Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato, viene a dare attuazione alla delega al Governo, già offerta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e «rilanciata » con la legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro).
Lo scopo palese dell’intervento normativo è stato quello di operare un effettivo riordino della disciplina complessa del contratto formativo di apprendistato, il cui riparto di competenze tra Stato, Regioni e parti sociali si è dimostrato negli anni incerto e disorganico. Sul territorio ciò ha dato luogo a esperienze a «macchia di leopardo». In taluni casi, dal 2003 — anno della riforma Biagi — alcune Regioni non hanno neppure provveduto a disciplinarne gli aspetti formativi di propria competenza.
La necessità di sviluppare adeguatamente «le enormi potenzialità dell’apprendistato», «principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro», ha reso quindi necessaria una concertata presa di consapevolezza che si è tradotta nell’intesa del 27 ottobre 2010 tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali per il «rilancio dell’apprendistato ». Lo scopo espresso è stato quello di dare un nuovo impulso all’occupazione giovanile attraverso i più facili inserimenti nel mondo del lavoro offerti dall’apprendistato, conferendo immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento.
Uno sforzo comune di intenti che ha condotto, infine, alla nuova normativa sull’apprendistato. Si tratta di una sfida di efficienza che attende ora la conferma del territorio, del mercato del lavoro e degli operatori, chiamati a dare coerente applicazione e — per così dire — anima all’istituto.
Ancor prima della pubblicazione del decreto legislativo n. 167 del 2011, l’intervento di riordino e di rilancio è stato — seppure impropriamente — definito «Testo unico» dell’apprendistato. Così faremo noi nel corso della trattazione, definendo Testo unico qualunque richiamo al decreto attuativo.
Benché tecnicamente non si possa dire, in effetti, un Testo unico, tale definizione garantisce, non solo una denominazione facilmente condivisibile dalla comunità dei lavoratori e di tutti gli operatori chiamati a praticare l’apprendistato; ma, altresì, la rappresentazione dell’anelito al superamento delle passate difficoltà con uno strumento normativo del tutto nuovo e di cui si auspica, finalmente, l’efficacia ordinatrice. Un’unica norma di legge, che supera, infatti, abrogandoli, la storica legge n. 25 del 1955 e, per quanto di nostro interesse, il decreto legislativo n. 276 del 2003.
L’entrata in vigore del Testo unico, pure modificando in molti aspetti la disciplina dell’apprendistato, si pone in una linea di sostanziale continuità con la normativa precedente. Che ancora, per taluni non irrilevanti profili, potrà trovare spazio.
L’esposizione ha perciò inteso tenere conto del trapasso tra vecchia e nuova disciplina, offrendo un quadro completo di «accostamenti» tra passato e attualità dell’apprendistato.
Quella offerta vuole tuttavia essere una trattazione non «tradizionale» del contratto formativo, che assume piuttosto un particolare e probante punto di vista: quello delle ispezioni e dei controlli sul lavoro.
Per meglio comprendere il modo di interpretare correttamente il contratto di apprendistato, si è ritenuto necessario offrire un quadro dettagliato delle procedure e degli istituti attuali dell’ispezione del lavoro; si sono quindi osservate — come farebbe un ispettore che indaga sulla genuinità e correttezza di un rapporto di apprendistato — le conseguenze di eventuali violazioni e patologie del contratto formativo.
Per rendere più operativa e utile l’esposizione è stata infine inserita un’ampia casistica di quesiti, soluzioni e modelli di ricorso. A cui si è aggiunta, a completamento, una raccolta di fonti normative, di prassi e contrattuali.
Non è apparso fuori luogo — ma, anzi, come ricorda anche la citata intesa del 2010, del tutto in argomento per l’ovvia assonante finalità formativa e di ingresso nel mondo del lavoro — fare riferimento alla disciplina dei tirocini, che ha conosciuto la riforma portata dal decreto legge n. 138 del 2011, poi convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148.
Il quadro che ne risulta, oltre che didattico e conoscitivo, appare senz’altro quello necessario a chi comunque intende «vivere» sul campo i rapporti di lavoro.
Il quadro che ne risulta, oltre che didattico e conoscitivo, appare senz’altro quello necessario a chi comunque intende «vivere» sul campo i rapporti di lavoro.
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