Capitolo 1 L’mprenditore

Lo status di imprenditore”.

Imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine

della produzione e dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.).”

Concetto di impresa e significato di attività imprenditoriale

Il concetto di impresa si riferisce a un’attività economica organizzata dall’imprenditore, esercitata professionalmente per produrre o scambiare beni o servizi. L’impresa non è né soggetto né oggetto di diritti, ma un’attività di organizzazione dei fattori produttivi.
L’attività imprenditoriale consiste in atti organizzati per creare ricchezza destinata al mercato, soddisfacendo bisogni altrui tramite produzione o scambio di beni e servizi. Essenziale è l’organizzazione e la professionalità, con l’obiettivo di coprire i costi con i ricavi, assumendo il rischio economico.”

 

Criteri di classificazione

I criteri di classificazione dell’imprenditore sono: qualitativo (natura dell’attività), quantitativo (dimensioni dell’impresa) e personale (numero e poteri dei soggetti coinvolti).

 

Imprenditore agricolo”

L’art. 2135 c.c. definisce l’imprenditore agricolo distinguendo tra attività agricole essenziali (coltivazione, silvicoltura, allevamento) e connesse (manipolazione, commercializzazione, agriturismo). L’imprenditore agricolo, a causa del rischio ambientale, è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e deve iscriversi nel registro delle imprese.”

L’imprenditore commerciale”

Ai sensi dell’art. 2195 c.c., sono imprenditori commerciali coloro che esercitano: attività industriali, cioè quelle attività dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto, le quali realizzano il trasferimento di persone e/o

cose da un luogo all’altro per terra, aria, acqua, attività bancarie o assicurative e, infine, attività ausiliarie alle precedenti (cioè quelle che agevolano l’esercizio di tali attività o comunque sono legate a queste da un rapporto di complementarietà).”

Impresa familiare -Azienda coniugale”

L’impresa familiare, secondo l’art. 230bis c.c., coinvolge coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. E’ un istituto applicabile quando l’attività non rientra in altre forme giuridiche. I familiari dell’imprenditore partecipano agli utili e agli incrementi. La L. 76/2016 ha introdotto l’art. 230ter c.c., includendo i conviventi di fatto, ma con diritti limitati.
L’azienda coniugale, distinta dall’impresa familiare, rientra nella comunione dei beni tra coniugi. Si distingue in tre tipologie: aziende gestite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio, aziende costituite da un coniuge prima del matrimonio e gestite da entrambi, e aziende gestite da un solo coniuge.”

 

Il piccolo imprenditore”

Il piccolo imprenditore è quell’imprenditore commerciale che per alcune sue caratteristiche

non segue la disciplina dell’impresa commerciale; infatti, non è obbligato a tenere le scritture

contabili (registri di costi e profitti). Rientrano in questa categoria i piccoli commercianti, gli

artigiani e i coltivatori di un fondo. Il piccolo imprenditore esercita un’attività professionale prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”

L’imprenditore artigiano”

La legge-quadro 443/1985 definisce l’imprenditore artigiano come colui che gestisce personalmente e professionalmente l’impresa artigiana, assumendone rischi e responsabilità. E’ essenziale il lavoro anche manuale dell’artigiano che deve sempre dirigere personalmente l’impresa. Le riforme del 1997 e 2001 hanno permesso la costituzione di società artigiane a responsabilità limitata e in accomandita semplice, escludendo solo società per azioni e in accomandita per azioni.”

L’impresa sociale”

L’impresa sociale è un ente privato che esercita un’attività d’impresa di interesse generale senza scopo di lucro, con finalità civiche e sociali. Deve generare almeno il 70% dei ricavi complessivi da tali attività. Gli utili sono destinati all’attività statutaria o al patrimonio, con possibilità di distribuire dividendi entro il 50%.”

L’acquisto della qualità di imprenditore e la capacità di esercitare

l’impresa”

Condizione necessaria e sufficiente per l’acquisto della qualità di imprenditore è l’esercizio effettivo di un’attività economica tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c.

È richiesta per l’esercizio dell’impresa la capacità di agire. Il legislatore ha dettato una particolare disciplina volta a regolare la fattispecie di un soggetto totalmente incapace (minore ed interdetto) o parzialmente incapace (emancipato e inabilitato) che si trovi titolare di un’impresa commerciale.”

Scritture contabili”

Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione della situazione monetaria dell’impresa, con riferimento a singoli atti o a determinati periodi di esercizio dell’attività. Esse contribuiscono a rendere efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa.”

Il registro delle imprese”

Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale disposto dall’art. 2188 c.c.,

attraverso il quale il legislatore ha inteso fornire la possibilità di acquisire informazioni

sui dati e i fatti salienti delle imprese e quanti vengono in contatto con esse. Si tratta di

un pubblico registro, sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal presidente

del tribunale del capoluogo di provincia.

L’imprenditore e i suoi ausiliari”

Nello svolgimento della sua attività, l’imprenditore può avvalersi della collaborazione

di altri soggetti che possono configurarsi come ausiliari autonomi (agenti di commercio, mandatari ecc.), legati all’imprenditore da un rapporto di prestazione d’opera (artt. 2222 ss. c.c.) ed

esterni all’organizzazione dell’impresa e ausiliari subordinati (quadri, impiegati ecc.), legati all’imprenditore da un rapporto di subordinazione gerarchica (art. 2086 c.c.) ed inseriti stabilmente nell’organizzazione dell’impresa.

Tra gli ausiliari subordinati particolare rilievo assumono le figure dell’institore, del procuratore e del commesso.”

L’institore”

L’institore è un ausiliario dell’imprenditore, preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. È un prestatore di lavoro subordinato con funzioni direttive, cui spetta un rilevante potere di gestione con ampia autonomia di iniziativa. Le sue mansioni hanno particolare importanza, essendo egli l’alter ego dell’imprenditore, cui deve direttamente rispondere del suo operato.”

Procuratori”

I procuratori sono coloro i quali, in base ad un rapporto continuativo, possono compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendovi preposti (art. 2209 c.c.).”

Commessi”

I commessi sono coloro che esercitano attività subordinata di concetto o di ordine, estranea però a funzioni direttive. Nella pratica, essi possono essere preposti alla vendita nei locali dell’impresa come i negozi, gli sportelli di banca (commessi di negozio) o incaricati della vendita da piazza a

piazza (commessi viaggiatori).”

Capitolo 2 L’azienda

L’azienda: il rapporto con il concetto d’impresa”

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per esercitare l’impresa. L’azienda include beni materiali e immateriali e non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore, basta la disponibilità. Azienda e impresa sono giuridicamente distinte: l’azienda è lo strumento, l’impresa è l’attività economica.”

L’avviamento”


“L’avviamento aziendale, riconosciuto dall’art. 2557 c.c., rappresenta il valore aggiunto dei beni organizzati per uno scopo produttivo. Ha un fondamento soggettivo, legato alla capacità dell’imprenditore, e uno oggettivo, inerente agli elementi aziendali e al luogo, trasferendosi con l’azienda.”

Il trasferimento dell’azienda”

Si ha trasferimento d’azienda solo se il complesso dei beni trasferiti è, di per sé, idoneo ad un esercizio d’impresa. L’art. 2556 c.c. richiede la forma scritta per le imprese registrate e l’osservanza delle forme legali per il trasferimento dei beni. L’imprenditore infatti può trasferire anche i suoi singoli beni a terzi tramite vendita, usufrutto, affitto, donazione, permuta o conferimento in società.
Le successioni seguono le norme generali.”

Posizione del cessionario”

Il cessionario acquisisce l’azienda derivativamente, ma diventa imprenditore originariamente, esercitando una nuova impresa. In caso di usufrutto o affitto, l’usufruttuario e l’affittuario succedono nell’impresa, mantenendo la destinazione economica dell’azienda.”

Divieto di concorrenza”

Il divieto di concorrenza, secondo l’art. 2557, impone a chi cede un’azienda commerciale di non avviare una nuova impresa che possa sviare la clientela per cinque anni. Per le aziende agricole, il divieto riguarda solo le attività connesse. È derogabile, ma non può superare i cinque anni.”

Successione nei contratti dell’azienda ceduta”

L’articolo 2558 c.c. stabilisce che, in caso di trasferimento d’azienda, l’acquirente subentra nei contratti non personali, salvo patto contrario. I contratti legati all’organizzazione aziendale non possono essere esclusi dalla successione. Il trasferimento non implica il licenziamento dei dipendenti che mantengono i loro diritti.”

Crediti e debiti dell’azienda ceduta”

La disciplina della successione nei contratti si applica ai contratti non integralmente eseguiti al momento del trasferimento dell’azienda. Gli articoli 2559 e 2560 regolano crediti e debiti aziendali, derogando al diritto comune. Il trasferimento dei crediti è opponibile ai terzi con l’iscrizione nel registro delle imprese. L’alienante non è liberato dai debiti senza consenso dei creditori, e l’acquirente risponde dei debiti risultanti dai libri contabili.”

Usufrutto e affitto dell’azienda”

L’azienda può essere data in usufrutto o affitto, con obblighi per usufruttuario e affittuario di mantenere la ditta e la destinazione, e di ricostituire scorte e impianti. Il divieto di concorrenza è limitato alla durata del contratto. Solo l’usufrutto segue la disciplina dei crediti aziendali.”

Capitolo 3 L’imprenditore e il mercato

I segni distintivi”

L’impresa deve essere facilmente individuabile tramite ditta, marchio e insegna. La legge tutela questi segni distintivi, garantendo all’imprenditore l’esclusività d’uso e il diritto di impedirne l’uso da parte di terzi.”

La ditta”

La ditta è il nome con cui l’imprenditore individuale esercita l’impresa. E’ caratterizzata da verità, novità e trasferibilità. Deve contenere il cognome o la sigla dell’imprenditore, essere unica e non trasferibile separatamente dall’azienda. L’uso esclusivo è garantito, impedendo ad altri di usare ditte simili. Le imprese collettive usano ragione o denominazione sociale.”

L’insegna”

L’insegna è il segno distintivo (non necessario) del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore. Deve essere originale e nuova.”

Il marchio”

Il marchio è un segno distintivo che differenzia i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli simili sul mercato. Regolato dagli artt. 2569-2574 c.c. e dal Codice della proprietà industriale, deve essere nuovo, legale, veritiero e non generico.
Possono essere registrati segni come parole, disegni, suoni e forme, purché distinguibili e rappresentabili nel registro UIBM. L’art. 14 del C.P.I. esclude segni contrari alla legge, ingannevoli, usurpativi o che violano diritti altrui, e quelli esclusi da norme europee o accordi internazionali.
Ogni imprenditore può utilizzare esclusivamente il proprio marchio, ottenibile tramite registrazione o uso di fatto. La registrazione garantisce diritti per 10 anni, rinnovabili.
Il marchio può essere ceduto o concesso in licenza, purché non inganni il pubblico.”

Le creazioni intellettuali in generale”

Il principio di libertà di iniziativa economica consente l’uso delle conoscenze patrimonio della collettività, ma la legge protegge le creazioni originali. Il nostro ordinamento, pertanto, appresta un’articolata tutela alle creazioni intellettuali, attraverso il riconoscimento del diritto d’autore e la disciplina dei brevetti di invenzioni industriali.”

Il diritto d’autore”

Attraverso il diritto di autore si accorda tutela giuridica alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 2575 c.c.): unica condizione è che le opere presentino un’oggettiva originalità nella loro forma rappresentativa (indipendentemente dalla novità del contenuto).
Fatto costitutivo del diritto di autore è la creazione dell’opera, senza necessità di divulgazione tra il pubblico, purché sia stata estrinsecata.

All’autore spettano i diritti a difesa della sua personalità, cosiddetti diritti morali, che includono la paternità, l’inedito, la protezione dell’integrità e il ritiro dell’opera, non sono sottoposti a durata e sono inalienabili e imprescrittibili.
I diritti patrimoniali, cioè di utilizzazione economica dell’opera, durano tutta la vita dell’autore, sono trasferibili e tutelati per 70 anni dopo la sua morte.”

Il brevetto”

Le invenzioni industriali, disciplinate dal Codice Civile e dal Codice della proprietà industriale, sono creazioni tecniche che risolvono problemi tecnici e sono applicabili nella produzione di beni e servizi. L’inventore ha diritti morali e patrimoniali, ma la tutela richiede la brevettazione.
I requisiti di brevettabilità includono liceità, novità, originalità e industrialità. Il brevetto dura 20 anni e non è rinnovabile. La legge include anche modelli di utilità e disegni registrati, che migliorano l’efficacia o l’estetica di prodotti esistenti.

Le invenzioni industriali, regolate dal Codice Civile e della proprietà industriale, risolvono problemi tecnici e richiedono brevettazione per la tutela. Il brevetto dura 20 anni. Inclusi anche modelli di utilità e disegni registrati.”

Le invenzioni del prestatore di lavoro”

L’art. 2590 riconosce al prestatore di lavoro il diritto di essere autore dell’invenzione realizzata durante il rapporto di lavoro. Il Codice della proprietà industriale distingue tre casi: invenzioni di servizio (diritti al datore), invenzioni aziendali (diritti al datore, ma con equo premio al lavoratore) e invenzioni occasionali (diritti al lavoratore, con opzione per il datore). Il diritto morale di paternità resta al lavoratore.”

Libertà di concorrenza e suoi limiti”

La disciplina della concorrenza tra imprenditori — cioè della loro libera competizione per

l’acquisizione e la conservazione della clientela — è basata, in linea di principio, sulla libertà

della concorrenza stessa, che rappresenta un corollario del principio della libertà della iniziativa

economica privata, sancita dall’art. 41, comma 1, della Costituzione.
La stessa Costituzione d’altro canto afferma che la liberta d’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla liberta, alla dignità umana (art. 41, comma 2).

L’art. 2595 c.c. inoltre stabilisce che la concorrenza deve essere svolta in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale.

La legge, pertanto, pone limiti all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Tali limiti, oltre a quello generale espresso dall’art. 2595 c.c., possono essere negoziali e legali.
I primi derivano, come effetti naturali, da determinati tipi contrattuali o patti inseriti nell’accordo contrattuale (es.:
le clausole di esclusiva, i patti di preferenza e i patti di non concorrenza, v. art. 2596 c.c.), mentre i secondi trovano la loro fonte in norme legislative (es.: il divieto imposto al prestatore di lavoro di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, secondo l’art. 2105 c.c.).”

La concorrenza sleale: definizione, fonti normative e sanzioni”

Alla base della disciplina della concorrenza sleale vi è il principio secondo cui gli imprenditori concorrenti non possono usare mezzi contrari alla correttezza professionale. L’art. 2598 c.c. individua tre categorie di atti di concorrenza sleale e cioè atti con i quali l’imprenditore usa nomi o segni distintivi confondibili con quelli di un concorrente o imita servilmente i prodotti altrui; atti denigratori che consistono nella diffusione di notizie negative sull’attività di un concorrente; atti non conformi alla correttezza professionale, cioè tutte quelle azioni considerate scorrette in base a principi o usi consolidati nel commercio. Inoltre, fra gli atti di concorrenza cd. atipici possono essere ricompresi, ad esempio, il boicottaggio economico, il dumping dei prezzi, lo storno dei dipendenti.

In presenza di tali presupposti, l’imprenditore leso può azionare il rigido sistema di sanzioni previsto dal codice civile, e cioè azioni inibitorie e reintegratorie, esperibili indipendentemente da dolo o colpa o da un danno concreto (art. 2599 c.c.) e l’azione di risarcimento ed eventuale pubblicazione di sentenza, in caso di dolo o colpa del concorrente; peraltro, accertato l’illecito concorrenziale, la colpa si presume, salvo prova contraria (art. 2600 c.c.).

La disciplina antitrust nel nostro Paese”

L’Italia ha adottato la disciplina antitrust con la L. 287/1990, dopo un lungo processo e compromessi politici. Questa legge, inizialmente residuale, è stata integrata dal D.Lgs. 3/2017 e dal D.Lgs. 185/2021, che hanno rafforzato l’indipendenza e i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L’Autorità può ora applicare parallelamente le norme nazionali ed europee contro le intese restrittive e l’abuso di posizione dominante. La normativa si applica alle imprese, incluse quelle pubbliche, ma esclude quelle che gestiscono servizi di interesse economico generale o operano in monopolio. La L. 118/2022 ha ulteriormente potenziato i poteri dell’Autorità.
La normativa antitrust nazionale si applica: alle imprese; alle imprese pubbliche e a prevalente partecipazione statale (art. 8, L. 287/1990). Non si applica, invece: alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale; alle imprese che operano in regime di monopolio sul mercato.”

Le fattispecie perseguibili”

Le pratiche monopolistiche sono perseguite secondo criteri analoghi alla normativa antitrust europea.”

Le intese”

L’art. 2 della L. 287/1990 vieta tra imprese quelle intese che ostacolano la concorrenza nel mercato nazionale, come, ad esempio, fissare i prezzi di acquisto e vendita, limitare la produzione o l’accesso al mercato e applicare condizioni discriminatorie. L’art. 4 consente all’Autorità garante di autorizzare temporaneamente tali intese se apportano benefici significativi ai consumatori.”

Abuso di posizione dominante”

L’art. 3 della L. 287/1990 vieta l’abuso di una posizione dominante nel mercato nazionale, specificando le pratiche che configurano un abuso, come l’imposizione di prezzi o condizioni contrattuali gravose, limitazioni al mercato e discriminazioni tra contraenti.
La posizione dominante è vietata solo se sfruttata abusivamente, senza possibilità di deroghe.”

Concentrazione di imprese”

La concentrazione di imprese si identifica nel controllo di un’impresa su altre e richiede una modifica reale della struttura interna.
Se le società agiscono autonomamente, si tratta di coordinamento, non concentrazione.
Le concentrazioni sono vietate solo se creano o rafforzano una posizione dominante sul mercato, salvo deroghe autorizzate dall’Autorità garante.”

Capitolo 4 La cooperazione economica

Il consorzio di imprese

“Il consorzio di imprese è un’organizzazione comune tra imprese per coordinare produzione e scambio. Può derivare da un contratto consortile, un atto pubblico o la legge. Esistono consorzi anticoncorrenziali, che limitano la concorrenza tra imprese simili, e consorzi interaziendali, che promuovono la collaborazione in specifiche fasi aziendali.
La normativa distingue tra consorzi con attività interna, che regolano solo rapporti tra consorziati, e consorzi con attività esterna, che interagiscono con terzi tramite un ufficio. Le norme del codice civile prevedono disposizioni generali per tutti i consorzi e norme specifiche per i consorzi esterni. I consorzi volontari richiedono imprenditori, un’organizzazione comune e un contratto scritto.
L’autorità governativa può disporre con proprio provvedimento, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese.”

L’associazione in partecipazione”

“L’associazione in partecipazione (artt. 2549 e ss. c.c.) è un contratto in cui l’associante concede all’associato una quota degli utili in cambio di un apporto, che può consistere in denaro, beni o servizi. L’associato partecipa alle perdite solo fino al valore del suo apporto. Il D.Lgs. 81/2015 ha limitato l’uso improprio del contratto, vietando l’apporto di lavoro da persone fisiche, consentendolo solo a persone giuridiche.”

Contratto di cointeressenza (art. 2554)”

“La cointeressenza consente di partecipare agli utili di un’impresa, con apporto (propria) o senza apporto (impropria) ed è regolata dagli artt. 2551-2552 c.c. in materia di associazione in partecipazione.”

Le associazioni temporanee di imprese”

Le associazioni temporanee di imprese (joint ventures nella terminologia anglosassone) sono contratti di natura associativa conclusi da più imprese per la realizzazione congiunta di un’opera di notevole entità o per la gestione comune di un affare rilevante (un centro residenziale, ad esempio, opere di urbanizzazione ecc.).

Sono contratti atipici, senza regolamentazione specifica, ma validi se conclusi per disciplinare interessi meritevoli di tutela giuridica, secondo l’art. 1322 c.c.”

Il GEIE”

Il GEIE è un organismo associativo finalizzato a consentire a imprenditori e altri enti

che hanno sede in diversi Paesi dell’Unione europea lo svolgimento di iniziative economiche

comuni, nonché la realizzazione di rapporti di cooperazione interaziendale.”.

Capitolo 5Le società in generale

Il negozio costitutivo di società

Il codice civile, all’art. 2247, sancisce che con il contratto di società due o più persone

conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”

I requisiti essenziali del contratto di società”

La società, per raggiungere il proprio scopo produttivo, necessita di capitale di rischio iniziale, cioè di un patrimonio sociale costituito con il contributo (conferimento) di ogni singolo socio. Conferimento è, pertanto, l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società.

Requisito essenziale della società è l’esercizio in comune di un’attività economica, che fa di essa un’organizzazione dinamica. Non rientrano, pertanto, nel concetto di società i contratti posti in essere per lo svolgimento di un’attività culturale, politica, religiosa od assistenziale, e ciò anche quando dal contratto derivino obblighi di conferimento o la creazione di un fondo comune.
Scopo dell’attività sociale deve essere quello di realizzare un profitto. Tuttavia, se è essenziale

alla società la divisione degli utili, ciò non significa che ciascun socio debba parteciparvi in uguale misura e neppure che debba sussistere una proporzione tra conferimento e partecipazione agli utili: l’unico limite in tal senso e dato dal divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.) che è il patto con il quale uno o più soci sono esclusi totalmente da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.”

 

 “Tipi di società

I tipi di società possono classificarsi in due grandi gruppi, a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitalistica: nel primo caso si hanno società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), nella seconda società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società mutualistiche).”

Autonomia patrimoniale e personalità giuridica

“Per autonomia patrimoniale si intende il grado di separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci. Quando questa separazione è assoluta, si parla di autonomia patrimoniale perfetta. A quest’ultima situazione corrisponde la nozione di personalità giuridica, con cui si fa riferimento alla formale e netta distinzione, sul piano soggettivo, tra la società e i soci.”.

Le società di persone”

Ciò che caratterizza le società persone è innanzitutto la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali: in particolare, di tutti i soci, inderogabilmente, nella società in nome collettivo (art. 2291c.c.); di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice (art. 2267 c.c.); dei soli soci accomandatari, nella società in accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313 c.c.) rischiando esclusivamente quanto hanno conferito o si sono impegnati a conferire nella società, a meno che non abbiano violato il divieto di immistione nell’amministrazione e nella gestione societaria (art. 2320 c.c.) assumendo anche essi la responsabilità illimitata.
Un altro carattere delle società di persone è la
diretta inerenza del potere di amministrazione alla qualità di socio (in particolare, di socio illimitatamente responsabile): ciascun socio è, in quanto tale, amministratore della società (art. 2257 c.c.).
Infine, l’
intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri associati salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.”

Le società di capitali”

Antitetici rispetto a quelli propri delle società di persone sono i caratteri delle società di capitali, In particolare, i soci godono del beneficio della responsabilità limitata: essi, cioè, rischiano nell’impresa solo il danaro o i beni che hanno conferito in società. Si ricordi, pero, che i soci accomandatari (della società in accomandita per azioni) sono, invece, solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Inoltre, il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio. Infatti, il socio non è, in quanto tale, amministratore della società; la qualità di socio gli conferisce solo il potere di concorrere, con il proprio voto, alla nomina degli amministratori. Infine la qualità di socio è liberamente trasferibile: la sostituzione della persona del socio — per cessione volontaria o per cessione a causa di morte — non richiede alcuna modificazione del contratto di società e si attua esclusivamente per volontà del cedente e del cessionario o, nel caso di morte del socio, secondo il meccanismo delle successioni.”

Società lucrative e società mutualistiche”

In base allo scopo perseguito, si distinguono società lucrative (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni) caratterizzate dal fine di lucro, e società mutualistiche (cooperative e società di mutua assicurazione) caratterizzate dallo scopo mutualistico, cioè l’intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato operando singolarmente. Nelle società mutualistiche, i soci e i destinatari dell’attività sociale sono, in pratica, le medesime persone.”

Società unipersonali”

Secondo il D.Lgs. 88/1993 è consentita la costituzione di s.r.l. e s.p.a. unipersonali, al fine di esercitare individualmente un’attività d’impresa e di godere del beneficio della responsabilità limitata, ma non è possibile per le società di persone.”

Capitolo 6 Le società di persone

La società semplice”

Y” La società semplice è la forma più elementare di società; si definisce semplice in quanto

il contratto non è soggetto a forme particolari, salvo quelle necessarie per la natura dei beni

conferiti (art. 2251 c.c.). È comunque richiesta l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle

imprese (ma esclusivamente al fine di pubblicità-notizia). La caratteristica principale consiste nel fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente attività di natura economica lucrativa non commerciale (art. 2249 c.c.). La società semplice non ha è dotata di personalità giuridica, ma di autonomia patrimoniale imperfetta (art. 2267 c.c.).”

Ragione e capitale sociale”

Nella società semplice la ragione sociale svolge una funzione di identificazione della società allo stesso modo in cui il nome identifica la persona fisica. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, esclusi quelli che per patto sociale non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali (applicazione analogica dell’art. 2292 cc.). Il capitale sociale esprime in termini monetari il valore dei conferimenti che costituiscono il fondo sociale.”

Status di socio e conferimenti”

“Lo status di socio si acquisisce con la costituzione della società. Tale stato consente di acquistare diritti e obblighi come amministrare, votare, controllare gli amministratori, ricevere utili e l’obbligo di eseguire i conferimenti. L’art. 2253 impone i conferimenti stabiliti nel contratto sociale e necessari per conseguire l’oggetto sociale. I conferimenti possono essere beni o servizi valutabili economicamente. In assenza di accordi, il conferimento è in denaro. L’art. 2254 regola le garanzie e i rischi dei conferimenti, applicando norme di vendita e locazione: per beni in piena proprietà, il socio si accolla il rischio per il perimento della cosa conferita fin quando la sua

titolarità non passi alla società stessa; per beni in godimento, il rischio per le cose oggetto dell’apporto resta a carico del socio; per un credito, in caso di debitore insolvente, il socio risponde verso la società, entro i limiti del valore attribuito al conferimento nel contratto.”

X” Amministrazione, rappresentanza e responsabilità”

Se non viene stabilito a chi compete amministrare la società, trova applicazione la disposizione

di cui all’art. 2257, comma 1, ultimo periodo, c.c., secondo cui l’amministrazione della società semplice spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. In pratica, ciascun socio può effettuare tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, fatta salva la possibilità per gli altri soci di opporsi all’operazione (cd. diritto di veto), con conseguente decisione finale della maggioranza. Ma i soci possono adottare il regime di amministrazione congiuntiva.

Ai soci compete, oltre al potere di amministrazione, quello di rappresentanza, cioè il potere di vincolare la società verso i terzi, compiendo atti giuridici in suo nome. Gli amministratori sono solidamente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.”

Volontà sociale e rapporti tra i soci”

Il codice civile non prevede per la società semplice l’esistenza dell’assemblea dei soci. Per

le relative decisioni sociali, pertanto, può essere sufficiente raccogliere, anche separatamente, le

singole volontà. È discusso se le decisioni debbano essere o meno prese all’unanimità. In alcuni casi l’unanimità è espressamente prevista dalla legge (es.: scioglimento della società, nomina e

revoca dei liquidatori, modificazioni del contratto sociale); in altre ipotesi la legge ritiene sufficiente

la maggioranza dei soci (es.: esclusione di un socio per gravi inadempienze). Per le delibere per le quali la legge nulla dispone, si tende a preferire l’applicazione del principio maggioritario.

Ciascun socio ha diritto di percepire gli utili (art. 2262 c.c.). I soci sono liberi di derogare a tali criteri; essi incontrano il solo limite del divieto del cd. patto leonino (art. 2265 c.c.) con il quale si escludono uno o più soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite.”

Responsabilità, scioglimento e liquidazione”

Delle obbligazioni assunte in nome della società semplice dai soci amministratori forniti di rappresentanza rispondono: il patrimonio sociale (art. 2267 c.c.); i soci che hanno agito in nome e per conto della società (trattasi di responsabilità diretta, personale, illimitata – art. 2740 c.c.– e solidale; salva la preventiva escussione – ex art. 2268 c.c. – del patrimonio sociale); gli altri soci (salvo patto contrario).
Nella ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, per il principio generale valido in materia di contratti plurilaterali, l’uscita di una sola parte dal contratto stesso non determina di regola lo scioglimento della società semplice. L’uscita del singolo socio dalla società può avvenire per morte, recesso volontario, esclusione.
L’intera società semplice può sciogliersi: per il decorso del termine, se la società è a tempo determinato e, scaduto lo stesso, i soci non abbiano deliberato la proroga; per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per volontà di tutti i soci; se viene a mancare la pluralità dei soci (resta, cioè, un solo socio) e tale pluralità non è ricostituita

nel termine di sei mesi; per le altre cause previste dal contratto sociale; per l’apertura della procedura di liquidazione controllata (art. 2272 c.c.).”

La società in nome collettivo

  “La società in nome collettivo è il tipo di società nella quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Poiché la struttura societaria non è dissimile da quella della società semplice, l’articolo 2293 c.c. fa rinvio alla disciplina di questa società per quanto non specificamente previsto. Caratteristica di questo tipo di società è l’aspetto fiduciario (fondato sull’intuitus personae) e la responsabilità illimitata e solidale dei soci, salvo patto contrario che pero resta non opponibile ai terzi.”.

“L’atto costitutivo

La stipulazione del contratto della società in nome collettivo deve essere fatta per iscritto e, cioè, o mediante scrittura privata autenticata dal notaio, oppure con atto pubblico. Gli amministratori ed il notaio (quest’ultimo nell’ipotesi di stipulazione attraverso atto pubblico)

sono obbligati a depositare il contratto (se scrittura privata) o una copia (se atto pubblico)

per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede

sociale (art. 2296 c.c.).”.

X” Il capitale sociale”

La tutela dell’integrità del capitale sociale nella società in nome collettivo è attuata attraverso: il divieto di distribuzione di utili fittizi (art. 2303 c.c.), non corrispondenti, cioè, ad una plusvalenza attiva del patrimonio rispetto al capitale sociale (possono ripartirsi, pertanto, solo utili realmente conseguiti); la riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite; se si verifica una perdita non si distribuiscono gli utili finché il capitale non e corrispondentemente reintegrato o ridotto (art. 2303, comma 2, c.c.); l’obbligo, per gli amministratori, della tenuta di scritture contabili e di redigere annualmente l’inventario (art. 2302); il divieto, a carico degli amministratori, di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall’obbligo di esecuzione, se non dopo riduzione del capitale sociale.”.

L’autonomia patrimoniale”

L’autonomia patrimoniale della società in nome collettivo è più rigida di quella della società semplice in quanto la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.) ha il carattere di responsabilità solidale ed illimitata e di responsabilità sussidiaria: il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e solo in caso di insufficienza può agire sui beni personali del socio. Ciò a differenza della società semplice, dove il beneficio di preventiva escussione opera soltanto se espressamente richiesto dal socio, il quale ha anche l’onere di indicare al creditore i beni della società sui quali possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.).”.

Amministrazione e rapporti tra soci”

Tutti i soci della società in nome collettivo hanno diritto di amministrare disgiuntamente i beni sociali; l’amministrazione può essere, pero, affidata ad uno o più di essi. Per l’amministrazione (come anche per la rappresentanza) valgono le stesse regole della società semplice. Anche nei rapporti tra soci si applicano le regole della società semplice, con la previsione ulteriore, però, relativa al divieto di concorrenza (art. 2301 c.c.).”

“Scioglimento e liquidazione”

Ai sensi degli artt. 2308 e 2272 c.c. la società in nome collettivo può sciogliersi: per il decorso del termine, se i soci non hanno deliberato la proroga del contratto sociale; per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per deliberazione unanime dei soci; per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è

ricostituita; per altre cause previste dal contratto sociale; per l’apertura della procedura di liquidazione controllata; per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Per la liquidazione della società in nome collettivo valgono le regole stabilite per la società semplice, salvo le norme in tema di formalità e pubblicità di cui all’’art. 2309 c.c.

“La società in nome collettivo irregolare”

La società in nome collettivo non registrata è irregolare per tutto il tempo per cui non è

iscritta nel registro delle imprese. Tra le principali conseguenze della mancata registrazione del contratto costitutivo innanzitutto vi è che i rapporti fra la società non registrata e i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice (art. 2297 c.c.) con due eccezioni: resta ferma la responsabilità solidale ed illimitata dei soci e si presume che ogni socio che agisce per la società ne sia rappresentante (i patti che limitano la rappresentanza ad alcuni dei soci sono opponibili solo a quei terzi che ne erano a conoscenza). Inoltre, il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni (e non di cinque anni, come nelle società registrate). Infine, ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione (o iscrizione successiva) o far condannare gli amministratori a provvedervi. “.

“La società in accomandita semplice: le categorie di soci”

La società in accomandita semplice e una società di persone, caratterizzata dal fatto che di

essa fanno parte due diverse categorie di soci: i soci accomandanti, che conferendo soltanto e non partecipando alla gestione sociale, non assumono responsabilità verso i terzi-creditori sociali ed hanno solo l’obbligo di versare alla società il proprio apporto (responsabilità limitata); i soci accomandatari, che partecipano alla gestione ed alla direzione della società, e assumono una responsabilità illimitata, rispondendo anche con il proprio patrimonio, sia pure in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali. Non è prevista un’assemblea societaria, ma nulla vieta che sia formata.

In forza del richiamo operato dall’art. 2315 c.c., la disciplina della società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.) viene modellata sulla base di quella predisposta per la società in nome collettivo (e di conseguenza per la stessa società semplice) con le integrazioni e le modifiche dettate dalla contemporanea presenza delle due diverse categorie di soci.”

Particolare posizione dei soci accomandanti

La posizione dei soci accomandanti è caratterizzata da diversi divieti e poteri. I divieti posti all’accomandante, quali conseguenze della sua posizione di socio a responsabilità limitata, sono: il divieto di includere il proprio nome nella ragione sociale e il cd. divieto di immistione nell’amministrazione della società, salvo il conferimento di una procura speciale per singoli affari.

Sul piano dei poteri, gli accomandanti, per legge: sono tenuti a prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori; hanno diritto alla comunicazione e al controllo del bilancio, alla cui approvazione non partecipano, e del conto profitti e perdite; non devono restituire gli utili accertati successivamente inesistenti ma riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato (art. 2321c.c). Inoltre possono, se previsto dall’atto costitutivo o con patto espresso, dare autorizzazione e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza e

possono agire per singoli affari, in forza di una procura speciale (non però come procuratori

generali o institori)”.

Trasferimento della quota (art. 2322)”

Le quote di partecipazione dei soci della società in accomandita semplice non possono essere

rappresentate da azioni. La diversa natura della partecipazione sociale degli accomandatari e

degli accomandanti comporta inevitabilmente una differente disciplina in merito al trasferimento

delle quote. La quota di accomandante, posta la sua scarsa influenza nella vita della società, è (art. 2322 c.c.): trasmissibile mortis causa; trasferibile inter vivos, salvo patto contrario, purché vi sia l’approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il trasferimento inter vivos della quota di socio accomandatario è considerato modificazione dell’atto costitutivo e pertanto si richiede, di regola, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.). In caso di morte si applicano i principi di cui all’art. 2284 c.c.”.

“La società in accomandita semplice irregolare”

La mancanza di registrazione dell’atto costitutivo della società in accomandita semplice si limita a determinare una disciplina parzialmente diversa del rapporto sociale, ma la società conserva – pur nella condizione di irregolarità – le caratteristiche proprie dell’accomandita, ossia la presenza di soci che godono del beneficio della responsabilità limitata. I rapporti fra società e terzi sono regolati dall’articolo 2297 c.c., pertanto: i creditori particolari del socio hanno il diritto di chiedere la liquidazione della sua quota, e i creditori sociali possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale.”.

“Scioglimento e liquidazione”

Oltre che per le cause di scioglimento previste per le società in nome collettivo, la società in

accomandita semplice si scioglie qualora venga a mancare la contemporanea esistenza delle

due categorie di soci. In pratica, se rimangono solo soci accomandanti o accomandatari ed entro

sei mesi non si provvede alla reintegrazione della categoria venuta meno, la società si scioglie.

Per il procedimento di liquidazione e di estinzione valgono le stesse regole previste per la

società in nome collettivo; tuttavia i creditori sociali non soddisfatti a seguito della liquidazione possono far valere i loro diritti presso i soci accomandanti in misura corrispondente alla loro quota di liquidazione:”.

Capitolo 7Le società di capitali

Nozione e costituzione della società per azioni”

La società per azioni (s.p.a.) rappresenta il principale tipo di società di capitali. Tre sono i caratteri che contraddistinguono la s.p.a.: la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito, poiché per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325, comma 1, c.c., cd. «autonomia patrimoniale perfetta»); le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2346, comma 1, c.c.); il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro (art. 2327 c.c.).

La fase costitutiva della s.p.a. si articola in due momenti diversi: stipulazione dell’atto costitutivo e iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. La s.p.a. si costituisce per contratto o per atto unilaterale. L’atto che dà vita alla società risulta da due separati documenti: l’atto costitutivo, nel quale si manifesta la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale e di eseguire i conferimenti, e lo statuto, nel quale sono consacrate le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della società. Il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo è descritto nell’art. 2328 c.c. L’iscrizione nel registro delle imprese è l’elemento con cui si completa la fattispecie costitutiva della s.p.a.; in seguito a ciò la società viene ad esistenza; l’iscrizione ha, quindi, efficacia costitutiva, perché con essa la società acquista la personalità giuridica (art. 2331 c.c.).
Successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società per azioni può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dall’art. 2332 c.c. e cioè: mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, illiceità dell’oggetto sociale, mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.”

I conferimenti dei soci”

Nella s.p.a., i conferimenti devono essere in denaro, con l’obbligo per i soci di versare il 25% presso un istituto di credito alla costituzione e il resto su richiesta degli amministratori. I conferimenti in natura o crediti richiedono una relazione giurata di un esperto per evitare sopravvalutazioni, salvo le eccezioni previste dai D.Lgs. 142/2008 e D.Lgs. 224/2010. Il D.L. 91/2014 ha ampliato l’uso di valutazioni alternative per acquisti significativi e trasformazioni societarie.”

La qualità di socio e le azioni”

Lo status di socio di una s.p.a. si acquista con il possesso dei titoli azionari in cui sono documentati la qualità di socio e la quota di partecipazione. Tra i diritti del socio, si distinguono diritti patrimoniali (diritto al dividendo, diritto alla ripartizione del residuo attivo, diritto di opzione) e diritti di amministrazione (diritto di intervento alle assemblee, diritto di voto). Costituiscono, invece, obblighi dei soci, l’esecuzione dei conferimenti e le prestazioni accessorie non consistenti in danaro, eventualmente stabilite dall’atto costitutivo.

Le quote di partecipazione alla società sono rappresentate da azioni: titoli di credito nominativi

(solo le azioni di risparmio possono essere al portatore) sottoscritti da uno degli amministratori,

che rappresentano la misura della partecipazione dei singoli soci alla società. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti: tale uguaglianza, tuttavia, deve sussistere solo all’interno di ciascuna categoria di azioni, in quanto è consentito alla società di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.”

La circolazione delle azioni”

Le azioni possono essere rappresentate da titoli azionari o emesse come strumenti finanziari dematerializzati. La dematerializzazione è obbligatoria per le società quotate in mercati regolamentati, mentre è facoltativa per le altre. Le azioni non dematerializzate possono essere nominative o al portatore. Le azioni nominative si trasferiscono tramite doppia intestazione, mentre quelle al portatore tramite consegna materiale. La modalità di trasferimento più comune è la girata, che consente l’esercizio dei diritti sociali anche prima dell’annotazione.”

Limiti alla circolazione delle azioni: i limiti legali”

“Le azioni sono liberamente trasferibili, ma possono avere limitazioni legali: non sono alienabili prima della revisione della stima (art. 2343), senza consenso per prestazioni accessorie (art. 2345) e per società fiduciarie e di revisione.”

Limiti convenzionali: i sindacati di blocco”

“I limiti convenzionali, derivanti dall’atto costitutivo o da patti parasociali, regolano la circolazione delle partecipazioni sociali. I sindacati di blocco, rientrano nei patti parasociali, limitano la circolazione delle azioni per mantenere la composizione societaria. Tali accordi sono obbligatori tra le parti, ma non opponibili alla società.”

Le limitazioni statutarie”

“L’art. 2355bis consente limitazioni statutarie al trasferimento delle azioni nominative, anche dematerializzate, con efficacia reale verso terzi. Lo statuto può vietare il trasferimento per massimo cinque anni. Le clausole limitative, introdotte nell’atto costitutivo o modificate dall’assemblea straordinaria, includono clausole di gradimento e prelazione. Le clausole di gradimento possono essere non mere, richiedendo requisiti specifici dell’acquirente, o mere, basate su un placet discrezionale dell’assemblea o degli amministratori. Le clausole di prelazione obbligano il socio a offrirle preventivamente agli altri soci, solo dopo a terzi.”

Le modificazioni dell’atto costitutivo”

“L’atto costitutivo può essere modificato con delibera dell’assemblea straordinaria, secondo maggioranze particolari; lo statuto può delegare la competenza a deliberare determinate modifiche (sedi secondarie, amministratori con la rappresentanza, riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio ecc.) all’organo amministrativo. La delibera di modifica diventa efficace con l’iscrizione obbligatoria nel Registro delle imprese.”

Il diritto di recesso”

“Per modificare lo statuto di una società, sono necessarie le maggioranze dell’assemblea straordinaria. Il legislatore tutela le minoranze riconoscendo il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti, permettendo loro di uscire dalla società per volontà unilaterale.
I casi inderogabili di recesso includono modifiche significative (cui il socio non ha acconsentito) dell’oggetto sociale, trasformazioni societarie, revoca dello stato di liquidazione e modifiche statutarie sui diritti di voto.
Quelli derogabili sono proroga del termine di durata delle società e introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I soci possono recedere con un preavviso di 180 giorni se la società è a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate. Il recesso deve essere esercitato entro quindici giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese o entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto legittimante. Il recesso perde efficacia se la società revoca la delibera o si scioglie entro novanta giorni. L’esercizio del diritto di recesso comporta il sorgere del diritto al rimborso del valore delle proprie azioni.
La legge prevede la nullità di patti che escludano o rendano più gravoso il diritto di recesso per cause non derogabili.”

Operazioni della società sulle proprie azioni”

“Le operazioni di acquisto di azioni proprie da parte di una società sono regolamentate al fine di tutelare il capitale sociale e il corretto funzionamento degli organi sociali. L’art. 2357 c.c. stabilisce infatti che tali acquisti devono rispettare limiti specifici, come l’utilizzo di riserve disponibili e utili distribuibili, l’autorizzazione dell’assemblea e il rispetto di un limite massimo di azioni acquistabili. Le azioni acquistate in violazione delle norme devono essere alienate entro un anno o annullate.
Le limitazioni non si applicano in casi specifici come ad esempio di delibera di riduzione del capitale o esecuzione forzata. L’art. 2357ter c.c. prevede che, finché le azioni restano in proprietà della società, i diritti agli utili e di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, e gli amministratori necessitano di autorizzazione per disporne. L’acquisto di azioni proprie riduce il patrimonio netto, mentre la sottoscrizione di azioni proprie è vietata.
L’art. 2358 innova la disciplina e ammette la possibilità di accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie a condizione che: l’operazione sia autorizzata dall’assemblea; gli amministratori redigano una relazione che illustri l’operazione, le condizioni, le ragioni e gli obiettivi che la giustificano; l’assistenza finanziaria prestata a terzi non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio.“

L’elemento patrimoniale nella s.p.a.: patrimonio sociale e capitale sociale”

Patrimonio sociale è il complesso di attività e passività della società per azioni in un dato momento.
Capitale sociale è il valore in denaro dei conferimenti degli azionisti che risulta dalla

valutazione fatta nell’atto costitutivo e non può essere inferiore a 50.000 euro (art. 2327 c.c.). Può essere variato solo mediante apposite delibere; il patrimonio sociale, invece, varia in relazione alle vicende della società.”

I fondi di riserva”

L’art. 2430 c.c. stabilisce che dagli utili netti annuali della s.p.a. deve essere dedotta ed accantonata una quota, in misura corrispondente almeno alla ventesima parte di essi, fino a raggiungere il quinto del capitale sociale. Tale fondo di riserva (legale, in quanto imposto dalla legge) è infruttifero per i soci e non può mai essere distribuito come utile; esso può essere diminuito, per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale, ma deve essere reintegrato non appena le condizioni della società lo consentano.

Oltre alla riserva legale, occorre ricordare la riserva facoltativa o straordinaria (che l’assemblea

può istituire per una prudente amministrazione) e la riserva statutaria (diretta a rafforzare

la posizione economica della società, che è imposta dall’atto costitutivo e può essere distribuita

solo previa modifica dello statuto.”

Le modificazioni del capitale sociale”

Il capitale sociale di una società può essere modificato solo modificando l’atto costitutivo e quindi con delibere dell’assemblea straordinaria e l’iscrizione delle medesime nel registro delle imprese. L’aumento del capitale può essere di due tipi: reale, con conferimenti di nuovi capitali e emissione di nuove azioni, o nominale, tramite l’imputazione a capitale delle riserve. Gli amministratori possono aumentare il capitale entro limiti stabiliti per cinque anni. La riduzione del capitale può avvenire per perdite significative (in tal caso è obbligatoria), per esclusione di azionisti morosi, recesso, o inferiorità del valore dei beni conferiti. È possibile ridurre il capitale per volontà dei soci, rimborsando conferimenti o annullando azioni proprie.”

Le obbligazioni”

Le obbligazioni sono strumenti di finanziamento per le società, rappresentano debiti verso obbligazionisti che forniscono prestiti. Gli obbligazionisti hanno diritto al rimborso del prestito effettuato e agli interessi. Le obbligazioni sono titoli di credito, a reddito fisso o indicizzato, sono nominative e non fanno parte del capitale sociale come le azioni. L’emissione è limitata al doppio del capitale sociale e richiede un’apposita delibera degli amministratori e l’iscrizione nel registro delle imprese. La riduzione del capitale sociale è vincolata al rimborso delle obbligazioni.
Le obbligazioni convertibili in azioni sono figure intermedie fra le obbligazioni e le azioni.”

I patrimoni destinati ad uno specifico affare”

La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003) introduce i patrimoni destinati a specifici affari, separati giuridicamente dal patrimonio societario, Questi patrimoni rispondono solo delle obbligazioni legate all’affare e non superano il 10% del patrimonio netto. La delibera di destinazione richiede maggioranza assoluta e iscrizione presso il registro delle imprese.
Quando un affare si realizza o diventa impossibile, gli amministratori redigono un rendiconto finale.”

Il bilancio”

Il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio

stesso (art. 2423, comma 2, c.c.). Elementi cardine nella redazione del bilancio sono: il principio della chiarezza della redazione e il principio della verità e correttezza delle rappresentazioni.
Il bilancio di esercizio è costituito da: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Lo stato patrimoniale (art. 2426 c.c., D.Lgs. 139/2015) contiene gli elementi attivi e passivi (ad es. nell’attivo: crediti verso soci per versamenti ancora dovuti; immobilizzazioni; attivo circolante. Ad Passivo, ad es. patrimonio netto; fondi per rischi ed oneri; trattamento di fine rapporto). Il conto economico riassume il risultato economico della gestione annuale dell’ente (art. 2423ter c.c., L. 238/2021). Dal rendiconto finanziario (art. 2425ter c.c.), obbligatorio per le società di maggiori dimensioni, devono risultare l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio; i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento. La nota integrativa (modif. con D.Lgs. 139/2015) fornisce informazioni ad es. sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico di esercizio, sul numero dei dipendenti, sui compensi degli amministratori.
Il bilancio annuale deve essere redatto dagli amministratori con una relazione sulla gestione, comunicato al collegio sindacale e depositato per visione dei soci. L’assemblea ordinaria delibera entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Una copia approvata va depositata al registro delle imprese.”

Organi della s.p.a.

Gli organi della s.p.a. sono: l’assemblea degli azionisti, l’organo amministrativo, l’organo di controllo. Al sistema di amministrazione tradizionale (un consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno), la riforma del 2003 ha affiancato un sistema cd. dualistico (un consiglio di gestione controllato da un consiglio di sorveglianza) ed un sistema cd. monistico (un consiglio di amministrazione e un comitato di controllo nominato al suo interno).”

L’assemblea dei soci

L’assemblea, è l’organo deliberativo interno della società per azioni e, pertanto, rappresenta la riunione dei soci, dei quali manifesta la volontà all’esterno. Si distinguono vari tipi di assemblee: in base alla composizione si distingue tra assemblea generale, alla quale intervengono tutti i soci, e assemblea speciale, ove intervengono solo alcune categorie di azionisti (es.: possessori di azioni privilegiate); in base all’oggetto della deliberazione si distingue fra assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all’anno e che delibera sulla gestione normale della società, e assemblea straordinaria, che delibera su argomenti particolari (modificazioni dell’atto costitutivo, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (art. 2365 c.c.).

Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle relative deliberazioni, la

legge richiede determinati quorum costitutivi e deliberativi, di prima e di seconda convocazione,

ossia, rispettivamente, l’intervento di soci che rappresentino determinate quote del capitale sociale

e la percentuale di voti favorevoli che ogni delibera deve ottenere per ritenersi approvata”.

Gli amministratori

Relativamente al sistema amministrativo classico, che ai sensi dell’art. 2380 c.c. si applica in assenza di diversa disposizione statutaria, l’art. 2380bis, comma 1, c.c. chiarisce che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’articolo 2086, secondo comma, c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Il numero degli amministratori della società e indicato nell’atto costitutivo; al riguardo sono

possibili due soluzioni: un amministratore unico; più amministratori, che costituiscono il consiglio

di amministrazione.

Nelle società che optano per il sistema amministrativo dualistico (artt. 2409octies-2409quinquiesdecies c.c.) la funzione amministrativa è svolta dal consiglio di gestione, affiancato nelle funzioni deliberative e di controllo da un consiglio di sorveglianza. Nel sistema monistico, infine, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, organo necessariamente collegiale, di cui almeno un terzo dei componenti deve possedere i requisiti di professionalità e indipendenza stabiliti per i sindaci, eventualmente integrati da quelli previsti da codici di comportamento (art. 2409septiesdecies c.c.).”.

L’organo di controllo

Nell’ambito del sistema tradizionale, la funzione di controllo interno della società per azioni è affidata al collegio sindacale, organo che si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea ordinaria tra i soci o tra persone estranee. I componenti del collegio sindacale devono essere dotati di specifici requisiti. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per le società che optano per il sistema organizzativo dualistico la funzione di controllo è esercitata dal consiglio di sorveglianza (artt. 2409duodecies-2409quinquiesdecies c.c.). Il consiglio di sorveglianza è costituito da almeno tre componenti nominati (e revocati) dall’assemblea in forma ordinaria. Per le società che optano per il sistema organizzativo monistico, le funzioni di controllo sono svolte da un comitato per il controllo sulla gestione, nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno (art. 2409octiesdecies c.c.). Si tratta di un organo composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali, di cui almeno uno deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I controlli esterni”


“I controlli esterni sono eseguiti da revisori indipendenti che verificano la correttezza e la veridicità dei bilanci e delle altre comunicazioni finanziarie delle società. Questi controlli sono essenziali per assicurare che le società rispettino le normative vigenti e per proteggere gli interessi degli investitori e degli altri stakeholder.

I revisori devono avere accesso a tutte le informazioni necessarie e devono poter operare senza interferenze da parte della società controllata. Inoltre, è fondamentale che i risultati dei controlli siano comunicati in modo chiaro e trasparente.

Un’adeguata comunicazione tra i revisori e gli organi di governance della società, come il consiglio di amministrazione e il comitato per il controllo interno, è cruciale per garantire che eventuali problemi o irregolarità siano affrontati tempestivamente e che le raccomandazioni dei revisori siano implementate in modo efficace.

I controlli esterni non si limitano alla verifica dei bilanci, ma possono includere anche la valutazione dei sistemi di controllo interno e dei processi aziendali.”

Scioglimento della s.p.a.

A norma dell’art. 2484 c. c., la s.p.a. si scioglie per le seguenti cause: decorso del termine;

conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilita di conseguirlo, salvo che

l’assemblea, appositamente convocata, non deliberi le opportune modifiche statutarie; impossibilita di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea; riduzione del capitale al di sotto del minimo legale se non si è provveduto alla sua reintegrazione o alla trasformazione della società; mancata collocazione delle azioni e delle quote del socio recedente; deliberazione dell’assemblea; altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto; apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. La società, inoltre, si scioglie per le altre cause previste dalla legge.”

I patti parasociali”

I patti parasociali sono accordi tra soci che regolano il comportamento all’interno della società, separati dall’atto costitutivo. Hanno efficacia meramente obbligatoria solo tra i sottoscrittori e sono normati dal D.Lgs. 58/1998 e D.Lgs. 6/2003.”

La società in accomandita per azioni”

L’accomandita per azioni è una società di capitali in cui i soci che hanno il potere (gli

accomandatari-amministratori) hanno anche la responsabilità personale ed illimitata delle

obbligazioni sociali. La società in accomandita per azioni è caratterizzata da un’affinità di carattere economico con la s.a.s. in quanto contempla due categorie di soci: soci accomandatari, che sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali, nonché obbligati all’esecuzione dei conferimenti nei confronti della società e soci accomandanti, che invece sono obbligati solo all’esecuzione dei conferimenti.

La società in accomandita per azioni, inoltre, è contraddistinta da un’affinità di carattere giuridico con la s.p.a. in quanto le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni e la società deve essere iscritta nel registro delle imprese per acquistare la personalità giuridica.”

Disciplina giuridica della s.a.p.a.

Le norme che disciplinano la società in accomandita per azioni si dividono in due categorie: norme proprie della società (artt. 2452-2461c.c.) e norme dettate per la s.p.a. (richiamate dall’art. 2454 c.c., se compatibili con quelle proprie). In virtù del generico rinvio operato dall’art. 2454 c.c. alle norme della s.p.a., il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro.
Due sono le categorie di soci della società in accomandita per azioni: i soci accomandanti e i soci accomandatari. I soci accomandanti sono obbligati
nei limiti delle azioni sottoscritte e sono dei veri e propri azionisti. L’atto costitutivo deve indicare le persone dei soci accomandatari che assumono di diritto, ossia indipendentemente da una nomina assembleare, la carica di amministratori e la conservano senza limiti di tempo. L’assemblea svolge la sua attività secondo le modalità di funzionamento stabilite per la s.p.a., come anche il collegio sindacale.
La società in accomandita per azioni si scioglie, oltre che per le cause previste in via generale

per tutte le società di capitali (art. 2484 c.c.), anche nell’ipotesi di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione.”

Nozione e costituzione della società a responsabilità limitata”

La società a responsabilità limitata è una società di capitali dotata, al pari della società per azioni, di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta. Le partecipazioni dei soci (o quote) non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Si tratta di un modello societario intermedio tra quello delle società di capitali e quello delle società di persone: pur avendo la responsabilità limitata, infatti, i soci hanno ampia libertà di stabilire le regole di funzionamento della società, avvicinandola all’uno o all’altro tipo. La società a responsabilità limitata può essere costituita essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, ed il suo capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro. Tuttavia, la L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha introdotto la possibilità, per tutte le società a responsabilità limitata, di determinare l’ammontare di capitale in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno ad 1 euro, con conferimenti esclusivamente in denaro.”.

Le quote”

“La quota della società a responsabilità limitata è la misura della partecipazione di un soggetto al capitale, non può essere rappresentata da azioni e non può costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468 c. c.). I certificati di quota sono documenti rilasciati ai soci e svolgono funzione non costitutiva, ma meramente probatoria; in essi la situazione di socio non è incorporata come nelle azioni, ma solo menzionata. I diritti sociali spettano proporzionalmente alla partecipazione; l’atto costitutivo può tuttavia attribuire a singoli soci particolari diritti circa l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Carattere naturale della quota e la trasferibilità della stessa (artt. 2469-2470 c.c.).”.

I conferimenti nella s.r.l.”

“La riforma del diritto societario del 2003 ha avvicinato la normativa dei conferimenti delle s.r.l. a quella delle società di persone, permettendo partecipazioni sociali non proporzionali ai conferimenti. I conferimenti possono includere denaro, crediti, beni in natura e prestazioni personali, garantiti da polizze o fideiussioni. La L. 99/2013 ha semplificato il versamento del 25% dei conferimenti in denaro, consentendo il pagamento diretto all’organo amministrativo.”

Organi sociali di s.r.l.”

La riforma dl 2003 ha introdotto novità sulla struttura e il funzionamento degli organi della s.r.l.”.

 

L’assemblea”

Le differenti competenze per materia sono distribuite ai soci ed all’assemblea dei soci.
Il modello decisionale principale è quello
assembleare collegiale, operante in assenza di diversa previsione dell’atto costitutivo e riservato, in ogni caso, alle decisioni maggiormente rilevanti (ad esempio modifiche dell’atto costitutivo, operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci).
L’altro modello decisionale contemplato dalla legge consiste in un procedimento di formazione della volontà sociale non improntato alle regole della collegialità.”

Gli amministratori”

L’amministrazione della società a responsabilità limitata è in via generale affidata a uno o più soci; l’atto costitutivo, tuttavia, può prevedere che gli amministratori siano scelti anche tra soggetti esterni alla società. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente: in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 c.c.
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società; essi sono solidalmente

responsabili verso la società e i creditori per l’inosservanza dei doveri legali. L’art. 378 del D.Lgs. 14/2019 estende la responsabilità della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale anche verso i creditori sociali. L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa, oltre che da ciascun socio, anche dai creditori della società se il patrimonio è insufficiente”.

I controlli”

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società (art. 2477, comma 2, c.c.): a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo

comma dell’art. 2477 c.c. cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei

predetti limiti. Infine, nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.”

La s.r.l. unipersonale”

Il D.Lgs. 88/1993 consente la costituzione di una s.r.l. con un unico socio che beneficia della responsabilità limitata. La normativa richiede la menzione del socio unico negli atti societari, il deposito delle generalità nel registro delle imprese, il versamento completo del capitale al momento della costituzione e la trascrizione dei contratti nel libro delle decisioni. Solo il patrimonio societario risponde delle obbligazioni sociali.

La riforma del 2003 ha apportato deroghe alla limitazione della responsabilità dell’unico azionista, limitando le ipotesi di responsabilità illimitata in caso di insolvenza della società, alla presenza di anche uno dei seguenti presupposti: mancato versamento dell’intero ammontare dei conferimenti in danaro all’atto della costituzione, mancata pubblicità dei dati con iscrizione nel registro delle imprese.”

La società a responsabilità limitata semplificata”

L’art. 2463bis nel codice civile, introdotto dalla L. 27/2012, riguarda la “Società a responsabilità limitata semplificata” (s.r.l.s.), una società di capitali con personalità giuridica autonoma. Il D.L. 76/2013 ha eliminato il limite di età di 35 anni per la sua costituzione, permettendo a persone fisiche di qualsiasi età di costituirla con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo (che deve contenere il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; denominazione sociale; ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000 euro; oggetto e quote sociali, funzionamento della società; luogo e data, gli amministratori) deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard, le cui clausole sono inderogabili. La denominazione, il capitale, la sede e l’iscrizione al registro delle imprese devono essere indicati negli atti e nella corrispondenza della società.”

 

Recesso ed esclusione del socio”

“Il diritto di recesso dei soci è previsto in vari casi, tra cui il cambiamento dell’oggetto o tipo di società, fusione o scissione, revoca dello stato di liquidazione, e modifiche sostanziali dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci. L’art. 2473, che includeva il recesso per trasferimento della sede all’estero, è stato modificato dal D.Lgs. 19/2023, che introduce l’art. 2510bis c.c., richiedendo la trasformazione della società secondo la normativa transfrontaliera. Se la società è a tempo indeterminato, il socio può recedere con un preavviso di 180 giorni. L’autonomia contrattuale permette di prevedere ulteriori ipotesi di recesso e casi di esclusione per giusta causa, applicando la disciplina del recesso, eccetto per il rimborso mediante riduzione del capitale sociale. “

 

Titoli di debito e finanziamenti dei soci”

“La riforma del 2003 ha permesso alle s.r.l. di emettere titoli di debito, superando il divieto precedente, con sottoscrizione riservata a investitori professionali. Inoltre, l’art. 2467 c.c., modificato nel 2019, regola i finanziamenti dei soci, postergando il loro rimborso rispetto agli altri creditori, in caso di sottocapitalizzazione.”

Scioglimento della s.r.l.”

La s.r.l. si scioglie per le stesse cause di scioglimento della s.p.a (art. 2484 c.c.), infatti la riforma del 2003 ha uniformato la disciplina delle cause di scioglimento di tutte le società di capitali (artt. 2484-2496 c.c.).”

Capitolo 8 Le società mutualistiche

Lo scopo mutualistico”

Lo scopo mutualistico caratterizza le società mutualistiche che comprendono le società cooperative e le società di mutua assicurazione. Questo scopo mira a fornire beni, servizi o lavoro ai membri a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. L’impresa viene collettivamente esercitata dalle stesse persone che usufruiranno poi dei beni o servizi da essa prodotti: nelle società mutualistiche, dunque, soci e destinatari dell’attività sociale sono le medesime persone.”

“Le società cooperative

Le società cooperative sono predisposte per l’esercizio collettivo a scopo mutualistico di

imprese commerciali e non. La partecipazione alle stesse, pertanto, si determina essenzialmente in relazione alla identità dei bisogni sentiti dai soci ed alla possibilità di una soddisfazione di essi attraverso lo svolgimento dell’attività sociale. La società cooperativa può operare in vari campi: consumo (es.: cantine sociali), produzione (cooperative agricole in generale ecc.), lavoro (la cooperativa impiega direttamente il lavoro dei soci) ecc.

La riforma del 2003 ha profondamente inciso sulla disciplina delle cooperative, riscrivendola quasi integralmente. La più significativa modifica apportata dalla riforma riguarda la distinzione, al loro interno, tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative non a mutualità prevalente, con riserva delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali solo in favore delle prime.”

Disciplina”

La disciplina delle cooperative è sulla falsariga delle società di capitali, ed in particolare delle società per azioni ed in alcune specifiche ipotesi delle società a responsabilità limitata (art. 2519 c.c.). Si costituisce nella forma dell’atto pubblico (art. 2521c.c.) ed è sottoposta all’iscrizione nel Registro delle imprese. Tutte le cooperative devono iscriversi presso l’Albo delle società cooperative, iscrizione che, a seguito della L. 99/2009, ha assunto valore costitutivo della qualifica di società cooperativa; è richiesto che i soci fondatori siano almeno nove (art. 2522 c.c.). Il contratto di società è aperto e consente l’ingresso di nuovi soci alle condizioni determinate nell’atto costitutivo (cd. principio della porta aperta), l’ammissione è deliberata dagli amministratori previo accertamento dei requisiti previsti dall’atto costitutivo.
La partecipazione dei soci è rappresentata da
quote o da azioni (a seconda che la cooperativa sia regolata dalla disciplina della s.r.l. oppure della s.p.a.) di valore non inferiore a 25 euro e, per le azioni, non superiore a 500 euro; il trasferimento è autorizzato dagli amministratori (art. 2530 c.c.).
Il
capitale sociale è variabile, cioè muta al mutare del numero dei soci, quindi gli aumenti e le diminuzioni del capitale sociale non comportano modifiche dell’atto costitutivo.
Quanto all’assemblea sociale, ogni socio ha di regola un solo voto (una testa, un voto).
Per quanto riguarda le
modalità di amministrazione, la legge rimanda alle norme corrispondenti della s.p.a. e della s.r.l., a seconda del modello societario adottato.”

Vigilanza e controlli. Scioglimento autoritativo

Le società cooperative, per l’interesse pubblico ad esse collegato, sono soggette a rigorosi

controlli dell’autorità governativa. Fuori dai casi di cui all’art. 2545septiesdecies c.c., in cui ricorrono i presupposti per lo scioglimento per atto dell’autorità, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 2545sexiesdecies, comma, 1 c.c.). L’autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento delle cooperative (art. 2545septiesdecies c.c.) che non perseguono lo scopo mutualistico o che non siano in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, ovvero che, per due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio annuale o non abbiano compiuto atti di gestione.”

Le società di mutua assicurazione

La società di mutua assicurazione è una società esercente attività assicurativa, nella quale

il socio ha diritto alla prestazione dell’assicurazione per il solo fatto di aver aderito alla società.

Le società di mutua assicurazione sono sempre a responsabilità limitata. La qualità di socio si acquista assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.). Le mutue assicuratrici sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in

quanto compatibili con la loro natura, e sono assoggettate alle autorizzazioni, alla vigilanza ed

ai controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio delle assicurazioni (art. 2547 c.c.).”.

Capitolo 9

Le vicende evolutivo-organizzative delle società

Trasformazione”

“La trasformazione societaria comporta un cambiamento del tipo di società senza alterarne l’identità, mantenendo diritti e obblighi preesistenti. La trasformazione può essere omogenea, come il passaggio da società di persone a società di capitali e viceversa, o eterogenea, coinvolgendo consorzi, cooperative e altri enti. La trasformazione omogenea è regolata dagli articoli 2500ter e 2500sexies c.c., richiedendo il consenso della maggioranza dei soci e prevedendo il diritto di recesso per i dissenzienti. La trasformazione eterogenea, disciplinata dagli articoli 2500septies e 2500octies, necessita del voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e del consenso dei soci che assumeranno responsabilità illimitata. Le innovazioni legislative consentono la trasformazione anche durante procedure concorsuali e introducono una valutazione semplificata del patrimonio netto.”

Fusione”

“La fusione societaria, dal punto di vista economico, concentra le imprese, mentre giuridicamente unifica più società in un unico ente. Può avvenire per incorporazione, dove una società assorbe un’altra, o per fusione in senso stretto, creando una nuova entità. Le fusioni possono essere omogenee o eterogenee, ma non coinvolgono società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. Il D.Lgs. 123/2012 ha semplificato il processo, permettendo la pubblicazione online del progetto di fusione, riducendo gli oneri amministrativi.
La fusione deve essere deliberata separatamente dalle assemblee delle società partecipanti, con le maggioranze prescritte dalla legge (art. 2502 c.c.), e le delibere devono essere iscritte nel registro delle imprese. Successivamente, si procede alla stipulazione dell’atto di fusione, che deve essere redatto per atto pubblico e depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese delle sedi delle società partecipanti. I creditori sociali e i possessori di obbligazioni possono opporsi alla fusione entro sessanta giorni dall’iscrizione delle deliberazioni nel registro delle imprese, presentando un atto di citazione. L’opposizione sospende l’esecuzione della fusione e avvia un giudizio ordinario contenzioso.”

Scissione”

La scissione è un’operazione societaria che comporta la divisione del patrimonio di una società, il quale viene trasferito, in tutto o in parte, ad altre società, che possono essere preesistenti o di nuova costituzione. I soci della società originaria ricevono azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale. La scissione può avvenire in due modi: mediante l’assegnazione dell’intero patrimonio di una società, che si estingue, a più società, e l’assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima, i quali cessano di essere soci della società originaria per diventare soci delle società assegnatarie (scissione vera e propria); oppure mediante l’assegnazione di parte del patrimonio di una società, che continua a svolgere la sua attività.”

I gruppi di società”

Il testo non fornisce dettagli specifici sui gruppi di società, ma in generale, i gruppi di società si riferiscono a un insieme di società che, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, sono collegate tra loro da rapporti di controllo o di coordinamento. Questi gruppi possono essere formati per ottimizzare la gestione delle risorse, migliorare la competitività sul mercato o per altre ragioni strategiche. La gestione dei gruppi di società richiede un’attenta pianificazione e coordinamento per garantire che le diverse entità operino in modo armonioso e sinergico.”

Liquidazione”

La liquidazione è il processo che si avvia quando una società si trova in una situazione di scioglimento. In questo stato, l’obiettivo della società cambia da lucrativo o mutualistico a quello di pagare i debiti e distribuire il residuo attivo tra i soci. Durante la liquidazione, la società non può continuare a esercitare la sua attività sociale. La liquidazione comporta la realizzazione dell’attivo e il pagamento del passivo, e si conclude con la cancellazione della società dal registro delle imprese. Questo processo è essenziale per garantire che i creditori siano soddisfatti e che i soci ricevano la loro parte del patrimonio residuo.”

Capitolo 10 Lineamenti generali dei titoli di credito

Funzione, requisiti e tipologie”

Il codice civile non fornisce una definizione specifica dei titoli di credito, ma stabilisce regole generali e rinvia la disciplina dettagliata alle leggi speciali che regolano strumenti come la cambiale e gli assegni. I titoli di credito sono documenti che incorporano una promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi presenta il titolo al debitore. Questi documenti presentano caratteristiche specifiche: la letteralità, che tutela il debitore poiché il diritto è quello che risulta dal tenore letterale del titolo; l’autonomia, che garantisce al creditore un diritto originario e non soggetto alle eccezioni opponibili al precedente creditore; e la materialità, in quanto il titolo è considerato un bene mobile, applicando la regola del “possesso vale titolo”. Il diritto acquisito con il titolo di credito è determinato dal suo tenore letterale.”

Titoli impropri, di legittimazione e atipici”

I titoli di credito possono essere classificati in diverse categorie, tra cui i titoli impropri, di legittimazione e atipici. I titoli impropri non conferiscono un diritto di credito, ma servono a legittimare il possessore a esercitare un diritto. I titoli di legittimazione, invece, sono documenti che, pur non incorporando un diritto di credito, legittimano il possessore a esercitare un diritto nei confronti di un terzo. Infine, i titoli atipici sono quelli che non rientrano nelle categorie tradizionali e sono regolati da norme specifiche o da accordi tra le parti.”

Eccezioni opponibili dal debitore (art. 1993)”

L’articolo 1993 del codice civile disciplina le eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo di credito. In generale, il debitore può opporre solo le eccezioni che derivano dal tenore letterale del titolo o quelle che si basano su rapporti personali con il possessore. Tuttavia, non può opporre eccezioni basate su rapporti con precedenti possessori, a meno che il possessore attuale non abbia agito in mala fede.”

Ammortamento dei titoli di credito”

L’ammortamento dei titoli di credito è un procedimento che consente di dichiarare inefficace un titolo smarrito, distrutto o sottratto, permettendo al legittimo titolare di ottenere un duplicato o il pagamento del credito. Il procedimento si avvia con un decreto di ammortamento, pubblicato per consentire eventuali opposizioni da parte del detentore del titolo. Se non vi sono opposizioni entro trenta giorni, il decreto diventa definitivo e il ricorrente è reintegrato nella legittimazione. In caso di opposizioni, si avvia un giudizio ordinario per accertare la titolarità del diritto cartolare.”

Capitolo 11 I singoli titoli di credito

La cambiale (R.D. 14-12-1933, n. 1669)”
“La cambiale è un titolo di credito formale e astratto che conferisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di esigere il pagamento di una somma determinata alla scadenza indicata. È un titolo all’ordine, il che significa che può circolare tramite girata. La cambiale deve contenere specifici requisiti, tra cui la denominazione di cambiale, l’ordine o promessa incondizionata di pagamento, il nome del trattario, il nome del primo prenditore, e la data di emissione. In caso di mancanza di questi requisiti, il documento non è più valido come cambiale ma come semplice attestazione di credito.”

Categorie di obbligati”
“Gli obbligati cambiari sono coloro che, in virtù della cambiale, sono tenuti al pagamento della somma indicata. Questi includono l’emittente, il trattario, e gli eventuali giratari. Ogni obbligato è responsabile del pagamento, e il portatore della cambiale può rivolgersi a ciascuno di essi per ottenere il pagamento.”

La girata”
“La girata è l’atto con cui il possessore di una cambiale trasferisce il titolo a un altro soggetto. Essa deve essere incondizionata e può essere effettuata anche in bianco, ossia senza indicare il nome del giratario. La girata consente la circolazione della cambiale e trasferisce al giratario tutti i diritti inerenti al titolo.”

L’avallo. Le cambiali garantite”
“L’avallo è una garanzia personale prestata da un terzo, l’avallante, che si impegna a pagare la cambiale nel caso in cui l’obbligato principale non adempia. L’avallo può essere apposto sulla cambiale stessa o su un foglio annesso e deve indicare per chi è prestato. Le cambiali garantite da avallo offrono maggiore sicurezza al portatore.”

Azioni cambiarie”
“Il portatore di una cambiale, in caso di mancato pagamento, può esercitare azioni cambiarie contro tutti gli obbligati. Può avviare l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore utilizzando la cambiale come titolo esecutivo o promuovere un ordinario giudizio di cognizione.”

Assegno bancario (R.D. 21-12-1933, n. 1736)”
“L’assegno bancario è un titolo di credito simile alla cambiale-tratta, ma con funzione economica diversa. Non è uno strumento di credito, ma di pagamento, utilizzato da chi ha fondi disponibili presso una banca. Contiene l’ordine incondizionato rivolto dal traente alla banca di pagare una somma determinata.”

La circolazione dell’assegno”
“L’assegno può circolare tramite girata, simile alla cambiale. La girata deve essere incondizionata e può essere effettuata anche in bianco. La circolazione dell’assegno consente il trasferimento dei diritti di pagamento a un nuovo portatore.”

L’assegno circolare”
“L’assegno circolare è emesso da una banca su richiesta di un cliente e garantisce il pagamento della somma indicata. A differenza dell’assegno bancario, l’assegno circolare è sempre coperto dalla banca emittente, offrendo maggiore sicurezza al beneficiario.”

Capitolo 12 I contratti per la circolazione dei beni

La compravendita (artt. 1470-1547)”
“La compravendita è il contratto di scambio più importante, definito dal codice civile come il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, mobile o immobile, o di un altro diritto, reale o di credito, verso il corrispettivo di un prezzo. Questo contratto è caratterizzato dalla sua natura consensuale e dagli effetti reali che produce, trasferendo immediatamente la proprietà al compratore al momento del consenso, salvo diversa pattuizione tra le parti. La compravendita può riguardare beni presenti o futuri e può essere soggetta a condizioni o termini.”

Figure principali di vendita”
“Le figure principali di vendita includono la vendita alternativa, la vendita di cosa futura e la vendita di cosa generica. Nella vendita alternativa, il trasferimento del diritto avviene al momento della scelta tra le cose dedotte in obbligazione. La vendita di cosa futura si realizza quando la cosa viene ad esistenza, mentre nella vendita di cosa generica, il diritto si trasmette con l’individuazione concordata tra le parti.”

La permuta”
“Il contratto di permuta prevede il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti tra i contraenti. Si distingue dalla vendita poiché realizza lo scambio di cosa contro cosa, anziché cosa contro prezzo. È un contratto consensuale con effetti reali, che si perfeziona con il semplice consenso delle parti.”

Contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (cd. rent to buy)”
“Questo contratto consente al conduttore di godere di un immobile con l’opzione di acquistarlo successivamente. Durante il periodo di godimento, parte del canone pagato può essere imputato al prezzo di acquisto. È un contratto misto che combina elementi di locazione e di compravendita.”

Il contratto estimatorio (artt. 1556-1558)”
“Il contratto estimatorio prevede che una parte consegni beni mobili all’altra, che si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirli entro un termine stabilito. È utilizzato principalmente nel commercio al dettaglio, permettendo al rivenditore di esporre e vendere i beni senza acquistarli immediatamente.”

La somministrazione (artt. 1559-1570)”
“La somministrazione è un contratto con cui una parte si obbliga a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. È caratterizzato dalla durata nel tempo e dalla ripetitività delle prestazioni, spesso utilizzato per la fornitura di beni o servizi.”

Factoring”
“Il factoring è un contratto in cui un imprenditore cede a un factor i crediti presenti o futuri derivanti dall’esercizio della sua impresa. Il factor si occupa della gestione dei crediti, del finanziamento e della copertura del rischio di insolvenza, offrendo un supporto finanziario e gestionale all’impresa cedente.”

Franchising”
Il franchising è un contratto in cui un imprenditore (franchisor) concede a un altro imprenditore (franchisee) il diritto di utilizzare la propria formula commerciale, marchio e know-how. Il franchisee gestisce l’attività secondo le direttive del franchisor, beneficiando del supporto e della notorietà del marchio.

Capitolo 13 I contratti per il godimento dei beni

La locazione (artt. 1571-1614)”

La locazione è un contratto in cui una parte, il locatore, si impegna a far godere all’altra parte, il conduttore, un bene mobile o immobile per un periodo determinato, in cambio di un corrispettivo, solitamente una somma di denaro. Gli elementi principali del contratto di locazione includono l’oggetto, che può essere un bene mobile o immobile, e il corrispettivo. Le obbligazioni principali del locatore comprendono la consegna del bene in buono stato di manutenzione. Il conduttore, invece, ha l’obbligo di prendere in consegna il bene e di utilizzarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, oltre a pagare il corrispettivo nei termini convenuti. La locazione si estingue alla scadenza del termine o tramite disdetta se è a tempo indeterminato.”

Affitto (artt. 1615-1654)”

L’affitto è una forma di locazione che riguarda il godimento di un bene fruttifero o di una cosa produttiva, come fondi coltivati o aziende. Questo tipo di contratto ha una disciplina autonoma, fondata sulla necessità di incrementare la produzione. La normativa sull’affitto è principalmente regolata da leggi speciali, come la Legge 203/1982 e le sue successive modificazioni, che limitano l’autonomia privata in questa materia. L’affitto si distingue dalla locazione per l’oggetto del contratto, che deve essere un bene produttivo o fruttifero.”

Il leasing”

Il leasing è un contratto tipico in cui una banca o un intermediario finanziario si impegna ad acquistare o far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore. Quest’ultimo assume tutti i rischi, compreso quello di perimento, e il bene viene messo a sua disposizione per un periodo determinato. Il leasing si differenzia dalla locazione tradizionale per il coinvolgimento di un intermediario finanziario e per la possibilità, spesso prevista, di acquisire la proprietà del bene al termine del contratto.”

Capitolo 14 I contratti per la produzione dei beni o l’esecuzione di servizi

L’appalto (artt. 1655-1677bis)”
“L’appalto è definito come un contratto in cui una parte, l’appaltatore, si impegna a compiere un’opera o un servizio per un committente, organizzando i mezzi necessari e gestendo il rischio a proprio carico, in cambio di un corrispettivo in denaro. Gli elementi distintivi dell’appalto includono l’organizzazione dei mezzi e la gestione del rischio da parte dell’appaltatore. L’opera deve essere eseguita secondo le modalità convenute, “a regola d’arte”, entro il termine e al prezzo pattuito. L’appaltatore è tenuto a garantire l’opera da eventuali difformità e vizi. Il diritto al corrispettivo è subordinato all’accettazione dell’opera da parte del committente.”

Il contratto d’opera (art. 2222)”
“Il contratto d’opera si distingue dall’appalto per l’importanza della prestazione lavorativa diretta del soggetto che stipula il contratto e dei suoi dipendenti. A differenza dell’appalto, che richiede una vasta organizzazione di mezzi, il contratto d’opera si concentra sul lavoro diretto e personale del prestatore d’opera.”

Il trasporto (artt. 1678-1702)”
“Il contratto di trasporto è un accordo in cui un vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Questo tipo di contratto è regolato da specifiche disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione del trasporto, le responsabilità del vettore e i diritti del committente.”

Il deposito (artt. 1766-1797)”
“Il contratto di deposito prevede che una parte, il depositario, riceva una cosa mobile da un’altra parte, il depositante, con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. Le norme che regolano il deposito stabiliscono i doveri del depositario, tra cui la custodia diligente della cosa e la sua restituzione al depositante.”

La subfornitura”
“La subfornitura è un contratto in cui un imprenditore si impegna a compiere lavorazioni su prodotti semilavorati o materie prime forniti da un’impresa committente, oppure a fornire prodotti o servizi destinati a essere incorporati o utilizzati nell’attività economica del committente. Questo tipo di contratto è caratterizzato dalla collaborazione tra imprese per la realizzazione di un prodotto o servizio finale.”

Capitolo 15 I contratti per il compimento o per la promozione di affari

Il mandato (artt. 1703-1730)”
“Il mandato è un contratto in cui una parte, il mandatario, si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte, il mandante. Questo contratto può essere con rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, producendo effetti direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo. In caso di beni mobili non registrati, il mandante ha il diritto di rivendicare le cose acquistate per suo conto dal mandatario. Se il mandatario non trasferisce i beni al mandante, quest’ultimo può richiedere al giudice di attuare il trasferimento mediante sentenza costitutiva.”

Commissione (artt. 1731-1736)”
“La commissione è un contratto in cui il commissionario si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto del committente, ma in nome proprio. Questo tipo di contratto è caratterizzato dalla possibilità per il commissionario di lucrare sui risparmi ottenuti, anche se nella pratica risulta difficile per il committente verificare se siano stati conseguiti vantaggi diversi dalla retribuzione pattuita, a causa della mancanza di accesso alla contabilità del commissionario.”

La spedizione”
“La spedizione è un contratto in cui lo spedizioniere si impegna a compiere operazioni di trasporto per conto del committente. Lo spedizioniere può agire in nome proprio o del committente, e il contratto può prevedere che lo spedizioniere lucri sui risparmi ottenuti. Tuttavia, come nel caso della commissione, il committente può avere difficoltà a verificare i vantaggi ottenuti dallo spedizioniere.”

La mediazione (artt. 1754-1765)”
“La mediazione è un contratto in cui il mediatore si impegna a mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Il mediatore ha diritto a una provvigione se l’affare si conclude per effetto del suo intervento. La mediazione si distingue per l’indipendenza del mediatore rispetto alle parti coinvolte.”

L’agenzia (artt. 1742-1753)”
“Il contratto di agenzia prevede che l’agente si impegni a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, in una zona determinata e per un periodo di tempo stabilito. Il preponente deve fornire all’agente le informazioni necessarie per la conclusione del contratto e avvertirlo tempestivamente dell’accettazione o del rifiuto di un affare procurato. Inoltre, il preponente deve informare l’agente se prevede che il volume delle operazioni sarà inferiore alle aspettative. L’agente ha diritto a una provvigione per gli affari conclusi grazie al suo intervento.”

Capitolo 16 I contratti di prestito

Il comodato (artt. 1803-1812)”
“Il comodato è un contratto reale in cui una parte, il comodante, consegna un bene mobile o immobile infungibile all’altra parte, il comodatario, affinché se ne serva per un tempo o uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene. Si perfeziona con la consegna del bene e non prevede un corrispettivo. È un contratto gratuito e il comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. In caso di necessità urgente, il comodante può richiedere la restituzione anticipata del bene.”

Il mutuo (artt. 1813-1822)”
“Il mutuo è un contratto in cui una parte, il mutuante, consegna una somma di denaro o altre cose fungibili all’altra parte, il mutuatario, che si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. L’effetto essenziale del mutuo è il trasferimento della proprietà della cosa al mutuatario. Il mutuo può essere gratuito o oneroso, prevedendo in quest’ultimo caso il pagamento di interessi. Gli interessi devono essere determinati per iscritto, altrimenti il mutuo si presume gratuito. Il mutuatario è tenuto a restituire la somma o le cose ricevute alla scadenza del termine pattuito.”

Capitolo 17 I contratti di banca e di borsa

Le attività bancarie”
“Le banche sono enti che operano professionalmente come imprenditori nell’esercizio di operazioni di credito. Svolgono attività di intermediazione del credito, prendendo in prestito denaro da soggetti disposti a privarsi della disponibilità di moneta in cambio di un futuro interesse. Le banche offrono servizi finanziari e devono garantire trasparenza nelle operazioni, fornendo ai clienti informazioni chiare sui rischi e costi dei prodotti offerti.”

I contratti bancari”
“I contratti bancari regolano i rapporti tra le banche e i loro clienti, disciplinando le operazioni di credito e i servizi finanziari offerti. Questi contratti devono rispettare le norme di trasparenza e correttezza, assicurando che i clienti siano informati sui termini e condizioni delle operazioni.”

Il deposito bancario (artt. 1834-1838)”
“Il deposito bancario è un contratto in cui il depositante consegna una somma di denaro alla banca, che si obbliga a restituirla a richiesta o alla scadenza del termine pattuito. La banca può utilizzare il denaro depositato, ma deve restituirlo nelle modalità concordate. Il deposito può essere fruttifero, prevedendo il pagamento di interessi al depositante.”

Il conto corrente (artt. 1823-1833)”
“Il conto corrente bancario è un contratto atipico disciplinato dalle norme bancarie uniformi. Consente al cliente di effettuare operazioni di versamento e prelievo, con la banca che tiene conto delle operazioni effettuate. Il conto corrente può essere a saldo attivo o passivo, a seconda delle operazioni compiute dal cliente.”

L’apertura di credito bancario (artt. 1842-1845)”
“L’apertura di credito è un contratto in cui la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro per un periodo determinato. Il cliente può utilizzare la somma in tutto o in parte, restituendola secondo le modalità concordate. L’apertura di credito può essere garantita da pegno o ipoteca.”

Anticipazione bancaria (artt. 1846-1851)”
“L’anticipazione bancaria è un contratto in cui la banca concede un prestito al cliente, garantito da titoli o merci. Il cliente si impegna a restituire la somma ricevuta entro un termine stabilito, con la possibilità per la banca di vendere i beni dati in garanzia in caso di inadempimento.”

Lo sconto (artt. 1858-1860)”
“Lo sconto è un contratto in cui la banca anticipa al cliente l’importo di un credito non ancora scaduto, deducendo gli interessi per il periodo di anticipazione. Il cliente cede alla banca il credito, che diventa titolare del diritto di riscuoterlo alla scadenza.”

Contratti di borsa”
“I contratti di borsa regolano le operazioni di compravendita di titoli e valori mobiliari nei mercati finanziari. Questi contratti devono rispettare le norme di trasparenza e correttezza, garantendo che le operazioni siano effettuate in modo equo e informato.”

Capitolo 18 I contratti aleatori

Il contratto di assicurazione (artt. 1882-1932)”
“Il contratto di assicurazione è regolato dal Codice delle assicurazioni private, introdotto con il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006. Questo codice ha riordinato l’intera disciplina del settore assicurativo, accorpando e aggiornando oltre 1.000 norme precedenti. L’assicurazione è un contratto in cui una parte, l’assicuratore, si impegna a risarcire l’assicurato per un danno, entro i limiti convenuti, in cambio del pagamento di un premio. La stipulazione del contratto non richiede una forma particolare, ma la prova del contratto richiede la forma scritta, con l’obbligo per l’assicuratore di rilasciare una polizza come documento probatorio.”

Assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918)”
“L’assicurazione contro i danni è un tipo di contratto assicurativo che mira a risarcire l’assicurato per i danni subiti a causa di eventi specifici. Questo tipo di assicurazione è caratterizzato dal principio indennitario, il che significa che l’assicurato riceve un risarcimento che non può superare il valore del danno subito. L’obiettivo è riportare l’assicurato nella stessa situazione economica in cui si trovava prima del verificarsi del danno.”

Assicurazione sulla vita (artt. 1919-1927)”
“L’assicurazione sulla vita non ha carattere indennitario, poiché non mira a risarcire un danno, ma a garantire una somma o una rendita in relazione a un evento della vita umana, come la morte o la sopravvivenza a una certa età. Le assicurazioni sulla vita possono essere distinte in assicurazioni per il caso di morte, dove la somma viene pagata alla morte dell’assicurato o a una data prestabilita, e il pagamento del premio cessa con la morte.”

Riassicurazione (artt. 1928-1931)”
“La riassicurazione è un contratto di assicurazione in cui un assicuratore, dopo aver stipulato un contratto, si assicura a sua volta per lo stesso rischio e interesse presso un altro assicuratore. Questo contratto permette all’assicuratore originale di ridurre il rischio assunto nei confronti dell’assicurato, trasferendone una parte a un altro assicuratore.”

Il contratto di rendita (artt. 1861-1881)”
“Il contratto di rendita è un accordo in cui una parte si impegna a corrispondere periodicamente una somma di denaro a un’altra parte, in cambio di un capitale o di un bene. Questo tipo di contratto può essere vitalizio, se la rendita è pagata fino alla morte del beneficiario, o temporaneo, se è limitato a un periodo di tempo determinato.”

Gioco e scommessa (artt. 1933-1934)”
“I contratti di gioco e scommessa sono caratterizzati dall’alea, ovvero dall’incertezza dell’esito. La legge non riconosce azioni per il pagamento di debiti di gioco o scommessa, salvo che si tratti di giochi autorizzati dallo Stato. Tuttavia, il pagamento volontario di tali debiti non può essere ripetuto.”