Parte II

Diritto amministrativo.

Capitolo 1 – Il diritto amministrativo e le sue fonti

“I caratteri del diritto amministrativo”

“Il diritto amministrativo è quel ramo del diritto pubblico che concerne l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della pubblica amministrazione, nonché i rapporti tra la P.A. e gli altri soggetti dell’ordinamento, sia quando agisce con poteri autoritativi sia quando usa strumenti e forme del diritto privato. Il diritto amministrativo è un diritto pubblico interno, autonomo, comune e a oggetto variabile.”.

“La distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa”

“La funzione amministrativa è quella che cura in concreto la realizzazione degli scopi di interesse collettivo, individuati dal potere pubblico (funzione politica) e assegnati dal potere legislativo alla P.A. Alla distinzione tra funzione pubblica e funzione amministrativa corrisponde quella tra atti politici e atti amministrativi, che, rispettivamente, danno esecuzione alle stesse. Rilevanti sono anche i cd. atti di alta amministrazione, cioè quegli atti che raccordano la funzione politica e la funzione amministrativa, in quanto danno impulso all’adozione di atti amministrativi successivi.”.

La pubblica amministrazione”

La pubblica amministrazione può essere intesa: in senso soggettivo, come persone giuridiche pubbliche e organi che svolgono pubbliche funzioni (si parla di amministrazione apparato o amministrazione in senso formale); oppure in senso oggettivo, come funzione amministrativa vera e propria (attività svolta per soddisfare interessi pubblici. Si parla di amministrazione attività o amministrazione in senso sostanziale).”.

“Le fonti del diritto amministrativo”

“Le fonti del diritto sono tutti gli atti e/o i fatti che producono norme giuridiche. Fonti del diritto italiano sono: la Costituzione (e le fonti di rango costituzionale); le fonti europee (trattati istitutivi; regolamenti, direttive e decisioni); le fonti primarie (leggi ordinarie dello Stato, atti aventi forza di legge); le fonti secondarie (regolamenti; ordinanze, Statuti degli enti locali); la consuetudine.”.

La Costituzione e le altre fonti di rango costituzionale”

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e si trova al vertice della piramide che rappresenta le fonti del diritto in Italia. Essa contiene le norme e i principi generali relativi all’organizzazione, al funzionamento e ai fini dello Stato.”.

Le fonti dell’Unione europea”

Il diritto dell’UE si compone di diritto originario, composto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee e da quelli successivi di modifica, nonché ai principi generali del diritto (diritto non scritto), e dal diritto derivato, che comprende tutti gli atti giuridici emanati dalle istituzioni europee (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri).”.

Le fonti primarie”

Le fonti primarie sono le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge, le leggi regionali ecc.”.

Le fonti secondarie: regolamenti, ordinanze e statuti”

Le fonti secondarie sono atti formalmente o soggettivamente amministrativi ma sostanzialmente normativi, i quali, proprio in quanto finalizzati a orientare l’azione della P.A., costituiscono le fonti specifiche del diritto amministrativo. Rientrano in questa categoria i regolamenti, le ordinanze e gli statuti”.

“I regolamenti”

“I regolamenti sono atti formalmente amministrativi, poiché emanati da organi del potere esecutivo, ma dotati di forza normativa, in quanto contengono norme idonee a innovare l’ordinamento giuridico con i caratteri di generalità ed astrattezza. Il fondamento della potestà regolamentare è riposto nella legge: gli organi amministrativi possono emanare regolamenti solo quando una legge attribuisca loro tale potere. I regolamenti possono essere di vario tipo (statali e non statali; esterni o interni; di esecuzione, di attuazione o di integrazione e così via).”.

“Le ordinanze”

“Per ordinanze si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti e, dunque, impongono ordini. Le ordinanze, per essere fonti del diritto, devono avere carattere normativo, e cioè creare delle statuizioni precettive generali e astratte. Esse non possono contrastare con la Costituzione e le leggi ordinarie, e non possono mai contenere norme penali.”.

“Gli statuti degli enti pubblici”

“Lo statuto è un atto normativo che ha come oggetto l’organizzazione dell’ente e le linee fondamentali della sua attività. Lo statuto è, quindi, espressione di una potestà organizzatoria a carattere normativo, che può essere attribuita allo stesso ente sulla cui organizzazione si statuisce (in questo caso si parla di autonomia statutaria), oppure ad un organo o ente diverso (cd. etero-statuti). Nel nostro ordinamento sono presenti varie tipologie di statuti: regionali; delle autonomie locali; di altri enti pubblici.”.

“Norme interne, circolari e prassi amministrativa: regole di comportamento per la P.A. ma non fonti”

“Tutte le pubbliche amministrazioni emanano norme relative al funzionamento dei loro uffici o alle modalità di svolgimento della loro attività, che danno luogo a un «ordinamento amministrativo interno» distinto dall’ordinamento giuridico generale, che invece rileva all’esterno. Queste norme hanno come destinatari soltanto coloro che fanno parte di una determinata amministrazione e sono qualificate come norme interne. Le norme interne non sono fonti del diritto. Non costituisce fonte del diritto la prassi amministrativa, per cui l’inosservanza di essa può al massimo costituire un «sintomo» di eccesso di potere, qualora non adeguatamente motivata.”.

Capitolo 2 – Le situazioni giuridiche soggettive

Cosa sono le situazioni giuridiche soggettive?”

Le situazioni giuridiche soggettive sono quelle situazioni di vantaggio o di svantaggio di cui i soggetti risultano titolari nei rapporti giuridici. Queste situazioni, a loro volta, si dicono attive o passive a seconda che abbiano un contenuto favorevole o sfavorevole per il titolare. Le situazioni soggettive attive sono: il diritto soggettivo; il diritto potestativo; il potere e la potestà; l’interesse legittimo; l’interesse semplice. Le posizioni soggettive passive sono: l’obbligo; il dovere; l’onere; la soggezione.”.

“Il diritto soggettivo”

“Il diritto soggettivo è la posizione giuridica di vantaggio che l’ordinamento conferisce a un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine a un bene, nonché la tutela degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno ed immediato.”.

“L’interesse legittimo”

“L’interesse legittimo è una posizione di vantaggio riservata a un soggetto in relazione a un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo, e consiste nell’attribuzione, a tale soggetto, di poteri idonei a influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene. I parametri che caratterizzano l’interesse legittimo sono la qualificazione e la differenziazione.”.

Distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi”

“L’interesse legittimo è collegato all’esercizio del potere amministrativo La distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi è importante ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: la lesione dell’interesse legittimo attiene ad un cattivo uso del potere amministrativo e si fa valere davanti al giudice amministrativo. Al contrario, la lesione del diritto soggettivo contesta l’esistenza stessa del potere e si fa valere davanti al giudice ordinario.”.

“Interessi diffusi e collettivi”

“Gli interessi diffusi sono quelli comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. Si tratta, cioè, di interessi relativi a beni insuscettibili di appropriazione individuale e, per questo, definiti «adespoti», cioè senza portatori, privi di titolari. Gli interessi collettivi sono, invece, quelli che hanno come portatore un ente esponenziale di un gruppo non occasionale, della più varia natura giuridica, ma autonomamente individuabile.”.

“Le situazioni giuridiche soggettive passive”

“Le situazioni giuridiche soggettive passive o di svantaggio sono quelle che attribuiscono al titolare una posizione sfavorevole, prevedendo la subordinazione dell’interesse di quest’ultimo a quello di altri soggetti. Esse sono: l’obbligo, il dovere, l’onere e la soggezione.”.

Capitolo 3 – L’organizzazione della P.A.: Stato, enti territoriali ed enti pubblici

Il pluralismo della pubblica amministrazione”

La funzione amministrativa è svolta da una pluralità di soggetti, tutti riconducibili al concetto di P.A. La pubblica amministrazione, dunque, è formata da tutti gli organi dello Stato e dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, ai quali sono affidate le funzioni di realizzazione degli interessi pubblici.”.

Principi costituzionali”

Per le sintesi dei principi costituzionali, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale che ti interessano 😉

Il principio democratico e la separazione fra indirizzo politico e gestione”

L’art. 1 della Costituzione sancisce il principio democratico, secondo cui il popolo esercita la sovranità, tra l’altro, eleggendo i suoi rappresentanti ai vertici degli organi pubblici per esercitare il potere politico. In base al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale, le prime spettano agli organi politici o di vertice, mentre la seconda è di competenza dei dirigenti pubblici.”.

Autonomia e decentramento”

L’art. 5 della Costituzione stabilisce i principi di autonomia e decentramento, in virtù dei quali la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, oltre ad attuare, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo. Il decentramento, a sua volta, può essere autarchico, burocratico o funzionale.”.

Sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione”

Il conferimento delle funzioni amministrative è regolato dai principi di sussidiarietà (orizzontale e verticale), differenziazione e adeguatezza. Inoltre, l’art. 120 della Costituzione sancisce il principio di leale cooperazione, il quale attiene alle relazioni organizzative intercorrenti tra amministrazioni pubbliche.”.

I principi sull’organizzazione dei pubblici uffici”

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri (art. 95, comma 3, Cost.). I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97, comma 2).

L’organizzazione amministrativa statale”

Si ha organizzazione diretta quando la struttura operativa appartiene direttamente allo Stato. L’organizzazione indiretta, invece, si articola attraverso enti pubblici istituzionali ed enti territoriali.

L’apparato amministrativo centrale. Il Governo e l’organizzazione per Ministeri”

Per le sintesi dell’apparato amministrativo centrale, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale che ti interessano 😉

Il Governo”

L’organo che sovrintende all’amministrazione centrale dello Stato è il Governo, in cui si identifica, a livello costituzionale, il potere esecutivo. Esso si compone di più organi, distinti ma articolati unitariamente: il Consiglio dei Ministri; il Presidente del Consiglio dei Ministri; i Ministri.”.

L’organizzazione «per Ministeri»”

Il Ministero è la ripartizione fondamentale dell’amministrazione centrale italiana; ciascuno di essi è competente per un ramo di attività amministrativa e per determinate materie e affari spettanti allo Stato. La disciplina delle strutture ministeriali è contenuta nel D.Lgs. 300/1999.”.

“Le Agenzie e le Aziende autonome”

“Le Agenzie sono vigilate e controllate dai Ministeri competenti, ma godono di piena autonomia operativa e di bilancio nell’ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi concreti, assegnati loro dai Ministri e formalizzati in apposite «convenzioni» stipulate con i rispettivi direttori generali. Le Aziende autonome sono invece organismi atipici, privi, di norma, di personalità giuridica, ma dotati di una propria e distinta organizzazione amministrativa, pur se incardinata nell’amministrazione statale.”.

“Organi consultivi: Consiglio di Stato, CNEL e Avvocatura dello Stato”

“Dell’amministrazione centrale fanno parte alcuni organi che svolgono prevalentemente funzioni consultive. Per saperne di più, scrivi i titoli dei sottoparagrafi di cui vorresti una sintesi”.

“Il Consiglio di Stato “

Il Consiglio di Stato è un organo di rilievo costituzionale italiano, dotato di una duplice funzione: esso è, infatti, sia organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo, del Parlamento e delle Regioni, sia il massimo organo di giustizia amministrativa, fungendo da giudice di appello rispetto alle decisioni dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).”.

“Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)”

Il CNEL è un organo di consulenza previsto dall’art. 99 della Costituzione. Esso svolge una funzione consultiva nei confronti del Governo, del Parlamento e delle Regioni in materia di economia, lavoro e politica sociale. Ha anche il potere di iniziativa legislativa in tali materie, potendo dunque contribuire all’elaborazione delle leggi.”.

“L’Avvocatura dello Stato”

“L’Avvocatura dello Stato è l’organo che rappresenta e difende legalmente lo Stato italiano e le pubbliche amministrazioni in giudizio; essa agisce sia in sede civile, penale, amministrativa, contabile, che in arbitrati e davanti alle giurisdizioni internazionali. L’Avvocatura dello Stato svolge anche una funzione consultiva nei confronti della P.A., che si traduce nella collaborazione alla soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative.”.

“Organi di controllo: la Corte dei conti”

“La principale funzione degli organi di controllo sta nell’assicurare che gli organi dell’amministrazione attiva agiscano in modo conforme alle leggi e in base alle effettive esigenze dell’Amministrazione dello Stato, nel perseguimento dell’interesse pubblico. In particolare, la Corte dei conti è titolare della giurisdizione su questioni riguardanti la contabilità pubblica, nonché su quelle indicate dalla legge; inoltre, essa è istituzione superiore di controllo.”.

L’organizzazione periferica dello Stato”

“L’amministrazione dello Stato si avvale anche dell’opera di enti pubblici strumentali e di diversi uffici amministrativi distribuiti sul territorio nazionale. Questi ultimi hanno competenza territoriale limitata e costituiscono l’amministrazione periferica dello Stato a competenza generale.”.

Il ruolo del Prefetto e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo”

Il Prefetto è un organo monocratico che rappresenta il Governo a livello provinciale; è a capo della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG), la quale è la principale articolazione periferica del Ministero dell’Interno. Le Prefetture sono dunque le sedi in cui il Prefetto esercita le sue funzioni e assicurano un raccordo tra l’amministrazione statale centrale e il territorio provinciale, fornendo servizi ai cittadini e garantendo la leale collaborazione tra gli uffici statali e gli enti locali.”.

Il Sindaco come ufficiale del Governo”

“In veste di ufficiale del Governo, il Sindaco esercita specifiche funzioni delegate dallo Stato, distinte dai suoi compiti come capo dell’amministrazione comunale. In questi casi, dunque, il Sindaco costituisce un braccio operativo dello Stato a livello locale, assicurando l’espletamento di importanti funzioni amministrative e garantendo il collegamento tra lo Stato centrale e la comunità comunale.”.

Le autorità amministrative indipendenti”

“Le autorità amministrative indipendenti sono enti od organi pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzati da autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile, e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell’esecutivo. La legge attribuisce alle autorità amministrative indipendenti: i poteri ispettivi e d’indagine; i poteri sanzionatori e di sollecitazione; i poteri decisori; i poteri regolamentari.”.

L’assetto territoriale della Repubblica dopo la riforma del Titolo V (L. cost. 3/2001)”

Oltre che allo Stato, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni (art. 114 Cost.). Si tratta di enti autonomi dotati di propri Statuti, poteri e funzioni, nei quali il territorio costituisce non soltanto l’elemento delimitativo della sfera di competenza e di efficacia dei relativi poteri, ma è elemento costitutivo, nel senso che l’ente non potrebbe esistere senza di esso; per tale motivo sono chiamati enti territoriali.”.

Le Regioni”

La Regione è un ente territoriale di cui si compone la nostra Repubblica, che esercita i suoi poteri e le sue funzioni all’interno di un determinato territorio e nei confronti di una determinata popolazione per mezzo di un apparato di governo: territorio, popolazione e apparato di governo sono gli elementi costitutivi della Regione. In Italia ci sono 20 regioni, di cui 5 a statuto speciale.”.

Autonomia statutaria”

Ciascuna Regione ha un proprio statuto, ossia un atto che disciplina l’organizzazione interna della Regione, i fini che intende perseguire e le regole fondamentali che intende darsi.”.

Autonomia legislativa”

Alle Regioni è riconosciuta potestà legislativa, cioè la possibilità di creare atti normativi.”.

L’art. 116, comma 3, Cost. e il regionalismo differenziato”

Il testo costituzionale (art. 116, comma 3) apre alla possibilità di prevedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, limitatamente ad alcune materie, in favore delle Regioni a statuto ordinario. Per diversi anni al dettato costituzionale non è stato dato seguito: con l’emanazione della L. 86/2024, è stato avviato il processo di attuazione della cd. autonomia differenziata.”.  

Autonomia regolamentare e amministrativa”

Le Regioni hanno potere regolamentare su qualsiasi materia che non sia di legislazione esclusiva dello Stato. Anche su queste ultime materie, tuttavia, le Regioni possono esercitare il proprio potere regolamentare previa delega dello Stato. L’autonomia amministrativa delle Regioni è stabilita dall’art. 118 Cost. e deve aderire ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.”.

L’autonomia finanziaria e il federalismo fiscale”

L’autonomia finanziaria delle Regioni è riconosciuta espressamente dalla Costituzione (art. 119 Cost.). Tale autonomia si sostanzia nella potestà di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie di cui le Regioni hanno bisogno per la realizzazione delle funzioni loro affidate.”.

Il sistema di governo regionale”

Per una sintesi del paragrafo sul sistema di governo regionale, scrivi i titoli dei singoli sottoparagrafi”

Consiglio regionale”

Il Consiglio regionale è l’assemblea legislativa di una Regione a statuto ordinario o speciale. Il Consiglio è l’organo rappresentativo dei cittadini a livello regionale con funzioni principalmente legislative e di controllo politico sull’operato della Giunta regionale (l’organo esecutivo). I consiglieri regionali sono eletti direttamente dai cittadini della Regione. Il Consiglio regionale è presieduto da un Presidente eletto al suo interno.”.

Giunta regionale”

La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione: è responsabile dell’attuazione delle leggi regionali, della gestione amministrativa e della definizione delle politiche regionali.”.

Presidente della Regione”

Il Presidente della Regione è il capo dell’esecutivo regionale (la Giunta regionale) e, allo stesso tempo, svolge le funzioni di rappresentanza esterna dell. Egli viene eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente.”.

Il controllo dello Stato sugli organi regionali”

L’art. 126 Cost. distingue cause di scioglimento del Consiglio regionale che implicano un controllo statale e cause di scioglimento cd. interne, ossia relative al funzionamento e alle attività degli organi politici regionali.”.

Le autonomie locali”

Sono enti locali, secondo il TUEL, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le comunità montane e isolane e le unioni di Comuni. Gli enti locali possono dotarsi di un proprio statuto, rispettando i principi fissati dalla Costituzione e hanno potestà regolamentare limitatamente alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”.

Il Comune”

Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esso rappresenta il primo livello di governo nella configurazione della Repubblica. Organi del Comune sono: il Consiglio comunale, che è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, la Giunta, che è l’organo esecutivo, e il Sindaco, che è il capo dell’amministrazione comunale e svolge anche funzioni di ufficiale di governo.”.

La Provincia”

La Provincia è l’ente autonomo che, insieme con Comuni, Città metropolitane e Regioni, costituisce la Repubblica e, al pari degli altri enti citati, è dotata di uno statuto, di poteri e funzioni. La Provincia svolge tutte le funzioni amministrative che non possono essere svolte adeguatamente dal Comune, in base al principio di sussidiarietà. Sono organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci.”.

La Città metropolitana”

La Città metropolitana è un ente territoriale di vasta area, introdotto dalla legge Delrio (L. 56/2014) in sostituzione delle Province in alcune grandi aree urbane: essa è dotata di propri statuti, poteri e funzioni. Sono di competenza della Città metropolitana, tra l’altro, le medesime funzioni fondamentali attribuite alle Province, unitamente ad altre funzioni fondamentali individuate con riferimento alle stesse.”.

«Roma capitale»”

Roma è la Capitale d’Italia e gode di uno status speciale, definito dalla legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) e ulteriormente regolato dalla L. 56/2014. Questa normativa estende a Roma le norme relative alle Città metropolitane, riconoscendole oltre a quelle già spettanti al Comune di Roma, ulteriori funzioni amministrative che tale ente è chiamato a svolgere in quanto Capitale della Repubblica.”.

“Gli enti pubblici”

“Ente pubblico è un ente con personalità giuridica diverso dallo Stato, che svolge funzioni amministrative. La qualifica di ente pubblico deve essere espressamente riconosciuta dal legislatore. Nell’ambito della classificazione degli enti pubblici, la dottrina distingue tra: corporazioni e istituzioni; enti territoriali ed enti istituzionali; enti nazionali ed enti locali; enti strumentali; enti autarchici propriamente detti ed enti pubblici economici; enti ausiliari; enti necessari”.

“Gli enti pubblici autarchici”

“Gli enti pubblici cd. funzionali, che agiscono in regime di diritto amministrativo, e che possono qualificarsi come pubbliche amministrazioni, sono gli enti autarchici. Caratteri degli enti pubblici autarchici sono: l’autarchia, l’autogoverno, l’autonomia, l’autotutela. Sono, invece, denominati enti pubblici economici (E.P.E.) quegli enti che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche.”.

La struttura degli enti pubblici: organi e uffici”

“Per una sintesi del paragrafo di questo paragrafo, scrivi i titoli dei singoli sottoparagrafi.”.

“L’organo”

“Nell’organizzazione di ogni ente pubblico si distingue tra organi e uffici. Gli organi sono il complesso di persone o la singola persona preposta allo svolgimento di una potestà pubblica. Elementi essenziali dell’organo sono il titolare dello stesso e l’esercizio, da parte di quest’ultimo, di una pubblica potestà.”.

“L’ufficio”

“L’ufficio è il complesso organizzato di sfere di competenza, persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto all’espletamento di un’attività strumentale tale da consentire all’organo di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente.”.

Rapporto organico e rapporto di servizio”

“Il rapporto organico è un rapporto non giuridico che rileva ai fini della diretta imputazione dell’attività svolta dal titolare dell’organo all’ente di cui costituisce elemento strutturale: infatti, l’atto compiuto dal titolare dell’organo risulta essere atto dell’ufficio o dell’organo e, in quest’ultimo caso, viene direttamente imputato all’ente. Il cd. rapporto di servizio è, invece, la relazione esterna tra la persona fisica e l’ente, in virtù della quale sorgono le posizioni giuridiche favorevoli e sfavorevoli tra due distinti soggetti giuridici.”.

La prorogatio degli organi”

“La prorogatio degli organi è quel principio in forza del quale il titolare di un organo, quando non venga tempestivamente sostituito allo scadere del suo mandato o incarico, continua a esercitare legittimamente le sue funzioni fino alla nomina del sostituto.”.

Rapporti interorganici”

Si definiscono rapporti interorganici le relazioni esterne tra gli uffici e gli organi che compongono gli enti pubblici. In particolare essi sono: la gerarchia, la direzione, il coordinamento e il controllo.”.

La competenza”

“La competenza di un organo designa il complesso di poteri e funzioni che esso può esercitare per perseguire fini di pubblico interesse. La competenza può essere per materia, per territorio, per grado o per valore. La competenza amministrativa è inderogabile; tuttavia, la legge prevede dei casi in cui, pur non operandosi un trasferimento della competenza, si determina lo spostamento del suo esercizio ad altro organo. Tali istituti sono: l’avocazione, la delega e la sostituzione.”.

Espansione online interna al Capitolo – Gli enti pubblici economici e gli enti pubblici in forma societaria

“Lo Stato-imprenditore e l’intervento nell’economia”

“In alcuni casi l’amministrazione opera direttamente sul mercato, svolgendo un’attività che può essere definita di impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., ossia un’attività organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi: si tratta del cd. Stato imprenditore.”.

“Il processo di privatizzazione”

“A partire dagli anni Novanta, ha avuto inizio un imponente fenomeno di privatizzazione, al quale è stato associato il passaggio dallo Stato imprenditore e interventista allo Stato regolatore, il quale diventa «autore» delle regole del gioco.”.

“Gli enti pubblici economici”

“Sono denominati enti pubblici economici (E.P.E.) quegli enti che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche.”.

“Gli enti pubblici in forma societaria e il .T.U. partecipate”

“Spesso la P.A. si avvale di strutture societarie dalla stessa partecipate per l’esercizio di attività pubblicistiche: si pensi al fenomeno delle privatizzazioni degli enti pubblici economici, oppure, a livello locale, alle società a partecipazione mista, o totalmente pubbliche, per lo svolgimento dei servizi pubblici locali.”.

“Il T.U. partecipate (D.Lgs. 175/2016)”

“Gli enti pubblici in forma societaria sono disciplinati dal D.Lgs. 175/2016, cd. Testo Unico sulle società partecipate, con cui il legislatore persegue un duplice obiettivo: da un lato, ridurre il numero delle società partecipate dalle P.A. già esistenti; dall’altro, individuare i criteri attraverso cui razionalizzare la platea delle partecipate.”.

“Ambito di applicazione”

“Il D.Lgs. 175/2016 (T.U. partecipate) si applica sia alle società controllate, cioè quelle che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, sia alle società partecipate, cioè quelle in cui la P.A. è titolare della qualità di socio, oppure dispone di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi. Entrambe le tipologie di società sono sottoposte, per quanto non derogato dallo stesso T.U., al regime proprio delle società disciplinate dal codice civile e dalle norme generali del diritto privato.”.

“I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica e le attività consentite”

“Le pubbliche amministrazioni possono far parte esclusivamente di società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.”.

“I soggetti pubblici nell’ordinamento europeo”

“La natura pubblica di una struttura societaria può anche portare all’inclusione della stessa in alcune figure pubbliche che derivano dall’ordinamento dell’UE, e che si sono imposte anche sul piano nazionale.”.

“L’organismo di diritto pubblico”

“In base al Codice dei contratti pubblici, l’organismo di diritto pubblico è un qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria, dotato di capacità giuridica e istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale o commerciale.”.

“L’impresa pubblica”

“In base al Codice dei contratti pubblici, l’impresa pubblica è l’impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante. “.

“Differenze”

“L’organismo di diritto pubblico e l’impresa pubblica rispondono a logiche completamente diverse, in quanto: l’organismo è caratterizzato dal soddisfacimento di bisogni generali a carattere non industriale o commerciale; l’impresa è volta, invece, allo svolgimento di attività economica a carattere imprenditoriale.”.

Capitolo 4 – Il pubblico impiego e le responsabilità del dipendente

Il rapporto di pubblico impiego”

Il rapporto di pubblico impiego si riferisce a un tipo di rapporto di lavoro in cui un individuo presta la propria attività lavorativa, in modo continuativo e retribuito, al servizio dello Stato o di un ente pubblico non economico. Questo tipo di rapporto comporta l’assunzione di specifici diritti e obblighi da parte del lavoratore nei confronti dell’ente pubblico.”.

Pubblico impiego e Costituzione”

Il pubblico impiego è un rapporto di lavori speciale, in quanto intercorre tra una P.A. e un soggetto privato. Nell’ambito del testo costituzionale si rintracciano alcuni tra i canoni fondamentali in materia di pubblico impiego, tra cui: il principio dell’accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza (art. 51) e per concorso pubblico (art. 97); il dovere per i pubblici impiegati di adempiere con onore alle proprie funzioni e di porsi al servizio esclusivo della Nazione (artt. 54 e 98); la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici (art. 28).”.

Le «peculiarità» del pubblico impiego: natura giuridica”

Il rapporto di pubblico impiego è stato oggetto nel tempo di numerosi interventi legislativi. Si tratta, in sostanza, si un modello misto: alle norme di diritto comune, infatti, si affiancano speciali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducono discipline limitate ai soli dipendenti delle amministrazioni pubbliche.”.

La privatizzazione”

Per un riassunto dettagliato del paragrafo, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale.”.

Il D.Lgs. 165/2001, T.U. pubblico impiego”

Il D.Lgs. 165/2001, noto come Testo Unico sul pubblico impiego (TUPI), rappresenta la principale fonte normativa in materia di pubblico impiego. Questo decreto ha riordinato la disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, incorporando gran parte delle normative precedenti e consolidando il processo di privatizzazione del lavoro pubblico.”.

L’ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001”

Il D.Lgs. 165/2001 si applica alle pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del citato T.U.; sono, invece, escluse le categorie di pubblici dipendenti tassativamente indicate all’art. 3 (ad es., i magistrati ordinari, amministrativi e contabili).”.

Atti di micro e di macro organizzazione”

Conseguenza della privatizzazione del lavoro pubblico è stata che gli atti della P.A. datrice di lavoro non sono più tutti amministrativi propriamente detti, aventi quindi carattere pubblicistico, ma si distinguono in: atti di macro organizzazione, cioè atti di natura ancora pubblicistica con cui la P.A. definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; atti di micro organizzazione, di natura privatistica, che riguardano l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.

Le riforme del pubblico impiego”

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La riforma Brunetta”

La cd. riforma Brunetta (L. 15/2009) e il relativo decreto attuativo (D.Lgs. 150/2009) hanno rivoluzionato il funzionamento dell’amministrazione italiana, nell’ottica dell’aumento di produttività del lavoro pubblico e di una migliore organizzazione dello stesso, sulla base dei principi di efficienza e trasparenza.”.

Dalla riforma Madia (decreti legislativi nn. 74 e 75 del 2017) alle misure legate al PNRR”

L’assetto del lavoro pubblico è stato nuovamente inciso con la legge delega 124/2015 e i suoi decreti attuativi, ossia il D.lgs. 75/2017 e il D.Lgs. 74/2017 (cd. riforma Madia). All’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), diretto alla ripresa economica del Paese dopo l’emergenza pandemica, sono correlate una serie di riforme normative che incidono su diversi profili, tra cui: le progressioni; la mobilità individuale; l’accesso alla dirigenza pubblica.”.

Le fonti individuate del pubblico impiego: legge e contratto collettivo”

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L’equilibrio tra legge e contratto”

I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello stesso Testo unico che costituiscono disposizioni a carattere imperativo (art. 2, TUPI).”.

La contrattazione collettiva nazionale e integrativa”

La contrattazione collettiva nel pubblico impiego riguarda tutte le materie attinenti il rapporto di lavoro. Alla contrattazione collettiva spetta, ad esempio, la disciplina della durata dei contratti nazionali e di quelli integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, nonché la competenza esclusiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.”.

I comparti e le aree dirigenziali”

I comparti di contrattazione e le aree dirigenziali sono le categorie in cui è suddiviso il pubblico impiego per la contrattazione collettiva nazionale. I Comparti di contrattazione sono i settori in cui vengono definiti i contratti collettivi per i dipendenti pubblici. Dal 2016 sono stati ridotti a quattro e cioè: funzioni centrali, funzioni locali, sanità, istruzione e ricerca. Le aree dirigenziali invece riguardano la dirigenza pubblica e i settori corrispondono a quelli dei comparti.”.

I soggetti della contrattazione: ARAN e sindacati”

Soggetti della contrattazione collettiva sono l’ARAN, cioè l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e le rappresentanze sindacali dotate di maggiore rappresentatività ovvero quelle che hanno nel comparto considerato una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando la media tra il dato associativo e quello elettorale.”.

L’accesso ai pubblici uffici”

In base all’art. 97 della Costituzione, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Anche l’art. 35 del TUPI disciplina l’accesso ai pubblici uffici, stabilendo che l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene: tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta; mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.”.

Il concorso pubblico”

Le procedure selettive sono guidate da principi fondamentali che assicurano l’imparzialità e l’efficienza del processo. Questi principi includono la pubblicità della procedura, la trasparenza delle modalità di svolgimento, l’oggettività dei criteri di valutazione e la parità di trattamento tra i candidati. Tali principi sono sanciti dall’articolo 35 del TUPI, che funge da quadro normativo per l’accesso al pubblico impiego. L’obiettivo è garantire che tutti i candidati abbiano le stesse opportunità e che il processo di selezione sia giusto e trasparente.”.

Lo svolgimento del concorso pubblico”

La procedura concorsuale è disciplinata dal D.P.R. 487/1994, che stabilisce le norme per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi. Questo regolamento è stato modificato dal D.P.R. 82/2023, che aggiorna i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. Tra i requisiti fondamentali vi sono la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, e il possesso dei titoli di studio richiesti.”.

La formazione e lo scorrimento della graduatoria”

Al termine dello svolgimento delle prove d’esame, le commissioni di concorso elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle prove stesse. La graduatoria di merito, risultante dall’applicazione dei titoli, nonché quella finale, sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate sul Portale unico del reclutamento e sul sito dell’amministrazione procedente, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti.”.

La centralizzazione delle assunzioni e i concorsi unici su base territoriale”

Il D.L. 25/2025 ha previsto un nuovo sistema di centralizzazione delle assunzioni, nel quale un ruolo cruciale viene svolto dalla Commissione RIPAM, Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni: a tale organo, infatti, viene affidata la fase di selezione di tutto il personale pubblico.”.

Le tipologie contrattuali flessibili e gli incarichi esterni”

Le tipologie flessibili del rapporto di lavoro nel pubblico impiego includono contratti a tempo determinato e part-time. Queste forme contrattuali sono utilizzate per rispondere a esigenze temporanee o specifiche, garantendo flessibilità nella gestione del personale.”.

L’organizzazione del personale”

Le amministrazioni pubbliche devono ispirare la loro organizzazione ai seguenti principi: funzionalità; ampia flessibilità; collegamento delle attività degli uffici; garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa; l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’UE.”.

L’inquadramento dei pubblici dipendenti”

L’inquadramento dei pubblici dipendenti è un processo che si basa su criteri orizzontali e verticali. In senso orizzontale, i dipendenti sono suddivisi in comparti e aree dirigenziali, come Funzioni centrali, Funzioni locali, Scuola e Sanità. In senso verticale, l’inquadramento si riferisce all’area funzionale, che determina la mansione e il livello di responsabilità di ciascun dipendente.”.

Il Piano triennale dei fabbisogni”

Il Piano dei fabbisogni di personale è uno strumento strategico che le amministrazioni pubbliche utilizzano per pianificare e gestire le risorse umane. Questo piano è essenziale per garantire che le amministrazioni dispongano del personale necessario per svolgere le loro funzioni in modo efficiente ed efficace. La pianificazione dei fabbisogni di personale deve tenere conto delle esigenze operative, delle risorse disponibili e delle priorità strategiche dell’ente.”.

Il sistema delle relazioni con il pubblico”

Il sistema delle relazioni con il pubblico e della comunicazione istituzionale è progettato per soddisfare i bisogni dei cittadini-utenti. Le relazioni con il pubblico, nelle pubbliche amministrazioni, sono gestite da un apposito ufficio denominato U.R.P., Ufficio relazioni con il pubblico.”.

Mansioni e progressioni”

Per un riassunto dettagliato del paragrafo, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale.”.

La disciplina delle mansioni”

La mansione è l’insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire.”.

Le progressioni”

Le progressioni sono «mutamenti» della prestazione lavorativa e si distinguono in economiche, laddove si sostanzino in scatti da una posizione economica all’altra nell’ambito della medesima area funzionale, e di carriera, nel caso riguardino avanzamenti di posizione da un’area contrattuale a quella superiore.”.

La dirigenza pubblica”

Per un riassunto dettagliato del paragrafo, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale.”.

La distinzione tra politica e amministrazione”

I dirigenti pubblici sono figure centrali nell’amministrazione pubblica, incaricate di gestire e attuare le politiche definite dagli organi di governo. I dirigenti adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi. Ad essi compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono, inoltre, responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”.

L’accesso alla dirigenza e il conferimento degli incarichi dirigenziali”

L’accesso alla dirigenza avviene tramite concorso, tuttavia, il rapporto tra P.A. e dirigente diviene effettivo solo con il conferimento di un incarico.”

Lo spoil system”

L’istituto dello spoil system caratterizza una parte del personale burocratico come di stretta estrazione fiduciaria, legandone ingresso e uscita dall’amministrazione all’avvicendamento dei diversi esecutivi.”.

I doveri del pubblico dipendente”

Il dipendente pubblico deve rispettare due tipologie di doveri. La prima, di stampo pubblicistico, nella quale si collocano, tra gli altri, il dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 51 Cost.), i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), il dovere di esclusività dei pubblici dipendenti (art. 98 Cost.) La seconda, che richiama doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà sanciti dagli artt. 2104 e 2105 c.c.”.

Il Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013, mod. dal D.P.R. 81/2023)”

Il Codice di comportamento generale è il D.P.R. 62/2013, modificato dal D.P.R. 81/2023. Il Codice definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare: tali previsioni sono poi integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.”.

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: il whistleblowing”

Il whistleblowing tutela i dipendenti che segnalano illeciti di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito lavorativo. La normativa protegge questi dipendenti da eventuali ritorsioni, promuovendo la trasparenza e l’integrità nell’amministrazione pubblica.”.

Il dovere di esclusività e le incompatibilità nel pubblico impiego (art. 53, D.Lgs. 165/2001)”

Il dovere di esclusività per i dipendenti pubblici implica che essi devono dedicare la loro attività lavorativa esclusivamente all’amministrazione di appartenenza, evitando di svolgere altre attività che possano interferire con i loro compiti istituzionali (art. 98 Cost.). Questo principio è fondamentale per garantire che i dipendenti pubblici operino con imparzialità e dedizione, senza conflitti di interesse che possano compromettere l’efficienza e l’integrità del servizio pubblico.”.

I diritti del pubblico dipendente”

I diritti del dipendente pubblico si dividono in patrimoniali e non patrimoniali. Tra i diritti patrimoniali, il più rilevante è il diritto alla retribuzione, che comprende un trattamento fondamentale e uno accessorio. I diritti non patrimoniali includono il diritto all’ufficio, allo svolgimento delle mansioni, al riposo, alla riservatezza, alle pari opportunità, alla salute e sicurezza sul lavoro, e i diritti sindacali e di sciopero.”.

Lo svolgimento del rapporto di impiego”

Il rapporto di pubblico impiego è destinato a subire, durante gli anni, modificazioni che possono investire sia la P.A. datrice di lavoro (modificazioni soggettive) che i contenuti della prestazione lavorativa (modificazioni oggettive). Tra queste modificazioni ci sono l’aspettativa, il comando o il collocamento fuori ruolo. Per l’approfondimento delle possibili modificazioni citate e di tutte le altre, ti consiglio di consultare il manuale 😉”.

La mobilità”

La mobilità è una vicenda modificativa del rapporto di impiego che si distingue, a sua volta, in individuale e collettiva. Per saperne di più sulla mobilità, scrivi i nomi dei sottoparagrafi del tuo manuale 😊”.

Mobilità individuale (volontaria e obbligatoria)”

La mobilità individuale può essere volontaria o obbligatoria. La mobilità individuale volontaria consente ai dipendenti di trasferirsi tra amministrazioni diverse, a condizione che vi sia una corrispondenza di qualifica, che il dipendente faccia domanda di trasferimento e che vi sia il consenso della P.A. La mobilità obbligatoria, invece, può essere imposta per esigenze organizzative o funzionali dell’amministrazione e prevede il trasferimento dei dipendenti all’interno della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”.

La mobilità collettiva”

Una volta all’anno le amministrazioni pubbliche devono verificare l’esistenza di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale e attivare la procedura di mobilità collettiva. La mobilità collettiva ha lo scopo di ottimizzare l’uso delle risorse umane nelle amministrazioni.”.

L’estinzione del rapporto di impiego”

Il rapporto di pubblico impiego può anche estinguersi, per diverse cause (ad esempio, per licenziamento o dimissioni). Per saperne di più, leggi il tuo manuale 😊

Controversie di lavoro nel pubblico impiego”

In caso di controversie relative al rapporto di pubblico impiego, la competenza spetta al giudice ordinario e riguarda «tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni», ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro non privatizzati. Sono incluse le controversie riguardanti l’assunzione al lavoro (ad eccezione delle fasi relative alle procedure concorsuali), il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte.”.

Le responsabilità dei pubblici dipendenti”

Il pubblico dipendente, nello svolgimento del suo rapporto lavorativo, può incorrere in 4 tipi di responsabilità: civile; penale; amministrativo-contabile; disciplinare. La fonte di tali responsabilità è l’art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.”.

La responsabilità disciplinare”

La responsabilità disciplinare si ricollega ad una violazione degli obblighi di condotta del pubblico dipendente e si colloca all’interno di un rapporto di lavoro tra un soggetto – la P.A. – dotato di potere disciplinare e un altro soggetto – il dipendente – su cui tale potere si esercita.”.

Procedimento disciplinare e sanzioni”

Il procedimento disciplinare per i dipendenti pubblici varia in base alla gravità dell’infrazione. Per infrazioni minori, come il rimprovero verbale, la gestione è affidata al responsabile della struttura del dipendente, seguendo le norme del contratto collettivo. Per infrazioni più gravi, è necessario individuare un Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) competente, con la possibilità di una gestione unificata tra più amministrazioni. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito. Le violazioni degli obblighi di comportamento da parte dei dipendenti pubblici possono portare a diverse sanzioni disciplinari, che variano in base alla gravità dell’infrazione.”.

La responsabilità «da risultato» e la valutazione della performance”

La cd. responsabilità da risultato è connessa allo svolgimento dei compiti assegnati ai dirigenti pubblici e, più in generale, a tutti i dipendenti di una P.A. Il riconoscimento di tale forma di responsabilità è culminata con l’introduzione dei sistemi di valutazione e misurazione della performance (SMVP), regolamentati per il pubblico impiego dalle riforme Brunetta e Madia.”.

Il ciclo di gestione della performance”

La «valutazione del personale» è una procedura organica e sistematica diretta ad assicurare che su ogni dipendente si svolga periodicamente un giudizio che serve a valutare e individuarne, secondo criteri omogenei, il rendimento e le caratteristiche che si estrinsecano nell’esecuzione del lavoro.”.

Capitolo 5 – Procedimento amministrativo e accesso ai documenti (L. 241/1990). L’accesso civico (D.Lgs. 33/2013)

“L’attività amministrativa”

“L’attività amministrativa è quella con cui la P.A. provvede, nel concreto, alla cura degli interessi a essa affidati: essa, dunque, persegue i fini dettati dalla legge, ed è preordinata a un interesse pubblico. Si distingue in genere tra attività amministrativa attiva, attività amministrativa consultiva, attività amministrativa di controllo.”.

“Attività discrezionale”

Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale 😉.”.

La discrezionalità amministrativa”

La discrezionalità amministrativa è la facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico. A seconda che alla P.A. venga o meno lasciato un margine di operatività nella scelta del modo in cui agire, si è in presenza di attività discrezionale o di attività vincolata.”.

“Discrezionalità tecnica e discrezionalità mista”

“La discrezionalità tecnica consiste in un potere di valutazione di carattere tecnico, da effettuarsi sulla base di regole, conoscenze e mezzi di arti e/o scienze. Si è in presenza di discrezionalità mista quando la P.A. dispone sia di discrezionalità tecnica sia di discrezionalità amministrativa.”.

“Discrezionalità e merito”

“Dalla discrezionalità va tenuto distinto il merito amministrativo. Infatti, la discrezionalità implica una facoltà di scelta che non è libera, ma al contrario deve esprimersi entro i limiti delle norme giuridiche di buona amministrazione; il merito, invece, attribuisce alla P.A. una maggiore libertà di scelta, in quanto essa deve rispettare unicamente le cd. regole extragiuridiche di opportunità e convenienza amministrativa.”.

I principi che regolano l’attività amministrativa”

“L’attività della P.A. è sottoposta a una serie di principi e criteri direttivi che sono stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie (prima fra tutte, la L. 241/1990), nonché dai principi dell’ordinamento dell’UE. Tra questi ricordiamo: il principio di legalità; i principi di buon andamento e di imparzialità; il principio del pareggio di bilancio; il principio di sussidiarietà; il principio di trasparenza.”.

Il principio di accountability”

“L’espressione accountability indica il dovere di informare tutti gli interessati su come si è adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi. Con riferimento alle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni, tale principio si traduce nell’obbligo per la P.A. di dar conto del proprio operato alla collettività: si può parlare, dunque, di una forma di <<responsabilizzazione>> dell’amministrazione.”.

Il procedimento amministrativo (L. 241/1990)”

“Il procedimento amministrativo è la serie coordinata di atti e operazioni finalizzate all’emanazione del provvedimento amministrativo. La L. 241/1990 ha sancito il passaggio da un’attività amministrativa frutto di un’imposizione autoritativa della P.A., a un’attività che tende a essere sempre più il risultato di una cooperazione con il destinatario del provvedimento amministrativo. Le disposizioni della L. 241/1990 si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative”.

“Le fasi del procedimento”

“L’iter procedimentale si suddivide in diversi momenti: fase di iniziativa, ossia la fase iniziale o propulsiva del procedimento; fase istruttoria, in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti ai fini dell’atto da emanare; fase decisoria, nella quale si determina il contenuto dell’atto da adottare; fase integrativa dell’efficacia, che è un momento solo eventuale, e ricorre nelle ipotesi in cui la legge stessa ritiene non sufficiente il perfezionamento dell’atto affinché questo possa produrre effetti e richiede il compimento di ulteriori atti ed operazioni”.

” I termini di conclusione del procedimento “

” Per saperne di più sui termini del procedimento, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉“.

I termini stabiliti dal legislatore”

” L’art. 2 della L. 241/1990 prevede l’obbligo per la P.A. di concludere il procedimento amministrativo con l’emanazione di un provvedimento espresso. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono previsti dall’art. 2 della L. 241/1990: il termine generale è di 30 giorni, salvo diversamente stabilito per legge o con diverso provvedimento.”.

La mancata conclusione del procedimento nei termini “

Il mancato rispetto dei termini procedimentali e l’indennizzo per mero ritardo (art. 2bis). L’art. 2bis della legge sul procedimento amministrativo prevede in capo alla P.A. una responsabilità per l’ipotesi di inosservanza dolosa o colposa di tali termini. La norma si applica sia alle pubbliche amministrazioni che ai privati preposti all’esercizio di attività amministrativa.”.

Il responsabile del procedimento”

“Il responsabile del procedimento è l’autorità guida del procedimento, ossia il soggetto deputato all’attività istruttoria dei procedimenti amministrativi, il cui nominativo deve essere portato a conoscenza dei destinatari dell’attività amministrativa.”.

“La partecipazione al procedimento”

“Il principio della partecipazione è molto importante in quanto consente la soddisfazione dei criteri informatori dell’azione della P.A.: trasparenza, economicità, efficacia e imparzialità. La L. 241/1990 prevede una serie di strumenti di partecipazione al procedimento amministrativo, i quali però non si applicano ai procedimenti diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e ai procedimenti tributari.”.

La comunicazione di avvio del procedimento”

La comunicazione di avvio del procedimento è lo strumento attraverso cui si attiva e può estrinsecarsi la partecipazione dei privati all’iter amministrativo. La legge sul procedimento amministrativo stabilisce che la comunicazione è obbligatoria per: i destinatari diretti del provvedimento, i soggetti che nel procedimento devono intervenire, i potenziali controinteressati.”.

Le altre norme sulla partecipazione al procedimento”

Altri strumenti per garantire la partecipazione al procedimento sono: il diritto di intervento nel procedimento; il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti; gli accordi integrativi o sostituivi del provvedimento finale; il preavviso di rigetto; la predeterminazione dei criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici.”.

“La semplificazione dell’azione amministrativa”

“La semplificazione dell’azione amministrativa è diretta a snellire gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di rendere più celere e democratica l’attività amministrativa. Gli istituti della semplificazione, tra l’altro, comprendono: la conferenza di servizi; gli accordi; le autocertificazioni; il silenzio; la Scia, segnalazione certificata di inizio attività.”.

“La conferenza di servizi”

“Tra gli strumenti di semplificazione si colloca la conferenza di servizi, finalizzata al coordinamento delle amministrazioni per il confronto degli interessi coinvolti nel procedimento. La conferenza può svolgersi: in maniera semplificata o «asincrona», che è la regola generale e si articola in via telematica; in maniera simultanea o «sincrona», ossia attraverso l’incontro dei rappresentanti delle singole amministrazioni in vista di un esame contestuale dei vari interessi coinvolti. L’art. 14 della L. 241/1990 prevede tre diverse tipologie di conferenza dei servizi: istruttoria, decisoria e preliminare “.

“Gli accordi”

“Gli accordi fra amministrazioni pubbliche perseguono lo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di pubblico interesse.”.

“Il silenzio assenso, il silenzio fra P.A. e il silenzio devolutivo”

“Nei procedimenti a istanza di parte, per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze, se la P.A. non comunica all’interessato, nel previsto termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di rigetto o non indice una conferenza di servizi (art. 20, L. 241/1990). L’art. 17bis della citata legge disciplina, invece, gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche. Infine, il silenzio devolutivo (art. 17) comporta la possibilità di richiedere ad altri organi valutazioni tecniche di necessaria acquisizione ai fini dell’adozione del provvedimento finale, che quelli precedentemente aditi non abbiano effettuato.

“La segnalazione certificata di inizio attività, SCIA”

“La SCIA è uno strumento di semplificazione nel contesto dei rapporti tra P.A. e cittadini. L’art. 19 della L. 241/1990 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda solo dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.”.

“Il sistema delle autocertificazioni”

“Il ricorso all’autocertificazione consente al privato di poter provare, nei suoi rapporti con la P.A., determinati fatti, stati e qualità a prescindere dalla esibizione dei relativi certificati, semplicemente presentando una dichiarazione cd. sostitutiva. In tale ambito, importante è la differenziazione tra dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.”.

La digitalizzazione dell’azione amministrativa e il Codice dell’amministrazione digitale”

Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono con strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni, che tra queste ultime e i privati (art. 3bis CAD). Il testo di riferimento principale in materia è il Codice dell’amministrazione digitale (CAD).”.

“La Carta della cittadinanza digitale”

“Nella pubblica amministrazione digitale i cittadini e le imprese hanno diritti sanciti nel Codice dell’amministrazione digitale, tra cui: il diritto all’uso delle tecnologie; il diritto all’identità digitale e al domicilio digitale; il diritto di effettuare qualsiasi pagamento con modalità informatiche; il diritto a servizi online semplici e integrati.”.

“I documenti informatici e la firma digitale”

“Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il documento informatico e le firme elettroniche sono disciplinati dal Regolamento europeo 910/2014 (Reg. eIDAS) e dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), nonché dalle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall’AgID.”.

Nuove prospettive di modernizzazione: il Sistema IT-Wallet”

L’ IT-Wallet, cioè il portafoglio digitale italiano, collegato all’AppIO, consentirà, a regime, di conservare e utilizzare i documenti digitali in un unico «luogo» digitale.”.

Il diritto di accesso (artt. 22 e ss. L. 241/1990)”

“L’art. 22 della L. 241/1990 definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, e individua come «interessati» tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Obbligati a consentire l’esercizio del diritto di accesso sono: le pubbliche amministrazioni; gli enti pubblici; le aziende autonome e le aziende speciali; i gestori di pubblici servizi; le autorità di garanzia e di vigilanza; l’amministrazione dell’UE; le imprese di assicurazione.”.

“Esclusione e garanzie”

“L’art. 24 della L. 241/1990 prevede i casi di esclusione dal diritto d’accesso. In presenza di uno di tali limiti, tesi a salvaguardare gli interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all’interesse alla conoscenza degli atti amministrativi, la P.A. è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso.”.

“Modalità di esercizio dell’accesso e potere di differimento”

“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, richiesti con istanza motivata rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Si distingue tra accesso formale e informale. Il procedimento scaturito dalla richiesta di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali quest’ultima si intende respinta.”.

“La tutela del diritto di accesso documentale”

“Il diritto di accesso è tutelato in due modi: in via giudiziale, ossia ricorrendo all’intervento del giudice, oppure in via amministrativa, cioè mediante ricorso amministrativo dinanzi al difensore civico o alla Commissione per l’accesso. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è un organo istituito e operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.”.

“L’accesso civico (D.Lgs. 33/2013)”

“L’accesso civico, introdotto dal D.Lgs. 33/2013 (T.U. trasparenza), si differenzia dall’accesso di cui alla legge sul procedimento poiché è correlato all’obbligo della P.A. di pubblicare documenti, informazioni e dati, e si sostanzia nel diritto di chiunque di richiedere i medesimi. L’accesso civico cd. generalizzato si definisce, più specificamente, FOIA, Freedom of Information Act, laddove consenta ai cittadini di accedere a dati e documenti anche se non resi pubblici, senza dovere dimostrare un interesse diretto.”.

“Differenza tra accesso civico e accesso documentale”

“La sostanziale differenza tra l’accesso civico e l’accesso documentale, sta nell’ampliamento soggettivo del diritto stesso: nell’accesso civico (sia quello semplice che quello generalizzato), infatti, la richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.”.

Capitolo 6 – Atti e provvedimenti amministrativi

Atti e provvedimenti amministrativi”

“L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza e di giudizio, posta in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili. Nell’ambito della generale categoria degli atti amministrativo un posto di assoluto rilievo spetta ai provvedimenti amministrativi. Il provvedimento amministrativo è l’unico atto in grado di manifestare all’esterno la volontà della P.A. e di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario.”.

I caratteri del provvedimento amministrativo”

I provvedimenti amministrativi presentano caratteri ulteriori rispetto a quelli propri di tutti gli atti amministrativi, che sono: la tipicità, la nominatività, l’autoritarietà, l’esecutività, l’esecutorietà e l’inoppugnabilità.”.

Gli elementi dell’atto amministrativo”

Per l’analisi degli elementi dell’atto amministrativo scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉

Gli elementi essenziali”

Sono elementi essenziali dell’atto amministrativo: il soggetto (che deve essere un organo della P.A.); il destinatario (che può essere un privato o un organo pubblico); la volontà; la finalità (o causa); l’oggetto; la forma.”.

Gli elementi accidentali”

Sono elementi accidentali dell’atto amministrativo: la condizione; il termine; l’onere e la riserva.”.

La struttura dell’atto amministrativo e la motivazione”

Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi del tuo manuale 😉”.

Le parti dell’atto”

Quanto alla struttura, l’atto amministrativo può essere suddiviso in parti. La prima parte contiene: intestazione, indicazione formale dell’atto; oggetto ed estremi dell’atto. La seconda parte contiene: preambolo, cioè i provvedimenti in base ai quali l’atto è adottato; la motivazione, cioè i presupposti di fatto e di diritto; e il dispositivo, ossia la dichiarazione della volontà dell’amministrazione. La terza parte contiene il luogo e data di formazione dell’atto e la sottoscrizione, cioè la firma dell’autorità che lo emana.”.

La motivazione del provvedimento amministrativo”

La motivazione del provvedimento amministrativo è lo strumento attraverso il quale la P.A. esterna i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla emanazione di un dato provvedimento.”.

I requisiti di legittimità e di efficacia dell’atto amministrativo”

I requisiti dell’atto amministrativo sono quelle condizioni che, se soddisfatte, consentono allo stesso di raggiungere il fine per il quale è posto in essere. Si distingue tra requisiti di legittimità e requisiti di efficacia. Mentre i primi sono tutti quei requisiti richiesti dalla legge affinché l’atto, oltre che esistente sia anche valido, i secondi sono, invece, tutte le condizioni richieste affinché l’atto, già perfetto, divenga anche efficace, ossia in grado di produrre effetti.”.

“Il silenzio amministrativo”

“Per silenzio della P.A. s’intende un comportamento inerte tenuto dalla stessa, in seguito a istanze presentate da privati: di per sé tale inerzia ha un valore neutro, tuttavia il legislatore ha dato a essa di volta in volta un significato diverso. Le fattispecie di silenzio previste dal nostro ordinamento sono: il silenzio assenso; il silenzio-diniego; il silenzio devolutivo; il silenzio inadempimento.”.

“Il silenzio significativo: silenzio assenso e silenzio diniego”

“Quando al silenzio viene dato il significato di rigetto oppure di accoglimento dell’istanza del privato, si parla di silenzio significativo. In particolare, il silenzi assenso si ha quando la legge attribuisce al comportamento inerte della P.A. il significato di accoglimento dell’istanza. Al contrario, il silenzio diniego corrisponde al rigetto della domanda del privato: si tratta di una figura residuale, che ricorre nei casi in cui non ci si trovi dinanzi a un silenzio assenso.”.

“Il silenzio inadempimento”

Il silenzio inadempimento si verifica quando la P.A., a fronte di un’istanza del privato che la obbliga a provvedere entro un termine stabilito dalla legge, omette di emettere un provvedimento espresso. Si tratta, dunque, di una forma di inerzia della pubblica amministrazione che non assume il significato di un provvedimento amministrativo specifico (come nel caso del silenzio-assenso o del silenzio-diniego).”.

“Le principali tipologie di provvedimenti amministrativi”

“Sul piano degli effetti prodotti, è possibile distinguere tra provvedimenti accrescitivi, che cioè ampliano la sfera giuridica dei destinatari (ad es. autorizzazioni e concessioni), e provvedimenti ablatori, che invece restringono la sfera giuridica dei destinatari (ad es. atti ablativi reali, tra i quali rileva l’espropriazione per pubblica utilità). Infine, vi sono i provvedimenti di secondo grado, che a loro volta incidono sugli effetti giuridici di precedenti provvedimenti (ad es. annullamento d’ufficio e revoca).”.

“Le autorizzazioni”

“L’autorizzazione è un provvedimento attraverso cui la P.A., nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di un’attività inerente a un diritto soggettivo o a una potestà pubblica. Tali situazioni giuridiche devono, però, già precedentemente far capo al soggetto. Le autorizzazioni possono essere: espresse o tacite; modali o non modali; personali o reali.”.

Le concessioni”

“La concessione è quell’atto amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica. Le concessioni si distinguono in traslative e costitutive.”.

Gli ordini”

Gli ordini sono i provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario con i quali la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro un determinato comportamento sulla base della propria potestà di supremazia.”.

Gli atti ablatori e l’espropriazione”

Si definiscono ablatori quei provvedimenti che hanno effetto privativo di una facoltà, potere o diritto facente capo al destinatario del provvedimento a fronte del perseguimento di un interesse pubblico.”.

I provvedimenti sanzionatori”

Come conseguenza dell’illecito amministrativo, il legislatore ha previsto particolari provvedimenti detti sanzionatori.”.

Atti amministrativi diversi dai provvedimenti”

Non tutti gli atti amministrativi sono provvedimenti. Non sono provvedimenti, tra gli altri, gli atti di controllo, i pareri e le proposte.”.

Invalidità del provvedimento amministrativo”

Si ha invalidità del provvedimento quando questo è difforme rispetto alla norma giuridica che lo disciplina e tale difformità viene sanzionata dalla legge. Sono forme di invalidità la nullità e l’annullabilità. Per saperne di più, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉”.

La nullità”

L’atto amministrativo è nullo se manca uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge, se è viziato da difetto assoluto di attribuzione, se è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.”.

L’annullabilità e i vizi di legittimità”

“L’atto amministrativo esistente che presenta vizi di legittimità i quali incidono su elementi essenziali di esso, è illegittimo e annullabile. I vizi di legittimità sono sanciti dall’art. 21octies della L. 241/1990 e sono: la violazione di legge, l’eccesso di potere e l’incompetenza. L’atto annullabile è immediatamente efficace, ma è può essere rimosso con una pronuncia costitutiva del giudice amministrativo ovvero attraverso un intervento in autotutela da parte della stessa P.A.”.

L’inopportunità e i vizi di merito”

“Il fondamento dei vizi di merito non riguarda la contrarietà dell’atto a norme giuridiche, ma al contrario è connesso alla violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.). Dunque, tali vizi consistono nella violazione, da parte della P.A., di norme non giuridiche di opportunità, di equità, di eticità, di economicità”.

Il potere di riesame e gli atti di ritiro”

“Diversi sono i rimedi contro gli atti illegittimi e/o inopportuni. L’atto viziato può essere oggetto di: una sentenza del giudice amministrativo, che annulli l’atto su ricorso giurisdizionale dell’interessato; una decisione dell’autorità amministrativa, che annulli l’atto su ricorso amministrativo dell’interessato; un atto amministrativo adottato spontaneamente d’ufficio dalla P.A., che ritiri l’atto viziato. Gli atti di ritiro, in particolare, sono provvedimenti amministrativi che eliminano un atto precedentemente emanato, in quanto viziato o inopportuno, in seguito a un riesame dello stesso. Sono provvedimenti di secondo grado, e provengono dalla stessa amministrazione che ha emesso l’atto da ritirare. I più rilevanti atti di secondo grado sono l’annullamento d’ufficio e la revoca”.

L’annullamento d’ufficio”

“L’annullamento è un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, ossia dalla data della sua emanazione, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell’atto.”.

La revoca”

La revoca è un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito in base a una nuova valutazione delle ragioni di convenienza e opportunità per le quali l’atto fu emanato. La revoca si distingue in autorevoca e revoca gerarchica, in base all’autorità amministrativa che la pone in essere: nel primo caso, si tratta dell’autorità che ha emanato l’atto, nel secondo, dell’autorità gerarchicamente superiore.”.

Il riesame dell’atto amministrativo con effetti conservativi”

L’atto amministrativo viziato, oltre ad essere eliminato da atto o un provvedimento successivo, può essere sanato o conservato. Il principio di conservazione degli atti giuridici è infatti un principio di portata generale valido non solo in diritto civile, ma anche in diritto amministrativo. Sono atti con effetti conservativi (anche se l’atto resta invalido), ad esempio, convalida e ratifica.”.

Il sistema dei controlli”

“Per la sintesi di questo paragrafo, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉“.

“I controlli amministrativi”

“I controlli amministrativi si esplicano: sugli atti, sui soggetti o organi, sull’attività amministrativa nel suo complesso. Questi ultimi si distinguono, a loro volta, in controlli sulla gestione e di gestione.”.

“I controlli sugli atti”

“I controlli sugli atti si distinguono in: preventivi, se intervengono su un atto già formato ma prima che produca i suoi effetti; successivi, se intervengono dopo che l’atto sia divenuto efficace; sostitutivi, quando l’autorità gerarchicamente superiore, accertata l’inerzia dell’autorità inferiore, si sostituisce a essa nell’emanazione del relativo provvedimento.”.

“I controlli sugli organi e sugli enti”

“I controlli sugli organi e sugli enti mirano a garantire il buon andamento e il buon funzionamento di un organo o di un ente, attraverso un esame del suo operato, nonché dei suoi comportamenti ed eventualmente delle sue omissioni. I controlli sugli organi si distinguono in: ispettivo, sostitutivo-semplice, sostitutivo-repressivo e repressivo.”.

“I controlli sull’attività e i controlli interni”

“Il controllo sull’attività si esplica sulla gestione amministrativa, ed è finalizzato alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza dei risultati ottenuti. I controlli sull’attività si differenziano in: controlli interni o di gestione; controlli esterni o sulla gestione.”.

“I controlli esterni e il ruolo della Corte dei conti”

“La Corte dei conti esercita: un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo; un controllo successivo sulla gestione di tutte le amministrazioni pubbliche. Essa, inoltre, ha il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni.”.

Capitolo 7 – Anticorruzione (L. 190/2012) e trasparenza (D.Lgs. 33/2013) nella P.A.

Un pò di storia: il «perché» della istituzione di un sistema di trasparenza e anticorruzione”

“Prima dell’entrata in vigore della L. 190/2012, nel nostro ordinamento vigeva un approccio al fenomeno della corruzione nella P.A. di tipo repressivo: non a caso, tale ambito spettava alla competenza dell’organo giurisdizionale penale. Con la nuova Legge Anticorruzione tale approccio cambia, spostandosi verso una complessiva opera di prevenzione dei fenomeni corruttivi, la cui realizzazione è affidata in primis alle stesse amministrazioni pubbliche.”.

La buona amministrazione e la deviazione dall’interesse pubblico”

“Una «buona amministrazione» è quella che tende al perseguimento degli interessi della collettività, in base a quanto sancito dalla Costituzione e dalle principali leggi in materia. Tuttavia, sono frequenti i casi in cui ci si discosta da tale nozione, in virtù di situazioni in cui l’interesse della collettività passa in secondo piano rispetto al conseguimento di un vantaggio privato «indebito» (si pensi alla corruzione e agli altri delitti contro la P.A. di cui al Codice penale.”.

“Gli attori dell’anticorruzione e della trasparenza”

“La L. 190/2012 ha individuato i soggetti e gli organi aventi l’incarico di svolgere il controllo, la prevenzione e la repressione dei fenomeni corruttivi all’interno delle pubbliche amministrazioni.”.

“I soggetti che operano a livello nazionale”

La «governance» in materia di trasparenza e anticorruzione si articola, a livello nazionale, nei seguenti soggetti: l’A.N.AC.; il Dipartimento della funzione pubblica; il Prefetto; la Corte dei conti.”.

“I soggetti che operano a livello di singola P.A.”

“All’interno delle singole amministrazioni operano i seguenti soggetti: l’organo di indirizzo politico; il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; l’Organismo indipendente di valutazione.”.

“Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)”

“Il sistema dei Piani si articola in due livelli, uno nazionale (PNA) e uno decentrato, ossia posto a livello delle singole amministrazioni (Piani triennali). Per saperne di più, digita i titoli dei singoli sottoparagrafi.”.

“Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”

“Il PNA ha il compito di promuovere presso le amministrazioni pubbliche l’adozione di misure di prevenzione della corruzione. Esso viene adottato dall’A.N.AC., ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Si configura quale atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni; ha lo scopo di individuare i principali rischi di corruzione con i relativi rimedi; contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle relative misure di contrasto.”.

“Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)”

“Con l’approvazione del PNA prende avvio la fase di pianificazione della prevenzione a livello decentrato, attraverso la predisposizione di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività, in cui ciascuna P.A. può redigere il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). Il Piano triennale è adottato dall’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, ed è soggetto ad aggiornamento mediante apposite linee guida.”.

“Le aree di rischio”

“La L. 190/2012 individua alcune aree di rischio all’interno dell’organizzazione e dell’azione della P.A., ossia i settori in cui è più elevato il pericolo di corruzione (art. 1, comma 16). La legge anticorruzione elenca, inoltre, alcune attività che espressamente definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53).”.

“Il sistema della vigilanza e le sanzioni”

“Attraverso la normativa anticorruzione, il legislatore ha costruito un sistema di controllo e vigilanza (con relative sanzioni), basato su due figure: l’A.N.AC. e il Responsabile dell’anticorruzione. A completamento del sistema si pone anche la Corte dei conti, per la verifica di eventuali casi di responsabilità amministrativa o erariale e l’eventuale condanna dei responsabili. A livello di singola amministrazione, figura cruciale è quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione, che svolge compiti di vigilanza interna.”.

“Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)”

“Per la sintesi di questo paragrafo, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉“.

“Normativa di riferimento e obiettivi del PIAO”

“Il cd. decreto reclutamento (D.L. 80/2021) ha introdotto un nuovo strumento di programmazione, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), la cui redazione è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti. Ha durata triennale e, tra l’altro, definisce: gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo ecc.”.

“Quali Piani sostituisce il PIAO?”

“Il PIAO è lo strumento unico di programmazione e organizzazione degli adempimenti in materia di performance, gestione delle risorse umane e prevenzione della corruzione. Per questo motivo in esso confluiscono, tra gli altri: il Piano dei fabbisogni di personale (PFP) e il Piano delle azioni concrete (PAC); il Piano della performance; il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA); il Piano di azioni positive (PAP).”.

“Composizione e contenuti del PIAO ai sensi del decreto 132/2022”

” Il decreto 132/2022 definisce la composizione e i contenuti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). In particolare, il PIAO si articola in sezioni e sottosezioni specifiche, progettate per coprire in modo organico le diverse aree di attività e gestione di una Pubblica Amministrazione. Ulteriori indicazioni operative in materia di PIAO sono contenute nella circolare della Funzione pubblica 2/2021.”.

“Gli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali e la sezione «Amministrazione trasparente» (D.Lgs. 33/2013)”

“La trasparenza dell’attività amministrativa va assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative alla propria organizzazione e ai procedimenti nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. La piena conoscibilità, in particolare, viene garantita mediante un’apposita sezione, denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti che vanno pubblicati ai sensi della normativa vigente.”.

Capitolo 8 – La normativa sulla protezione dei dati e il Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)

“Privacy e riservatezza: differenza”

” La privacy si riferisce al diritto di un individuo di essere lasciato solo e libero da intrusioni nella propria sfera privata: si tratta di un concetto ampio che tocca l’autonomia individuale e la dignità. La riservatezza, invece, si concentra sulla protezione di tali dati dall’accesso, dalla divulgazione o dalla modifica non autorizzati: è un aspetto specifico della privacy che riguarda il modo in cui le informazioni vengono trattate e mantenute segrete.”.

“Il GDPR: il Regolamento europeo n. 679/2016”

“Il Reg. UE 679/2016 (GDPR) garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e intende assicurare un livello coerente di rispetto della privacy in tutta l’Unione, così da prevenire disparità che possano ostacolare la libera circolazione dei dati personali.”.

“L’adeguamento nazionale e le principali novità del GDPR”

“L’adeguamento nazionale al GDPR in Italia è avvenuto principalmente con il D.Lgs. 101/2018, il quale ha modificato e integrato il preesistente Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) per allinearlo alle disposizioni del Regolamento europeo. Tra i principali profili innovativi del GDPR si ricordano: una regolamentazione del consenso più stringente; il riconoscimento di nuovi diritti per gli interessati e il rafforzamento di quelli preesistenti; l’introduzione della figura del Data Protection Officer (DPO).”.

“Ambito di applicazione del GDPR ed esclusioni”

“Il Regolamento si applica sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se questi ultimi sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Esso, invece, non si applica, ad esempio: al trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche; alle questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto UE ecc.”.

“Il Garante per la protezione dei dati personali”

“L’art. 2 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) individua nel Garante per la protezione dei dati personali un’autorità di controllo indipendente che ha, tra l’altro, il compito di contribuire alla coerente applicazione del regolamento in tutta l’Unione.”.

“La nozione di «dato personale»”

“Il dato personale è qualsiasi informazione che identifica o rende identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica (art. 4, par. 1, n. 1, GDPR). La persona alla quale il dato personale si riferisce è detta interessato.”.

“Il trattamento del dato personale”

“Il dato personale è «trattato» quando è sottoposto a qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, tra le quali: la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.”.

“Le condizioni di liceità del trattamento”

“I dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.”.

“I trattamenti fondati su un obbligo legale o su un compito di interesse pubblico: la base giuridica”

“Il legislatore europeo si è occupato della definizione della base giuridica che legittima i trattamenti di dati personali, stabilendo che la stessa deve essere prevista: nel diritto dell’UE; oppure, nel diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.”.

“I dati trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”

“L’art. 2ter del Codice della privacy individua in una norma di legge o di regolamento, o in atti amministrativi generali, la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Inoltre, il trattamento dei dati personali da parte di una P.A. è consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a esse attribuiti”.

“Il trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9 GDPR)”

“L’art. 9 del GDPR stabilisce il divieto di trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (cd. categorie particolari di dati personali).”.

“Il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”

“Con riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, l’art. 9 del GDPR rimette agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, rispetto a quelle genericamente individuate dalla norma stessa.”.

“Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR)”

“Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, per essere lecito e quindi consentito, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica, o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10, GDPR).”.

“Il principio di inutilizzabilità dei dati”

“L’art. 2decies del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento non possono essere utilizzati.”.

Il titolare dei dati”

“Per la sintesi di questo paragrafo, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉“.

Il consenso e l’informativa”

Il GDPR (artt. da 15 a 22) individua e disciplina i diritti che spettano all’interessato, ossia alla persona fisica, identificata o identificabile, che è titolare dei dati. Il principale diritto dell’interessato è quello di prestare il consenso al trattamento: per farlo in modo consapevole, egli deve essere preventivamente informato sul trattamento che verrà effettuato sui propri dati. In tal senso, il titolare del trattamento è obbligato a fornire all’interessato un’informativa rafforzata, ossia un atto che contiene gli elementi essenziali del trattamento.”.

Gli altri diritti dell’interessato”

Il Reg. UE 679/2016 definisce anche tutti gli altri diritti che l’interessato può esercitare con riferimento a un trattamento dei propri dati. In particolare, essi sono: il diritto di accesso; il diritto di rettifica; il diritto alla cancellazione (o diritto all’oblio); il diritto di limitazione di trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto di opposizione; il diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate.”.

“Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento”

“Il titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali: può trattarsi di una persona fisica o giuridica, di un’autorità pubblica, un servizio o altro organismo che operano singolarmente o insieme ad altri soggetti. Al titolare del trattamento si affianca la figura del responsabile del trattamento, ossia una persona fisica o giuridica, nominata dal titolare, che abbia una competenza specialistica, una solida professionalità e capacità operative nella materia del trattamento dei dati personali”.

“L’obbligo di tenuta dei registri delle attività di trattamento”

“L’art. 30 del GDPR impone a ogni titolare del trattamento e al responsabile del trattamento, l’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.”.

Il Data Protection Officer (DPO)”

“L’art. 37 del GDPR introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (Data protection Officer), la cui designazione non è obbligatoria e generalizzata, bensì limitata a determinate ipotesi previste dalla medesima disposizione.”.

“Accountability, valutazione del rischio e sicurezza dei trattamenti”

“Il GDPR evidenzia due aspetti essenziali propri della figura del titolare e delle sue competenze: la responsabilizzazione e la valutazione del rischio. La valutazione d’impatto del trattamento è un onere posto direttamente a carico del titolare del trattamento, il quale deve compiere una valutazione preventiva delle conseguenze del trattamento dei dati sulle libertà e i diritti degli interessati (art. 35 GDPR).”.

“Privacy by design e privacy by default nel Regolamento europeo”

“I principi di privacy by design e privacy by default impongono ai titolari del trattamento l’obbligo di prevedere, fin da subito, i rischi che si possono incontrare per la tutela dei dati personali, così da regolarsi di conseguenza per decidere di quali strumenti di sicurezza dotarsi. Il GDPR impone al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali, ad esempio, la pseudonimizzazione e la minimizzazione.”.

I data breach

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

Che cosa è il data breach?

“Le violazioni dei dati personali sono dette data breach, e consistono in violazioni di sicurezza che comportano la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati: esse sono quindi capaci di pregiudicare la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali.”.

La procedura delineata dal GDPR

“Il titolare del trattamento ha l’obbligo di notificare la violazione all’autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (art. 33, GDPR). Qualora la violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo (art. 34, GDPR).”.

Il risarcimento danni da violazione dei dati personali in caso di data breach

“L’art. 82 del GDPR stabilisce che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento stesso, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.”.

Capitolo 9 – La responsabilità della P.A. e verso la P.A. La Corte dei conti

“La responsabilità: concetto e tipi”

“La responsabilità della P.A., ossia quella situazione giuridica sfavorevole cui va incontro la pubblica amministrazione nello svolgimento della propria attività, segue le regole previste per qualsiasi soggetto di diritto e si articola in civile, penale e amministrativa.”.

“La responsabilità civile della P.A.”

“La responsabilità civile si distingue in: contrattuale, quando l’obbligo di risarcimento del danno deriva dalla violazione di un obbligo derivante da preesistente rapporto obbligatorio; extracontrattuale, quando un soggetto, in violazione del principio del neminem laedere, provoca a terzi un danno ingiusto (art. 2043 c.c.).”.

L’art. 28 della Cost.”

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti (art. 28 Cost.). La responsabilità civile, in questi casi, si estende allo Stato e agli enti pubblici.”.

“La responsabilità extracontrattuale”

“L’art. 2043 del Codice civile stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno: anche la P.A. è sottoposta a questa regola.”.

“La responsabilità contrattuale”

“La responsabilità contrattuale della P.A. è quella basata sulla violazione di un rapporto obbligatorio già vincolante per le parti, sorto per legge o in virtù di un contratto, di un atto unilaterale, oppure ancora in base a un precedente fatto illecito. In materia di responsabilità contrattuale della P.A., trovano applicazione i principi generali previsti dal Codice civile.”.

“La responsabilità precontrattuale”

“Anche per la P.A. è configurabile una forma di responsabilità detta «precontrattuale», ossia quella che tutela l’interesse all’adempimento, cioè l’interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili e a non stipulare contratti invalidi o inefficaci. Tale forma di responsabilità è propria della sfera dei contratti pubblici: infatti, durante le trattative degli stessi, le parti hanno l’obbligo di comportarsi sempre secondo correttezza e buona fede.”.

“La «responsabilità» da atto lecito”

“In alcuni casi, anche dagli atti leciti può scaturire una sorta di responsabilità. Si tratta dei casi in cui il soggetto pubblico, svolgendo un’attività perfettamente lecita e finalizzata al soddisfacimento di interessi pubblici, provochi il sacrificio di un diritto soggettivo del privato. In tali ipotesi, l’ordinamento prevede l’obbligo di corresponsione, da parte della P.A., di un indennizzo che ha lo scopo di ristorare, sia pure in forma parziale, il sacrificio patrimoniale subito dal privato.”.

La responsabilità dei pubblici impiegati nei confronti della P.A.”

Nello svolgimento del suo lavoro, il dipendente pubblico può incorrere nei seguenti tipi di responsabilità: civile, amministrativo-contabile, penale e disciplinare.”.

La responsabilità amministrativa e contabile”

La responsabilità amministrativa è quel tipo di responsabilità che sorge a causa dei danni cagionati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. Un tipo particolare di responsabilità amministrativa è quella contabile, che riguarda gli incaricati (a qualsiasi titolo, anche senza legale autorizzazione) al versamento e alla riscossione delle entrate dello Stato. Si tratta di persone che maneggiano denaro pubblico o di agenti che hanno in consegna oggetti e beni di proprietà dello Stato.”.

Il danno erariale”

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“Quando un danno si definisce erariale?”

“Il danno erariale è uno dei presupposti per la sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile, sulla quale giudica la Corte dei conti: si tratta di un danno «pubblico» relativo alla collettività, e deve consistere in un pregiudizio certo, attuale ed economicamente valutabile. Il danno erariale si compone di due elementi: un danno emergente, ossia una perdita per una cosa distrutta o perduta, una spesa sostenuta o un’entrata non acquisita; un lucro cessante, ossia un mancato guadagno.”.

Il danno all’immagine e il danno da disservizio”

Il danno all’immagine mina il rapporto di fiducia e di affidamento che lega amministrazione e amministrati e incide sull’immagine di una pubblica amministrazione. Il danno da disservizio, invece, è il pregiudizio provocato dalla condotta illecita del dipendente che lede il corretto funzionamento dell’apparato pubblico.”.

Le regole sulla responsabilità per danno erariale”

Per le regole sulla responsabilità per danno erariale, leggi il paragrafo del manuale 😉

“La giurisdizione contabile della Corte dei conti”

“La Corte dei conti è titolare della cd. giurisdizione contabile: essa è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti. Tra i giudizi rientranti nella sfera della giurisdizione contabile spiccano i giudizi di conto e i giudizi di responsabilità amministrativa per danni all’erario, nonché gli altri giudizi di contabilità pubblica.”.

“La responsabilità civile verso i terzi”

“L’art. 28 della Costituzione individua una responsabilità solidale dell’amministrazione e del funzionario nel caso di danno nei confronti del cittadino, per cui quest’ultimo può richiedere l’escussione, a sua scelta, sia all’amministrazione pubblica che all’impiegato agente. Si tratta di una forma di responsabilità diretta dello Stato, oltre che del suo dipendente: entrambi, infatti, sono sul medesimo piano nei confronti del civilmente danneggiato.”.

“L’illecito amministrativo (L. 689/1981)”

“L’illecito amministrativo presuppone comunque la violazione di una legge, la quale però risulta meno grave rispetto a quella da cui discendono sanzioni penali: è la legge stessa a prevedere se alla violazione di una determinata norma siano ricollegabili conseguenze di tipo penale o di tipo amministrativo. La disciplina generale dell’illecito amministrativamente sanzionato è contenuta nella L. 689/1981, la quale limita il concetto di «illecito amministrativo» alle sole trasgressioni di doveri di carattere generale, cui l’ordinamento ricollega il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa.”.

Espansione online – I beni della P.A.

“I beni pubblici”

“Sono definiti pubblici i beni che, oltre a essere di proprietà dello Stato o di un ente pubblico, sono destinati a soddisfare un pubblico interesse e, quindi, non sono sottoposti alle stesse norme che regolano la proprietà dei beni privati. I beni pubblici si distinguono in beni del demanio e beni del patrimonio (disponibile e indisponibile).”.

“I beni demaniali”

“I beni demaniali sono sempre beni immobili o universalità di beni mobili, e devono appartenere a enti pubblici territoriali e cioè allo Stato, alle Regioni, alle Province, o ai Comuni.”.

“Demanio necessario”

“I beni immobili costituenti il demanio necessario sono di esclusiva proprietà dello Stato e appartengono esclusivamente allo stesso. Vi rientrano: il demanio marittimo, il demanio idrico e il demanio militare.”.

“Demanio accidentale (o eventuale)”

” Il demanio accidentale comprende beni che possono anche non essere di proprietà di enti pubblici territoriali. Vi rientrano: il demanio stradale; il demanio ferroviario; il demanio aeronautico; gli acquedotti di proprietà degli enti pubblici territoriali; i beni di interesse storico, artistico ed archeologico.”.

“Demanio naturale e artificiale”

“I beni del demanio naturale sono demaniali fin dall’origine, in virtù di determinate caratteristiche intrinseche: sono tali i beni del demanio necessario (tranne quello militare). I beni del demanio artificiale sono invece demaniali per la specifica destinazione loro data: tale è il demanio militare e quello accidentale.”.

“Demanio regionale, provinciale e comunale”

“I beni demaniali, oltre che dello Stato, possono essere anche di proprietà delle Regioni, delle Province o dei Comuni. Il demanio delle Regioni ordinarie è previsto dall’art. 119 della Costituzione, mentre per quelle a statuto speciale un’elencazione dei beni demaniali è contenuta nelle rispettive leggi costituzionali di approvazione degli Statuti.”.

“Regime giuridico”

“I beni che rientrano nel demanio pubblico: sono inalienabili; non sono acquistabili per usucapione; il diritto di proprietà pubblica su di essi è imprescrittibile; sono inespropriabili, sia a titolo di esecuzione forzata che per pubblica utilità.”.

“Utilizzazione e tutela dei beni pubblici”

“In base ai soggetti che li utilizzano, i beni pubblici possono essere sottoposti a uso diretto, uso generale, uso particolare e uso eccezionale. Per quanto concerne la tutela dei beni del demanio pubblico, essa spetta all’autorità amministrativa, la quale ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.”.

“Il federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010)”

“Il D.Lgs. 85/2010, cd. decreto sul federalismo demaniale, in attuazione della delega contenuta nella L. 42/2009, individua i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.”.

“I beni patrimoniali”

“I beni patrimoniali si distinguono in indisponibili e disponibili: i primi sono destinati a un pubblico servizio, e sono dunque beni pubblici a tutti gli effetti; i secondi hanno invece carattere strumentale, in quanto destinati prevalentemente alla produzione di redditi, per cui non sono beni pubblici ma semplicemente beni di proprietà di enti pubblici.”.

“I beni patrimoniali indisponibili”

“Ai beni patrimoniali indisponibili si applica il principio di inalienabilità, in base al quale tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. In particolare, sono inalienabili: le miniere e le foreste; gli atti e documenti di enti pubblici; i beni di interesse storico e artistico.”.

“I beni patrimoniali disponibili”

“Fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato e degli altri enti pubblici, tutti i beni a essi appartenenti, diversi da quelli demaniali e da quelli patrimoniali indisponibili. I beni patrimoniali disponibili sono beni privati a tutti gli effetti, e dunque sono soggetti esclusivamente alle regole del codice civile, salvo eccezioni. Per cui, essi sono: alienabili; usucapibili; assoggettabili a diritti reali a favore di terzi.”.

Espansione online – La disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

“Attività contrattuale della P.A. e azione amministrativa”.

L’azione amministrativa è attuata tradizionalmente mediante il provvedimento amministrativo, con il quale la P.A. agisce in qualità di organo titolare di poteri autoritativi. Accanto a tale modalità, l’azione amministrativa può esplicarsi anche nelle forme proprie del diritto privato, ossia ricorrendo al contratto.”.

Classificazione dei contratti della P.A.

“I contratti stipulabili dall’amministrazione pubblica possono distinguersi: in relazione alla disciplina, in contratti ordinari, contratti speciali di diritto privato e contratti a oggetto pubblico; in relazione alla contabilità pubblica, in contratti attivi e contratti passivi.”.

“Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31-3-2023, n. 36)”

“Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) è formato da cinque Libri, a loro volta suddivisi in Titoli e Parti, ed è composto da 229 articoli. Alla struttura del Codice si affiancano gli allegati, i quali formano un tutt’uno con il testo normativo e sono posti a garanzia dell’auto-esecutività dello stesso, andando a sostituire ogni altra fonte attuativa”.

Il sistema di governance sui contratti pubblici

” Il Codice dedica una serie di disposizioni a tutti quei soggetti che concorrono a garantire una gestione efficiente dei contratti pubblici. Si tratta della cd. Governance sui contratti pubblici, ed essa è affidata: alla Cabina di regia, all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)”.

I principi generali in materia di contratti pubblici nel Codice 2023

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi”.

“Risultato, fiducia e accesso al mercato”

Tra i principi guida dei contratti pubblici (artt. 1-12 Cod.) spiccano: il principio del risultato, in base al quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, secondo i principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio di fiducia, che si traduce nel reciproco affidamento a un’azione legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici; il principio dell’accesso al mercato, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire tale accesso secondo le modalità individuate dal Codice e nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e trasparenza.”.

Gli altri principi del Codice

“Il Codice dei contratti pubblici, oltre ai tre «super principi» del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, individua ulteriori principi che concorrono a definire un quadro omogeneo in materia di contratti pubblici. Essi sono, tra gli altri: i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento; i principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale; il principio di auto-organizzazione amministrativa; il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ecc.”.

La digitalizzazione dei contratti pubblici e il ciclo di vita del contratto pubblico

Il D.Lgs. 36/2023, sulla scia delle previsioni europee, dedica una serie di previsioni del Libro I (artt. da 19 a 36) alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le piattaforme di approvvigionamento digitale (cd. PAD) giocano un ruolo fondamentale per il funzionamento effettivo del sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici. Esse interagiscono sia con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), sia con quelli della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), di cui al Codice dell’amministrazione digitale (art. 50ter).”.

Il principio di trasparenza nel sistema dei contratti pubblici

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“Gli artt. 20 e 28 del Codice

“Altro principio cruciale della normativa in materia di contratti pubblici è quello di trasparenza, in quanto consente di verificare la correttezza dell’azione amministrativa sia in sede di affidamento del contratto, sia nella fase di esecuzione dello stesso, sottolineando lo stretto legame tra digitalizzazione e trasparenza (artt. 20 e 28 Codice).”.

Trasparenza e conflitto d’interessi nel sistema dei contratti pubblici”

La trasparenza è, tra l’altro, fondamentale per prevenire conflitti di interesse. Infatti, il personale che si trovi in una situazione di conflitto d’interessi deve darne comunicazione alla stazione appaltante o all’ente aggiudicatore e astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.”.

La tracciabilità dei flussi finanziari”

Strettamente connesso al principio di trasparenza è quello della tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche. Infatti, al fine di prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare e anticoncorrenziale, la L. 136/2010 impone precisi obblighi di tracciabilità.”.

“I contratti pubblici tra settori ordinari e settori speciali”

“Il D.Lgs. 36/2023 distingue i contratti pubblici tra settori ordinari e settori speciali. I settori speciali sono individuati negli articoli da 146 a 152 del Codice e sono: gas e energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, specificamente, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Per esclusione, tutti gli altri sono i settori ordinari.”.

“L’ambito di applicazione del Codice”

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“Ambito soggettivo e terminologia”

“Il D.Lgs. 36/2023 precisa quali sono i soggetti destinatari delle sue disposizioni, nonché i contratti oggetto delle stesse; inoltre, esclude espressamente alcune tipologie di contratto dall’ambito di applicazione del Codice. L’ambito soggettivo del Codice riguarda i soggetti interessati dal sistema normativo.”.

“Ambito oggettivo ed esclusioni”

L’art. 13 del D.Lgs. 36/2023 si apre con la precisazione che le disposizioni del Codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. Si possono annoverare nell’ambito oggettivo di applicazione del Codice anche il contratto di disponibilità, l’accordo quadro e le clausole sociali. L’art. 13 del Codice individua alcuni contratti che non rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso. In particolare, essi sono: i contratti esclusi, i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito, ancorché questi ultimi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.”.

Gli istituti e le clausole comuni nei settori ordinari”

Gli artt. 56-61 del D.Lgs. 36/2023 contengono alcune disposizioni che si applicano agli appalti nei settori ordinari. Esse riguardano, tra le altre cose: gli appalti pubblici esclusi; la suddivisione degli appalti in lotti; le clausole di revisione prezzi; i contratti riservati ecc.”

I contratti sopra soglia e sotto soglia. La determinazione economica

Le disposizioni del Codice disciplinano sia i contratti di rilevanza europea, o sopra soglia, sia i contratti sotto soglia. Sono definiti sopra soglia i contratti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, è pari o superiore a determinate soglie economiche, sancite ex art. 14 del Codice e periodicamente aggiornate con provvedimento della Commissione europea; sono invece detti sotto soglia, quei contratti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, è inferiore alle medesime soglie”.

Il responsabile unico del progetto (RUP)

L’art. 15 del Codice individua la figura del RUP, il quale ha il compito di assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico. Egli deve essere nominato, dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, e si occupa delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice”.

“La fase propedeutica alla gara: programmazione e progettazione”

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi”

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché approvare l’elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. I programmi triennali devono essere adottati anche nel rispetto dei documenti programmatori degli enti locali”.

“La progettazione in materia di lavori pubblici”

” Il sistema della progettazione, oggetto di rilevanti modifiche da parte del D.Lgs. 209/2024, è delineato negli artt. 41 e 42 del Codice, nonché nell’Allegato I.7 del Codice stesso. La progettazione dei lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.”.

“La progettazione in materia di servizi e forniture”

“Quanto alla progettazione di servizi e forniture, essa è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”.

“La qualificazione e l’aggregazione delle stazioni appaltanti”

“La qualificazione attesta la capacità di gestire direttamente le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro. Il Codice prevede l’istituzione, presso l’A.N.AC., di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, periodicamente aggiornato, di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, compresi i soggetti aggregatori. Inoltre, sono definiti i livelli di qualificazione e i requisiti di qualificazione che le stazioni appaltanti devono possedere per ottenerla e si distingue tra lavori e servizi e forniture.”.

“L’affidamento di un contratto pubblico”

L’affidamento del contratto è definito come l’atto o la procedura attraverso cui il contratto è aggiudicato dall’operatore economico selezionato, o scelto dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. La procedura di evidenza pubblica è la procedura selettiva che si svolge tramite gara fra gli operatori economici, finalizzata all’affidamento del contratto.”.

“La procedura di evidenza pubblica”

“Per un riassunto dettagliato delle varie fasi della procedura di evidenza pubblica, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“La volontà di contrarre e I termini di conclusione della procedura”

L’art. 17 del Codice pone a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti l’obbligo di adottare, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, un atto con il quale adottano la decisione di contrarre. Quanto ai termini di conclusione, l’Allegato l.3 li individua in base al criterio di aggiudicazione adoperato (offerta economicamente più vantaggiosa oppure minor prezzo); essi, dunque, sono diversi a seconda della procedura di aggiudicazione scelta.”.

“Le fasi della procedura. Documenti di gara e indizione”

Dopo aver assunto la decisione di contrarre, la prima attività da compiere è quella di predisporre i documenti di gara. Costituiscono documenti di gara: il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito; il disciplinare di gara, che fissa le regole per il procedimento di selezione delle offerte; il capitolato speciale, che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra aggiudicatario e stazione appaltante; le condizioni contrattuali proposte. L’art. 83 del Codice sancisce che tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni previste dalla legge.”.

“Procedure di scelta del contraente”

“La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi individuati dal Codice. Le procedure di scelta previste dal Codice sono: la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione. Inoltre, a queste si aggiunge la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, alla quale le stazioni appaltanti possono ricorrere in determinati casi.”.

Le procedure «digitali» di scelta

Nell’ambito delle norme dedicate alla digitalizzazione dei contratti, gli artt. 32-34 del Codice individuano delle procedure digitali per la scelta del contraente. Esse sono: i sistemi dinamici di acquisizione, le aste elettroniche e i cataloghi elettronici.”.

“La selezione delle offerte e i criteri di aggiudicazione”

“Le stazioni appaltanti, prima dell’aggiudicazione del contratto, devono verificare la sussistenza di alcuni presupposti, tra cui: che l’offerta sia conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara; che l’offerta provenga da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV del Codice e che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 100 e, se del caso, dell’art. 103 dello stesso. La selezione delle offerte si basa su criteri di aggiudicazione predefiniti, che possono includere il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa: tali criteri sono fondamentali per garantire che l’aggiudicazione sia equa e trasparente.”.

“I soggetti partecipanti e i requisiti per partecipare a una gara. L’avvalimento”

“L’art. 65 del Codice definisce i soggetti che possono partecipare a una gara, inclusi gli operatori economici individuali e i raggruppamenti temporanei di imprese. Per partecipare a una procedura di gara, è necessario possedere requisiti a carattere sia generale, legati all’affidabilità morale del futuro contraente e la cui mancanza comporta l’esclusione alla gara; sia speciale, connessi alle qualità che gli operatori economici devono possedere e che provano la loro effettiva capacità di realizzare l’attività richiesta. L’avvalimento è il contratto che consente all’operatore economico, che non possegga i requisiti richiesti per una determinata gara, di partecipare ed evitare l’esclusione utilizzando i requisiti di altro operatore.”.

“La scelta del contraente: presentazione dell’offerta e offerte anomale”

L’art. 17 del Codice stabilisce che ciascun concorrente può presentare una sola offerta, la quale è vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando o nell’invito, ovvero, in mancanza di indicazione, in 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le offerte anomale, prevedendo che le stazioni appaltanti devono valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base a elementi specifici indicati nel bando o nell’avviso, appaia anormalmente bassa.”.

“Il soccorso istruttorio”

“Nell’ambito delle procedure di gara si inserisce l’istituto del soccorso istruttorio, che è lo strumento attraverso il quale possono essere sanate o integrate le «carenze» della documentazione trasmessa alla stazione appaltante, evitando così alle imprese in difetto di essere escluse dalla gara, salvo che, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore”.

“L’aggiudicazione”

Esperita la gara, la fase di scelta del contraente termina con l’aggiudicazione, in seguito alla quale il contratto risulta stipulato (art. 17 del Codice). Il provvedimento di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta dell’aggiudicatario, che è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”.

“La stipulazione del contratto e la sua approvazione”

La stipulazione deve avvenire in forma scritta a pena di nullità, in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il contratto stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo dell’eventuale approvazione dello stesso, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipulazione. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.”.

“La conclusione della procedura: termini e silenzio inadempimento”

“La conclusione della procedura di gara è regolata da termini specifici, e il silenzio inadempimento si verifica quando l’amministrazione non adotta un provvedimento entro i termini previsti. Questo istituto è importante per garantire la certezza del diritto e la trasparenza”.

“L’esecuzione del contratto e il subappalto”

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“L’esecuzione”

“L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del progetto. In particolare, i contratti pubblici di lavori sono soggetti a collaudo, mentre quelli di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità: all’esito del controllo vengono rilasciati, rispettivamente, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità”.

“Il subappalto”

“L’art. 119 del Codice consente all’appaltatore di affidare in subappalto a terzi l’esecuzione di alcune delle prestazioni o lavorazioni previste dal contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante. Tuttavia, resta fermo il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”.

“I contratti sotto soglia”

“I contratti sotto soglia devono rispettare in primis il principio di rotazione, in base al quale è vietato, salvo eccezioni, l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure ancora nello stesso settore di servizi. Inoltre, per i contratti sotto soglia, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato.”.

“Gli acquisti centralizzati e le convenzioni quadro”

“Puoi trovare le sintesi relative a questo paragrafo digitando il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“Gli acquisti centralizzati e i relativi strumenti”

Oltre alle ordinarie procedure concorsuali di aggiudicazione, le pubbliche amministrazioni possono procurarsi beni e servizi facendo ricorso alle procedure centralizzate, le quali, rispetto alle prime, comportano una semplificazione del processo di acquisto e al contempo un aumento della trasparenza e della concorrenza. Rientrano tra gli strumenti d’acquisto: le convenzioni quadro; gli accordi quadro; il mercato elettronico.”.

“Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)”

Il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) è un mercato digitale in cui le amministrazioni possono approvvigionarsi di beni, servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea”.

“Le convenzioni quadro”

L’art. 26 della L. 488/1999 attribuisce al MEF la funzione di stipulare apposite convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, fino alla quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato”.

Espansione online – La giustizia amministrativa

“Il sistema della giustizia amministrativa”

“La tutela del cittadino nei confronti della P.A. si attua in sede amministrativa e in sede giurisdizionale. Nella prima ipotesi, il soggetto si rivolge direttamente alla P.A.; nella seconda ipotesi, il soggetto si rivolge al giudice, il quale può essere quello ordinario o quello amministrativo, a seconda che la situazione giuridica lesa sia costituita, rispettivamente, da un diritto soggettivo o da un interesse legittimo (fatta eccezione per le ipotesi di giurisdizione esclusiva, nelle quali il G.A. giudica anche sui diritti soggettivi).”.

“La normativa di riferimento”

“La norma di riferimento in tema di tutela amministrativa è il D.P.R. 1199/1971, con cui il legislatore ha dettato una disciplina organica dei ricorsi amministrativi. Sul piano della tutela giurisdizionale esperibile innanzi al G.A., invece, il testo normativo di base è costituito dal D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).”.

“La tutela in sede amministrativa”

“La tutela in sede amministrativa è attuata dalla stessa amministrazione, attraverso un procedimento che viene instaurato a seguito di ricorso dell’interessato. Tramite i ricorsi amministrativi, pertanto, il soggetto si rivolge direttamente alla P.A. per chiedere l’annullamento o la modifica degli atti amministrativi per lui dannosi.”.

“Il ricorso amministrativo”

“Il ricorso amministrativo è l’istanza diretta a ottenere l’annullamento, la riforma o la revoca di un atto amministrativo, rivolta al soggetto che vi abbia interesse a un’autorità amministrativa, affinché quest’ultima risolva la controversia che tale atto ha generato. I ricorsi amministrativi previsti nel nostro ordinamento sono: il ricorso gerarchico; il ricorso in opposizione; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.”.

“Gli elementi essenziali dei ricorsi amministrativi”

“Tutti i ricorsi amministrativi presentano degli elementi che devono necessariamente sussistere. Essi sono: i soggetti; l’interesse; l’oggetto; i termini per il ricorso; la forma del ricorso; gli elementi del ricorso.”.

“Il ricorso gerarchico”

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“Classificazione”

“Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo di carattere generale, ammesso indipendentemente da una norma espressa che lo preveda, e consiste nella impugnativa di un atto non definitivo proposta dal soggetto interessato all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto impugnato. Si distingue tra ricorso gerarchico proprio e improprio.”.

“La mancata decisione del ricorso: il cd. silenzio-rigetto”

“L’art. 6 del D.P.R. 1199/1971 prevede che, decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la P.A. abbia comunicato all’interessato la decisione dello stesso, il ricorso s’intende respinto a tutti gli effetti, e l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, direttamente contro l’atto impugnato in sede gerarchica.”.

“Il ricorso in opposizione”

“Il ricorso in opposizione è rivolto alla stessa autorità che ha emanato l’atto: si tratta di un rimedio atipico e a carattere eccezionale, utilizzabile solo nei casi tassativi in cui la legge lo ammette. Va proposto entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell’atto impugnato, e comunque dalla conoscenza dello stesso, salvo eccezioni previste dalla legge.”.

“Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo di carattere generale, e consiste nell’impugnazione di un atto amministrativo definitivo proposta dal soggetto interessato direttamente al Capo dello Stato. Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per motivi di legittimità.”.

“La giurisdizione ordinaria”

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“La competenza del G.O.”

“La competenza del giudice ordinario in relazione agli atti amministrativi è determinata dall’art. 2 della L. 2248/1865, Allegato E, per il quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la P.A., e anche qualora siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa”.

“I limiti”

“Se, da un lato, il legislatore ha attribuito al G.O. la giurisdizione in materia di diritti soggettivi anche nei confronti della P.A., dall’altro ha previsto dei limiti ai suoi normali poteri, in osservanza del principio di separazione dei poteri. Per saperne di più su tali limiti, consulta il relativo sottoparagrafo dell’espansione online”.

“Le azioni ammissibili nei confronti della P.A.”

“Sono ammissibili nei confronti della P.A. le seguenti azioni: dichiarative; costitutive; di condanna; possessorie. Per saperne di più, consulta il relativo sottoparagrafo dell’espansione online “.

“Esecuzione delle sentenze dell’A.G.O.”

“Con riferimento alle sentenze dichiarative, l’interessato può rivolgersi alla stessa P.A. soccombente perché questa si uniformi al giudicato; se ciò non avviene, l’interessato può adire il Tribunale Amministrativo Regionale o il Consiglio di Stato col giudizio di ottemperanza. Per quanto riguarda, invece, le sentenze di condanna, la loro esecuzione ha luogo solo sui beni del patrimonio disponibile ed esclusivamente sui crediti di diritto privato.”.

“Il G.A. e la giurisdizione amministrativa”

“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.

“Generalità”

“La giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 104/2010.”.

“T.A.R. e Consiglio di Stato”

“I Tribunali Amministrativi sono 20, uno per ogni Regione, con sede nel capoluogo regionale, oltre alle sezioni staccate istituite presso alcune Regioni. I giudici amministrativi esercitano: una giurisdizione generale di legittimità; una giurisdizione di merito; una giurisdizione esclusiva. Il Consiglio di Stato, invece, è l’organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.”.

“L’oggetto della tutela giurisdizionale amministrativa”

“Dinanzi al giudice amministrativo possono essere portate le controversie in cui si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, anche di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo e aventi ad oggetto provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere.”.

“Tipologie di giudizio amministrativo”

In merito al contenuto e all’oggetto delle pronunce del G.A., si distinguono varie tipologie di giudizio: di cognizione, cautelare e di esecuzione. Per saperne di più, consulta il relativo sottoparagrafo dell’espansione online”.

“Le azioni di cognizione esperibili innanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa”

“Il Codice del processo amministrativo elenca e disciplina le azioni che possono essere esercitate presso il giudice amministrativo. Esse sono: l’azione di annullamento; l’azione di condanna; l’azione avverso il silenzio della P.A.; l’azione di accertamento della nullità previste dalla legge; l’azione di esatto adempimento.”.

“L’azione di annullamento”

“In base all’art. 29 del Codice del processo amministrativo, l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni.”.

“L’azione di condanna”

“L’azione di condanna ha una portata generale, applicabile quando risulti necessaria, dopo l’annullamento, una tutela in forma specifica del ricorrente: essa può essere proposta sia contestualmente a un’altra azione che in via autonoma, ma nei soli casi di giurisdizione esclusiva e in quelli individuati dall’art. 30 del Codice del processo amministrativo.”.

“L’azione avverso il silenzio e la declaratoria di nullità”

“L’art. 31 del Codice del processo amministrativo sancisce che, decorsi i termini di conclusione del procedimento, chi vi ha interesse può richiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Tale azione può essere proposta fino a che dura l’inadempimento e, in ogni caso, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione.”.

“L’azione di esatto adempimento”

“L’azione di esatto adempimento consente di richiedere al giudice amministrativo la condanna della P.A. al rilascio di un determinato provvedimento. Tale azione può essere esercitata contestualmente a quella di annullamento del provvedimento di diniego, o all’azione avverso il silenzio ed entro i limiti di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a.”.

“Le giurisdizioni amministrative speciali”

“Oltre alla Corte dei conti, sono giudici amministrativi speciali: i Tribunali delle acque pubbliche; i giudici tributari; i Commissari per gli usi civici.”.

“I Tribunali delle acque pubbliche”

“Le controversie concernenti il demanio idrico sono attribuite alla competenza di appositi organi giurisdizionali: i Tribunali delle acque pubbliche. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso al Tribunale Superiore come giudice di appello entro trenta giorni dalla sentenza. Oltre alla competenza di giudice di appello, il Tribunale Superiore delle acque ha una triplice competenza: generale di legittimità, speciale di merito, e una competenza in materia di revoca e decadenza dei diritti esclusivi di pesca.”.

“I giudici tributari”

“Rientrano nel contenzioso tributario quelle controversie tra contribuente e P.A. aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, nonché le sovrimposte e le addizionali, le soluzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con sede, rispettivamente, presso ciascun capoluogo di Provincia e presso ciascun capoluogo di Regione.”.

“Commissari per gli usi civici”

“Il Commissario per gli usi civici è un giudice ordinario con competenza specializzata in materia di accertamento e tutela dei demani civici e dei diritti d’uso civico delle comunità locali.”.