Capitolo 1 La persona fisica
“I soggetti di diritto”
“Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto: la persona fisica; la persona giuridica; gli enti senza personalità. Lo status è il presupposto di una serie di situazioni soggettive (diritti-doveri) che fanno capo ad un soggetto in quanto stabilmente appartenente ad una certa collettività. I diritti di stato sono diritti assoluti che si fanno valere nei confronti dei terzi.”.
“La capacità giuridica: acquisto e limiti”
“La capacità giuridica è l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1, comma 1), con la separazione del feto dal corpo materno.”
“Incertezza sull’esistenza della persona”
“La legge prevede una serie di istituti applicabili nelle ipotesi in cui non sia possibile stabilire con certezza se un soggetto è vivo o morto: scomparsa; assenza; morte presunta.”.
“Scomparsa”
“La scomparsa è una situazione di fatto che si concretizza nell’allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza e nella mancanza di notizie relative alla persona stessa.”.
“Assenza”
“L’assenza è una situazione di diritto, in quanto, al contrario della scomparsa, è dichiarata con provvedimento giudiziale. Qualora la scomparsa di una persona si protragga per due anni dall’ultima notizia, con ricorso al Tribunale competente ex art. 48, si può ottenere la dichiarazione di assenza dello scomparso (art. 49). L’assenza opera solo nel campo dei diritti patrimoniali (a differenza della morte presunta). L’assenza cessa: con l’accertamento della morte dell’assente; con la dichiarazione di morte presunta col ritorno dell’assente (o con la prova che egli è vivente): in tal caso è ripristinato ogni diritto dell’assente e cessano gli effetti della dichiarazione di assenza.”
“Dichiarazione di morte presunta”
“Il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o di qualunque interessato, dichiara, con sentenza, la morte presunta di una persona, se la sua scomparsa si è protratta per almeno dieci anni. Gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono analoghi agli effetti della morte accertata e riguardano tanto il campo patrimoniale, quanto quello personale. Quindi: gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni del «presunto» morto; coloro ai quali fu concessa la liberazione temporanea dalle obbligazioni conseguono la liberazione definitiva; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (unione civile o convivenza ex L. 76/2016); si estinguono i diritti personali; si apre la successione ereditaria, con l’obbligo di procedere all’inventario.”.
“La capacità di agire: nozione e caratteri”
“La capacità d’agire è l’idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive. Il raggiungimento di tale maturità è fissato dal legislatore (art. 2) al compimento degli anni diciotto (cd. «maggiore età»).”.
“Limiti alla capacità di agire”
“La capacità d’agire è limitata o esclusa, anche dopo il compimento degli anni diciotto, se un soggetto si trova in condizioni psico-fisiche che lo rendono (in tutto o in parte) incapace di provvedere ai propri interessi ovvero abbia riportato particolari condanne penali. Si distingue tra incapacità legale e naturale.”.
“Gli istituti di protezione degli incapaci: la responsabilità genitoriale – la tutela – la curatela – l’amministrazione di sostegno”
“Il legislatore ha previsto una serie di istituti a tutela delle persone incapaci. Essi sono: la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno. Per saperne di più su ognuno di questi istituti, scrivi i nomi dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉”.
“La responsabilità genitoriale”
“Il D.Lgs. 154/2013, di attuazione della riforma della filiazione (L. 219/2012), ha modificato l’art. 316 c.c., sostituendo alla potestà dei genitori il concetto di responsabilità genitoriale, che incombe su entrambi i genitori (a meno che il figlio sia stato riconosciuto da uno solo).
Riguardo alle decisioni da assumere di comune accordo, la Riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs.149/2022) è intervenuta con nuove disposizioni. In particolare, nel comma 1 dell’art. 316 è stato precisato che sono da assumere di comune accordo anche le scelte relative all’istruzione ed educazione del figlio.”.
“La tutela”
“Ai minori, nel caso in cui i genitori siano morti oppure non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale, nonché agli interdetti giudiziali o legali deve essere immediatamente nominato un tutore. Alla funzione tutoria sovraintende il giudice tutelare. La Riforma Cartabia del processo civile D.Lgs. 149/2022) è intervenuta sulla materia delle autorizzazioni al compimento di atti riguardanti soggetti incapaci: tutte le autorizzazioni sono di competenza del giudice tutelare sicché è stato abrogato l’art. 375 (che prevedeva alcune ipotesi di autorizzazione del tribunale).”
“La curatela”
“La volontà dell’inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall’intervento di un curatore. La curatela è un ufficio di diritto privato diretto alla realizzazione di un interesse pubblico.”.
“L’amministrazione di sostegno”
“Colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale o temporanea (pur non versando, dunque, in stato di «abituale infermità di mente»), ovvero di menomazione fisica o psichica (intesa in senso ampio), può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un «amministratore di sostegno» indicato dall’interessato ovvero, in mancanza di tale indicazione o in presenza di gravi ragioni che impongano una diversa designazione, scelto dal giudice nell’interesse esclusivo del beneficiario medesimo. (L. 9 gennaio 2004, n. 6).”.
“La sede giuridica della persona”
“La dimora (da «morari» = rimanere) è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente; ha scarso rilievo giuridico e viene presa in considerazione solo quando non si conosca la residenza, per la notifica di alcuni atti giudiziari (art. 139 c.p.c.).
La residenza è, come la dimora, una situazione di fatto (res facti), ma implica l’effettiva e abituale presenza del soggetto in un dato luogo, il luogo di abituale dimora (art. 43). La residenza può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Il domicilio è il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43).”.
“I diritti della personalità”
“I diritti della personalità sono diritti soggettivi che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona uma- na e costituiscono i principi fondamentali di un sistema democratico tant’è che la Costituzione li riconosce e garantisce, sancendone l’inviolabilità (art. 2 Cost.). Tra i vari diritti della personalità ricordiamo: il diritto alla salute, il diritto alla vita ed alla integrità fisica, in ottemperanza del quale non sono ammessi gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente all’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 5).”
Capitolo 2 Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti
“Le persone giuridiche: definizione, tipi e caratteri”
“Per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e beni (elemento materiale), preordinato ad uno scopo lecito, socialmente rilevante, al quale l’ordinamento giuridico attribuisce (attraverso l’elemento formale del riconoscimento) la personalità giuridica. Si intende per «autonomia patrimoniale perfetta» il fatto che il patrimonio della persona giuridica rimanga nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti.
Le persone giuridiche si distinguono in: a) Corporazioni (associazioni e società); b) Istituzioni (fondazioni e comitati).”.
“Gli elementi costitutivi della persona giuridica”
“Il riconoscimento formale è elemento costitutivo dell’acquisto della personalità giuridica.”
“La capacità delle persone giuridiche”
“Per saperne di più sulla capacità delle persone giuridiche, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😊”.
“La capacità giuridica”
“Le persone giuridiche godono di una capacità giuridica generale ed illimitata simile a quella delle persone fisiche.”.
“La capacità di agire”
“Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia esse non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà, se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che si configurano quali «organi» della persona giuridica, portatori della volontà dell’ente.”.
“Le vicende delle persone giuridiche: la costituzione”
“La costituzione delle associazioni (in senso lato) si ha attraverso due atti separati: atto costitutivo e statuto.
La costituzione delle fondazioni si ha attraverso due atti chiaramente separati: il primo di natura personale, ovvero il negozio unilaterale di fondazione che ha come contenuto la volontà del fondatore a che sorga la fondazione, e l’atto materiale di dotazione con cui si opera l’attribuzione dei beni, a titolo gratuito, al futuro ente da costituire.”.
“La pubblicità delle vicende delle persone giuridiche”
“Le vicende fondamentali relative alle persone giuridiche devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nell’apposito registro istituito presso ogni prefettura e Regione. La pubblicità ha carattere dichiarativo in quanto è prevista al solo scopo di porre i terzi, che entrano in rapporto con la persona giuridica, in condizione di venire a conoscenza dei dati fondamentali che la riguardano.”.
“L’estinzione delle persone giuridiche”
“Le cause di estinzione si distinguono in: cause comuni ad ogni persona giuridica e cause di estinzione proprie delle sole associazioni.”.
“Le associazioni non riconosciute”
“Si tratta di complessi di soggetti i quali, pur essendo dotati dello stesso substrato delle persone giuridiche (persone, patrimonio e scopo) non hanno richiesto il formale riconoscimento. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36). Anche tali associazioni, quindi, hanno la loro fonte in un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto.
Hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta: infatti, pur esistendo un fondo comune (art. 37) sul quale i creditori possono far valere i loro diritti in via principale, il codice civile considera responsabili, solidalmente col fondo, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art. 38). Non rispondono, invece, i singoli soci in quanto tali.”.
“I comitati”
“Il comitato è un ente composto da un gruppo di persone che, attraverso un’aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo, generalmente di interesse pubblico o, in ogni caso, non egoistico (artt. 39 e ss.). Anche il comitato ha un’autonomia patrimoniale imperfetta.”.
“Gli Enti del Terzo Settore (ETS)”
“Per saperne di più sugli Enti del Terzo Settore, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale.”
“Nozione e disciplina generale”
“Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS (D.Lgs. 3-7-2017, n. 117). Tali enti sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.”.
“Particolari categorie di enti del Terzo settore”
“Tra gli Enti del Terzo Settore si annoverano: Organizzazioni di volontariato; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Impresa sociale.”.
Capitolo 3 Il diritto di famiglia e le nuove formazioni sociali
“Evoluzione giuridica”
“Alla famiglia fondata sul matrimonio — cd. famiglia legittima — si è affiancata la famiglia naturale o di fatto, costituita da persone di sesso diverso, conviventi more uxorio, alla quale la giurisprudenza e, in parte, il legislatore hanno in seguito progressivamente esteso la tutela prevista dal diritto di famiglia, soprattutto riguardo ai rapporti con i figli, fino alla totale equiparazione dei figli nati fuori del matrimonio ai figli cd. legittimi (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013).
La Riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs.149/2022) è intervenuta nel settore del diritto processuale della famiglia con rilevanti innovazioni delle quali è stato previsto il graduale avvio a decorrere dal 28-2-2023 (e con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data). Il diritto processuale di famiglia riguarda i procedimenti materia di persone, minorenni e famiglie ed è caratterizzato da una varietà di modelli processuali che, nella prassi, hanno creato notevoli difficoltà applicative, in particolare circa il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni.”.
“Il matrimonio”
“L’art. 29 Cost. riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia. Il termine «matrimonio» può essere inteso in due sensi: — il matrimonio come atto: è il consenso che due persone di sesso diverso si scambiano dichiarando la loro volontà di unirsi in matrimonio (art. 107) dando, così, origine alla famiglia legittima.
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il matrimonio civile, celebrato davanti all’ufficiale dello Stato Civile;
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il matrimonio concordatario, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello Stato Civile.”.
“Promessa reciproca di matrimonio (sponsali) (artt. 79-81)”
“La promessa reciproca di contrarre matrimonio non ha rilevanza per il diritto, salvo che siano stati instaurati rapporti patrimoniali.”
“La celebrazione del matrimonio”
“Per la celebrazione del matrimonio occorre la presenza di determinati requisiti (età minima, sanità mentale, libertà di status) e l’assenza di determinate circostanze ostative al matrimonio (impedimenti). Da alcuni impedimenti si può essere dispensati dal Tribunale, con possibilità di ricorso alla Corte di Appello.”.
“Invalidità del matrimonio”
“I singoli casi di invalidità si possono distinguere in due gruppi: 1.casi corrispondenti alla mancanza dei requisiti o alla presenza degli impedimenti matrimoniali (tranne l’inosservanza del lutto vedovile che determina una mera irregolarità); 2.casi corrispondenti ai vizi del consenso (violenza, errore e simulazione).”.
“Matrimonio putativo (artt. 128-129bis)”
“Si ha matrimonio simulato quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che dal matrimonio stesso discendono, si pensi al caso di chi si sposi per acquisire la cittadinanza italiana; in siffatta ipotesi il matrimonio è impugnabile entro un anno dalla celebrazione e sempre che gli sposi non abbiano convissuto come coniugi. Il matrimonio putativo, invece, ricorre quando, almeno uno dei coniugi ha, in buona fede, contratto matrimonio, successivamente dichiarato invalido, reputandolo valido.”.
“Effetti del matrimonio”
“Il matrimonio crea diritti ed obblighi reciproci, tra i coniugi, come: l’obbligo di coabitazione nella residenza familiare; l’obbligo di fedeltà; l’obbligo di assistenza morale e materiale. Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia.”.
“Separazione”
“Secondo una definizione tradizionale, la separazione personale dei coniugi è la «situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto» (BIANCA). Essa si diversifica dal divorzio in quanto la sua conseguenza non è lo sciogli mento del matrimonio, ma la modificazione di alcuni suoi effetti.”.
“Scioglimento del matrimonio: il divorzio”
“Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio (art. 149, comma 1) così come, nelle stesse ipotesi, cessano gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto (art. 149, comma 2). Il divorzio è pronunciato con sentenza dal tribunale del luogo dell’ultima residenza dei coniugi (L. 898/1970) qualora il giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dalla L. 1-12-1970, n. 898 (tra le quali quella più frequente è la separazione protratta per un certo periodo di tempo.”.
“Le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la convivenza di fatto (L. 76/2016)”.
“Per saperne di più sulle unioni civili e sulla convivenza di fatto, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉.”.
“Le unioni civili”
“Le unioni civili sono costituite da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante una dichiarazione all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni; l’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile. La costituzione di un’unione civile comporta l’acquisto dello status di parte dell’unione civile (assimilabile allo status di coniuge), con possibilità di trascrizione sui documenti (dicitura: unito/a civilmente).
Nei confronti delle parti dell’unione civile è prevista l’applicazione delle norme sul regime patrimoniale della famiglia; l’estensione dei diritti successori dei coniugi e l’applicazione della disciplina degli alimenti.”.
“La convivenza di fatto (L. 76/2016)”
“La L. 76/2016, facendo propri gli arresti della giurisprudenza, ha disciplinato le convivenze di fatto, proseguendo sulla scia degli interventi giurisprudenziali e normativi precedenti che avevano considerato singole questioni. Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni (omo o eterosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (altro istituto, affine al matrimonio, introdotto dalla nuova legge per le unioni omo-affettive).
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.”.
“Scioglimento delle unioni civili. La cessazione della convivenza di fatto”
“La cessazione della convivenza La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento; l’unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall’art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge sul divorzio L. 898/1970 e si applica, in quanto compatibile, la disciplina della stessa legge, anche riguardo agli effetti economici post-divorzili (in primo luogo, l’assegno divorzile per il partner economicamente più debole). Resta esclusa, tra le altre, l’ipotesi della separazione, a conferma che il venir meno dell’unione civile non presuppone alcun passaggio intermedio.”.
“Il regime patrimoniale della famiglia e delle nuove formazioni sociali”
“In seguito alla riforma del diritto di famiglia, il regime legale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni (detta comunione legale), che importa la contitolarità e la cogestione di alcuni beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio. La legge tuttavia ammette che i coniugi possano, mediante una apposita convenzione, accordarsi per un regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale ed, eventualmente, per la costituzione di un fondo patrimoniale.”.
“Le convenzioni matrimoniali”
“Le parti possono derogare al regime legale di comunione mediante un negozio giuridico, la convenzione matrimoniale, che deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità (art. 162, comma 1).”.
“La comunione legale”
“In mancanza di diversa convenzione, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati secondo le regole della comunione legale. Non cadono in comunione e sono beni personali di ciascun coniuge quelli elencati nell’art. 179. L’amministrazione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione (art. 180, comma 1). Spetta, invece, congiuntamente per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 180, comma 2). Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro e da questo non con validati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili registrati.”.
“Comunione convenzionale (art. 210)”
“I coniugi possono, mediante apposita convenzione, modificare il regime di comunione legale dei beni. Possono comprendere nella comunione anche beni che di regola ne sono esclusi, ma non quelli strettamente personali e quelli previsti dalle lettere c), d) ed e) dell’art. 179.”.
“Regime di separazione dei beni (art. 215)”
“I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215).”.
“Fondo patrimoniale (artt. 167-171)”
“I coniugi (congiuntamente o separatamente) o un terzo possono destinare determinati beni (immobili o mobili registrati o titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione ad opera del terzo può avvenire per atto inter vivos o per testamento. Se non espressamente previsto nell’atto di costituzione, i beni del fondo non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice (art. 169).”.
“L’impresa familiare”
“L’impresa familiare (art. 230bis) è quella in cui prestano attività di lavoro continuativa il co niuge dell’imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Riguardo alle unioni civili, alla parte che presti la propria attività nell’impresa familiare è estesa la disciplina (art. 1, comma 13, L. 76/2016). La legge attribuisce ai familiari anche il diritto di partecipare alla gestione dell’impresa. diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di un altro familiare e con il consenso di tutti i partecipanti.”
“Il regime patrimoniale delle unioni civili”
“Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni (art. 1, comma 13, L. 76/2016).”.
“Il contratto di convivenza”
“I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1, comma 50 ss., L. 76/2016). Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.”.
“La filiazione”
“Per saperne di più sulla filiazione, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉”.
“L’unicità dello status di figlio”
“La filiazione è il rapporto che lega un soggetto a coloro che l’hanno concepito o adottato. La L. 219/2012 (e il successivo D.Lgs. 154/2023, noti come Riforma della filiazione) ha eliminato ogni distinzione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio, tra figli biologici e figli adottivi, affermando il principio secondo cui «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» (art. 315).
Per i figli nati nel matrimonio lo status di figlio si forma d’ufficio, con la denuncia di nascita. Invece, per i figli nati fuori dal matrimonio occorre il riconoscimento o un accertamento giudiziario del rapporto di filiazione.”.
“Diritti e doveri dei figli”
“Allo status di figlio è collegata, dal nuovo art. 315bis, una serie di diritti e doveri (diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori; diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; dovere di rispettare i genitori e contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa; ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto 12 anni).”.
“Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio”
“L’art. 250, modificato dalla L. 219/2012, prevede che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, successiva alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento. Il riconoscimento è irrevocabile.”.
“Il disconoscimento della paternità”
“L’azione di disconoscimento della paternità è concessa allo scopo di eliminare le conseguenze della presunzione di paternità sancita dall’art. 231, secondo cui «il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio», ossia del figlio nato quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232). L’azione può essere esercitata anche dal figlio che ha raggiunto la maggiore età, e in questo caso l’azione è imprescrittibile (comma 5).”.
“L’adozione”
“Per saperne di più sulla filiazione, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉.”.
“Evoluzione giuridica”
“Si definisce adozione il rapporto di filiazione giuridica costituito tra soggetti non legati da filiazione di sangue. In materia la L. 149/2001 è intervenuta evidenziando in tal modo la centralità attribuita al minore e ai suoi interessi.”.
“L’adozione dei minori”
Gli artt. 6 e 7 L. 184/1983 richiedono la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi degli adottanti e del minore da adottare (adottando). La L. 219/2012, di riforma della filiazione, ha sancito la definitiva equiparazione tra figli biologici e figli adottivi (salvo il caso di adozione di maggiore di età).”.
“L’adozione in casi particolari”
“L’adozione in casi particolari, così come disciplinata dagli artt. 44-57 L. 184/1983, è un’ipotesi residuale rispetto all’adozione cd. legittimante. Essa risponde all’intenzione del legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso, prevedendo la possibilità di un’adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi.”
“L’adozione internazionale”
“La L. 476/1998 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la coopera zione in materia di adozione internazionale fatta a L’Aja il 29-5-1993) ha adeguato le norme della L. 184/1983 in materia di adozione di minori stranieri.”.
“L’adozione di maggiorenni”
“L’adozione di maggiorenni, riservata sostanzialmente a tutelare aspettative successorie, è permessa alle persone che abbiano compiuto i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare (art. 291). La Corte cost. (sent. 5/2024) ha però dichiarato l’illegittimità dell’art. 291, comma 1, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli.”.
“L’affidamento temporaneo dei minori”
“Può farsi luogo all’affidamento temporaneo quando il minore — nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto alle famiglie previsti dalla legge — sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo.”.
“Gli alimenti”
“Gli alimenti consistono in prestazioni periodiche di carattere patrimoniale dovute, per legge o per volontà delle parti, a chi si trova in stato di bisogno (artt. 433 e ss.). L’appartenenza alla famiglia in senso ampio fa nascere per i suoi componenti diritti ed obblighi, anche in ordine all’obbligazione degli alimenti. Fondamento dell’obbligazione legale agli alimenti è quindi il principio della reciproca assistenza e della solidarietà familiare connaturato al concetto stesso di famiglia.”.
Capitolo 4 I diritti reali
“I diritti reali: caratteri e distinzioni”
“I diritti reali sono patrimoniali assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto su di un bene determinato. Essi attribuiscono al titolare il cd. «diritto di sequela» (o diritto di seguito), che esprime il potere di perseguire il bene presso qualunque soggetto si trovi. Nell’ambito dei diritti reali distinguiamo: i diritti reali su cosa propria (il diritto di proprietà) e i diritti reali su cosa altrui (diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia).”.
“Il diritto di proprietà (artt. 832 e ss.)”
“Per saperne di più sul diritto di proprietà, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉”.
“Caratteri”
“La proprietà, fra i diritti reali, è quello che consente la più ampia sfera di facoltà che l’ordina mento riconosce ai soggetti sulle cose. La proprietà è il diritto di godere e di disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo, nei limiti e con l’osservanza degli obblighi fissati dalla legge (art. 832). La proprietà è imprescrittibile: non si può perdere per non uso, bensì solo per usucapione.”.
“Modi di acquisto”
“I modi di acquisto della proprietà sono fatti giuridici che hanno per effetto l’acquisto della proprietà di una cosa determinata (art. 922). Essi si distinguono in modi d’acquisto: a titolo originario (occupazione, usucapione, invenzione e accessione) e a titolo derivato (successione, compravendita ed espropriazione).”
“Azioni a difesa della proprietà”
“Le azioni a difesa della proprietà (artt. 948-951) sono dette petitorie, in contrapposizione a quelle poste a difesa del possesso, dette possessorie. Le azioni petitorie sono 4: di rivendicazione (art. 948); negatoria (art. 949); di regolamento di confini (art. 950); per l’apposizione di termini (art. 951).”.
“Perdita della proprietà”
“La perdita del diritto di proprietà comporta la sua estinzione. Il diritto di proprietà si estingue a seguito dell’acquisto da parte di terzi della proprietà del bene a titolo originario, che comporta l’estinzione del precedente diritto di proprietà (si pensi, ad es., all’usucapione della proprietà della cosa). Inoltre, la proprietà si estingue per abbandono (o «derelizione»), consistente nell’atto con cui il proprietario di un bene se ne libera con l’intenzione di rinunciare al diritto su di essa.”.
“La comunione (artt. 1100 e ss.)”
“Questo istituto ricorre in tutte quelle ipotesi in cui uno stesso diritto appartiene, nella sua interezza, a due o più persone. In particolare, la comunione ricorre quando il diritto di proprietà o altro diritto reale su uno stesso bene appartiene a più persone (cd. «comunisti»). La comunione può essere: volontaria, forzosa e incidentale.”.
“Il condominio negli edifici (artt. 1117-1139)”
“È una particolare forma di comunione forzosa e perpetua. La singolarità di questa figura sta, appunto, nella circostanza che il singolo condomino, oltre ed essere esclusivo proprietario del suo appartamento è, nel contempo, comproprietario delle parti comuni. Il regolamento condominiale, in cui sono fissate le norme d’uso dei vari beni condominiali, è obbligatorio nei condominii con più di dieci condomini, mentre è facoltativo nei condominii più piccoli.”.
“Limiti legali al diritto di proprietà”
“La funzione dei limiti legali è quella di regolare i rapporti tra proprietari vicini assicurando la funzione sociale della proprietà. Tali limiti possono essere posti nell’interesse pubblico (es.: distanze legali tra le costruzioni) o nell’interesse privato, ossia dei proprietari vicini (es.: vedute e prospetti).”.
“I diritti reali limitati in generale”
“Fanno parte della categoria dei diritti reali anche i cd. diritti reali limitati (parziari) o su cosa altrui: essi assicurano ai titolari delle facoltà inerenti a cose di proprietà altrui e si caratterizzano per un contenuto più limitato rispetto al diritto di proprietà. I diritti reali limitati si distinguono in: diritti reali di godimento, che limitano il potere di godimento del proprietario della cosa (la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e le servitù) e diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).”.
“La superficie (artt. 952-956)”
“L’art. 952 dispone che il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere (ius ad aedificandum). Il diritto di superficie può essere costituito per contratto (a titolo oneroso o gratuito), soggetto a trascrizione, o per testamento; in perpetuo o a tempo determinato.”.
“L’enfiteusi (artt. 957-977)”
“L’enfiteusi è quel diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico.”
“L’usufrutto (artt. 978-1020)”
“L’usufrutto si concreta nel diritto di godere ed usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare (compresi i frutti naturali o civili che essa produce), con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica. L’usufrutto può acquistarsi per legge, per contratto, per testamento ed infine per usucapione.”.
“L’uso e l’abitazione (artt. 1021-1026)”
“Il diritto di uso attribuisce al suo titolare (cd. usuario) il potere di servirsi di un bene e, se esso è fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. Il diritto di abitazione conferisce al titolare soltanto il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.”.
“Le servitù prediali (artt. 1027-1099)”
“La servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (cd. fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (cd. fondo dominante), appartenente a diverso proprietario (art. 1027). L’utilità che, attraverso il peso imposto al fondo servente, si vuole assicurare al fondo dominante può essere di qualsiasi tipo, anche di carattere non economico (es.: maggiore comodità o amenità del fondo dominante).
I modi d’acquisto comuni a tutte le servitù sono: il contratto: che richiede la forma scritta «ad substantiam» (art. 1350) ed è soggetto a tra scrizione; il testamento.”.
Capitolo 5 Il possesso e l’usucapione
“Il possesso (artt. 1140-1152)”
“Il possesso è «il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale». Come appare dalla definizione, l’elemento che differenzia la detenzione dal possesso è l’animus: animus possidendi, in caso di possesso; animus detinendi, in caso di detenzione. In base all’art. 1141 c.c., la detenzione si muta in possesso in due soli casi: quando il detentore acqui sta in proprietà il bene che precedentemente aveva in mera detenzione, ovvero quando il detentore renda nota al proprietario la propria intenzione di continuare a tenere il bene non più come detentore, bensì per conto ed in nome proprio.”
“Le azioni possessorie (artt. 1168 e 1170)”
“Le azioni possessorie sono rimedi giudiziari aventi come fine immediato la tutela del possesso contro qualsiasi turbativa. L’azione di reintegrazione o di spoglio (artt. 1168 e ss.) è l’azione con cui il possessore, spogliato del possesso di un bene, chiede, entro l’anno dal sofferto spoglio, di essere reintegrato in esso (art. 1168). L’azione di manutenzione (art. 1170) è diretta a tutelare i possessori (non i detentori) contro le molestie o le turbative, di fatto o di diritto; è altresì concessa contro lo spoglio non violento o non clandestino.”.
“Le azioni di nunciazione (artt. 1171-1172)”
“La denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto sono azioni cautelari affini alle possessorie, ma con diversa natura giuridica, che tendono alla conservazione di uno stato di fatto, mirando a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o da una cosa altrui.”.
“L’usucapione (artt. 1158-1167)”
“L’usucapione è un modo d’acquisto dei diritti reali a titolo originario. Requisiti dell’usucapione sono: il possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino ed il tempo inteso come durata (20 anni per i beni immobili, 10 anni per i beni mobili registrati, 15 anni per i fondi rustici).”.
Capitolo 6 I fatti e gli atti giuridici; il negozio giuridico
“Fatti e atti giuridici”
“Sono qualificati giuridici quei fatti, cioè quei comportamenti o accadimenti (umani, naturali ecc.), al cui verificarsi l’ordinamento ricollega il prodursi di effetti giuridici quali la costituzione, la modificazione o l’estinzione di rapporti giuridici. Sono qualificati atti giuridici (o atti umani) quei fatti caratterizzati da un’attività umana consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace d’intendere e di volere, cui l’ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna.”.
“Il negozio giuridico”
“Per saperne di più sul negozio giuridico, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉”.
“Nozione e caratteri”
“Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta ad uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante.”.
“Elementi del negozio”
“Gli elementi del negozio si distinguono in: elementi essenziali, senza i quali il negozio non può formarsi validamente (i soggetti, l’oggetto, la volontà, la causa, la forma) ed elementi accidentali (modalità del negozio la cui presenza è solo eventuale, nel senso che le parti sono libere di inserirli o meno nel negozio. (condizione, il termine e il modo).”.
“Classificazione dei negozi giuridici”
“Rispetto ai soggetti, i negozi giuridici si distinguono in: unilaterali, ossia quelli posti in essere da una sola parte da intendere come centro d’interessi; bilaterali che risultano da dichiarazioni di volontà provenienti da due parti distinte e producono effetti per entrambe (es.: compravendita); negozi plurilaterali che risultano da manifestazioni di volontà provenienti da più parti e producono effetti per tutte (es.: contratto di società). In relazione alla natura dei rapporti, si distinguono: negozi non patrimoniali che generalmente attengono alla sfera dei rapporti familiari (es.: matrimonio); negozi patrimoniali che riguardano rapporti economicamente valutabili (es.: contratto). Quanto all’incidenza sul negozio dell’evento «morte» distinguiamo: negozi mortis causa: in cui la morte costituisce il presupposto per la loro efficacia; negozi inter vivos: tutti gli altri negozi. Si definisce, infine, negozio di accertamento quello con il quale le parti accertano una situazione giuridica preesistente al fine di eliminare lo stato di incertezza sulla sua effettiva esistenza, fissandone definitivamente l’ambito e gli effetti.”.
“Gli elementi essenziali del negozio”
“Per la sintesi degli elementi essenziali del negozio, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😊.”.
“La volontà”
“La volontà, per poter assumere rilevanza giuridica, deve essere dichiarata. Tuttavia, può verificarsi una divergenza tra la volontà dichiarata e la volontà interna, o possono intervenire fattori di disturbo che cagionano il formarsi di una volontà viziata.”.
“La simulazione (artt. 1414-1417)”
“Si ha simulazione quando le parti, d’accordo tra loro, pongono in essere dichiarazioni difformi dall’interno volere. Elemento caratteristico è l’accordo simulatorio e cioè la reciproca intesa delle parti sulla divergenza tra il contratto stipulato e il loro effettivo volontà,
In genere le parti provvedono a far risultare il proprio accordo attraverso una apposita contro scrittura (cd. controdichiarazione). La simulazione può trovare applicazione sia nei negozi bilaterali (contratti) sia nei negozi unilaterali recettizi. La simulazione può essere relativa se le parti vogliono un negozio diverso da quello che appare all’esterno, assoluta se le parti non vogliono alcun negozio.”.
“I vizi della volontà”
“Sono elementi perturbatori che si innestano nel processo formativo della volontà fuorviandola. Essi costituiscono cause di annullabilità e legittimano i soggetti interessati all’impugnativa del negozio nel termine prescritto dalla legge (cinque anni). I vizi della volontà sono: errore, violenza morale e dolo.”.
“La causa”
“La causa è la funzione economico-sociale del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il negozio è diretto a realizzare. È un elemento essenziale la cui mancanza o illiceità produce la nullità del negozio. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’or dine pubblico o al buon costume.”.
“L’oggetto”
“È un elemento richiesto nei negozi «patrimoniali» e deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.”.
“La forma”
“È il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale. La manifestazione può essere: espressa: se si attua con parole, scritti, cenni ecc., cioè con qualunque mezzo che renda palese agli altri il nostro pensiero; tacita se consiste in un comportamento che sarebbe incompatibile, secondo il comune modo di pensare e di agire, con una volontà contraria.”.
“Gli elementi accidentali del negozio giuridico”
“Si dicono accidentali quegli elementi che possono essere apposti liberamente dalla volontà delle parti, influenzando, in tal modo, l’efficacia del negozio. Essi sono: la condizione, il termine e il modus.”
“La condizione”
“La condizione consiste in un avvenimento futuro ed incerto al cui verificarsi le parti subordinano l’inizio (cd. condizione sospensiva) o la cessazione (cd. condizione risolutiva) dell’efficacia del negozio. Finché c’è questa condizione di incertezza si ha pendenza; in tal caso, se la condizione è sospensiva gli effetti del negozio non si producono, se è risolutiva si producono, in attesa poi di estinguersi con l’avverarsi di essa. La condizione è illecita (es.: se ucciderai Tizio) se contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1354).”.
“Il termine: concetto, tipi, effetti”
“Il termine può definirsi un avvenimento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’inizio o la cessazione degli effetti del negozio giuridico. Il termine può essere: iniziale se indica il momento dal quale debbono prodursi gli effetti del negozio; finale se indica il momento fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio.”.
“Il modus”
“Il modus è una clausola che si appone solo ai negozi a titolo gratuito (istituzione di erede, legato, donazione) allo scopo di limitarne gli effetti (es.: ti dono un immobile, ma nel contempo ti obbligo ad accudire il mio gatto). Il modo impossibile o illecito si ha per non apposto, sia negli atti di liberalità tra vivi, sia in quelli mortis causa, tranne che risulti essere stato il solo motivo determinante della liberalità (artt. 647, comma 3, 794).”.
“La rappresentanza”
“L’istituto della rappresentanza rientra nell’ambito del più vasto fenomeno della sostituzione di un soggetto ad un altro nello svolgimento di un’attività giuridica. Con la rappresentanza un soggetto (rappresentante), in virtù di un potere attribuitogli dalla legge (rappresentanza legale) o dall’interessato (rappresentanza volontaria), agisce in sostituzione di un altro soggetto (rap presentato) nel compimento di un atto giuridico.”.
“Negozi nei quali è esclusa la rappresentanza”
“La rappresentanza non è ammessa in tutti quei negozi, che vengono perciò definiti personalissimi (matrimonio, testamento), che per legge possono essere compiuti esclusivamente dal titolare del diritto.”.
“La procura”
“La procura (speciale, generale, revocabile e irrevocabile) è un negozio unilaterale con il quale il rappresentato attribuisce al rappresentante il cd. potere di rappresentanza, in forza del quale quest’ultimo può contrarre con i terzi, impegnando direttamente il rappresentato. Tale atto deve essere redatto nella stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante ha il potere di concludere.”.
“Capacità, vizi della volontà e stati soggettivi rilevanti nel negozio concluso dal rappresentante”
“Per il rappresentante la legge richiede la semplice capacità di intendere e di volere (art. 1389, comma 1).”.
“Abuso, eccesso e difetto del potere di rappresentanza (artt. 1394-1395)”
“Il rappresentante deve agire nell’interesse del rappresentato (art. 1388). Si ha, quindi, abuso di potere, quando il rappresentante, pur fornito di potere di rappresentanza, abbia fatto cattivo uso di esso agendo per un fine diverso da quello per cui il potere era stato conferito, o perseguendo un interesse proprio o di terzi in contrasto con gli interessi del rappresentato.”.
“La patologia del negozio giuridico”
“La legge richiede che i negozi giuridici presentino determinati elementi o requisiti; qualora uno di essi manchi o sia viziato, il negozio o non produce alcun effetto (nullità), oppure, nonostante il vizio, produce comunque i suoi effetti che però possono essere successivamente eliminati (annullabilità, rescindibilità ecc.).”.
“L’inefficacia”
“L’inefficacia è una categoria generale che comprende tutti i casi in cui il negozio, per una qualsiasi causa, non può produrre i suoi effetti.”
“La nullità”
“In generale si può dire che causa di nullità è la contrarietà del negozio a norme di legge. In particolare il negozio è nullo quando: è contrario a norme imperative (art. 1418, comma 1); manca uno degli elementi essenziali richiesti dall’art. 1325 cioè accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 1418, comma 2); la causa è illecita oppure è illecito il motivo unico determinante (art. 1418, comma 2); l’oggetto è illecito, impossibile o indeterminabile (art. 1418, comma 2); in tutti i casi in cui la nullità è prevista espressamente dalla legge (art. 1418, comma 3).”.
“L’annullabilità”
“L’annullabilità ì si configura quando il negozio, pur essendo invalido, non è affetto da un vizio così grave da determinarne la nullità. Il negozio è annullabile in caso di vizi del consenso (artt. 1427-1440), incapacità legale o naturale della parte (art. 1425) ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.”.
“La convalida (art. 1444)”
“La convalida è il negozio (espresso, tacito, per fatti concludenti) col quale il soggetto legittimato a proporre l’azione di annullamento dichiara di voler sanare il vizio del negozio stesso.”.
Capitolo 7 Le obbligazioni
“Il rapporto obbligatorio”
“L’obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto determinato, il debitore, è tenuto (obbligato) ad un comportamento suscettibile di valutazione economica al fine di soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un altro soggetto determinato, il creditore, il quale ha, correlativamente, diritto all’adempimento. È fonte dell’obbligazione ogni fatto giuridico dal quale trae origine l’obbligazione stessa (art. 1173). Le singole fonti sono i contratti, i fatti illeciti e ogni altro fatto o atto idoneo a produrre un’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico.”.
“Gli elementi dell’obbligazione”
“Il debito è la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio ed ha come contenuto il dovere di adempiere ad una determinata prestazione. Il credito è il diritto all’adempimento, ossia la pretesa del creditore, giuridicamente tutelata, ad ottenere la prestazione. Il diritto di credito è un diritto soggettivo. L’art. 1175 c.c. dispone che «il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza».”.
“L’obbligazione naturale (art. 2034)”
“È un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante, nel senso che il creditore non è protetto dall’azione, ma se il debitore adempie spontaneamente non può ripetere quanto ha pagato. Il creditore è cioè tutelato dalla cd. soluti retentio, ossia dall’inammissibilità della ripeti zione della prestazione eseguita (art. 2034).”.
“Principali tipi di obbligazione”
“I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere almeno due: il soggetto attivo o creditore ed il soggetto passivo o debitore. È necessario che essi siano determinati al momento della nascita dell’obbligazione o, quanto meno, determinabili.”.
“Obbligazioni soggettivamente complesse”
“Sono le obbligazioni con pluralità di soggetti dal lato attivo o da quello passivo. Si distingue fra obbligazione parziaria e obbligazione solidale. L’obbligazione parziaria è un’obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è titolare di un diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. L’obbligazione solidale (artt. 1292-1313) è un’obbligazione con più debitori o creditori, ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l’intero ammontare. Il pagamento effettuato dal singolo debitore solidale al creditore estingue l’obbligazione (nasce, però, il diritto al regresso verso gli altri condebitori solidali in misura della loro parte, art. 1299), così come il pagamento effettuato dal debitore ad uno dei concreditori solidali.”.
“Obbligazione con pluralità di oggetti”
“L’obbligazione cumulativa (o congiunta) ricorre quando il debitore è tenuto ad eseguire insieme due o più prestazioni, sicché l’obbligazione ha un contenuto multiplo. L’obbligazione alternativa (artt. 1285-1291) è quella in cui siano dedotte nel rapporto due o più prestazioni, ma il soggetto passivo si libera eseguendone una soltanto. L’obbligazione è facoltativa quando nel rapporto obbligatorio è prevista una sola prestazione ma il debitore può liberarsi effettuando una prestazione diversa. Es.: un canone d’affitto è stabilito in derrate, ma il debitore si può liberare pagandone il relativo valore.”.
“Altre distinzioni rispetto alla prestazione”
“L’obbligazione di risultato si ha quando l’oggetto dell’obbligazione è costituito dal risultato del lavoro; con la conseguenza che il debitore non può dirsi adempiente (e non ha diritto al corrispettivo), fino a quando non abbia procurato il risultato. L’obbligazione di mezzi si ha quando l’oggetto dell’obbligazione è un comportamento diligente e non la realizzazione di un risultato. L’obbligazione specifica si ha quando oggetto della prestazione è una cosa specifica (es.: il cavallo Delfo). L’obbligazione pecuniaria (art. 1277) si ha quando oggetto della prestazione è una somma di denaro.”.
“Le modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio”
“Per le sintesi relative alle modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale.”.
“La successione nel credito in generale”
“Il trasferimento del credito comporta una successione nel lato attivo dell’obbligazione, che può avvenire a titolo universale (es.: erede per successione «mortis causa») o a titolo particolare per atto «mortis causa» (legato) o per atto «inter vivos» (contratto di cessione del credito).”.
“La cessione del credito (artt. 1260-1267)”
“La cessione del credito è il contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario), a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito: è il contratto, cioè, per mezzo del quale si attua il trasferimento (oneroso o gratuito) del credito.”.
“La surrogazione del terzo nei diritti del creditore”
“La surrogazione (cioè il subingresso del terzo adempiente nei diritti del creditore soddisfatto) può aversi: per volontà del creditore (art. 1201); per volontà del debitore (art. 1202); per volontà della legge (art. 1203).”.
“La delegazione attiva”
“Si ha delegazione attiva, quando si delega la posizione di creditore assegnando al debitore un altro creditore, ossia il creditore originario autorizza un terzo a rendersi destina tario della promessa di adempiere.”.
“Le modificazioni nel lato passivo del rapporto obbligatorio”
“Le figure che realizzano il mutamento per atto «inter vivos», a titolo particolare, nel lato passivo sono la delegazione, l’espromissione e l’accollo.”.
“La delegazione (artt. 1268-1271)”
“La delegazione passiva ricorre quando il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumersi il debito (cd. «delegatio promittendi») che egli ha nei confronti del creditore (de legatario).”.
“L’espromissione (art. 1272)”
“Consiste in un contratto fra il creditore (espromissario) ed un terzo (espromittente) per effetto del quale il terzo, senza intervento del debitore (espromesso), ne assume verso il creditore il debito (es.: padre che si obbliga a pagare il debito contratto dal figlio).”.
“L’accollo (art. 1273)”
“È un contratto tra debitore (accollato) e terzo (accollante) con il quale quest’ultimo assume il debito dell’altro: a tale accordo non partecipa il creditore accollatario. Questa caratteristica distingue l’accollo dalla delegazione che è negozio trilatero.”.
“La cessione del contratto (art. 1406)”
“Con la cessione del contratto si ha la sostituzione di una persona (cedente) con un’altra (cessionario) in tutti i rapporti nascenti da un contratto, per cui il terzo cessionario assume, rispetto all’altro contraente (cd. contraente ceduto), la stessa posizione giuridica già occupata dal cedente. La cessione può avvenire soltanto in materia di contratti con prestazioni corrispettive, fino a quando le relative prestazioni non siano state ancora eseguite (art. 1406).”.
“L’estinzione del rapporto obbligatorio”
“Il modo «naturale» di estinzione dell’obbligazione è però l’adempimento. Per saperne di più scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉”.
“L’adempimento”
“L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio, da cui consegue l’estinzione diretta dell’obbligazione e la liberazione del debitore. Nell’adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176), per evitare di incorrere nella responsabilità contrattuale.”.
“Imputazione dei pagamenti (artt. 1193 e ss.)”
“Qualora il debitore non abbia indicato i debiti che intende estinguere si procede secondo i criteri previsti dalla legge (art. 1193). Se non possono applicarsi tali criteri, il pagamento è imputato proporzionalmente tra i vari debiti.”.
“L’adempimento del terzo (art. 1180)”
“Si ha quando un terzo esegue la prestazione con la consapevolezza di adempiere un debito altrui (cd. animus solvendi debiti alieni). Il creditore può opporsi solo se la prestazione ha carattere di infungibilità, o se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.”.
“Prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum, art. 1197)”
“Quando il creditore lo consenta, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta (es.: devo un cavallo, mi libero pagando una somma di denaro). In tal caso, quindi, l’obbligazione si estingue con una prestazione in luogo dell’adempimento detta datio in solutum.”.
“Modi di estinzione diversi dall’adempimento”
“L’obbligazione, oltre che con l’adempimento, può estinguersi anche in altri modi. I modi di estinzione del rapporto obbligatorio si distinguono, infatti, in satisfattori e non satisfattori.”.
“Satisfattori”
“Satisfattori sono i modi che soddisfano la pretesa del creditore. Essi sono:
-
la Compensazione (artt. 1241-1252), che può essere legale, giudiziale o volontaria e si verifica quando due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti obbligatori. Le obbligazioni reciproche si estinguono fino a concorrenza del loro ammontare (art. 1241);
-
la confusione (artt. 1253-1255), che si realizza quando le qualità di creditore e di debitore vengono a coincidere nella stessa persona”.
“Non satisfattori”
“I modi di estinzione dell’obbligazione si definiscono non satisfattori quando la pretesa del creditore non viene soddisfatta. Essi sono:
-
la novazione (artt. 1230-1235), cioè il contratto con il quale le parti sostituiscono all’obbligazione originaria, che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. Giuridicamente, pertanto, l’estinzione avviene senza adempimento;
-
la remissione del debito (artt. 1236-1240), cioè l’atto abdicativo unilaterale con il quale il creditore rinunzia, in tutto o in parte, al suo diritto, con la necessaria conseguenza che l’obbligazione si estingue ed il debitore viene liberato, pur non avendo eseguito la prestazione.”.
“L’inadempimento (art. 1218)”
“Si ha inadempimento quando la prestazione non è eseguita al momento dovuto, nel luogo dovuto e secondo le modalità convenute. Il mancato od inesatto adempimento può dipendere tanto da cause imputabili al debitore (es.: negligenza, dimenticanza ecc.) quanto da cause non imputabili allo stesso (es.: perimento della cosa dovuta). Nel primo caso si parlerà di inadempimento ed il debitore sarà tenuto al risarcimento del danno (art. 1218); nel secondo caso, invece, l’obbligazione si estinguerà per impossibilità sopravvenuta (art. 1256).”.
“La mora del debitore (art. 1219)”
“Consiste in un ritardo ingiustificato del debitore nell’adempiere. Perché si abbia mora è necessario che il credito sia esigibile, che vi sia ritardo nell’adempimento, che tale ritardo sia imputabile al debitore; è necessario, infine, l’atto formale di costituzione in mora.”.
“La mora del creditore (art. 1206)”
“Si ha quando il creditore rifiuti, senza un motivo legittimo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore ovvero ometta di compiere gli atti preparatori per consentire al debitore l’adempi mento della prestazione. Per aversi mora del creditore, il debitore deve fare offerta di adempiere la prestazione al creditore nei modi indicati dall’art. 1208.”.
“Il risarcimento del danno”
“Il risarcimento del danno per inadempimento o ritardo nell’adempimento è limitato al solo danno patrimoniale, cioè al pregiudizio economico che il creditore ha sofferto. Ai sensi dell’art. 1223 il risarcimento del danno deve comprendere: il danno emergente, ossia la perdita effettivamente subita per la mancata prestazione; il lucro cessante, o mancato guadagno, ossia il lucro che il creditore avrebbe realizzato se avesse utilizzato la prestazione ottenuta.”.
Capitolo 8 I contratti
“Il contratto”
“Il contratto è la più importante fonte di obbligazione e viene definito espressamente dalla legge come «l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» (art. 1321).”.
“Disciplina del contratto in generale”
“L’art. 1325 enuncia gli elementi essenziali del contratto, che sono: l’accordo o consenso, cioè l’incontro delle volontà delle parti contraenti; la causa, ossia la funzione economico-sociale a cui il contratto adempie; l’oggetto (artt. 1325 e 1346), rappresentato dalla cosa o dal comportamento che è materia dello scambio, della promessa o del conferimento.”.
“Classificazioni dei contratti”
“In base al momento perfezionativo del vincolo contrattuale, distinguiamo: contratti consensuali e contratti reali.
In base all’efficacia del contratto, distinguiamo: contratti ad esecuzione istantanea; contratti di durata. Riguardo agli effetti del contratto, distinguiamo: contratti ad effetti reali; contratti ad effetti obbligatori (es.: locazione, deposito). Riguardo al nesso tra le attribuzioni patrimoniali, distinguiamo: contratti a prestazioni corrispettive.; contratti con prestazione unica. Riguardo al rapporto tra le diverse prestazioni i contratti a prestazioni corrispettive si distinguono, a loro volta, in: contratti commutativi e contratti aleatori (Es.: contratto di assicurazione, gioco, scommessa).”.
“La formazione del contratto”
“Per una spiegazione sintetica delle modalità di formazione del contratto, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale.”.
“Trattative e responsabilità precontrattuale”
“Il contratto si forma mediante l’incontro delle volontà ed in particolare della proposta e dell’accettazione che si «combinano» in un accordo. Quest’ultimo può essere raggiunto istantaneamente, se le parti sono presenti nello stesso luogo, il prezzo è già fissato e le clausole sono imposte (o predisposte unilateralmente) attraverso con tratti per adesione, oppure attraverso fasi progressive, laddove siano necessari aggiustamenti graduali dell’accordo attraverso lo svolgimento di trattative.”.
“La proposta”
“È una dichiarazione unilaterale di volontà recettizia. Se la dichiarazione non contiene tutti gli elementi essenziali del contratto che si vuole concludere, non è qualificabile come «proposta contrattuale» (tale ad es. un cartello «vendesi», affisso ad un bene) bensì come invito a proporre.”
“L’accettazione”
“È un atto prenegoziale e consiste in una dichiarazione di volontà recettizia di adesione alla proposta. Quando l’accettazione arriva a conoscenza del proponente il contratto si conclude, sempre che sia conforme alla proposta (art. 1326).
Deve essere tempestiva, incondizionata e conforme a tutte le clausole contenute nella proposta: se è anche parzialmente difforme, o se giunge a conoscenza del proponente oltre il termine pattuito (1) o ordinariamente necessario, vale solo come controproposta.
L’accettazione può anche essere tacita: in tal caso essa deve risultare da un comportamento manifesto ed inequivocabile (cd. «facta concludentia»).”.
“Momento perfezionativo dell’accordo”
“Il contratto è concluso quando il proponente viene effettivamente a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326).”.
“Il contratto per adesione”
“È un contratto predisposto dal proponente con clausole prestabilite il cui contenuto non può essere discusso dall’altro contraente: se vuole stipulare deve aderire a tutto ciò che è stato proposto. Rientrano in questa figura le condizioni generali di contratto (art. 1341) e i contratti stipulati mediante moduli o formulari (art. 1342).”.
“I contratti del consumatore (D.Lgs. 206/2005)”
“Un aspetto particolare dei contratti dei consumatori è dato dalla disciplina delle clausole vessatorie (artt. 33 ss.). È previsto il divieto di clausole vessatorie (artt. 33 ss.): sono vessatorie tutte le clausole che «determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». Da menzionare è la cd. class action, azione collettiva risarcitoria (artt. 840bis e ss. c.p.c.), che può essere chiesta da un singolo soggetto, anche mediante associazioni, a vantaggio di tutti i consumatori che si trovino in situazione omogenea e che aderiscano all’azione esperita dal promotore.”.
“Il contratto preliminare”
“Contratto preliminare è quello con il quale una o entrambe le parti si obbligano a prestare un futuro consenso, cioè a concludere in un momento successivo il contratto definitivo. Il contratto preliminare può vincolare entrambi gli stipulanti a prestare il futuro consenso oppure uno solo di essi. Per l’art. 1351 il contratto preliminare è nullo se non è stipulato nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo quando per quest’ultimo è richiesta una forma ad substantiam.”.
“Gli effetti del contratto verso le parti”
“Per saperne di più sugli effetti del contratto verso le parti, scrivi i titoli dei paragrafi del tuo manuale 😉”.
“Principi generali”
“Il contratto ha efficacia, ossia è produttivo di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali e/o di obbligazioni, innanzitutto tra le parti (cd. principio della relatività degli effetti del contratto). Il contratto può sciogliersi o col mutuo consenso (ossia a seguito di un nuovo accordo) o per le cause previste dalla legge.”.
“Il recesso (cd. ius poenitendi – art. 1373)”
“Il recesso (legale, convenzionale) è il diritto (potestativo) di sciogliersi dal contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte (art. 1373).”.
“Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi”
“Per saperne di più sugli effetti del contratto verso i terzi, scrivi i titoli dei paragrafi del tuo manuale 😉”.
“Principi generali”
“Terzo è chi non è parte del contratto, chi non è parificato alla parte (come l’erede o l’avente causa a titolo particolare) nonché chi è estraneo al rapporto costituito, regolato o estinto dal contratto. La regola generale è quella della limitazione degli effetti del contratto alle sole parti (cd. «efficacia relativa» del contratto) per cui il contratto non produce effetti rispetto al terzo.”.
“Il contratto a favore del terzo (artt. 1411-1413)”
“Di regola la prestazione del debitore è eseguita direttamente al creditore; tuttavia le parti possono convenire che la prestazione venga resa a vantaggio di un terzo. Quest’ultimo, ovviamente, avrà sempre la facoltà di rifiutare, per il principio dell’autonomia delle sfere giuridiche individuali. Necessario è solo che sussista un interesse da realizzare.”.
“Il contratto per persona da nominare (artt. 1401-1405)”
“Si ha contratto per persona da nominare quando, al momento della conclusione di un contratto, una parte si riserva la facoltà di nominare successivamente la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti.”
“L’interpretazione del contratto”
“L’interpretazione del contratto consiste nell’attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni delle parti.”.
“Interpretazione soggettiva”
“Importanza fondamentale ha l’art. 1362, secondo cui occorre accertare la «comune intenzione» delle parti e non limitarsi al senso letterale che emerge dalle parole usate.”.
“Interpretazione oggettiva”
“Nel caso in cui l’indagine sulla comune volontà delle parti non abbia portato ad alcun utile risultato troveranno applicazione le norme interpretative-integrative (artt. 1366-1370).”.
“Interpretazione del cd. «contratto oscuro»”
“All’art. 1371 il codice detta una norma di chiusura nel caso in cui il contratto, nonostante l’applicazione delle norme interpretative-integrative, rimanga oscuro. In base a tale articolo bisogna, cioè, distinguere: se il contratto è a titolo gratuito, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato; se il contratto è, invece, a titolo oneroso, va interpretato in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi delle parti.”.
“Integrazione del contratto”
“L’integrazione del contratto, disciplinata dall’art. 1374, è differente dalla interpretazione integrativa che è pur sempre una ricerca della volontà effettiva o presunta. La norma stabilisce che le parti sono tenute non soltanto a quanto incluso volontariamente nel con tratto, ma anche alle conseguenze che derivano dalla legge o — in mancanza — dagli usi e dall’equità.”.
“L’estinzione del contratto”
“L’estinzione indica la perdita di efficacia del contratto. Le due principali figure di estinzione del contratto sono l’annullamento e la risoluzione.”.
“La risoluzione”
“La legge prevede il rimedio della risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui si riscontrino anomalie nel funzionamento del sinallagma (rapporto di scambio) dopo la conclusione del contratto. Qualora una sopravvenienza alteri l’equilibrio tra le prestazioni, la parte danneggiata deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni.”.
“Risoluzione per inadempimento”
“Se, in un contratto a prestazioni corrispettive, una parte non adempie, per causa ad essa imputabile, l’altra parte che ha eseguito (o è pronta ad eseguire) la propria prestazione può chiedere giudizialmente l’adempimento oppure esercitare il diritto alla risoluzione. Una volta chiesta la risoluzione, però, non può più pretendere l’adempimento (è ovvio che in entrambi i casi, sia che opti per la richiesta di adempimento che per quella di risoluzione, la parte avrà anche diritto ad un eventuale risarcimento del danno).”.
“Casi di autotutela (o autodifesa privata)”
“Se una delle parti è inadempiente, l’altra parte può avvalersi dei seguenti mezzi di tutela preventiva: 1. Eccezione di inadempimento (art. 1460); 2. Sospensione della prestazione per le mutate condizioni patrimoniali dei contraenti (art. 1461).”.
“Impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1463-1466)”
“L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile al debitore, estingue l’obbligazione con conseguente liberazione della parte che vi era tenuta (art. 1256).”.
“Eccessiva onerosità (artt. 1467-1469)”
“L’azione giudiziale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità è prevista per ovviare ad una onerosità sopravvenuta e quindi ad uno squilibrio fra le prestazioni verificatosi dopo la conclusione del contratto (es.: un commerciante ha venduto della merce da consegnare dopo tre mesi; per un evento imprevisto, una guerra, una improvvisa ed eccezionale carenza di quella merce.”.
“La rescissione (artt. 1447-1452)”
“La rescissione è una forma d’invalidità del contratto posta principalmente a tutela di chi contrae a condizioni inique per il suo stato di bisogno o di pericolo. Si verifica lo stato di pericolo (art. 1447) quando ad es. Tizio, rimasto ferito in un incidente, si impegna a pagare al suo soccorritore una grossa somma di denaro. Si ha invece rescissione per lesione quando c’è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra e tale sproporzione è dovuta allo stato di bisogno in cui versava una delle parti al momento della conclusione del contratto.”.
Capitolo 9 Altre fonti di obbligazioni
“Obbligazioni nascenti da atti unilaterali”
“Le obbligazioni possono nascere da atti unilaterali. Per saperne di più, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😉.”.
“Le promesse unilaterali in generale (art. 1987)”
“La promessa unilaterale è un negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto si obbliga ad eseguire una determinata prestazione, a favore di un altro soggetto, indipendentemente dall’accettazione di questi.”.
“Promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988)”
“La promessa di pagamento è un atto unilaterale con il quale una persona promette il paga mento di una determinata somma nei confronti di un’altra. La ricognizione di debito, invece, è un atto unilaterale con cui un soggetto riconosce l’esistenza di un proprio debito verso un altro soggetto.”.
“La promessa al pubblico (art. 1989)”
“È la promessa unilaterale, rivolta ad un destinatario indeterminato, di effettuare una data prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione (es.: prometto di dare cinquecento euro allo studente che riporterà la media più alta al termine dell’anno scolasti co) o compia una data azione (es.: prometto una ricompensa a chi ritroverà un bassotto smarrito).”
“Obbligazioni nascenti dalla legge”
“Si tratta di ipotesi in cui l’ordinamento giuridico, per esigenze di ordine sociale, fa ricadere sul soggetto un’obbligazione.”.
“La gestione di affari altrui (artt. 2028-2032)”
“Si ha gestione di affari, quando un soggetto (gestore) assume spontaneamente, cioè senza esservi obbligato e senza averne avuto incarico dall’interessato («dominus»), l’amministrazione di uno o più affari patrimoniali altrui. A tale fatto la legge, concorrendo alcuni requisiti, ricollega il sorgere di obbligazioni sia a carico del gestore che a carico del «dominus», cioè del soggetto a vantaggio del quale si è operato. La gestione di affari altrui è riconosciuta solo quando l’interessato non sia in grado di provvedere da sé (art. 2028).”.
“Il pagamento dell’indebito (artt. 2033-2040)”
“È l’esecuzione di un pagamento non dovuto. Esso dà luogo ad un’obbligazione di restituzione con il correlativo diritto da parte di chi ha eseguito la prestazione non dovuta di ripetere (ossia di riottenere) quanto dato.”.
“L’ingiustificato arricchimento (artt. 2041-2042)”
“Si ha in tutti i casi in cui taluno converte in proprio profitto un bene altrui, o si avvantaggia di un’attività altrui senza alcuna ragione (causa) che giustifichi il profitto o il vantaggio.”.
“Obbligazioni nascenti da atto illecito”
“Per saperne di più sull’obbligazione nascente da fatto illecito, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😊.”.
“L’illecito civile (art. 2043)”
“L’art. 2043 definisce illecito «qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto», sancendo l’obbligo per colui che lo ha commesso di risarcire il danno. Tale norma costituisce il cardine del sistema della responsabilità extracontrattuale.”
“La capacità di intendere e di volere”
“La responsabilità civile presuppone l’imputabilità: perché il fatto dannoso possa essere imputato all’agente, l’art. 2046 richiede che questi sia capace di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso.”.
“Il fatto, la colpa e il dolo”
“Il fatto è un comportamento umano che può consistere in un atto positivo (commissivo), dal quale il soggetto avrebbe dovuto astenersi, o in un fatto omissivo, cioè in un non facere che determinerà illecito solo se vi era un obbligo giuridico ad agire. La colpa, invece, consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia, nei confronti dei terzi. Il dolo, invece, consiste nella volontaria violazione del dovere giuridico.”.
“Il danno ingiusto”
“Danno ingiusto è la lesione provocata ad un interesse altrui giuridicamente protetto. In altri termini il danno è ingiusto quando lede illegittimamente la sfera giuridica altrui.”.
“L’effetto della responsabilità civile: il risarcimento del danno”
“Il risarcimento può essere corrisposto: per equivalente, con il versamento di una somma di danaro corrispondente alla perdita subìta e al mancato guadagno; in forma specifica che, invece, consiste nel ripristino della situazione anteriore al danno (art. 2058).”.
“Responsabilità”
“Responsabilità vuol dire essere chiamati a rispondere di un certo fatto e subirne le conseguenze; normalmente il criterio di imputazione del danno è costituito dalla colpevolezza del soggetto agente. La legge prevede ipotesi particolari in cui si è tenuti a risarcire il danno anche se questo deriva dal comportamento di un soggetto diverso (cd. responsabilità indiretta) o dal fatto commesso senza dolo e senza colpa in base alla sola sussistenza del rapporto di causalità (cd. responsabilità oggettiva).”.
“Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”
“Si ha responsabilità contrattuale nel caso di violazione di un dovere specifico, e cioè di un precedente rapporto obbligatorio: l’art. 1218 precisa che, se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno (2). Si ha, invece, responsabilità extracontrattuale o aquiliana nel caso di violazione del dovere generico del «neminem laedere», cioè del dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica correlativo a interessi protetti in modo diretto ed immediato «erga omnes» (diritti soggettivi, siano essi reali, siano essi diritti della personalità, artt. 2043 e ss.).”.
Capitolo 10 La tutela dei diritti soggettivi
“La pubblicità”
“La legge prescrive la pubblicità per alcune categorie di atti giuridici al fine di renderli conoscibili a chiunque. Si distinguono tre forme di pubblicità: la pubblicità notizia, la pubblicità dichiarativa e la pubblicità costitutiva. Per i beni mobili la pubblicità è data dal possesso (pubblicità di fatto); per i beni mobili registrati, invece, è necessaria la iscrizione in appositi registri (P.R.A.); per i beni immobili, infine, occorre la trascrizione nei registri immobiliari.”.
“La trascrizione (artt. 2643 e ss.)”
“La trascrizione è un mezzo di pubblicità relativo agli immobili ed ai beni mobili registrati che assicura la conoscibilità delle vicende relative alla circolazione di tali beni. Sono soggetti a trascrizione tutti gli atti elencati nell’art. 2643. La trascrizione ha natura dichiarativa; pertanto, l’omissione di tale formalità rende inopponibile l’atto trascritto in ritardo a chi ha acquistato e trascritto il suo titolo tempestivamente. Quindi se un soggetto, mediante successivi atti di disposizione, trasferisce a più soggetti lo stesso diritto immobiliare, il criterio in base al quale si risolve il conflitto fra gli aventi causa è quello della priorità della trascrizione.”.
“La responsabilità patrimoniale”
“La responsabilità patrimoniale si può definire come «l’assoggettamento del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore». In materia vigono due principi fondamentali: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (v. art. 2740); tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (principio della par condicio creditorum), salve le cause legittime di prelazione (art. 2741) che consistono nel diritto di preferenza che la legge riconosce a determinati crediti (pegno, ipoteca e privilegi).”.
“I privilegi (artt. 2741 e ss.)”
“Il privilegio è un titolo di prelazione accordato dalla legge al creditore in considerazione della causa del credito (art. 2745), e cioè in base all’importanza dell’interesse creditorio che deve trovare attuazione. Fonte dei privilegi è soltanto la legge: le parti non possono creare altri crediti privilegiati oltre quelli previsti dal legislatore.”.
“I diritti reali di garanzia: il pegno e l’ipoteca”
“Anche il pegno e l’ipoteca sono cause legittime di prelazione.”.
“Segue: Il pegno”
“Il pegno è un diritto reale di garanzia, ossia un diritto concesso dal debitore (o da un terzo) su cosa mobile a garanzia di un credito. Esso si perfeziona solo con la consegna materiale della cosa. Oggetto del pegno possono essere i beni mobili (eccetto quelli registrati), le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili (art. 2784) che siano infungibili. Il diritto di pegno si costituisce con un contratto reale in quanto per la sua perfezione è necessaria la consegna della cosa.”.
“Segue: L’ipoteca”
“È un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore (o da un terzo) su un bene, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Possono essere oggetto di ipoteca (legale, giudiziale, volontaria): i beni immobili con le loro pertinenze; i beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli); l’usufrutto, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico; le rendite dello Stato. Anche la quota di un bene indiviso può essere oggetto di ipoteca. Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione (pubblicità costitutiva) nell’apposito registro presso l’ufficio dei Registri Immobiliari del luogo ove si trova il bene.”.
“Le garanzie personali o semplici”
“Le garanzie personali o semplici sono quelle garanzie che consistono nella costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio (accessorio all’obbligazione principale) fra lo stesso creditore e un altro debitore che si aggiunge, col suo patrimonio, a rafforzare la garanzia del creditore.”.
“La fideiussione (artt. 1936-1957)”
“È il contratto col quale un terzo (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento dell’obbligazione altrui. Il debitore è, solitamente, estraneo al contratto: la fideiussione è, anzi, efficace anche se il debitore non ne sia a conoscenza; trattasi di un’obbligazione accessoria che può essere prestata anche per un’obbligazione futura (art. 1938).”.
“L’avallo (artt. 35-37 L. camb. e artt. 28-30 L. ass. banc.)”
“L’avallo è una dichiarazione cambiaria, con la quale taluno garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari (il traente, l’emittente o un girante). Essa quindi rappresenta un’obbligazione cambiaria di garanzia.”.
“Mandato di credito (art. 1958)”
“È il contratto con il quale una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a far credito ad un terzo in nome e per conto proprio.”.
“Altre forme di garanzia”
“Per saperne di più sulle altre forme di garanzia, scrivi i titoli dei sottoparagrafi del tuo manuale 😊”.
“La clausola penale (artt. 1382-1384)”
“È un patto accessorio che ha la funzione primaria di determinare preventivamente i danni e, quindi, circo scrivere il risarcimento nei limiti della penale pattuita (salvo la risarcibilità di ulteriori danni, se convenuta.”.
“La caparra (artt. 1385-1386)”
“Esclusivamente nei contratti a prestazioni corrispettive, per rafforzare il diritto del creditore al risarcimento del danno in caso di inadempimento, le parti possono convenire che una consegni nelle mani dell’altra una caparra (confirmatoria o penitenziale), ossia una somma di denaro o una quantità di cose fungibili.”.
“Anticresi (artt. 1960-1964)”
“È il contratto con il quale il debitore, o un terzo per lui, si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché questi ne percepisca i frutti imputandoli prima agli interessi, se dovuti, poi al capitale.”.
“La cessione dei beni ai creditori (artt. 1977-1986)”
“È un contratto con cui il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare tutte o parte delle sue attività e di ripartirne tra di loro il ricavato, in soddisfacimento dei rispettivi crediti (art. 1977).”.
“I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”
“Il creditore ha l’interesse a che il patrimonio del debitore non subisca diminuzioni che pregiudichino la solvibilità del debitore.”.
“L’azione surrogatoria (art. 2900)”
“L’azione surrogatoria consente al creditore di sostituirsi al debitore inerte nella gestione dei suoi beni, esercitando i diritti o le azioni a lui spettanti verso i terzi. La sostituzione del creditore è consentita solo per l’esercizio di diritti patrimoniali, esclusi quelli che devono essere esercitati necessariamente dal titolare (es.: credito alimentare).”.
“L’azione revocatoria (o pauliana) (artt. 2901-2904)”
“È l’azione concessa al creditore a salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore, nel presupposto che quest’ultimo compia atti con i quali si spogli dei propri beni, sottraendosi, così, all’espropriazione del creditore.”.
“Il sequestro conservativo (artt. 2905-2906)”
“Il sequestro conservativo ha lo scopo di impedire la disposizione del bene da parte del debitore (art. 2905).”.
“Il diritto di ritenzione”
“Il diritto di ritenzione esso consiste nel diritto del creditore di rifiutare la consegna di una cosa da lui detenuta e di proprietà del debitore fin quando quest’ultimo non adempia la sua obbligazione. Il diritto di ritenzione è previsto nei soli casi espressamente previsti dalla legge (artt. 748, 1502, 1606 ecc.).”.
“Influenza del tempo sui fatti giuridici: in particolare, prescrizione e decadenza (artt. 2934 c.c. e ss.)”
“Nell’ambito del diritto civile, il decorso di un determinato periodo di tempo, insieme con altri elementi, può dar luogo all’acquisto o all’estinzione di un diritto. Nel primo caso, l’istituto che viene in considerazione è l’usucapione o prescrizione acquisitiva; nel secondo caso, invece, si distinguono due diversi istituti: la prescrizione e la decadenza. Dunque, la prescrizione e la decadenza hanno un sostrato comune: in entrambe l’azione del tempo determina la perdita di un diritto.”.
“La prescrizione”
“La prescrizione è la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del titolare dello stesso, quanto questi si protraggono per un periodo di tempo stabilito dalla legge.”.
“La decadenza “artt. 2964 e ss.)
“La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività, o di un dato atto, nel termine perentorio previsto dalla legge.”.