per alcune categorie di lavoratori dipendenti.

Secondo la teoria estensiva la legislazione sociale deve realizzare un sistema di welfare (protezione sociale) per tutti i cittadini, lavoratori e non, per la tutela della salute degli individui per il benessere individuale e collettivo. Invece secondo la teoria restrittiva la legislazione sociale è strettamente legata alla protezione della classe lavoratrice, riconoscendo il suo ruolo subalterno, la sua debolezza contrattuale, economica e sociale. L’obiettivo principale è la tutela dei lavoratori per fini di interesse generale, senza perseguire finalità più ampie.

2 L’evoluzione storica della legislazione sociale

Tra la fine del XVIII e il XIX sec. si verificano profonde trasformazioni sociali ed economiche causate dalla rivoluzione industriale, con l’abbandono delle campagne e la concentrazione del lavoro in città e nelle fabbriche, da cui il relativo indiscriminato sfruttamento dei lavoratori. Per la tutela di questi e a causa dell’assenza totale dello Stato dapprima sorsero società di mutuo soccorso tra gli stessi lavoratori e poi man mano lo Stato cominciò a preoccuparsi di una migliore organizzazione e razionalizzazione delle forze lavoro anche inserendo le prime forme di assicurazione sociale. A questo periodo si fa risalire la nascita della legislazione sociale che ha sviluppato una propria fisionomia e un assetto normativo indipendente, noto come diritto della previdenza sociale. Con il tempo, la normativa lavoristica si è evoluta, affermandosi come una branca autonoma del diritto.

3 I principi costituzionali

I principi fondamentali della legislazione sociale in Italia sono radicati nell’impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, come sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Questo impegno è espressione di uno Stato sociale che interviene per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione economica, di esercitare i diritti e le libertà fondamentali e di partecipare attivamente alla vita del Paese.

4 La struttura assicurativa nell’attuale sistema previdenziale

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

4.1 Le assicurazioni sociali

Le assicurazioni sociali rappresentano il principale strumento attraverso il quale si realizza la tutela previdenziale. Questo tipo di assicurazione si basa su un rapporto in cui una parte, l’assicuratore, si impegna a fornire protezione in cambio del pagamento di un premio assicurativo. La struttura delle assicurazioni sociali è simile a quella di altre forme assicurative, ma si distingue per la sua natura giuridica unica, che la rende un elemento fondamentale del sistema previdenziale.

4.2 Differenze con il modello dell’assicurazione privata

Le assicurazioni sociali si differenziano notevolmente dalle assicurazioni private. La prima differenza riguarda la fonte del rapporto assicurativo: mentre l’assicurazione privata nasce dall’accordo tra due soggetti, l’assicurazione sociale è spesso obbligatoria e regolata dallo Stato. Inoltre, le assicurazioni sociali perseguono un fine pubblico, quello della sicurezza sociale, piuttosto che un interesse privato risarcitorio. Un’altra differenza significativa è l’assenza di scopo di lucro nell’assicuratore sociale, che opera per soddisfare un interesse pubblico. Infine, nelle assicurazioni sociali manca la sinallagmaticità funzionale tra le obbligazioni dell’assicuratore e dell’assicurato, tipica delle assicurazioni private.

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Il rapporto giuridico previdenziale

1 La tutela previdenziale

La tutela previdenziale italiana, pubblica e obbligatoria, fa capo, quasi interamente, all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), che gestisce l’Assicurazione Generale Obbligatoria

(AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed i relativi contributi affluiscono al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Esistono poi: alcuni regimi speciali previsti per determinate categorie di lavoratori che godono di una tutela previdenziale integrativa o sostitutiva di quella dell’AGO.

L’INPS provvede alla tutela previdenziale anche di determinate categorie di lavoratori autonomi attraverso tre gestioni speciali rette sostanzialmente da una normativa comune:

1. la gestione speciale per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri (CM) e imprenditori agricoli professionali (IAP);

2. la gestione speciale per gli artigiani;

3. la gestione speciale per gli esercenti attività commerciale.

X “Il rapporto giuridico previdenziale”

Y “La tutela previdenziale è strutturata su un rapporto giuridico specifico, denominato rapporto giuridico previdenziale che coinvolge più soggetti, ha un oggetto e un contenuto ben definiti e comprende: un rapporto fondamentale erogativo, un rapporto contributivo e un rapporto tra lo Stato e l’ente previdenziale basato sull’art. 38 Cost.”

3. I soggetti del rapporto previdenziale

I soggetti del rapporto previdenziale includono gli enti previdenziali, i soggetti obbligati alla contribuzione e i beneficiari delle prestazioni. Ciascuno di questi soggetti ha un ruolo specifico e contribuisce al funzionamento del sistema previdenziale. Gli enti previdenziali gestiscono le prestazioni, i contribuenti finanziano il sistema e i beneficiari ricevono le prestazioni previste.

3.1 Soggetti erogatori delle prestazioni

Nel nostro ordinamento, esiste una pluralità di enti previdenziali che erogano le prestazioni. Tuttavia, negli ultimi anni, si è assistito a un processo di accentramento delle funzioni previdenziali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale. Attualmente, gli enti di maggiore rilievo sono essenzialmente due, che assumono un ruolo centrale nel sistema previdenziale: l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3.2 Soggetti obbligati alla contribuzione

I soggetti obbligati alla contribuzione sono coloro che finanziano il sistema previdenziale attraverso il pagamento dei contributi. Questi soggetti sono innanzitutto i datori di lavoro e talvolta i lavoratori stessi, a seconda delle specifiche normative vigenti. La contribuzione è essenziale per garantire la sostenibilità del sistema e la continuità delle prestazioni.

3.3 Soggetti protetti o beneficiari delle prestazioni

I soggetti protetti o beneficiari delle prestazioni sono coloro che ricevono le tutele previste dal sistema previdenziale. Questi soggetti includono la generalità dei lavoratori: tutti i lavoratori subordinati pubblici e privati, ma anche la quasi totalità dei lavoratori autonomi, sia professionisti sia artigiani, piccoli commercianti, pescatori, lavoratori agricoli autonomi (ad es.: mezzadri, coltivatori diretti) sia, infine, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (e categorie assimilate). Tra i soggetti protetti rientrano anche i familiari superstiti dei lavoratori deceduti, nei casi previsti dalla legge (coniuge, orfani minorenni o inabili al lavoro, altre categorie di familiari a carico).

4 Oggetto del rapporto previdenziale

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4.1 Individuazione dell’oggetto del rapporto previdenziale

L’oggetto del rapporto previdenziale è costituito è costituito dai rischi idonei a menomare o a sopprimere del tutto la capacita di lavoro e/o di guadagno. Tali rischi vengono usualmente classificati come rischi professionali e rischi non professionali

4.2 Rischi professionali

I rischi professionali sono quelli che derivano direttamente dall’attività lavorativa svolta. Questi includono infortuni sul lavoro e malattie professionali, che possono compromettere la salute e la capacità lavorativa del lavoratore. Il sistema previdenziale prevede specifiche tutele per questi rischi, garantendo prestazioni economiche e assistenziali per sostenere il lavoratore durante il periodo di inabilità.

4.3 Rischi non professionali

I rischi non professionali comprendono eventi che non sono direttamente legati all’attività lavorativa, come malattie comuni, maternità, invalidità che riduca la capacità lavorativa a meno di 1/3, vecchiaia, morte.

5 Il rapporto contributivo

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5.1 Funzione della contribuzione

Il rapporto contributivo è il rapporto tra enti previdenziali e soggetti su cui ricade l’onere della contribuzione ed è solo uno degli aspetti del rapporto giuridico previdenziale ma estremamente rilevante perché i contributi sono la principale forma di finanziamento delle prestazioni previdenziali anche se ad esso partecipa lo Stato.

5.2 Obbligatorietà

La contribuzione previdenziale è obbligatoria per tutti i soggetti che rientrano nel sistema previdenziale. Questa obbligatorietà è stabilita dalla legge e si applica sia ai lavoratori subordinati che ai lavoratori autonomi. L’obbligo di contribuzione garantisce che tutti i soggetti partecipino al finanziamento del sistema, assicurando così la copertura dei rischi sociali.

5.3 La misura della contribuzione: l’aliquota contributiva

L’aliquota contributiva è la percentuale applicata alla retribuzione o al reddito del lavoratore per determinare l’importo dei contributi dovuti. Questa aliquota varia in base alla categoria di lavoratori e al tipo di prestazione previdenziale. La determinazione dell’aliquota è fondamentale per garantire un equilibrio tra le risorse raccolte e le prestazioni erogate.

5.4 La responsabilità per il versamento dei contributi

La responsabilità per il versamento dei contributi previdenziali ricade principalmente sul datore di lavoro per i lavoratori subordinati, mentre per i lavoratori autonomi è il lavoratore stesso a dover provvedere al pagamento. Il corretto versamento dei contributi è essenziale per garantire la copertura previdenziale e l’accesso alle prestazioni.

6 La base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali

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6.1 Determinazione della retribuzione imponibile

La retribuzione imponibile è la base su cui si calcolano i contributi previdenziali. Per i lavoratori subordinati, essa è costituita dalla retribuzione percepita, mentre per i lavoratori autonomi si considera il reddito. La determinazione della retribuzione imponibile è regolata da criteri specifici, che tengono conto di vari elementi retributivi e delle disposizioni normative vigenti.

6.2 I minimali di retribuzione

I minimali di retribuzione rappresentano l’importo minimo di retribuzione che deve essere considerato ai fini contributivi e deve essere determinato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (cd. minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge (cd. minimale legale). Questo importo è stabilito per garantire che ogni periodo lavorativo sia adeguatamente coperto da contribuzione, assicurando così la maturazione dei diritti previdenziali.

6.3 Il massimale annuo

Il massimale annuo è il limite massimo di retribuzione o reddito su cui possono essere calcolati i contributi previdenziali. Questo massimale è stabilito per evitare che i contributi superino un certo importo, garantendo un equilibrio tra le risorse raccolte e le prestazioni erogate. Il massimale annuo varia in base alla categoria di lavoratori e alle normative vigenti.

6.4 Retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali sono importi stabiliti per legge che vengono utilizzati come base per il calcolo dei contributi previdenziali in particolari situazioni lavorative. Queste retribuzioni sono applicate, ad esempio, ai lavoratori italiani all’estero o in settori specifici, e servono a garantire una copertura previdenziale adeguata anche in assenza di una retribuzione effettiva.

7 L’anzianità contributiva e le tipologie di contributi

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7.1 L’anzianità contributiva

La contribuzione accumulata dal lavoratore durante tutta la vita lavorativa costituisce l’anzianità

contributiva ovvero il numero di contributi accreditati, che si misura in settimane, ed è un concetto fondamentale nell’ambito dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS). Essa rappresenta il periodo durante il quale un lavoratore ha versato contributi previdenziali (obbligatori, figurativi, volontari e da riscatto), ed è essenziale per determinare il diritto alla pensione e la sua misura. L’anzianità contributiva si accumula attraverso il versamento di contributi obbligatori, figurativi, volontari e da riscatto, ognuno dei quali contribuisce a formare il totale dei contributi accreditati.

7.2 Le tipologie di contributi

I contributi previdenziali si suddividono in diverse tipologie: obbligatori, figurativi, volontari e da riscatto. I contributi obbligatori sono versati per legge dal datore di lavoro per coloro che svolgono attività retribuita alle sue dipendenze o dal lavoratore autonomo. I contributi figurativi sono accreditati per periodi in cui l’assicurato non ha svolto attività lavorativa, a causa di eventi indipendenti dalla sua volontà come durante la disoccupazione o la malattia. I contributi volontari sono versati dall’assicurato su base facoltativa per incrementare l’anzianità contributiva, mentre i contributi da riscatto permettono di coprire periodi non lavorati e quindi non coperti da contribuzione, come gli anni di studio universitario.

8 Gli istituti per cumulare i contributi versati presso diverse gestioni (ricongiunzione, totalizzazione e cumulo gratuito)

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8.1 La finalità del cumulo contributivo

Il cumulo contributivo consente di sommare i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso diverse gestioni previdenziali, al fine di conseguire il diritto alla pensione. Questo strumento è particolarmente utile per i lavoratori che hanno versato contributi in più gestioni, permettendo loro di ottenere un trattamento pensionistico unico. Il cumulo deve riguardare tutti i periodi assicurativi e ciascuna gestione determina il trattamento pro quota in base ai periodi di iscrizione.

8.2 La ricongiunzione dei periodi assicurativi

La ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire materialmente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali in un’unica gestione, che poi provvede all’erogazione della pensione. Questo processo è regolato da specifiche normative e può comportare un costo per il lavoratore. La ricongiunzione è particolarmente utile per chi ha avuto carriere lavorative frammentate e desidera consolidare i propri diritti pensionistici.

8.3 La ricongiunzione per i liberi professionisti

Per i liberi professionisti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi è possibile, ma con alcune limitazioni. I contributi versati presso le Casse professionali possono essere ricongiunti con quelli di altre gestioni, ma solo ai fini del diritto alla pensione e non per la misura della prestazione. Questo significa che, pur potendo accedere alla pensione, l’importo della stessa non sarà influenzato dai contributi ricongiunti.

8.4 La totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente di sommare i periodi contributivi accreditati in diverse gestioni previdenziali per ottenere una pensione unica, in pratica consente la sommatoria contabile dei contributi: le gestioni interessate, cioè, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano

il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione è gratuita e non comporta costi per il lavoratore. Tuttavia, i periodi coincidenti possono essere conteggiati una sola volta. Questo strumento è particolarmente utile per chi ha versato contributi in più gestioni e desidera ottenere un trattamento pensionistico complessivo.

8.5 Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi (L. 228/2012)

Un’ulteriore possibilità di cumulare gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche per ottenere una pensione unica è il cumulo che riguarda periodi assicurativi non coincidenti e sempre che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti per conseguire il trattamento pensionistico. È un’opzione vantaggiosa per i lavoratori che hanno versato contributi in più gestioni, poiché consente di accedere alla pensione senza dover sostenere costi aggiuntivi.

8.6 Il cumulo dei periodi assicurativi per gli assicurati nel sistema di calcolo contributivo (D.Lgs. 184/1997)

Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo, il cumulo dei periodi assicurativi è gratuito ed è regolato dal D.Lgs. 184/1997. Si tratta di un istituto riservato agli iscritti ad almeno due gestioni fra quelle dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione separata e, contemporaneamente è preclusa a chi già sia titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.

9 La prescrizione dei contributi previdenziali

La legge stabilisce un termine entro il quale i contributi previdenziali devono essere versati. Una volta decorso questo termine, i contributi si prescrivono, il che significa che l’obbligo di versarli si estingue. La prescrizione dei contributi è un meccanismo che garantisce certezza nei rapporti giuridici, impedendo che le richieste di pagamento possano essere avanzate indefinitamente nel tempo. I contributi agli enti previdenziali e assistenziali sono soggetti ad un unico termine di prescrizione della durata di cinque anni

10 Le prestazioni previdenziali

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10.1 Il diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni previdenziali è un aspetto centrale del sistema di sicurezza sociale. Questo diritto si basa sul versamento dei contributi previdenziali e sulla maturazione dei requisiti previsti dalla legge. Le prestazioni previdenziali possono essere economiche cioè costituite da corresponsioni in denaro; sanitarie che a loro volta sono distinte in prestazioni curative e prestazioni di riabilitazione comprese le cure termali.

10.2 L’automaticità delle prestazioni previdenziali

Il principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali implica che i beneficiari abbiano diritto a ricevere le prestazioni anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi

agli enti di previdenza e di assistenza. Tuttavia, questo principio opera entro i limiti della prescrizione dei contributi. Se i contributi non sono stati versati entro il termine di prescrizione di cinque anni, l’ente previdenziale non è tenuto a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute. Tale principio è ormai applicato dalla generalità dei regimi assicurativi.

10.3 La prescrizione delle prestazioni previdenziali

Il diritto alla pensione è imprescrittibile mentre le rate di pensione sono soggette a prescrizione. Per le rate liquidate e messe in pagamento, ma non riscosse dall’avente diritto, il termine è di 5 anni dal giorno della loro scadenza, con la conseguenza che, decorso il quinquennio, non possono più essere percepite dall’interessato.

CAP. 3 Il sistema pensionistico

Il rapporto tra contributi e prestazioni per l’equilibrio del sistema pensionistico

Il sistema pensionistico si basa su un equilibrio finanziario tra contributi e prestazioni. I contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro costituiscono le entrate del sistema, mentre le pensioni e le altre prestazioni rappresentano le uscite. Per mantenere questo equilibrio, è essenziale che le entrate contributive, eventualmente integrate dal contributo dello Stato, siano sufficienti a coprire le uscite. Questo principio è fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel lungo termine.

2 Le riforme del sistema pensionistico

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

2.1 Le riforme degli anni Novanta

Negli anni Novanta, il sistema pensionistico italiano ha subito importanti riforme, tra cui la riforma Amato del 1992. Questa riforma mirava a stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo (PIL), garantendo trattamenti pensionistici omogenei in linea con l’articolo 38 della Costituzione. L’obiettivo era quello di creare un sistema più sostenibile e equo, riducendo i privilegi e le deroghe non giustificate.

2.2 Le riforme degli anni Duemila

Le riforme degli anni Duemila hanno continuato il processo di adeguamento del sistema pensionistico alle nuove esigenze demografiche ed economiche. Queste riforme hanno cercato di mantenere l’equilibrio finanziario del sistema, affrontando le sfide poste dall’aumento del numero di pensionati e dalla diminuzione della popolazione in età lavorativa. L’introduzione di criteri più flessibili per l’accesso alla pensione e l’adeguamento dei requisiti di età alla speranza di vita sono stati alcuni degli interventi chiave.

2.3 La riforma Fornero

La riforma Fornero del 2012 ha rappresentato un ulteriore passo verso la sostenibilità del sistema pensionistico. Essa ha introdotto il sistema contributivo per tutti i nuovi iscritti e ha modificato i criteri di calcolo delle pensioni per coloro che avevano già maturato contributi. La riforma ha anche aumentato l’età pensionabile e ha reso più stringenti i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, con l’obiettivo di ridurre la spesa previdenziale e garantire la sostenibilità del sistema.

2.4 Gli interventi sul sistema pensionistico dopo la riforma Fornero

Dopo la riforma Fornero, sono stati adottati ulteriori interventi per migliorare il sistema pensionistico. Questi interventi hanno cercato di correggere alcune rigidità introdotte dalla riforma, offrendo maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione e introducendo misure per sostenere le categorie più deboli. L’obiettivo è sempre stato quello di bilanciare la necessità di sostenibilità finanziaria con l’equità sociale.

3 I sistemi di calcolo delle pensioni

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

3.1 I criteri di calcolo della pensione

I criteri di calcolo della pensione sono stati oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni. Fino al 1995 c’era il sistema retributivo in base al quale si teneva conto della media delle ultime retribuzioni percepite dall’assicurato in costanza del rapporto di lavoro. Successivamente è subentrato il sistema contributivo, introdotto con la riforma Dini del 1995, che si basa sui contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa. E, poi, per i lavoratori che si sono trovati nel mezzo tra i due tipi di sistemi è stato previsto un sistema misto che cioè, combina elementi del sistema retributivo e contributivo, applicando il calcolo retributivo per i contributi versati fino a una certa data e il calcolo contributivo per quelli successivi.

3.2 Il sistema contributivo

Il sistema contributivo calcola la pensione in base ai contributi versati dal lavoratore durante tutta la sua carriera. Questo sistema è considerato più equo, poiché riflette direttamente l’ammontare dei contributi versati. Tuttavia, può comportare pensioni più basse rispetto al sistema retributivo, soprattutto per i lavoratori con carriere discontinue o con salari bassi. Elementi essenziali per calcolare la pensione sono: il montante contributivo individuale (la base) e il coefficiente di trasformazione (ossia percentuali che variano in relazione all’età per cui più tardi il lavoratore va in pensione, maggiore e il coefficiente di trasformazione e più elevato è l’importo pensionistico.

3.3 Il sistema misto (o pro rata) e il sistema retributivo

Il sistema misto applica il calcolo retributivo per i contributi versati fino a una certa data e il calcolo contributivo per quelli successivi. Questo sistema è stato introdotto per garantire una transizione graduale verso il sistema contributivo e si applica per determinare la pensione per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore, pari o superiore a 18 anni alla data del 31-12-1995. Il sistema retributivo, invece, calcola la pensione in base alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro, ma è stato progressivamente abbandonato a favore del sistema contributivo.

3.4 Le modalità di calcolo di altri trattamenti pensionistici

Oltre alle pensioni di vecchiaia, il sistema previdenziale prevede altri trattamenti pensionistici, come le pensioni di inabilità e le pensioni ai superstiti. Questi trattamenti sono calcolati in base a criteri specifici, che tengono conto delle condizioni personali del beneficiario e dei contributi versati. Le modalità di calcolo possono variare a seconda del tipo di prestazione e delle normative vigenti.

4 Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita

Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita è stato introdotto nel 2009 per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. Questo meccanismo prevede l’adeguamento dei requisiti pensionistici in base alle variazioni della speranza di vita, iniziando a operare dal 2013. L’obiettivo è contenere la spesa previdenziale, assicurando che l’età pensionabile si adatti all’aumento della longevità della popolazione.

5 La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è uno dei principali trattamenti pensionistici, accessibile al raggiungimento della cd. età pensionabile e con il soddisfacimento di ulteriori specifici requisiti contributivi. Dal 2013 l’età pensionabile è soggetta al meccanismo di adeguamento alla speranza di vita e, quindi, a periodici (possibili) incrementi. Per conseguire la pensione di vecchiaia è poi necessario aver maturato almeno 20 anni di

contributi di qualunque tipo (obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi).

6 La pensione anticipata

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

6.1 La pensione anticipata ordinaria (con sola contribuzione)

La pensione anticipata ordinaria si basa esclusivamente sulla contribuzione, senza considerare l’età anagrafica. Questo tipo di pensione è stato introdotto per incentivare i lavoratori a proseguire l’attività lavorativa, offrendo la possibilità di ritirarsi anticipatamente solo se si è accumulato un numero sufficiente di contributi. L’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata, a prescindere dall’età, e stata aumentata progressivamente.

6.2 La pensione anticipata “contributiva”

La pensione anticipata “contributiva” è riservata ai lavoratori il cui trattamento pensionistico è calcolato interamente con il sistema contributivo. Questo tipo di pensione offre la possibilità di ritirarsi anticipatamente, ma richiede il soddisfacimento di specifici requisiti contributivi, riflettendo l’importanza dei contributi versati nel determinare l’importo della pensione.

6.3 Ulteriori trattamenti pensionistici anticipati

Oltre alla pensione anticipata ordinaria e contributiva, esistono altri trattamenti pensionistici anticipati che offrono flessibilità ai lavoratori. Questi trattamenti sono progettati per rispondere a esigenze specifiche, come situazioni di disagio o particolari condizioni lavorative, e prevedono requisiti di accesso diversificati.

7. L’incentivo per il posticipo della pensione

Per incoraggiare i lavoratori a prolungare la loro vita lavorativa, sono stati introdotti incentivi per il posticipo della pensione. Questi incentivi mirano a ridurre la pressione sul sistema pensionistico, offrendo benefici economici a coloro che scelgono di ritardare il pensionamento oltre l’età minima prevista.

8. La decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati (cd. finestre di uscita)

La decorrenza dei trattamenti pensionistici varia a seconda del tipo di prestazione richiesta.

In alcuni casi è fissata la cd. “finestra di uscita” che consiste nel termine a partire dal quale il soggetto può effettivamente percepire la pensione: dopo aver maturato i requisiti necessari si deve attendere che trascorra il periodo di tempo fissato dalla legge (e la cd. apertura della finestra) per la concreta erogazione del trattamento. Questo sistema è stato introdotto per gestire il flusso di nuovi pensionati e garantire una transizione ordinata dal lavoro alla pensione, evitando sovraccarichi sul sistema previdenziale.

9. L’APE sociale

L’APE sociale è un meccanismo di pensionamento anticipato introdotto per sostenere specifiche categorie di lavoratori in difficoltà. Questo strumento consente di accedere a un trattamento economico prima dell’età pensionabile, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti, come l’appartenenza a categorie svantaggiate o l’aver svolto lavori usuranti. L’APE sociale é erogato dall’INPS e rappresenta un supporto temporaneo fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

10 L’isopensione

L’isopensione è una misura che permette ai lavoratori prossimi alla pensione di lasciare anticipatamente il lavoro, ricevendo un assegno a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Questo strumento è previsto nell’ambito di processi finalizzati a favorire l’esodo dei lavoratori prossimi al pensionamento in realtà produttive caratterizzate da eccedenza di personale.

11. I trattamenti di invalidità e inabilità

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11.1 Assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica temporanea destinata ai lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa a causa di infermità fisica o mentale. Questo assegno è erogato dall’INPS e richiede il soddisfacimento di specifici requisiti contributivi. L’obiettivo è fornire un sostegno economico a chi, pur non essendo totalmente inabile, ha difficoltà a mantenere un’attività lavorativa regolare.

11.2 Pensione ordinaria di inabilità

La pensione ordinaria di inabilità è destinata ai lavoratori che hanno perso completamente la capacità lavorativa a causa di malattie o infortuni. Per accedere a questa pensione, è necessario dimostrare l’inabilità totale e permanente al lavoro, oltre a soddisfare determinati requisiti contributivi. La pensione è erogata dall’INPS e mira a garantire un sostegno economico adeguato a chi non può più lavorare.

11.3 Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità

Questi trattamenti sono riservati ai lavoratori che hanno subito infortuni o malattie professionali riconosciute come causa di servizio. L’assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità offrono un supporto economico maggiore rispetto ai trattamenti ordinari, riflettendo la natura professionale del danno subito. Queste prestazioni sono erogate dall’INPS e richiedono il riconoscimento del nesso causale tra l’attività lavorativa e l’invalidità o inabilità.

11.4 Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

Questo assegno è destinato ai pensionati per inabilità che necessitano di assistenza continua per svolgere le attività quotidiane. L’assegno è erogato dall’INPS e mira a coprire i costi dell’assistenza personale, garantendo un supporto economico aggiuntivo a chi si trova in condizioni di grave disabilità.

12 La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti è un trattamento economico riconosciuto ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto. Questa pensione è erogata dall’INPS e mira a garantire un sostegno economico ai familiari, come coniugi e figli, che dipendevano dal reddito del defunto. I requisiti e l’importo della pensione variano in base alla situazione familiare e contributiva del deceduto.

13 La pensione supplementare

La pensione supplementare è destinata ai lavoratori che, pur avendo versato contributi in diverse gestioni previdenziali, non raggiungono i requisiti sufficienti per una pensione autonoma in ciascuna di esse. Questa pensione integra i trattamenti già percepiti, garantendo un supporto economico aggiuntivo. L’INPS eroga la pensione supplementare, calcolata in base ai contributi versati.

14 Gli strumenti per aumentare gli importi delle pensioni

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14 .1 Trattamento minimo e integrazione della pensione

Il trattamento minimo è l’importo minimo garantito delle pensioni, stabilito annualmente per assicurare un livello di vita dignitoso ai pensionati. Per coloro che percepiscono un importo inferiore al minimo è prevista l’integrazione della pensione, garantendo così un adeguamento al trattamento minimo. Questo meccanismo è fondamentale per contrastare la povertà tra i pensionati.

14 .2 La maggiorazione sociale, l’incremento al “milione” e la quattordicesima mensilità

La maggiorazione sociale è un incremento dell’importo della pensione per i pensionati con redditi bassi. L’incremento al “milione” è una misura che garantisce un aumento delle pensioni minime per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni: la pensione deve essere incrementata in modo da garantire un reddito proprio mensile pari, inizialmente al milione di lire, corrispondente a 516,46 euro e poi successivamente aumentato; mentre la quattordicesima mensilità è un ulteriore importo erogato una volta l’anno ai pensionati con redditi limitati. Queste misure mirano a migliorare le condizioni economiche dei pensionati più vulnerabili.

14 .3 La perequazione automatica delle pensioni

La perequazione automatica è un meccanismo che adegua annualmente l’importo delle pensioni all’inflazione, garantendo il mantenimento del potere d’acquisto dei pensionati. Questo adeguamento è fondamentale per proteggere i pensionati dall’aumento del costo della vita, assicurando che le pensioni riflettano le variazioni dei prezzi al consumo.

14 .4 L’incremento transitorio delle pensioni pari o inferiori al minimo

L’incremento transitorio è una misura temporanea che prevede un aumento delle pensioni pari o inferiori al minimo, con l’obiettivo di sostenere i pensionati in situazioni economiche difficili. Questo incremento è erogato dall’INPS e rappresenta un supporto aggiuntivo per garantire un livello di vita adeguato ai pensionati con redditi più bassi.

§15 Cumulo tra più pensioni e tra pensione e redditi

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

15.1 Cumulo tra più pensioni

Il cumulo tra più pensioni si riferisce alla possibilità per un assicurato di essere titolare contemporaneamente di diversi trattamenti pensionistici. Un esempio comune è il caso di una persona che riceve sia una pensione diretta sia una pensione ai superstiti a seguito della morte del coniuge. La normativa, in particolare la Legge 335/1995, aveva stabilito che le pensioni di inabilità, di reversibilità o gli assegni di invalidità, liquidati a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non fossero cumulabili con rendita vitalizia INAIL per lo stesso evento invalidante. Tale rigidità è stata successivamente attenuata.

15.2 Cumulo tra pensione e redditi

Il cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo riguarda la possibilità per un pensionato di percepire redditi derivanti da attività lavorativa svolta dopo il conseguimento della pensione. La disciplina di questo cumulo è stata oggetto di numerosi interventi normativi nel tempo ed ora per le pensioni di vecchiaia e di anzianità/anticipata sono soppressi i limiti prima esistenti. Questo sistema permette ai pensionati di continuare a lavorare e guadagnare, senza perdere il diritto alla pensione, salvo alcune eccezioni specifiche.

§16 I supplementi di pensione

I supplementi di pensione si riferiscono alla possibilità per un pensionato che continua a lavorare e a versare contributi all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) di richiedere un incremento della propria pensione. Questo meccanismo consente di valorizzare ulteriormente i contributi versati dopo il pensionamento, aumentando così l’importo della pensione percepita. I supplementi rappresentano un incentivo per i pensionati a proseguire l’attività lavorativa, contribuendo al sistema previdenziale e beneficiando di un trattamento pensionistico più elevato.

CAP. 4 – La tutela della famiglia

Origini, fondamento ed evoluzione della tutela

Il sistema di corresponsione dei trattamenti di famiglia per i lavoratori ha le sue radici nella disciplina degli assegni familiari, regolata dal Testo Unico delle norme sugli assegni familiari (TUAF) approvato nel 1955. Con il tempo, l’introduzione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) ha segnato un’evoluzione significativa, ampliando la protezione sociale per i lavoratori e le loro famiglie. Questo sviluppo ha permesso di adattare il sistema alle esigenze mutevoli della società, garantendo una tutela più ampia e inclusiva.

2 Assegno Unico Universale (AUU)
Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

2.1 I beneficiari

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è destinato a tutti i nuclei familiari con figli e orfanili. Questo assegno sostituisce diversi benefici economici precedenti, semplificando il sistema di sostegno alle famiglie. L’universalità dell’AUU garantisce che tutte le famiglie con figli possano accedere a un supporto economico, promuovendo l’equità e l’inclusione sociale.

2.2 Dalla presentazione della domanda all’erogazione dell’assegno

Il processo per ottenere l’Assegno Unico Universale inizia con la presentazione all’INPS della domanda da parte del nucleo familiare. Una volta accettata la richiesta, l’assegno viene erogato mensilmente, garantendo un sostegno economico costante alle famiglie beneficiarie. Questo sistema mira a semplificare le procedure burocratiche e a garantire un accesso rapido e diretto alle risorse economiche necessarie.

§3 Altri trattamenti familiari
Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

3.1 Gli assegni familiari

Gli assegni familiari sono prestazioni economiche rivolte ad alcune categorie di lavoratori

e pensionati escluse dalla normativa dell’assegno per il nucleo familiare.

Il diritto a questi assegni è determinato dal reddito familiare, che influisce sulla cessazione o riduzione degli importi erogati. Questo sistema di sostegno è stato concepito per garantire un aiuto economico alle famiglie, contribuendo a coprire le spese di mantenimento dei membri non autosufficienti.

3.2 L’assegno per il nucleo familiare

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è stato introdotto per ampliare la protezione sociale offerta ai lavoratori e alle loro famiglie. L’assegno per il nucleo familiare riguarda, come detto, esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

La misura dell’ANF dipende dalla tipologia del nucleo familiare e dal reddito prodotto: per

ciascuna tipologia di nucleo familiare, ad ogni scaglione di reddito, corrisponde un certo importo

dell’’ANF. L’ANF e corrisposto dall’INPS, ma solo in alcuni casi provvede al pagamento diretto.

La domanda di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo si presenta

all’INPS esclusivamente in via telematica.

§4 L’assegno per congedo matrimoniale

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione economica concessa ai lavoratori in occasione del loro matrimonio, sia civile sia concordatario, o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Questo assegno è inteso come un supporto finanziario temporaneo, volto a coprire le spese legate all’evento matrimoniale. La concessione di questo assegno riflette l’impegno del sistema previdenziale a sostenere i lavoratori in momenti significativi della loro vita, promuovendo il benessere e la stabilità economica delle famiglie.

Cap. 5

La tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1 L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dal Testo Unico approvato con D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, che raccoglie tutte le norme relative. Una significativa riforma è stata attuata con il D.Lgs. 23-2-2000, n. 38 con cui si è provveduto:

— ad estendere l’obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori quali i dirigenti, i parasubordinati e gli sportivi professionisti

— a porre in essere un nuovo sistema di classificazione tariffaria;

— ad estendere la tutela al danno biologico e all’infortunio in itinere;

— a riordinare l’assicurazione infortuni in agricoltura

Lo scopo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è quello

di offrire ai lavoratori una tutela economica privilegiata in considerazione dell’origine lavorativa

dell’evento lesivo.

2 I presupposti dell’assicurazione

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

2.1 I soggetti del rapporto assicurativo

Il rapporto assicurativo si costituisce automaticamente al verificarsi dei presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla legge ed è fra: l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) che è il soggetto assicuratore; il datore di lavoro, ossia le persone e gli enti, privati o pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, che esercitano le attività che obbligano all’assicurazione, in qualità di soggetto assicurante, mentre i lavoratori dipendenti, che prestano opera manuale retribuita sotto la direzione altrui, sono i soggetti protetti.

2.2 Presupposti oggettivi: le attività protette

Le attività protette sono quelle svolte mediante l’utilizzo di macchine, di apparecchi a pressione, di apparecchi e impianti elettrici o termici, ovvero attività svolte in opifici, laboratori o in

ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, che comportino l’impiego di tali macchine,

apparecchi o impianti.

2.3 Presupposti soggettivi: i soggetti protetti

I soggetti protetti dall’assicurazione sono coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano opera manuale retribuita alle dipendenze o sotto la direzione altrui. La protezione si estende a tutti i lavoratori che soddisfano questi requisiti, garantendo loro tutela in caso di infortuni o malattie professionali.

Sono, dunque, requisiti essenziali: la subordinazione e la manualità della prestazione, ma, nonostante ciò, la tutela assicurativa è stata estesa anche ai lavoratori appartenenti all’area dirigenziale e ai lavoratori parasubordinati che svolgono le attività pericolose previste dall’art. 1 del T.U. o che, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (artt. 4 e 5, D.Lgs. 38/2000).

Man mano nel tempo è stata ampliato l’ambito soggettivo di applicabilità dell’assicurazione in oggetto: nel 2023 sono state incluse varie categorie di sportivi (per es: i giovani atleti assunti con contratti di apprendistato); dal 1°-1-2024 anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica mentre continuano a esserne esclusi i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’INPGI); gli apprendisti; i cd. riders; il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche e, dal 2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; ancora: i docenti e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, per lo svolgimento di alcune attività (per es.: in caso di uso di macchine elettriche o elettroniche come computer, tablet, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico)…

3 L’oggetto dell’assicurazione: gli eventi protetti

3.1 L’infortunio sul lavoro         

L’infortunio sul lavoro può essere definito come una lesione determinata, nello svolgimento del lavoro, da un evento violento che provoca la morte o riduce in modo significativo la capacità lavorativa del lavoratore. L’assicurazione copre le conseguenze economiche e sanitarie di tali eventi.

Gli elementi che debbono sussistere contemporaneamente per configurare un’infortunio

indennizzabile sono pertanto: lesione, causa violenta e occasione di lavoro.

3.2 L’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere si verifica durante il tragitto tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro. Anche questi eventi sono coperti dall’assicurazione, purché il percorso sia diretto e non vi siano deviazioni non giustificate. L’obiettivo è garantire protezione anche durante gli spostamenti necessari per l’attività lavorativa prevedendo l’indennizzo solo se si tratti di una delle ipotesi previste (come ad es. nell’ipotesi in cui l’infortunio si verifichi nella consumazione del pasto quando l’azienda e sprovvista di un servizio di mensa ed il lavoratore ha bisogno di raggiungere il punto di ristoro.

3.3 La malattia professionale

La malattia professionale è una patologia che il lavoratore contrae a causa dell’esposizione a fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro e, analogamente all’infortunio, può determinare l’inabilità (temporanea assoluta o permanente temporanea) o la morte del lavoratore……_.. L’assicurazione copre le malattie professionali riconosciute (a seconda che siano o meno elencate in una tabella allegata al T.U.), offrendo prestazioni economiche e sanitarie per sostenere il lavoratore durante il periodo di malattia.

4 Le prestazioni

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

4.1 Gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

In caso di infortunio o malattia professionale, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro, che a sua volta è tenuto a denunciare l’evento all’INAIL. Questi adempimenti sono fondamentali per attivare le procedure di riconoscimento e ottenere l’indennizzo.

4.2 Le prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie offerte dall’assicurazione includono cure mediche, chirurgiche e riabilitative necessarie per il recupero del lavoratore. L’obiettivo è garantire un’assistenza completa per il miglior recupero dell’integrità psico-fisica e così favorire il ritorno all’attività lavorativa nel minor tempo possibile.

4.3 Le prestazioni economiche

Le prestazioni economiche comprendono indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta, per inabilità permanente o morte e il cd. assegno di incollocabilità (a favore di mutilati e invalidi sul lavoro che non possono, appunto essere collocati in alcun settore). Queste prestazioni mirano a compensare la perdita di reddito del lavoratore e a sostenere i familiari in caso di decesso.

4.4 Il sistema indennitario del danno biologico

È stato introdotto l’indennizzo del danno biologico nel caso di relativa lesione, quando al lavoratore ne derivi una inabilità permanente. Solo secondariamente è previsto un risarcimento patrimoniale per la riduzione o perdita di capacita di lavoro.

4.5 Le prestazioni economiche dell’inabilità permanente

Ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,

il danno biologico viene definito come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di

valutazione medico-legale, della persona.

Le prestazioni erogate sono:

indennizzo in capitale, se la menomazione va dal 6% al 15%, ma nessun indennizzo e dovuto

per le conseguenze patrimoniali;

indennizzo in rendita, se la menomazione va dal 16% al 100%, con ulteriore quota di rendita

per ristorare anche le conseguenze patrimoniali della menomazione.

4.6 L’assegno continuativo mensile ai superstiti, di incollocabilità e di assistenza personale continuativa

Il concetto di menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) e stato esteso dal 1°-1-

2007 anche a prestazioni o istituti giuridici che successivamente al D.Lgs. 38/2000 hanno continuato ad essere subordinati alla sussistenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa, che è il criterio del sistema antecedente all’introduzione del sistema indennitario del danno biologico.

§5 La responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio e la malattia professionale

Nonostante l’esistenza di un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la responsabilità civile del datore di lavoro rimane se viene accertato che l’infortunio è avvenuto a causa di un reato imputabile al datore stesso o a un suo dipendente. Questo principio è stato sancito dalla Corte Costituzionale, che ha stabilito che la responsabilità penale del datore di lavoro consente al lavoratore di agire civilmente per ottenere il risarcimento del danno. La responsabilità del datore di lavoro è quindi un elemento cruciale per garantire la tutela dei lavoratori, anche in presenza di un sistema assicurativo.

6 Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime dei gravi infortuni sul lavoro

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime dei gravi infortuni sul lavoro è stato istituito per fornire un aiuto economico alle famiglie delle vittime colpite da eventi tragici sul luogo di lavoro. Questo fondo rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale, volto a mitigare le difficoltà economiche che possono derivare dalla perdita di un familiare a causa di un infortunio sul lavoro.

7 Fondo per le vittime dell’amianto

Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato creato per offrire un sostegno economico alle persone colpite da malattie causate dall’esposizione all’amianto o, in caso di morte, alle loro famiglie. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dei danni causati dall’amianto e l’impegno a fornire un risarcimento adeguato a chi ne è stato colpito.

8 L’assicurazione contro malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive

L’assicurazione contro malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive è stata istituita per proteggere i lavoratori esposti a questi rischi specifici: i medici (dipendenti o liberi professionisti) comunque esposti all’azione delle radiazioni, nonché i tecnici di radiologia e gli allievi partecipanti ai corsi di radiologia medica. Questa forma di assicurazione riconosce la pericolosità delle radiazioni e delle sostanze radioattive, offrendo una copertura assicurativa per le malattie e le lesioni che possono derivare da tali esposizioni. L’obiettivo è garantire una protezione adeguata ai lavoratori, assicurando loro un supporto economico in caso di danni alla salute causati da queste sostanze.

L’assicurazione contro gli infortuni domestici

L’assicurazione contro gli infortuni domestici è stata introdotta per offrire una copertura assicurativa a coloro che svolgono attività lavorative all’interno delle mura domestiche. Questa assicurazione riconosce l’importanza del lavoro domestico e mira a garantire una protezione adeguata in caso di infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento di tali attività. L’iniziativa rappresenta un riconoscimento del valore del lavoro domestico e un impegno a fornire una tutela assicurativa anche in questo ambito.

Cap. 6

Gli ammortizzatori sociali

1 Ambito di operatività e distinzioni

Gli ammortizzatori sociali sono strumenti dello Stato a tutela del reddito dei lavoratori i quali possono trovarsi senza lavoro per cui alla fine si può dire che si tratta di integrazioni salariali comprendenti l’industria e l’agricoltura, con estensioni ad altri settori. Tali integrazioni si distinguono in interventi ordinari (CIGO) e straordinari (CIGS), ciascuno con specifici presupposti e modalità di applicazione. Possiamo distinguere tra: strumenti che intervengono in costanza di rapporto (per es. integrazioni salariali o i fondi di solidarietà bilaterali); strumenti che intervengono in caso di disoccupazione (per es. indennità erogata dalla nuova assicurazione sociale per l’impiego: NASPI).

2 Le integrazioni salariali

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

2.1 Fondamento e finalità

Le integrazioni salariali sono strumenti per la tutela del reddito dei lavoratori e la prevenzione della disoccupazione, durante le crisi aziendali o settoriali.

Strumenti principali sono gli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale (rispettivamente CIGO e CIGS) erogati dall’INPS ai lavoratori che subiscono, per un determinato evento e periodo di tempo, la riduzione totale o parziale dell’orario di lavoro senza perdere, in tutto o in parte, il proprio sostentamento; contemporaneamente il datore di lavoro è sollevato, in tutto o in parte, dal versamento della retribuzione. Cessata poi la causa che ha legittimato la sospensione o la riduzione, il rapporto deve riprendere regolarmente.

2.2 Lavoratori beneficiari

I beneficiari delle integrazioni salariali sono i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti. È richiesto un minimo di 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva per accedere al trattamento.

2.3 Criteri di computo dell’organico aziendale

Il computo dell’organico aziendale è determinante per l’accesso alle integrazioni salariali. Viene calcolato considerando il numero di dipendenti presenti in azienda, influenzando la possibilità di richiedere il trattamento e la sua durata.

2.4 Il trattamento di integrazione salariale e la durata massima complessiva

Il trattamento di integrazione salariale prevede un sostegno economico che ammonta all’80% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate.

Il trattamento non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, oppure di 36 mesi in caso si stipula di contratto di solidarietà.

2.5 Il contributo addizionale

Le imprese che richiedono l’integrazione salariale devono versare un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale spettante per le ore non lavorate. Questo contributo è dovuto solo in caso di effettivo ricorso all’integrazione salariale.

L’intervento ordinario di integrazione salariale (CIGO)

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

3.1 Campo di applicazione e presupposti

La CIGO si applica in caso di eventi temporanei e non imputabili all’azienda, come crisi di mercato o eventi atmosferici. I presupposti includono la temporaneità della situazione e la possibilità di ripresa dell’attività lavorativa.

Durata

La durata di CIGO è limitata nel tempo, con un massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane continuative, per garantire un supporto temporaneo ai lavoratori e favorire la ripresa dell’attività aziendale.

Procedura

La procedura per richiedere il periodo di CIGO prevede una fase di consultazione sindacale (illustrativa delle motivazioni, della durata della contrazione o sospensione dell’attività lavorativa e del numero di lavoratori coinvolti) e poi una fase amministrativa in cui c’è la presentazione telematica di una domanda all’INPS, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare i presupposti per l’intervento di CIGO. L’INPS valuta la richiesta e autorizza l’erogazione del trattamento.

Contribuzione ordinaria

La contribuzione ordinaria è un obbligo per le aziende che beneficiano del CIGO, consistente nel versamento di contributi previdenziali per i lavoratori interessati, garantendo la continuità dei diritti previdenziali.

4 L’intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS)

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

4.1 Campo di applicazione e presupposti

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi si applicano, indipendentemente dal settore lavorativo, a tutti i datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e dal fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano, e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Durata e causali di intervento

La richiesta di CIGS può essere presentata per sospensione o riduzione di attività motivate da: riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà difensiva

Fermi i limiti di durata complessiva, il trattamento di CIGS e corrisposto per durate differenziate

in base alla causale d’intervento.

Procedura

La procedura per la CIGS è più articolata rispetto a quella di CIG in quanto prevede: una fase di consultazione sindacale, una fase amministrativa che inizia con la presentazione della domanda di ammissione al trattamento per via telematica al Ministero del Lavoro (che deve contenere anche il programma che l’impresa intende attuare); l’emanazione del decreto di concessione da parte del Ministero del Lavoro e il pagamento del trattamento a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale di concessione e dell’autorizzazione dell’INPS.

4.4 L’accordo di ricollocazione del personale in esubero

In caso di esuberi, la procedura di consultazione sindacale può concludersi con un accordo di ricollocazione, volto a limitare i licenziamenti e favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.

Contribuzione ordinaria

Anche in caso di CIGS, le aziende sono tenute a versare la contribuzione ordinaria, assicurando la copertura previdenziale per i lavoratori coinvolti e contribuendo alla sostenibilità del sistema previdenziale

5 Gli ammortizzatori sociali in deroga

Gli ammortizzatori sociali in deroga sono trattamenti a sostegno del reddito concessi ai

lavoratori derogando alla normativa vigente e per lo più si tratta di deroga ai limiti massima di durata previsti per la CIGS e così, ad es., :

può essere autorizzato, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi, un trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva ma c’è la previsione di un riassorbimento occupazionale;

-può essere concessa la proroga dell’intervento di CIGS, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese con rilevanza economica strategica che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale qualora vi sia un programma di riorganizzazione aziendale con previsione di investimenti futuri non attuabili nel termine di 24mesi ovvero di recupero occupazionale non attuabile nello stesso termine di cui sopra;

-è possibile autorizzare la concessione di un ulteriore periodo di integrazione salariale, della

durata massima di 12 mesi complessivi non prorogabili, a favore delle imprese che, all’esito

di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale, debbano gestire lavoratori a rischio di

esubero.

Un ulteriore ammortizzatore sociale riguarda i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore

dei call center per i quali è prevista una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.

6 I contratti di solidarietà difensiva

I contratti di solidarietà difensiva sono accordi sindacali che mirano a evitare licenziamenti attraverso la riduzione dell’orario di lavoro che è compensata con l’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a copertura delle ore di lavoro perse (non lavorate).

Nel contratto di solidarietà deve essere quantificata la riduzione dell’orario di lavoro.

7 I contratti di solidarietà espansiva e il contratto di espansione

I contratti di solidarietà espansiva consistenti in accordi tra imprese e rappresentanze sindacali

Per l’assunzione di nuovo personale a fronte di una generalizzata diminuzione dell’orario

di lavoro dei lavoratori già occupati nell’impresa.

Il contratto di espansione, previsto in via sperimentale inizialmente negli anni 2019-2020 e poi prorogato fino al 2023 ma non oltre, invece era stato concepito per consentire alle imprese d’immettere forze nuove nel proprio organico, assumendo nuove professionalità e, parallelamente, di avviare un percorso di riqualificazione del personale in forza, finalizzato all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive.

8 I fondi di solidarietà bilaterali e il Fondo di integrazione salariale

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

8.1 Finalità e funzioni dei fondi di solidarietà

I fondi di solidarietà bilaterali sono strumenti creati per fornire un sostegno al reddito e a promuovere politiche attive dell’impiego nell’ambito di processi di ristrutturazione aziendale.

L’istituzione dei fondi, che avviene presso l’INPS, è rimessa alla contrattazione collettiva ed è

finalizzata ad assicurare ai lavoratori una tutela economica in costanza di rapporto di lavoro,

nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le medesime causali previste per la

cassa integrazione guadagni (sia ordinaria che straordinaria).

I fondi di solidarietà assicurano una prestazione economica, l’assegno di integrazione salariale, di importo almeno pari a quello massimo mensile previsto per le integrazioni salariali.

Ulteriori finalità dei fondi

Oltre a fornire una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano ai lavoratori prestazioni integrative; prevedono assegni straordinari per il sostegno al reddito (nei processi di agevolazione all’esodo); procedono al finanziamento di programmi di formazione per riconversione o riqualificazione professionale; assicurano, altresì, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla cd. staffetta generazionale (per chi raggiunga i requisiti previsti per pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.).

8.3 La contribuzione nei fondi di solidarietà bilaterali

La contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per le imprese e i lavoratori dei settori rientranti nella specifica sfera di operatività del fondo. I contributi sono determinati in base a specifiche aliquote.

8.4 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Per i settori della somministrazione di lavoro e dell’artigianato, in considerazione delle peculiari

caratteristiche ed esigenze che li caratterizzano, è stata prevista la possibilità di istituire fondi di solidarietà bilaterali alternativi rispetto a quelli generali.

8.5 Il Fondo di integrazione salariale (FIS)

Inizialmente la legge Fornero aveva previsto un Fondo residuale di solidarietà nel caso in cui le parti sociali non avessero proceduto alla costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali e successivamente è stata prevista la trasformazione del Fondo residuale di solidarietà in Fondo di integrazione salariale (FIS) cui sono soggetti i datori di lavoro che:    occupano almeno un dipendente; non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e al Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la prestazione garantita dal FIS è l’assegno di integrazione salariale (AIS), in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste

dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal FIS sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva.

8.6 Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è una gestione dell’INPS e garantisce ai dipendenti delle attività professionali, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le medesime causali previste ai fini della CIGO e della CIGS. Questo fondo, che costituisce una gestione dell’INPS, eroga un assegno di integrazione salariale ai lavoratori coinvolti da una riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione dal lavoro.

9 La Nuova prestazione dell’assicurazione sociale per l’impiego (NASPI)

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

9.1 Campo di applicazione

La NASPI è un’indennità mensile di disoccupazione che si applica alla generalità dei settori produttivi e comprende tutti i lavoratori subordinati, sia con contratto a tempo indeterminato che a termine, ad esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono inclusi tra i destinatari della NASPI anche gli operai

agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano

e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

9.2 I requisiti

Per accedere alla NASPI, i lavoratori, oltre allo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione involontaria di un precedente rapporto di lavoro, devono soddisfare specifici requisiti, tra cui l’essere in possesso di un requisito contributivo cioè deve aver accumulato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e aver lavorato almeno trenta giorni nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Questi requisiti garantiscono che l’indennità sia destinata a chi ha una storia contributiva recente e significativa. La legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo requisito contributivo per i lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASPI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale (art. 1, comma 171, L. 207/2024). In queste ipotesi, per il riconoscimento della NASPI, e necessario far valere almeno 13 settimane di contribuzione dalle precedenti dimissioni volontarie o dalla risoluzione consensuale.

9.3 La misura dell’indennità

L’indennità NASPI è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. L’importo varia a seconda che la retribuzione mensile sia inferiore o superiore a una soglia stabilita e soggetta a rivalutazione annuale L’indennità NASPI è soggetta a riduzione in base al tempo di fruizione (cd. décalage).

9.4 La durata dell’indennità

La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e per la durata dell’indennità, spetta al disoccupato la contribuzione figurativa con determinate limitazioni di computo.

9.5 La liquidazione anticipata

I beneficiari della NASPI possono richiedere, in via telematica, la liquidazione anticipata dell’indennità in un’unica soluzione per avviare un’attività di lavoro autonomo o per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa. Questa opzione è pensata per favorire l’autoimprenditorialità e il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso nuove iniziative professionali.

9.6 La domanda e la decorrenza

La domanda per la NASPI deve essere presentata su domanda, telematica, del lavoratore all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata successivamente.

10 La contribuzione a carico del datore di lavoro per il finanziamento della NASPI
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10.1 Il contributo ordinario

Il finanziamento della NASPI prevede un contributo ordinario interamente a carico del datore di lavoro, versato mensilmente e calcolato come una percentuale della retribuzione imponibile dei dipendenti. Questo contributo è essenziale per sostenere il sistema di indennità di disoccupazione, assicurando che le risorse necessarie siano disponibili per i lavoratori che ne hanno bisogno.

10.2 Il contributo addizionale

Oltre al contributo ordinario, i datori di lavoro sono tenuti a versare, per il finanziamento della NASPI, un contributo addizionale per i contratti non a tempo indeterminato. Questo contributo è stato introdotto per scoraggiare l’uso eccessivo di contratti a termine e promuovere la stabilità occupazionale, incentivando i datori di lavoro a optare per contratti a tempo indeterminato.

10.3 Il contributo una tantum (cd. contributo o ticket di licenziamento)

In caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve versare un contributo una tantum, noto come ticket di licenziamento. Questo contributo è dovuto anche in caso di dimissioni per giusta causa e serve a finanziare la NASPI, garantendo che il sistema possa continuare a sostenere i lavoratori disoccupati. Nel caso poi di licenziamento collettivo vigono delle specifiche regole per la misura del contributo.

11 L’indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati (DIS-COLL)

La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione specifica per i lavoratori parasubordinati, come i collaboratori coordinati e continuativi. Introdotta per estendere la protezione sociale a categorie di lavoratori non coperte dalla NASPI, la DIS-COLL offre un sostegno economico temporaneo a chi perde involontariamente il lavoro, contribuendo a ridurre le disparità di trattamento tra diverse tipologie di lavoratori, sempre che sussistano determinati requisiti espressamente richiesti (il soggetto istante deve essere disoccupato al momento della domanda del trattamento e deve risultare almeno 1 mese di contribuzione versata alla Gestione separata).

12 L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è un’indennità destinata a sostenere i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS che esercitano, per professione abituale, attività di lavoro autonomo. L’erogazione di questa indennità è strettamente legata alla sussistenza di altri requisiti quali: non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di Assegno di inclusione (ADI); aver dichiarato nell’anno precedente alla domanda, un reddito non superiore ad un determinato importo; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa

13. L’Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo

Questa indennità è specificamente rivolta ai lavoratori del settore dello spettacolo, che spesso è caratterizzato da una attività lavorativa discontinua. L’obiettivo è fornire un sostegno economico durante i periodi di inattività, garantendo una certa stabilità economica ai lavoratori di questo settore che siano però iscritti però al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS). Sulla disciplina è altresì intervenuta la legge di bilancio 2025 ridefinendo, in senso favorevole, i requisiti di accesso. La misura giornaliera dell’indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione. Lindennità è corrisposta in un’unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore, in via telematica, all’INPS entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente.

14. Il principio di condizionalità

Il principio di condizionalità si applica ai beneficiari di ammortizzatori sociali come la NASPI e la DIS-COLL. Questi benefici sono subordinati alla partecipazione attiva a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale. L’obiettivo è incentivare i beneficiari a reintegrarsi nel mercato del lavoro.

15 La decadenza dai trattamenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro
Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

15.1 Condizionalità e formazione per i beneficiari di CIGS

Per i beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), è stato meglio ridefinito il cd. meccanismo della condizionalità implicando per i lavoratori coinvolti in CIGS l’obbligo di partecipare a percorsi formativi o di riqualificazione. Questi percorsi sono progettati per migliorare le competenze dei lavoratori e facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro, contribuendo così a ridurre la durata della disoccupazione.

15.2 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Il lavoratore che, durante il periodo di integrazione salariale, svolge attività di lavoro subordinato

o autonomo, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate e decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia preventivamente comunicato all’INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa svolta.

16. La decadenza dai trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione

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16.1 L’applicazione del principio di condizionalità per la fruizione di NASPI e DIS-COLL

L’erogazione della NASPI e della DIS-COLL sono condizionate alla regolare partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa nonché a percorsi di riqualificazione professionale.

Le domande di NASPI e DIS-COLL, presentate dall’interessato all’INPS, sono anche dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID): i beneficiari dei due trattamenti sono disoccupati per i quali la legge prevede una specifica procedura di presa in caricoda parte dei centri per l’impiego, che prevede anche la stipula di un Patto di servizio personalizzato in cui deve essere riportata la disponibilità del richiedente: alla partecipazione a iniziative nella ricerca attiva di lavoro; a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; all’accettazione di offerte di lavoro.

Nel caso in cui il beneficiario non si attenga ai comportamenti previsti nel Patto, sono previste delle sanzioni, che vanno dalla decurtazione alla decadenza dalla prestazione.

16.2 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

La decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito, come la NASPI e la DIS-COLL, avviene quando il beneficiario perde lo stato di disoccupazione e cioè quando, ad esempio, instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato, oppure quando venga intrapresa un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale

Cap. 7.

La previdenza complementare

1 Il ruolo della previdenza complementare nel sistema pensionistico italiano

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1.1 L’architettura del sistema pensionistico

Il sistema pensionistico italiano è strutturato su una combinazione di trattamenti pubblici e privati, con l’obiettivo di mantenere un tenore di vita al momento del pensionamento stabile rispetto all’ultima fase della vita lavorativa. Questa architettura a pilastri prevede l’integrazione della previdenza obbligatoria con quella complementare (su base individuale) erogate dal sistema di fondi pensione privatistici, a natura volontaria e basata, dal punto di vista finanziario, sul sistema a capitalizzazione.

1.2 L’evoluzione della previdenza complementare

La previdenza complementare mira a garantire alle future generazioni livelli più elevati delle pensioni attraverso l’integrazione della pensione obbligatoria e pubblica con la pensione complementare. Si parla, infatti, anche di previdenza integrativa. La previdenza complementare ha subito un’evoluzione significativa per adattarsi alle esigenze dei lavoratori e del mercato. Inizialmente concepita come un’integrazione al sistema pubblico, ha acquisito un ruolo sempre più centrale, soprattutto in risposta alle riforme che hanno ridotto le prestazioni del sistema obbligatorio.

1.3 I recenti interventi per il rilancio della previdenza complementare

Negli ultimi anni, sono stati introdotti interventi legislativi per rilanciare la previdenza complementare. Tra questi, la possibilità di destinare parte del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ai fondi pensione, con l’obiettivo di incentivare l’adesione e aumentare le risorse destinate alla previdenza privata.

2 Le forme pensionistiche complementari

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2.1 Tipologia

Le forme pensionistiche complementari si suddividono in diverse tipologie, tra cui i fondi pensione negoziali (riservati ad alcune specifiche categorie di lavoratori); i fondi pensione aperti a cui , possono aderire tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa, intendono formarsi una pensione complementare (COVIP); i PIP (Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo) realizzati attraverso contratti di assicurazione sulla vita; fondi pensione preesistenti che forme pensionistiche complementari istituite nel 1992.

Queste forme offrono diverse modalità di accumulo e gestione delle risorse, adattandosi alle esigenze specifiche degli aderenti.

2.2 Attività

Le attività dei fondi pensione includono la gestione delle risorse accumulate dagli aderenti e l’erogazione delle prestazioni pensionistiche. I fondi devono operare in modo da garantire la sicurezza e la redditività degli investimenti, rispettando le normative vigenti.

3 I destinatari

I destinatari della previdenza complementare sono principalmente i lavoratori dipendenti e autonomi che desiderano integrare la pensione pubblica. L’adesione è volontaria, ma fortemente incentivata per garantire un futuro pensionistico più sicuro.

4 Le modalità di contribuzione alla previdenza complementare

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4.1 Il conferimento del TFR

Il conferimento del TFR ai fondi pensione rappresenta una delle principali fonti di finanziamento della previdenza complementare. Questa scelta consente ai lavoratori di accumulare risorse aggiuntive per la pensione, sfruttando i vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla legge.

4.2 Le modalità di conferimento del TFR al fondo pensione

Il conferimento del TFR può avvenire in diverse modalità, a seconda delle scelte del lavoratore e delle disposizioni contrattuali: con modalità esplicite (in tal caso il lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione conferisce il TFR maturando alla forma di previdenza complementare prescelta); con modalità tacite (il lavoratore, entro il termine semestrale indicato, non esprime alcuna

volontà dando così luogo al meccanismo del silenzio-assenso).). Le modalità di adesione e conferimento sono regolamentate per garantire trasparenza e sicurezza agli aderenti.

4.3 L’adesione e l’individuazione del fondo pensione

L’adesione a un fondo pensione, che avviene tramite sottoscrizione di un modulo o per effetto del meccanismo del silenzio-assenso, richiede la scelta consapevole del fondo più adatto alle proprie esigenze. I lavoratori possono scegliere tra diverse opzioni, valutando i rendimenti, i costi e le caratteristiche dei fondi disponibili.

4.4 L’ulteriore contribuzione alla previdenza complementare

Oltre al TFR, i lavoratori possono effettuare ulteriori contribuzioni volontarie alla previdenza complementare. Queste contribuzioni aumentano il capitale accumulato e, di conseguenza, l’importo della pensione complementare futura.

5. La posizione individuale dell’aderente

La posizione individuale dell’aderente rappresenta il totale delle risorse accumulate nel fondo pensione. Questa posizione è aggiornata periodicamente e riflette i contributi versati, i rendimenti ottenuti e le eventuali anticipazioni o trasferimenti effettuati.

6. Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare

L’ adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l’insorgenza, per il datore di lavoro, dell’obbligo contributivo a favore del fondo pensione prescelto. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme pensionistiche complementari, il lavoratore è garantito dall’apposito Fondo di garanzia presso l’INPS che sostituisce il datore di lavoro. Il Fondo di garanzia assicura la tutela delle posizioni previdenziali complementari in caso di insolvenza del fondo pensione. Questo meccanismo di protezione è fondamentale per garantire la sicurezza degli investimenti degli aderenti.

7 Le vicende connesse alla partecipazione al fondo pensione

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7.1 La perdita dei requisiti di partecipazione

La partecipazione al fondo pensione è soggetta a requisiti specifici. In caso di perdita dei requisiti, a causa del verificarsi di determinati eventi previsti da statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari, che devono consentire all’aderente di: procedere al trasferimento della propria posizione ad un altro fondo; procedere al riscatto parziale o totale della posizione individuale maturata; di mantenere la posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare.

7.2 La portabilità della posizione individuale

La portabilità consente agli aderenti di trasferire la propria posizione previdenziale da un fondo all’altro, garantendo flessibilità e continuità nella gestione delle risorse pensionistiche. Questo strumento è essenziale per adattarsi ai cambiamenti lavorativi e personali.

7.3 Il regime delle anticipazioni

Il regime delle anticipazioni permette agli aderenti di richiedere un anticipo delle somme accumulate nel fondo pensione per specifiche esigenze, come l’acquisto della prima casa o spese mediche. Le condizioni e i limiti delle anticipazioni sono regolamentati per garantire l’equilibrio del sistema.

8 Le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione

Il fondo pensione eroga trattamenti pensionistici complementari la cui tipologia e i relativi requisiti di accesso sono indicati nel regolamento/statuto del fondo.

8.1 I trattamenti pensionistici

I trattamenti pensionistici comprendono diverse forme di erogazione, tra cui la rendita vitalizia, che consiste in una vera e propria pensione e il capitale che non può superare il 50% del montante finale accumulato. In tal caso, la parte residua viene corrisposta in forma di rendita.

La scelta tra queste opzioni dipende dalle esigenze individuali del risparmiatore e dalle regole del fondo pensione. Questi trattamenti sono progettati per fornire un supporto finanziario continuo o una somma una tantum al momento del pensionamento.

La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La RITA è una forma di prestazione pensionistica che consiste nell’erogazione frazionata della somma accumulata presso il fondo pensione fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio. Questa opzione è disponibile per coloro che soddisfano specifici requisiti di età e contribuzione, offrendo un ponte finanziario fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

9. La previdenza complementare europea (PEPP)

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9.1 Finalità e normativa europea e nazionale

Il PEPP è un prodotto pensionistico paneuropeo che mira a superare la frammentazione del mercato pensionistico individuale in Europa. La normativa europea e nazionale stabilisce le regole per la creazione e la commercializzazione di questi prodotti, promuovendo la portabilità e la flessibilità per i risparmiatori che si spostano tra diversi Stati membri.

9.2 Caratteristiche e registrazione del PEPP

Il PEPP (Pan-European Personal Pension Product — Prodotto Pensionistico Individuale Paneuropeo) è un prodotto basato su un contratto volontario tra il risparmiatore e un’entità fornitrice. È complementare ai regimi pensionistici obbligatori e deve essere registrato per essere distribuito nell’UE. La registrazione di un PEPP avviene su domanda presentata da un’impresa finanziaria autorizzata o registrata in base al diritto dell’Unione.

9.3 Fase di accumulo

Durante la fase di accumulo, i risparmiatori versano contributi al PEPP, che vengono investiti per generare rendimenti. Questa fase è cruciale per costruire il capitale necessario a garantire prestazioni pensionistiche adeguate. I risparmiatori possono scegliere tra diverse opzioni di investimento, in base al loro profilo di rischio e agli obiettivi finanziari.

9.4 Regole di investimento

I fornitori di PEPP offrono fino a sei opzioni di investimento, progettate per attenuare i rischi e garantire una sufficiente sicurezza finanziaria ai risparmiatori. Queste opzioni includono garanzie o tecniche di gestione del rischio, permettendo ai risparmiatori di personalizzare la loro strategia di investimento in base alle proprie esigenze.

9.5 Fase di decumulo

Nella fase di decumulo, il capitale accumulato sul conto PEPP viene convertito in prestazioni pensionistiche. I risparmiatori possono scegliere tra diverse modalità di erogazione, come rendite o prelievi di capitale, in base alle loro preferenze e alle condizioni del PEPP.

I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori una o più delle seguenti modalità di erogazione

delle prestazioni pensionistiche PEPP:    rendita;    capitale erogato in un’unica soluzione;    prelievo; oppure una combinazione delle predette forme.

9.6 Trasferimento presso altro fornitore PEPP

I risparmiatori hanno la possibilità di trasferire il loro PEPP presso un altro fornitore, garantendo flessibilità e adattabilità alle loro esigenze. Questo trasferimento è regolato da norme che assicurano la continuità delle prestazioni e la protezione dei diritti dei risparmiatori, facilitando la mobilità all’interno del mercato europeo.

Cap. 8

La vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale

1 L’attività di vigilanza

L’attività di vigilanza è un elemento cruciale per garantire il rispetto delle normative lavorative e previdenziali. Essa si svolge attraverso ispezioni e controlli mirati, volti a verificare la corretta applicazione delle leggi sul lavoro. L’obiettivo principale è prevenire e reprimere gli illeciti, assicurando la tutela del lavoratore che è il contraente più debole. La vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale è esercitata dallo Stato allo scopo di prevenire le infrazioni e accertare le eventuali violazioni della normativa.

2 L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

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2.1 L’istituzione dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato istituito per centralizzare e coordinare le attività ispettive in materia di lavoro e previdenza sociale. La sua creazione ha permesso di unificare le competenze precedentemente distribuite tra diversi enti, migliorando l’efficacia e l’efficienza dei controlli. L’INL opera su tutto il territorio nazionale, garantendo un approccio uniforme e coerente nell’applicazione delle normative ed attuando anche una funzione di indirizzo e coordinamento con le attività di controllo effettuato da altre amministrazioni (ciò anche in considerazione del ripristino dei ruoli ispettivi di INPS e INAIL).

2.2 L’attuale organizzazione dell’INL

L’organizzazione dell’INL è stata modificata per garantire un’efficace gestione delle attività ispettive. Gli Ispettorati d’area metropolitana svolgono un ruolo chiave nel coordinamento territoriale, collaborando con le organizzazioni sindacali e altri enti. Questa struttura permette di adattare le attività di vigilanza alle specifiche esigenze locali, mantenendo al contempo una visione d’insieme a livello nazionale.

2.3 Funzioni dell’INL

L’INL svolge, su tutto il territorio nazionale, la fondamentale funzione di indirizzo e coordinamento della vigilanza, in particolare in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché di legislazione sociale, utilizzando le informazioni in possesso di enti pubblici e privati che le condividono rendendole disponibili anche alla Guardia di finanza. In conformità alle direttive del Ministero del Lavoro, l’Ispettorato svolge, dunque la funzione di: emanare circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria; curare formazione e aggiornamento del personale ispettivo; svolgere attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro affiancandosi alla ASL nonché attività di studio e analisi relative al lavoro sommerso e irregolare.

3 L’interpello

Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

3.1 Funzione e modalità dell’interpello

L’interpello è uno strumento che consente ai datori di lavoro e ai lavoratori di ottenere chiarimenti ufficiali ponendo quesiti di ordine generale sulle normative lavorative. Questa funzione è fondamentale per garantire un’applicazione corretta e uniforme delle leggi, riducendo l’incertezza interpretativa. L’INL fornisce risposte vincolanti che orientano le parti interessate nel rispetto delle normative vigenti. L’adeguamento del datore di lavoro (cd. comportamento adesivo) alle indicazioni fornite mediante interpello esclude l’applicazione di sanzioni penali, amministrative e civili.

3.2 L’interpello in materia di sicurezza sul lavoro

L’interpello può essere posto anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ponendo al Ministero del lavoro quesiti di ordine generale sull’applicazione di specifica normativa. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti in materia di salute e sicurezza nei rapporti di lavoro costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

4 L’attività ispettiva
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4.1 L’ispezione

L’ispezione è un’attività centrale dell’INL, finalizzata a verificare il rispetto delle normative lavorative e previdenziali. Essa può essere avviata su iniziativa dell’organo di vigilanza o su richiesta di lavoratori, sindacati o altre amministrazioni. Le ispezioni sono programmate per evitare duplicazioni e garantire un controllo efficace e mirato.

4.2 Le regole di comportamento del personale ispettivo dell’INL

L’INL ha definito un proprio codice di comportamento per cui il personale ispettivo deve seguire le regole di comportamento ivi contenute per garantire l’efficacia e l’imparzialità delle ispezioni. Queste regole includono curare: il proprio aggiornamento professionale, il rispetto della riservatezza, la trasparenza nelle comunicazioni e l’obbligo di documentare accuratamente le attività svolte. Il rispetto di queste norme è essenziale per mantenere la fiducia delle parti coinvolte e garantire la correttezza delle operazioni ispettive.

4.3 Lo svolgimento dell’ispezione

L’accesso all’azienda impone all’ispettore di identificarsi preventivamente e di esibire il tesserino di riconoscimento (in mancanza l’accesso non può avere luogo).

Durante l’ispezione, il personale dell’INL verifica la conformità alle normative attraverso l’analisi di documenti e l’intervista ai lavoratori. Se emergono irregolarità, vengono adottati provvedimenti sanzionatori o diffide ad adempiere. Al termine dell’ispezione, viene redatto un verbale che documenta le attività svolte e le conclusioni raggiunte.

4.4 La verbalizzazione

La verbalizzazione è un passaggio cruciale dell’ispezione, in cui vengono registrate tutte le attività svolte e le dichiarazioni raccolte. Il verbale è un documento ufficiale che serve come base per eventuali provvedimenti sanzionatori, garantisce la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni ispettive ed è fonte di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati. A conclusione delle attività di verifica compiute durante il primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro (o alla persona presente all’ispezione) il verbale di primo accesso ispettivo.

4.5 La lista di conformità INL

Quando in seguito ad accertamenti ispettivi non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico denominato “lista di conformità INL”. A seguito del rilascio dell’attestato, e per un periodo di 12 mesi dalla data d’iscrizione nella lista di conformità INL, il datore è considerato “basso rischio di irregolarità”.

5 La disposizione

La disposizione è un ordine, immediatamente esecutivo, adottato dall’INL nei confronti del datore di lavoro, per correggere situazioni di irregolarità o non conformità riscontrate durante le ispezioni (per es.: omesse o infedeli registrazioni sul Libro Unico del lavoro, mancato rispetto della rotazione dei lavoratori in CIG…). Il datore di lavoro dovrà adottare misure correttive entro un termine specifico, garantendo il ripristino della legalità. La mancata ottemperanza alla disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 e non è possibile applicare la procedura di diffida obbligatoria.

6. La conciliazione monocratica

La conciliazione monocratica è una procedura che consente di risolvere controversie lavorative in modo rapido e consensuale. Opera quando l’inadempimento del datore è civile o amministrativo e riguarda diritti patrimoniali del lavoratore ovvero crediti di lavoro derivanti dal mancato rispetto degli obblighi retributivi e contributivi. L’INL facilita il dialogo tra le parti, promuovendo soluzioni che rispettino i diritti dei lavoratori e le esigenze dei datori di lavoro.

7. La diffida accertativa per crediti patrimoniali

La diffida accertativa è uno strumento utilizzato dall’INL per tutelare i crediti patrimoniali dei lavoratori. Essa impone al datore di lavoro di riconoscere e saldare i crediti dovuti, garantendo la protezione dei diritti economici dei lavoratori. Presupposto per la diffida accertativa è che vi sia la certezza sulla somma spettante al lavoratore sotto il duplice profilo del diritto del lavoratore e di quanto dovutogli. Lispettore diffida il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme dovute entro un certo termine. A seguito di ciò il datore di lavoro può: adempiere (consegnando le somme dovute al lavoratore), promuovere un tentativo di conciliazione presso l’ITL, o, in alternativa, presentare ricorso al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto; non adempiere.

La diffida acquista efficacia di titolo esecutivo.

8 La regolarizzazione degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale
Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

8.1 Gli illeciti amministrativi

Gli illeciti amministrativi sono violazioni delle normative lavorative che comportano sanzioni pecuniarie. L’INL ha il compito di accertare tali illeciti e applicare le sanzioni previste, contribuendo a mantenere la legalità nel mondo del lavoro.

8.2 La diffida obbligatoria

La diffida obbligatoria è un provvedimento che impone al datore di lavoro di correggere, entro un termine stabilito, le irregolarità sanabili che siano state riscontrate dall’organo di vigilanza. Questo strumento è essenziale per garantire il rispetto delle normative e prevenire ulteriori violazioni. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma. In caso di inottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio riprende il suo corso.

8.3 La nuova diffida amministrativa

La nuova diffida amministrativa è un’evoluzione della diffida obbligatoria, che introduce procedure più snelle e tempi più rapidi per la risoluzione delle irregolarità. Questo strumento mira a migliorare l’efficacia delle azioni correttive e a garantire una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori.

9 La regolarizzazione degli illeciti penali in materia di lavoro e legislazione sociale
Y “Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

9.1 Gli illeciti penali

Se nell’esercizio delle funzioni di vigilanza emergono indizi di reato, gli ispettori del Lavoro devono darne tempestivamente notizia al Pubblico Ministero o ufficiale di polizia giudiziaria e provvedere all’acquisizione degli elementi di prova. Anche in campo lavoristico le fattispecie di reato si distinguono in delitti e contravvenzioni.

9.2 La prescrizione obbligatoria

La prescrizione obbligatoria è una forma di estinzione dei reati di natura contravvenzionale in materia di lavoro e legislazione sociale e la sua funzione è quella di ottenere in un tempo ragionevole l’adempimento del datore di lavoro ed eliminare la violazione (che può riguardare per es. i contributi previdenziali).

10 Il Libro unico del lavoro

Il Libro unico del lavoro (LUL) è un documento obbligatorio per i datori di lavoro, che sostituisce i precedenti libri “matricola e paga”. Esso documenta la regolarità del rapporto di lavoro e la gestione del rapporto assicurativo con gli enti previdenziali. Introdotto dal D.L. 112/2008, il LUL è fondamentale per dimostrare la conformità alle normative lavorative.

11 Il lavoro sommerso
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11.1 Il lavoro sommerso. Ambito di operatività: il lavoro “nero” e il lavoro “grigio”

Il lavoro sommerso non ha una definizione giuridica e comprende attività lavorative non dichiarate alle autorità competenti. Si distingue in lavoro “nero”, completamente non dichiarato, e lavoro “grigio”, parzialmente dichiarato. Questo fenomeno rappresenta una sfida significativa per la regolamentazione del lavoro e la protezione dei diritti dei lavoratori.

11.2 Il Portale nazionale del sommerso (PNS)

Il Portale nazionale del sommerso (PNS) è uno strumento istituito per monitorare e contrastare il lavoro sommerso. Esso raccoglie dati e informazioni utili per identificare e prevenire il lavoro irregolare, facilitando l’azione delle autorità competenti nel controllo e nella sanzione delle violazioni.

11.3 Il Piano nazionale per la lotta al sommerso (2023-2025)

Il Piano nazionale per la lotta al sommerso (2023-2025) è un’iniziativa strategica volta a ridurre il lavoro sommerso attraverso misure di deterrenza, come il rafforzamento delle ispezioni e delle sanzioni. Il piano prevede anche campagne informative per sensibilizzare datori di lavoro e lavoratori sui rischi e le conseguenze del lavoro irregolare.

11.4 Il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso

Il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso è un organismo istituito per coordinare le azioni volte a combattere il lavoro irregolare. Il comitato promuove la collaborazione tra le diverse istituzioni e le parti sociali, al fine di sviluppare strategie efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

12 La maxisanzione amministrativa per il lavoro nero

La cd. maxisanzione amministrativa per il lavoro nero è una misura punitiva applicata ai datori di lavoro che impiegano lavoratori non dichiarati ed alla relativa irrogazione procedono gli uffici territoriali dell’Ispettorato del lavoro. Questa sanzione mira a scoraggiare il ricorso al lavoro nero, imponendo pesanti penalità economiche per chi viola le normative sul lavoro.

Ai fini della configurazione dell’illecito sono necessarie due condizioni, la mancanza della comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro e la sussistenza di tutti i requisiti propri della subordinazione. La maxisanzione trova applicazione in caso di: prestazioni autonome occasionali; prestazioni occasionali o saltuarie di ridotta entità;omessa comunicazione di instaurazione del tirocinio e ricostruzione del rapporto in terminidi lavoro subordinato;fattispecie illecite di appalto, distacco e somministrazione e il lavoratore non sia stato regolarmente assunto dall’appaltatore, dal distaccante o dal somministratore.

La maxisanzione è graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito.

13. Il provvedimento di sospensione dei lavori

Il provvedimento di sospensione dei lavori è un’azione amministrativa che può essere adottata in caso di gravi violazioni delle norme sul lavoro, come l’impiego di lavoratori in nero. Questo provvedimento interrompe temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di legalità. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato può imporre poi specifiche misure (es. la disposizione) dirette a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

14. L’attività ispettiva degli enti previdenziali

L’attività ispettiva degli enti previdenziali è fondamentale per garantire il rispetto delle normative sul lavoro e la corretta contribuzione previdenziale. Gli ispettori verificano la regolarità dei rapporti di lavoro e l’adempimento degli obblighi contributivi, intervenendo in caso di irregolarità. Il decreto PNRR ha ripristinato i ruoli ispettivi dell’INPS e dell’INAIL riaffermando la loro autonomia al fine di rendere più efficiente il contrasto all’evasione contributiva e assicurativa da parte dei due enti.

15. Il sistema sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva

Il sistema sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva prevede penalità per i datori di lavoro che non versano i contributi previdenziali dovuti. Queste sanzioni sono essenziali per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale e la tutela dei diritti dei lavoratori, assicurando che le risorse necessarie siano disponibili per le prestazioni sociali. Il decreto PNRR ha apportato significative modifiche al regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva.

Il nuovo sistema sanzionatorio si applica dal 1°-9-2024, salvo per alcune modifiche che hanno

avuto decorrenza immediata.

L’intervento di riforma riguarda le sanzioni civili che trovano applicazione quando i soggetti non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.

15.1 Le sanzioni civili per le omissioni contributive

Le sanzioni civili per le omissioni contributive si applicano quando un datore di lavoro non versa i contributi previdenziali o premi dovuti. Queste sanzioni hanno lo scopo di incentivare il rispetto degli obblighi contributivi e di compensare il danno subito dall’ente previdenziale. L’importo delle sanzioni è calcolato in base al periodo di ritardo e all’ammontare dei contributi non versati, con l’obiettivo di garantire la tempestività dei pagamenti e la sostenibilità del sistema previdenziale.

15.2 Le sanzioni civili per le evasioni contributive

Le sanzioni civili per le evasioni contributive sono più severe rispetto a quelle per le omissioni, poiché l’evasione implica un comportamento doloso volto a eludere il pagamento dei contributi. Queste sanzioni mirano a dissuadere i datori di lavoro dall’adottare pratiche fraudolente e a proteggere le risorse del sistema previdenziale. L’importo delle sanzioni è proporzionale alla gravità dell’evasione e al danno arrecato all’ente previdenziale. Il decreto PNRR è intervenuto sulla fattispecie dell’evasione contributiva, innanzitutto, integrando la disposizione previgente per meglio definirla: dal 1°-9-2024 essa ricorre anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento.

15.3 Le sanzioni civili a seguito dell’attività di vigilanza documentale e ispettiva dell’ente previdenziale

L’attività di vigilanza documentale e ispettiva dell’ente previdenziale è fondamentale per individuare le irregolarità nei versamenti contributivi. Le sanzioni civili applicate a seguito di queste attività sono finalizzate a correggere le violazioni riscontrate e a garantire il rispetto delle normative previdenziali. Queste sanzioni sono calcolate in base alla natura e all’entità delle irregolarità rilevate durante le ispezioni.

15.4 La riduzione delle sanzioni civili

La riduzione delle sanzioni civili è prevista in caso di regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro. Se il pagamento dei contributi avviene entro un termine stabilito dalla notifica della violazione, le sanzioni possono essere ridotte. Questo meccanismo incentiva la regolarizzazione tempestiva e riduce il contenzioso tra i datori di lavoro e l’ente previdenziale, promuovendo un comportamento collaborativo.

16. Il ruolo consulenziale degli ispettori

Gli ispettori svolgono un ruolo consulenziale oltre che di controllo, fornendo supporto e informazioni ai datori di lavoro per garantire il rispetto delle normative previdenziali. Questo approccio mira a prevenire le violazioni attraverso la promozione della consapevolezza e della conformità, riducendo così la necessità di interventi sanzionatori.

17. Le sanzioni per omesso versamento delle ritenute

Le sanzioni per l’omesso versamento delle ritenute si applicano quando un datore di lavoro non versa le ritenute previdenziali trattenute ai lavoratori. Queste sanzioni sono particolarmente severe, poiché l’omesso versamento rappresenta una violazione grave degli obblighi contributivi. L’importo delle sanzioni è calcolato in base all’ammontare delle ritenute non versate e al periodo di inadempienza, con l’obiettivo di garantire la correttezza dei versamenti e la tutela dei diritti dei lavoratori.