Capitolo 1 Imprenditore e attività imprenditoriale

L’imprenditore”.

Imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine

della produzione e dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.).”

I caratteri dell’attività imprenditoriale”

Dalla definizione di imprenditore fornita dal codice civile (art. 2082 c.c.) si evincono i caratteri

peculiari dell’attività imprenditoriale, ossia che è economica, organizzata, esercitata professionalmente ed ha come fine la produzione o lo scambio di beni o servizi.”

 

Attività economica

L’attività economica consiste in una serie di atti preordinati al conseguimento di uno

stesso fine che consiste nella creazione di una nuova ricchezza destinata al mercato, ossia a

soddisfare bisogni altrui o, come dice il legislatore, nella produzione o scambio di beni o servizi.”

 

Attività organizzata”

Perché si abbia impresa è necessario che l’attività economica sia organizzata, che venga cioè programmata e attuata mediante l’impiego coordinato di fattori produttivi (capitale— proprio o altrui— e lavoro).”

Professionalità, scopo di lucro, scambio”

La professionalità implica che l’attività sia abituale, stabile, duratura, svolta sistematicamente. Non occorre però che l’attività sia svolta di continuo e senza interruzione: così anche l’attività stagionale dà luogo all’impresa (es.: gestione di un’attività balneare).

L’attività dell’imprenditore generalmente tende a perseguire un fine di lucro che può consistere nella realizzazione di un guadagno o, almeno, nella copertura dei costi con i ricavi (lucro oggettivo).

L’attività deve essere diretta a produrre beni o servizi ovvero a scambiare beni o servizi già prodotti da altri.”

Attività esercitata in nome proprio (cd. spendita del nome)”

Se lo scopo di lucro è un elemento solo naturale dell’impresa è, invece, essenziale che il

suo esercizio avvenga, da parte dell’imprenditore, in nome proprio. Dall’esercizio dell’attività in nome proprio (cd. spendita del nome) deriva, infatti, per l’imprenditore, l’assunzione del relativo rischio economico (cd. rischio imprenditoriale).”

 

Categorie imprenditoriali”

Esistono tre criteri principali di classificazione dell’imprenditore e della sua attività: qualitativo, che si basa sulla natura dell’attività esercitata (imprenditore agricolo e commerciale); quantitativo, che tiene conto delle dimensioni della stessa (piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande); personale, che tiene conto del numero dei soggetti e dei rispettivi poteri nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale (imprenditore individuale, imprenditore collettivo o società).”

Imprenditore agricolo”

Secondo l’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse.”.

L’imprenditore commerciale: nozione e caratteri”

Ai sensi dell’art. 2195 c.c., sono imprenditori commerciali coloro che esercitano: attività industriali, cioè quelle attività dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto, le quali realizzano il trasferimento di persone e/o

cose da un luogo all’altro per terra, aria, acqua, attività bancarie o assicurative e, infine, attività ausiliarie alle precedenti (cioè quelle che agevolano l’esercizio di tali attività o comunque sono legate a queste da un rapporto di complementarietà).”.

Impresa familiare – Azienda coniugale”

L’impresa familiare è quella impresa agricola o commerciale cui collaborano, con l’imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 230bis c.c.). Per aversi impresa familiare si deve preventivamente escludere che l’attività

lavorativa sia svolta in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato, di un contratto di società o di associazione in partecipazione.

Istituto diverso dall’impresa familiare è l’azienda coniugale, la quale rientra tra i beni della comunione legale. Sono distinguibili tre tipologie: aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, aziende costituite da uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio e successivamente gestite da entrambi e aziende di cui sia titolare uno solo dei coniugi, costituite prima o dopo il matrimonio, e gestite da uno solo di essi.”.

Il piccolo imprenditore”

Il piccolo imprenditore è quell’imprenditore commerciale che per alcune sue caratteristiche

non segue la disciplina dell’impresa commerciale; infatti, non è obbligato a tenere le scritture

contabili (registri di costi e profitti). Rientrano in questa categoria i piccoli commercianti, gli

artigiani e i coltivatori di un fondo. Il piccolo imprenditore esercita un’attività professionale prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”.

L’acquisto della qualità di imprenditore e la capacità di esercitare

l’impresa”

Condizione necessaria e sufficiente per l’acquisto della qualità di imprenditore è l’esercizio effettivo di un’attività economica tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c.

È richiesta per l’esercizio dell’impresa la capacità di agire. Il legislatore ha dettato una particolare disciplina volta a regolare la fattispecie di un soggetto totalmente incapace (minore ed interdetto) o parzialmente incapace (emancipato e inabilitato) che si trovi titolare di un’impresa commerciale.”.

Le scritture contabili”

Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione della situazione monetaria dell’impresa, con riferimento a singoli atti o a determinati periodi di esercizio dell’attività. Esse contribuiscono a rendere efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa.”.

Il registro delle imprese”

Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale disposto dall’art. 2188 c.c.,

attraverso il quale il legislatore ha inteso fornire la possibilità di acquisire informazioni

sui dati e i fatti salienti delle imprese e quanti vengono in contatto con esse. Si tratta di

un pubblico registro, sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal presidente

del tribunale del capoluogo di provincia.”.

L’imprenditore e i suoi ausiliari”

Nello svolgimento della sua attività, l’imprenditore può avvalersi della collaborazione

di altri soggetti che possono configurarsi come ausiliari autonomi (agenti di commercio, mandatari ecc.), legati all’imprenditore da un rapporto di prestazione d’opera (artt. 2222 ss. c.c.) ed

esterni all’organizzazione dell’impresa e ausiliari subordinati (quadri, impiegati ecc.), legati all’imprenditore da un rapporto di subordinazione gerarchica (art. 2086 c.c.) ed inseriti stabilmente nell’organizzazione dell’impresa.

Tra gli ausiliari subordinati particolare rilievo assumono le figure dell’institore, del procuratore e del commesso.”.

L’institore”

L’institore è un ausiliario dell’imprenditore, preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. È un prestatore di lavoro subordinato con funzioni direttive, cui spetta un rilevante potere di gestione con ampia autonomia di iniziativa. Le sue mansioni hanno particolare importanza, essendo egli l’alter ego dell’imprenditore, cui deve direttamente rispondere del suo operato.”.

Procuratori”

I procuratori sono coloro i quali, in base ad un rapporto continuativo, possono compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendovi preposti (art. 2209 c.c.).

Commessi”

I commessi sono coloro che esercitano attività subordinata di concetto o di ordine, estranea però a funzioni direttive. Nella pratica, essi possono essere preposti alla vendita nei locali dell’impresa come i negozi, gli sportelli di banca (commessi di negozio) o incaricati della vendita da piazza a

piazza (commessi viaggiatori).”.

Capitolo 2 Azienda e beni immateriali

L’azienda”

L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Essa è costituita non solo da cose materiali (macchine, attrezzature, edifici, materie prime), ma anche

da servizi (energie lavorative dei lavoratori) e da beni immateriali (segni distintivi, brevetti)”.

Il trasferimento dell’azienda”

Si ha trasferimento d’azienda solo allorquando il complesso dei beni trasferiti è, di per sé, idoneo ad un esercizio d’impresa; ciò non toglie che l’imprenditore possa cedere i singoli beni di cui si compone l’azienda, ma in tal caso non troverà applicazione la disciplina di cui agli artt. 2556 e ss. c.c.”

Posizione del cessionario”

Nel caso di trasferimento di un’azienda da un imprenditore all’altro non può parlarsi di successione nell’impresa. Il cessionario, infatti, acquista l’azienda a titolo derivativo, ma non così la qualità di imprenditore, che viene acquistata a titolo originario: da ciò consegue che il cessionario non esercita la stessa impresa che ha acquistato, bensì ne esercita una nuova ad essa corrispondente.”.

Divieto di concorrenza”

L’articolo 2557 c.c., nell’ipotesi di alienazione di un’azienda commerciale, prevede un divieto di concorrenza a carico dell’alienante. Questi, cioè, deve astenersi — per un periodo di cinque anni dal trasferimento — dall’iniziare una nuova impresa che sia idonea, per l’oggetto, l’ubicazione o altre

circostanze, a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Le parti possono ampliare la portata dell’obbligo (ad esempio, anche ad attività non direttamente concorrenziali), purché non sia impedita ogni attività professionale all’alienante. É vietato, però, prolungare oltre i cinque anni la durata del divieto.

Successione nei contratti dell’azienda ceduta”

Effetto naturale del trasferimento dell’azienda è la successione dell’acquirente (ed egualmente per l’affittuario e l’usufruttuario limitatamente alla durata dell’affitto e dell’usufrutto) nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personal, se non è payyui(art. 2558, comma 1, c.c.).

Crediti e debiti dell’azienda ceduta”

La materia del subentro dell’acquirente nelle singole posizioni di crediti o di debiti dell’azienda ceduta è regolata dagli artt. 2559 e 2560 c.c., che prevedono al riguardo delle deroghe rispetto alla ordinaria disciplina in tema di successione nel lato attivo e nel lato passivo del rapporto obbligatorio. L’art. 2559 c.c. dispone che il trasferimento dei crediti aziendali è opponibile ai terzi,

anche in mancanza di notifica o accettazione del debitore ceduto, dal momento dell’iscrizione

nel registro delle imprese dell’intervenuto trasferimento dell’azienda. Tuttavia, il debitore è

liberato se paga, in buona fede, all’alienante.

L’art. 2560 c.c. dispone che l’alienante non è liberato dai debiti aziendali se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel caso di trasferimento di aziende commerciali risponde dei debiti aziendali anche l’acquirente dell’azienda se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori.”.

I segni distintivi”

I segni distintivi dell’impresa sono la ditta, che individua l’imprenditore; l’insegna, che contraddistingue i locali dove viene svolta l’attività di impresa; il marchio, segno distintivo del prodotto o del servizio fornito.”.

La ditta”

La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’impresa (cd. nome commerciale dell’imprenditore). È il mezzo necessario di individuazione di ogni imprenditore individuale, allo stesso modo in cui la persona fisica deve avere un nome.”.

L’insegna”

L’insegna è il segno distintivo (non necessario) del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore (stabilimento, filiale, negozio).”.

Il marchio”

Il marchio è il segno con cui i beni e i servizi di un’impresa possono essere distinti dai beni e servizi di altra impresa. Gli imprenditori affidano al marchio la funzione di differenziare i loro prodotti da quelli dei concorrenti. Il pubblico è così messo in grado di riconoscere con facilità i prodotti provenienti da una determinata fonte di produzione e di selezionare tra molti prodotti similari quello ritenuto migliore per qualità e/o prezzo orientando consapevolmente

le proprie scelte.”.

Le creazioni intellettuali”

Le creazioni intellettuali sono oggetto di una particolare disciplina mirata a tutelare il duplice interesse che ad esse si ricollega: quello dell’autore, a rivendicarne il diritto allo sfruttamento esclusivo, e quello della collettività, a disporre di invenzioni di particolare utilità sociale o funzionalità. Il nostro ordinamento, pertanto, appresta un’articolata tutela alle creazioni intellettuali,

attraverso il riconoscimento del diritto d’autore e la disciplina dei brevetti di invenzioni industriali.”.

Il diritto d’autore”

Attraverso il diritto di autore si accorda tutela giuridica alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 2575 c.c.): unica condizione è che le opere debbano presentare un oggettivo carattere di originalità nella loro forma rappresentativa (indipendentemente dalla novità del loro contenuto). Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. I diritti sulle opere dell’ingegno sorgono come conseguenza della sola creazione dell’opera, senza necessità che la stessa sia divulgata tra il pubblico. All’autore spettano i diritti a difesa della sua personalità, cosiddetti diritti morali, che non sono sottoposti a termini di durata e sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte e sono trasmissibili.”.

Il brevetto”

Il brevetto è il diritto di chiedere la registrazione dell’invenzione (diritto al brevetto), riconosciuto all’inventore, che gli consente di sfruttare economicamente la medesima e di avere il diritto di esclusiva, ovvero di attuare l’invenzione e di disporne (diritto sul brevetto).”.

Le invenzioni del prestatore di lavoro”

Le invenzioni del prestatore di lavoro sono è il prodotto dell’attività inventiva di un lavoratore, che si perfeziona nell’ambito di un’organizzazione imprenditoriale. A norma dell’art. 2590 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Pertanto, mentre il diritto morale alla paternità dell’opera resta all’inventore, il diritto patrimoniale

al rilascio del brevetto ed alla sua utilizzazione è, invece, tendenzialmente attribuito al datore di lavoro.”.

Capitolo 3 La tutela della concorrenza

La libertà di concorrenza e suoi limiti”

La disciplina della concorrenza tra imprenditori — cioè della loro libera competizione per

l’acquisizione e la conservazione della clientela — è basata, in linea di principio, sulla libertà

della concorrenza stessa, che rappresenta un corollario del principio della libertà della iniziativa

economica privata, sancita dall’art. 41, comma 1, della Costituzione. Ciò non significa che all’imprenditore sia permesso di attuare comportamenti che possano recare pregiudizio agli altri imprenditori, dato che la stessa Costituzione introduce una riserva di carattere generale affermando che la liberta d’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla liberta, alla dignità umana (art. 41, comma 2).

L’art. 2595 c.c. stabilisce che la concorrenza deve essere svolta in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale. La legge, pertanto, pone limiti all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Tali limiti, oltre a quello generale espresso dall’art. 2595 c.c., possono essere negoziali e legali. I primi derivano, come effetti naturali, da determinati tipi contrattuali o patti inseriti nell’accordo contrattuale (es.: le clausole di esclusiva, i patti di preferenza e i patti di non concorrenza, v. art. 2596 c.c.), mentre i secondi trovano la loro fonte in norme legislative (es.: il divieto imposto al prestatore di lavoro di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, v. art. 2105 c.c.).”.

La concorrenza sleale: definizione, fonti normative e sanzioni”

Alla base della disciplina della concorrenza sleale vi è il principio secondo cui gli imprenditori concorrenti non possono usare mezzi contrari alla correttezza professionale. L’art. 2598 c.c. individua tre categorie di atti di concorrenza sleale e cioè atti con i quali l’imprenditore usa nomi o segni distintivi confondibili con quelli di un concorrente o imita servilmente i prodotti altrui; atti denigratori che consistono nella diffusione di notizie negative sull’attività di un concorrente; atti non conformi alla correttezza professionale, cioè tutte quelle azioni considerate scorrette in base a principi o usi consolidati nel commercio. Inoltre, fra gli atti di concorrenza cd. atipici possono essere ricompresi, ad esempio, il boicottaggio economico, il dumping dei prezzi, lo storno dei dipendenti.

In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza di una

situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio

di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo

potenzialmente comune. In presenza di tali presupposti, l’imprenditore leso può azionare il rigido sistema di sanzioni previsto dal codice civile, e cioè azioni inibitorie e reintegratorie, esperibili indipendentemente da dolo o colpa o da un danno concreto (art. 2599 c.c.) e l’azione di risarcimento ed eventuale pubblicazione di sentenza, in caso di dolo o colpa del concorrente; peraltro, accertato l’illecito concorrenziale, la colpa si presume, salvo prova contraria (art. 2600 c.c.).”.

La pubblicità comparativa e le pratiche commerciali sleali”

La concorrenza sleale viene attuata soprattutto attraverso la pubblicità commerciale, assumendo i connotati di quella che viene designata come pubblicità ingannevole, espressamente vietata dal legislatore. La pubblicità è ingannevole quando è idonea ad indurre in errore i soggetti ai quali è rivolta e quando, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico o sia idonea a ledere un concorrente. La pubblicità comparativa, ossia che identifica, anche implicitamente, un concorrente, ovvero beni o servizi da costui offerti, invece è considerata lecita entro determinati limiti (ad esempio quando non è ingannevole, quando confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni e, tra di essi, confronta oggettivamente caratteristiche essenziali che siano pertinenti, verificabili e rappresentative, non crea confusione sul mercato, non denigra concorrenti e loro prodotti ecc.).

Ai sensi dell’art. 18, lett. d) del codice del consumo le pratiche commerciali tra professionisti

e consumatori si identificano in qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, o comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto,

posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un

prodotto ai consumatori. La pratica commerciale è scorretta quando è contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio (art. 20 del codice del consumo).”.

La disciplina antitrust europea e nazionale

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La tutela della concorrenza nel Trattato sul funzionamento

dell’Unione Europea

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La disciplina delle «intese» (art. 101 TFUE)

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Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante (art. 102 TFUE)

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Le imprese pubbliche (art. 106 TFUE)

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Gli «aiuti» concessi dagli Stati alle imprese nazionali (art. 107 TFUE)”

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Ambito di applicazione della normativa antitrust nazionale

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Le fattispecie perseguibili

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Capitolo 4 Le società in generale

Le società: nozione e requisiti essenziali

Il codice civile, all’art. 2247, sancisce che con il contratto di società due o più persone

conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Tre sono i requisiti essenziali del contratto di società: i conferimenti, l’esercizio in comune dell’attività economica e la partecipazione agli utili.”.

I conferimenti

La società, per raggiungere il proprio scopo produttivo, necessita di capitale di rischio iniziale, cioè di un patrimonio sociale costituito con il contributo (conferimento) di ogni singolo socio. Conferimento è, pertanto, l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società”.

Esercizio in comune di un’attività economica

Requisito essenziale della società è l’esercizio in comune di un’attività economica, che fa di essa un’organizzazione dinamica. Non rientrano, pertanto, nel concetto di società i contratti posti in essere per lo svolgimento di un’attività culturale, politica, religiosa od assistenziale, e ciò anche quando dal contratto derivino obblighi di conferimento o la creazione di un fondo comune. “.

La divisione degli utili

Scopo dell’attività sociale deve essere quello di realizzare un profitto. Tuttavia, se è essenziale

alla società la divisione degli utili, ciò non significa che ciascun socio debba parteciparvi in uguale misura e neppure che debba sussistere una proporzione tra conferimento e partecipazione agli utili: l’unico limite in tal senso e dato dal divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.) che è il patto con il quale uno o più soci sono esclusi totalmente da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. “.

 

 “Tipi di società

I tipi di società possono classificarsi in due grandi gruppi, a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitalistica: nel primo caso si hanno società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), nella seconda società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società mutualistiche).”.

Autonomia patrimoniale e personalità giuridica

“Per autonomia patrimoniale si intende il grado di separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci. Quando questa separazione è assoluta, si parla di autonomia patrimoniale perfetta. A quest’ultima situazione corrisponde la nozione di personalità giuridica, con cui si fa riferimento alla formale e netta distinzione, sul piano soggettivo, tra la società e i soci.”.

L’autonomia patrimoniale nelle società di capitali

Nelle società di capitali si realizza una autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita; ciò significa che i creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sul patrimonio sociale e che i creditori sociali – a loro volta – non possono pretendere che i soci facciano fronte anche con i loro patrimoni personali agli eventuali debiti contratti dalla società (salvo si tratti di soci accomandatari).”.

L’autonomia patrimoniale nelle società di persone

Le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale imperfetta, poiché i singoli soci rispondono personalmente degli obblighi assunti dalla società di cui fanno parte. I creditori della società, però, non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. Essi devono innanzitutto soddisfarsi sul patrimonio della società e, soltanto dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio sociale, possono aggredire il patrimonio personale dei soci. I creditori personali dei soci, invece, non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi.”.

Le società di persone

Ciò che caratterizza le società persone è innanzitutto la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali: in particolare, di tutti i soci, inderogabilmente, nella società in nome collettivo (art. 2291c.c.); di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice (art. 2267 c.c.); dei soli soci accomandatari, nella società in accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313 c.c.) rischiando esclusivamente quanto hanno conferito o si sono impegnati a conferire nella società, a meno che non abbiano violato il divieto di immistione nell’amministrazione e nella gestione societaria (art. 2320 c.c.) assumendo anche essi la responsabilità illimitata. Un altro carattere delle società di persone è la diretta inerenza del potere di amministrazione alla qualità di socio (in particolare, di socio illimitatamente responsabile): ciascun socio è, in quanto tale, amministratore della società (art. 2257 c.c.); Infine, l’intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri associati salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.”.

Le società di capitali

Antitetici rispetto a quelli propri delle società di persone sono i caratteri delle società di capitali, In particolare, i soci godono del beneficio della responsabilità limitata: essi, cioè, rischiano nell’impresa solo il danaro o i beni che hanno conferito in società. Si ricordi, pero, che i soci accomandatari (della società in accomandita per azioni) sono, invece, solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Inoltre, il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio. Infatti, il socio non è, in quanto tale, amministratore della società; la qualità di socio gli conferisce solo il potere di concorrere, con il proprio voto, alla nomina degli amministratori. Infine la qualità di socio è liberamente trasferibile: la sostituzione della persona del socio — per cessione volontaria o per cessione a causa di morte — non richiede alcuna modificazione del contratto di società e si attua esclusivamente per volontà del cedente e del cessionario o, nel caso di morte del socio, secondo il meccanismo delle successioni.”.

 

 

Capitolo 5 Le società di persone

La società semplice

Y” La società semplice è la forma più elementare di società; si definisce semplice in quanto

il contratto non è soggetto a forme particolari, salvo quelle necessarie per la natura dei beni

conferiti (art. 2251 c.c.). È comunque richiesta l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle

imprese (ma esclusivamente al fine di pubblicità-notizia). La caratteristica principale consiste nel fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente attività di natura economica lucrativa non commerciale (art. 2249 c.c.). La società semplice non ha è dotata di personalità giuridica, ma di autonomia patrimoniale imperfetta (art. 2267 c.c.).”.

 

Ragione e capitale sociale

Nella società semplice la ragione sociale svolge una funzione di identificazione della società allo stesso modo in cui il nome identifica la persona fisica. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, esclusi quelli che per patto sociale non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali (applicazione analogica dell’art. 2292 cc.). Il capitale sociale esprime in termini monetari il valore dei conferimenti che costituiscono il fondo sociale.”.

 

X” Amministrazione, rappresentanza e responsabilità

Se non viene stabilito a chi compete amministrare la società, trova applicazione la disposizione

di cui all’art. 2257, comma 1, ultimo periodo, c.c., secondo cui l’amministrazione della società semplice spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. In pratica, ciascun socio può effettuare tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, fatta salva la possibilità per gli altri soci di opporsi all’operazione (cd. diritto di veto), con conseguente decisione finale della maggioranza. Ma i soci possono adottare il regime di amministrazione congiuntiva.

Ai soci compete, oltre al potere di amministrazione, quello di rappresentanza, cioè il potere di vincolare la società verso i terzi, compiendo atti giuridici in suo nome. Gli amministratori sono solidamente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.”.

Volontà sociale e rapporti tra i soci

Il codice civile non prevede per la società semplice l’esistenza dell’assemblea dei soci. Per

le relative decisioni sociali, pertanto, può essere sufficiente raccogliere, anche separatamente, le

singole volontà. È discusso se le decisioni debbano essere o meno prese all’unanimità. In alcuni casi l’unanimità è espressamente prevista dalla legge (es.: scioglimento della società, nomina e

revoca dei liquidatori, modificazioni del contratto sociale); in altre ipotesi la legge ritiene sufficiente

la maggioranza dei soci (es.: esclusione di un socio per gravi inadempienze). Per le delibere per le quali la legge nulla dispone, si tende a preferire l’applicazione del principio maggioritario.

Ciascun socio ha diritto di percepire gli utili (art. 2262 c.c.). I soci sono liberi di derogare a tali criteri; essi incontrano il solo limite del divieto del cd. patto leonino (art. 2265 c.c.) con il quale si escludono uno o più soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite”.

Responsabilità dei soci

Delle obbligazioni assunte in nome della società semplice dai soci amministratori forniti di rappresentanza rispondono: il patrimonio sociale (art. 2267 c.c.); i soci che hanno agito in nome e per conto della società (trattasi di responsabilità diretta, personale, illimitata – art. 2740 c.c.– e solidale; salva la preventiva escussione – ex art. 2268 c.c. – del patrimonio sociale); gli altri soci (salvo patto contrario).”.

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio

Nella ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, per il principio generale valido in materia di contratti plurilaterali, l’uscita di una sola parte dal contratto stesso non determina di regola lo scioglimento della società semplice. L’uscita del singolo socio dalla società può avvenire per morte, recesso volontario, esclusione.”.

Scioglimento e liquidazione della società

 “L’intera società semplice può sciogliersi: per il decorso del termine, se la società è a tempo determinato e, scaduto lo stesso, i soci non abbiano deliberato la proroga; per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per volontà di tutti i soci; se viene a mancare la pluralità dei soci (resta, cioè, un solo socio) e tale pluralità non è ricostituita

nel termine di sei mesi; per le altre cause previste dal contratto sociale; per l’apertura della procedura di liquidazione controllata (art. 2272 c.c.). “.

La società in nome collettivo

  “La società in nome collettivo è il tipo di società nella quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Poiché la struttura societaria non è dissimile da quella della società semplice, l’articolo 2293 c.c. fa rinvio alla disciplina di questa società per quanto non specificamente previsto. Caratteristica di questo tipo di società è l’aspetto fiduciario (fondato sull’intuitus personae) e la responsabilità illimitata e solidale dei soci, salvo patto contrario che pero resta non opponibile ai terzi.”.

“L’atto costitutivo

La stipulazione del contratto della società in nome collettivo deve essere fatta per iscritto e, cioè, o mediante scrittura privata autenticata dal notaio, oppure con atto pubblico. Gli amministratori ed il notaio (quest’ultimo nell’ipotesi di stipulazione attraverso atto pubblico)

sono obbligati a depositare il contratto (se scrittura privata) o una copia (se atto pubblico)

per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede

sociale (art. 2296 c.c.).”.

X” Il capitale sociale: tutela della sua integrità

La tutela dell’integrità del capitale sociale nella società in nome collettivo è attuata attraverso: il divieto di distribuzione di utili fittizi (art. 2303 c.c.), non corrispondenti, cioè, ad una plusvalenza attiva del patrimonio rispetto al capitale sociale (possono ripartirsi, pertanto, solo utili realmente conseguiti); la riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite; se si verifica una perdita non si distribuiscono gli utili finché il capitale non e corrispondentemente reintegrato o ridotto (art. 2303, comma 2, c.c.); l’obbligo, per gli amministratori, della tenuta di scritture contabili e di redigere annualmente l’inventario (art. 2302); il divieto, a carico degli amministratori, di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall’obbligo di esecuzione, se non dopo riduzione del capitale sociale.”.

L’autonomia patrimoniale

L’autonomia patrimoniale della società in nome collettivo è più rigida di quella della società semplice in quanto la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.) ha il carattere di responsabilità solidale ed illimitata e di responsabilità sussidiaria: il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e solo in caso di insufficienza può agire sui beni personali del socio. Ciò a differenza della società semplice, dove il beneficio di preventiva escussione opera soltanto se espressamente richiesto dal socio, il quale ha anche l’onere di indicare al creditore i beni della società sui quali possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.).”.

Amministrazione e rapporti tra soci

Tutti i soci della società in nome collettivo hanno diritto di amministrare disgiuntamente i beni sociali; l’amministrazione può essere, pero, affidata ad uno o più di essi. Per l’amministrazione (come anche per la rappresentanza) valgono le stesse regole della società semplice. Anche nei rapporti tra soci si applicano le regole della società semplice, con la previsione ulteriore, però, relativa al divieto di concorrenza (art. 2301 c.c.).”.

“Scioglimento e liquidazione

Ai sensi degli artt. 2308 e 2272 c.c. la società in nome collettivo può sciogliersi: per il decorso del termine, se i soci non hanno deliberato la proroga del contratto sociale; per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per deliberazione unanime dei soci; per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è

ricostituita; per altre cause previste dal contratto sociale; per l’apertura della procedura di liquidazione controllata; per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Per la liquidazione della società in nome collettivo valgono le regole stabilite per la società semplice, salvo le norme in tema di formalità e pubblicità di cui all’’art. 2309 c.c.”.

“La società in nome collettivo non registrata

La società in nome collettivo non registrata è irregolare per tutto il tempo per cui non è

iscritta nel registro delle imprese. Tra le principali conseguenze della mancata registrazione del contratto costitutivo innanzitutto vi è che i rapporti fra la società non registrata e i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice (art. 2297 c.c.) con due eccezioni: resta ferma la responsabilità solidale ed illimitata dei soci e si presume che ogni socio che agisce per la società ne sia rappresentante (i patti che limitano la rappresentanza ad alcuni dei soci sono opponibili solo a quei terzi che ne erano a conoscenza). Inoltre, il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni (e non di cinque anni, come nelle società registrate). Infine, ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione (o iscrizione successiva) o far condannare gli amministratori a provvedervi. “.

“La società in accomandita semplice: le categorie di soci e disciplina generale

La società in accomandita semplice e una società di persone, caratterizzata dal fatto che di

essa fanno parte due diverse categorie di soci: i soci accomandanti, che conferendo soltanto e non partecipando alla gestione sociale, non assumono responsabilità verso i terzi-creditori sociali ed hanno solo l’obbligo di versare alla società il proprio apporto (responsabilità limitata); i soci accomandatari, che partecipano alla gestione ed alla direzione della società, e assumono una responsabilità illimitata, rispondendo anche con il proprio patrimonio, sia pure in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali. Non è prevista un’assemblea societaria, ma nulla vieta che sia formata.

In forza del richiamo operato dall’art. 2315 c.c., la disciplina della società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.) viene modellata sulla base di quella predisposta per la società in nome collettivo (e di conseguenza per la stessa società semplice) con le integrazioni e le modifiche dettate dalla contemporanea presenza delle due diverse categorie di soci.”.

Nomina e revoca degli amministratori

Nella società in accomandita vige la regola che soltanto gli accomandatari possono essere

nominati amministratori. La nomina, in particolare, può essere inserita nel contratto sociale ed essere deliberata dai soci: in questo caso, però, è necessario (salvo patto contrario) il consenso di tutti gli accomandatari e della maggioranza degli accomandanti (art. 2319 c.c.).

La revoca, per gli amministratori nominati nell’atto costitutivo, è possibile solo per giusta causa ed in mancanza di questa non ha effetto, e, per gli amministratori nominati con atto separato, deve essere decisa con il consenso degli accomandatari e con l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (art. 2319 c.c.).”.

Particolare posizione dei soci accomandanti

La posizione dei soci accomandanti è caratterizzata da diversi divieti e poteri. I divieti posti all’accomandante, quali conseguenze della sua posizione di socio a responsabilità limitata, sono: il divieto di includere il proprio nome nella ragione sociale e il cd. divieto di immistione nell’amministrazione della società, salvo il conferimento di una procura speciale per singoli affari.

Sul piano dei poteri, gli accomandanti, per legge: sono tenuti a prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori; hanno diritto alla comunicazione e al controllo del bilancio, alla cui approvazione non partecipano, e del conto profitti e perdite; non devono restituire gli utili accertati successivamente inesistenti ma riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato (art. 2321c.c). Inoltre possono, se previsto dall’atto costitutivo o con patto espresso, dare autorizzazione e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza e

possono agire per singoli affari, in forza di una procura speciale (non però come procuratori

generali o institori)”.

Trasferimento della quota

Le quote di partecipazione dei soci della società in accomandita semplice non possono essere

rappresentate da azioni. La diversa natura della partecipazione sociale degli accomandatari e

degli accomandanti comporta inevitabilmente una differente disciplina in merito al trasferimento

delle quote. La quota di accomandante, posta la sua scarsa influenza nella vita della società, è (art. 2322 c.c.): trasmissibile mortis causa; trasferibile inter vivos, salvo patto contrario, purché vi sia l’approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il trasferimento inter vivos della quota di socio accomandatario è considerato modificazione dell’atto costitutivo e pertanto si richiede, di regola, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.). In caso di morte si applicano i principi di cui all’art. 2284 c.c.”.

“La società in accomandita semplice non registrata

La mancanza di registrazione dell’atto costitutivo della società in accomandita semplice si limita a determinare una disciplina parzialmente diversa del rapporto sociale, ma la società conserva – pur nella condizione di irregolarità – le caratteristiche proprie dell’accomandita, ossia la presenza di soci che godono del beneficio della responsabilità limitata. I rapporti fra società e terzi sono regolati dall’articolo 2297 c.c., pertanto: i creditori particolari del socio hanno il diritto di chiedere la liquidazione della sua quota, e i creditori sociali possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale.”.

“Scioglimento e liquidazione

Oltre che per le cause di scioglimento previste per le società in nome collettivo, la società in

accomandita semplice si scioglie qualora venga a mancare la contemporanea esistenza delle

due categorie di soci. In pratica, se rimangono solo soci accomandanti o accomandatari ed entro

sei mesi non si provvede alla reintegrazione della categoria venuta meno, la società si scioglie.

Per il procedimento di liquidazione e di estinzione valgono le stesse regole previste per la

società in nome collettivo; tuttavia i creditori sociali non soddisfatti a seguito della liquidazione possono far valere i loro diritti presso i soci accomandanti in misura corrispondente alla loro quota di liquidazione:”.

Capitolo 6 Le società di capitali

“La società per azioni

Nozione e costituzione

La società per azioni (s.p.a.) rappresenta il principale tipo di società di capitali. Tre sono i caratteri che contraddistinguono la s.p.a.: la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito, poiché per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325, comma 1, c.c., cd. «autonomia patrimoniale perfetta»); le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2346, comma 1, c.c.); il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro (art. 2327 c.c.).

La fase costitutiva della s.p.a. si articola in due momenti diversi: stipulazione dell’atto costitutivo e iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. La s.p.a. si costituisce per contratto o per atto unilaterale. L’atto che dà vita alla società risulta da due separati documenti: l’atto costitutivo, nel quale si manifesta la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale e di eseguire i conferimenti, e lo statuto, nel quale sono consacrate le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della società. Inoltre possono aversi due tipi di stipulazione dell’atto costitutivo: stipulazione simultanea o istantanea, mediante comparizione delle parti innanzi al notaio per la redazione dell’atto pubblico e stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione, che avviene al termine e come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni. La s.p.a. deve costituirsi per atto pubblico a pena di nullità (artt. 2328 e 2332 c.c.). Il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo è descritto nell’art. 2328 c.c. L’iscrizione nel registro delle imprese è l’elemento con cui si completa la fattispecie costitutiva della s.p.a.; in seguito a ciò la società viene ad esistenza; l’iscrizione ha, quindi, efficacia costitutiva, perché con essa la società acquista la personalità giuridica (art. 2331 c.c.)”.

La nullità della società

Successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società per azioni può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dall’art. 2332 c.c. e cioè: mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, illiceità dell’oggetto sociale, mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.”.

L’elemento personale e le azioni

Lo status di socio di una s.p.a. si acquista con il possesso dei titoli azionari in cui sono documentati la qualità di socio e la quota di partecipazione. Tra i diritti del socio, si distinguono diritti patrimoniali (diritto al dividendo, diritto alla ripartizione del residuo attivo, diritto di opzione) e diritti di amministrazione (diritto di intervento alle assemblee, diritto di voto). Costituiscono, invece, obblighi dei soci, l’esecuzione dei conferimenti e le prestazioni accessorie non consistenti in danaro, eventualmente stabilite dall’atto costitutivo.

Le quote di partecipazione alla società sono rappresentate da azioni: titoli di credito nominativi

(solo le azioni di risparmio possono essere al portatore) sottoscritti da uno degli amministratori,

che rappresentano la misura della partecipazione dei singoli soci alla società. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti: tale uguaglianza, tuttavia, deve sussistere solo all’interno di ciascuna categoria di azioni, in quanto è consentito alla società di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.”.

L’elemento patrimoniale nella s.p.a.

Patrimonio sociale è il complesso di attività e passività della società per azioni in un dato momento. Capitale sociale è il valore in denaro dei conferimenti degli azionisti, quale risulta dalla

valutazione fatta nell’atto costitutivo, che per legge non può essere inferiore ad un ammontare minimo di 50.000 euro (art. 2327 c.c.). Dal momento che il capitale sociale risulta dall’atto costitutivo esso può essere variato solo mediante apposite delibere (aumenti o riduzioni di capitale); il patrimonio sociale, invece, varia in relazione alle vicende della società. L’art. 2430 c.c. stabilisce che dagli utili netti annuali della s.p.a. deve essere dedotta ed accantonata una quota, in misura corrispondente almeno alla ventesima parte di essi, fino a raggiungere il quinto del capitale sociale. Tale fondo di riserva (legale, in quanto imposto dalla legge) è infruttifero per i soci e non può

mai essere distribuito come utile; esso può essere diminuito, per far fronte ad esigenze di carattere

eccezionale, ma deve essere reintegrato non appena le condizioni della società lo consentano.

Oltre alla riserva legale, occorre ricordare la riserva facoltativa o straordinaria (che l’assemblea

può istituire per una prudente amministrazione) e la riserva statutaria (diretta a rafforzare

la posizione economica della società, che è imposta dall’atto costitutivo e può essere distribuita

solo previa modifica dello statuto.

Dall’art. 2423 c.c. si ricava che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, cioè il documento contabile che rappresenta — in modo veritiero e corretto — la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio stesso.”.

Organi della s.p.a.

La s.p.a. – come tutte le persone giuridiche – svolge la propria attività a mezzo di organi, che sono: l’assemblea degli azionisti; l’organo amministrativo; l’organo di controllo. Al sistema di amministrazione tradizionale (basato su di un consiglio di amministrazione controllato da un

collegio sindacale e da un revisore esterno), la riforma del 2003 ha affiancato un sistema cd. dualistico (fondato su di un consiglio di gestione controllato da un consiglio di sorveglianza) ed un sistema cd. monistico (caratterizzato da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo nominato al suo interno).”.

L’assemblea dei soci

L’assemblea, è l’organo deliberativo interno della società per azioni e, pertanto, rappresenta la riunione dei soci, dei quali manifesta la volontà all’esterno. Si distinguono vari tipi di assemblee: in base alla composizione si distingue tra assemblea generale, alla quale intervengono tutti i soci, e assemblea speciale, ove intervengono solo alcune categorie di azionisti (es.: possessori di azioni privilegiate); in base all’oggetto della deliberazione si distingue fra assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all’anno e che delibera sulla gestione normale della società, e assemblea straordinaria, che delibera su argomenti particolari (modificazioni dell’atto costitutivo, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (art. 2365 c.c.).

Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle relative deliberazioni, la

legge richiede determinati quorum costitutivi e deliberativi, di prima e di seconda convocazione,

ossia, rispettivamente, l’intervento di soci che rappresentino determinate quote del capitale sociale

e la percentuale di voti favorevoli che ogni delibera deve ottenere per ritenersi approvata”.

Gli amministratori

Relativamente al sistema amministrativo classico, che ai sensi dell’art. 2380 c.c. si applica in assenza di diversa disposizione statutaria, l’art. 2380bis, comma 1, c.c. chiarisce che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’articolo 2086, secondo comma, c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Il numero degli amministratori della società e indicato nell’atto costitutivo; al riguardo sono

possibili due soluzioni: un amministratore unico; più amministratori, che costituiscono il consiglio

di amministrazione.

Nelle società che optano per il sistema amministrativo dualistico (artt. 2409octies-2409quinquiesdecies c.c.) la funzione amministrativa è svolta dal consiglio di gestione, affiancato nelle funzioni deliberative e di controllo da un consiglio di sorveglianza. Nel sistema monistico, infine, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, organo necessariamente collegiale, di cui almeno un terzo dei componenti deve possedere i requisiti di professionalità e indipendenza stabiliti per i sindaci, eventualmente integrati da quelli previsti da codici di comportamento (art. 2409septiesdecies c.c.).”.

L’organo di controllo

Nell’ambito del sistema tradizionale, la funzione di controllo interno della società per azioni è affidata al collegio sindacale, organo che si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea ordinaria tra i soci o tra persone estranee. I componenti del collegio sindacale devono essere dotati di specifici requisiti. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per le società che optano per il sistema organizzativo dualistico la funzione di controllo è esercitata dal consiglio di sorveglianza (artt. 2409duodecies-2409quinquiesdecies c.c.). Il consiglio di sorveglianza è costituito da almeno tre componenti nominati (e revocati) dall’assemblea in forma ordinaria. Per le società che optano per il sistema organizzativo monistico, le funzioni di controllo sono svolte da un comitato per il controllo sulla gestione, nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno (art. 2409octiesdecies c.c.). Si tratta di un organo composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali, di cui almeno uno deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.”.

Scioglimento della s.p.a.

A norma dell’art. 2484 c. c., la s.p.a. si scioglie per le seguenti cause: decorso del termine;

conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilita di conseguirlo, salvo che

l’assemblea, appositamente convocata, non deliberi le opportune modifiche statutarie; impossibilita di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea; riduzione del capitale al di sotto del minimo legale se non si è provveduto alla sua reintegrazione o alla trasformazione della società; mancata collocazione delle azioni e delle quote del socio recedente; deliberazione dell’assemblea; altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto; apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. La società, inoltre, si scioglie per le altre cause previste dalla legge.”.

I gruppi di società per azioni, le holdings, l’attività di direzione e coordinamento

I gruppi di società per azioni sono un’aggregazione di imprese societarie formalmente autonome ed indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono sotto l’influenza dominante di un’unica società, capogruppo o società madre, la holding, che direttamente

o indirettamente le controlla e dirige secondo un disegno unitario, con l’obiettivo di perseguire uno scopo comune a tutte le società, l’interesse del gruppo, talora indicando persino i mezzi per la sua realizzazione.

L’acquisizione del controllo societario è lo strumento giuridico più ricorrente per la costituzione

di un gruppo, in quanto comporta che una società e potenzialmente in grado di improntare con la

propria volontà l’attività economica di un’altra società. Sono società controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c.: quelle società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; quelle società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; quelle società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Dalle società controllate vanno distinte le società collegate, quelle cioè sulle quali un’altra

società esercita una influenza notevole ma non dominante. L’influenza notevole si presume quando

una società possa esercitare almeno un quinto (un decimo se la collegata ha azioni quotate in

mercati regolamentati) dei diritti di voto nell’assemblea della società collegata. Il legislatore della riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003), pur non fornendo alcun concetto del gruppo, ha dedicato alla materia sette articoli (artt. 2497-2497septies c.c.), concernenti, più propriamente, l’attività di direzione e coordinamento di società.”.

Altre forme di esercizio collettivo dell’impresa: ATI e GEIE

Le associazioni temporanee di imprese (ATI)

Le associazioni temporanee (joint ventures nella terminologia anglosassone) sono contratti di

natura associativa conclusi da più imprese per la realizzazione congiunta di un’opera di notevole

entità o per la gestione comune di un affare rilevante (un centro residenziale, ad esempio, opere

di urbanizzazione ecc.). A differenza della società o del consorzio, tale contratto non determina

la creazione di un’organizzazione comune, limitandosi a spiegare effetti unicamente tra le parti;

l’associazione temporanea e caratterizzata inoltre da temporaneità ed occasionalità, avendo ad

oggetto uno specifico affare o un’opera determinata.

Nonostante la loro ampia diffusione, sono prive di autonoma disciplina giuridica: dal punto di vista del diritto le associazioni temporanee tra imprese rappresentano un contratto atipico, privo di specifica regolamentazione, ma valido secondo il principio generale per il quale e possibile concludere contratti diversi da quelli previsti dall’ordinamento, purché rivolti a disciplinare interessi meritevoli di tutela giuridica (art. 1322 c.c.).”.

Il GEIE

Il GEIE è un organismo associativo finalizzato a consentire a imprenditori e altri enti

che hanno sede in diversi Paesi dell’Unione europea lo svolgimento di iniziative economiche

comuni, nonché la realizzazione di rapporti di cooperazione interaziendale.”.

La società in accomandita per azioni: nozione e caratteri

L’accomandita per azioni è una società di capitali in cui i soci che hanno il potere (gli

accomandatari-amministratori) hanno anche la responsabilità personale ed illimitata delle

obbligazioni sociali. La società in accomandita per azioni è caratterizzata da un’affinità di carattere economico con la s.a.s. in quanto contempla due categorie di soci: soci accomandatari, che sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali, nonché obbligati all’esecuzione dei conferimenti nei confronti della società e soci accomandanti, che invece sono obbligati solo all’esecuzione dei conferimenti.

La società in accomandita per azioni, inoltre, è contraddistinta da un’affinità di carattere giuridico con la s.p.a. in quanto le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni e la società deve essere iscritta nel registro delle imprese per acquistare la personalità giuridica.”.

Disciplina giuridica della s.a.p.a.

Le norme che disciplinano la società in accomandita per azioni si dividono in due categorie: norme proprie della società (artt. 2452-2461c.c.) e norme dettate per la s.p.a. (richiamate dall’art. 2454 c.c., se compatibili con quelle proprie).

Capitale sociale e denominazione sociale

In virtù del generico rinvio operato dall’art. 2454 c.c. alle norme della s.p.a., il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro. La denominazione sociale della società in accomandita per azioni si forma con l’indicazione del tipo sociale e il nome di almeno un socio accomandatario (art. 2453 c.c.).”.

Le categorie di soci

Due sono le categorie di soci della società in accomandita per azioni: i soci accomandanti e i soci accomandatari. I soci accomandanti sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte e sono dei veri e propri azionisti. La loro prestazione si esaurisce con il pagamento della somma conferita in società. Gli accomandanti sono esclusi dalla gestione della società, per loro nemmeno si prospetta

la possibilità di compiere gli atti di amministrazione in forza di una procura speciale per singoli

affari. La posizione degli accomandanti, pertanto, in mancanza di norme derogatorie rispetto

alla disciplina della società per azioni, sembra dover essere equiparata a quella degli azionisti

(art. 2454 c.c.). L’atto costitutivo deve indicare le persone dei soci accomandatari che assumono di diritto, ossia indipendentemente da una nomina assembleare, la carica di amministratori e la conservano senza limiti di tempo.”.

 

Gli altri organi sociali

L’assemblea della società in accomandita per azioni svolge la sua attività secondo le modalità di funzionamento stabilite per la s.p.a.; essa è formata da tutti i soci e la maggioranza si forma con riferimento alle porzioni di capitale possedute da ciascuno, indipendentemente dalla qualità dei singoli. Quanto al collegio sindacale, risulta integralmente applicabile la normativa predisposta in

materia di s.p.a., salva l’esclusione degli accomandatari dall’assemblea che delibera in ordine

alla nomina e alla revoca dei singoli sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza

e all’esercizio dell’azione di responsabilità (art. 2459 c.c.).”.

Scioglimento

La società in accomandita per azioni si scioglie, oltre che per le cause previste in via generale

per tutte le società di capitali (art. 2484 c.c.), anche nell’ipotesi di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione:

per questo periodo la società e amministrata da un amministratore provvisorio, che non assume

la qualità di accomandatario e può essere anche un terzo estraneo alla società chiamato dal collegio sindacale per svolgere gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2458 c.c.).”.

La società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata è una società di capitali dotata, al pari della società per azioni, di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta. Le partecipazioni dei soci (o quote) non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Si tratta di un modello societario intermedio tra quello delle società di capitali e quello delle società di persone: pur avendo la responsabilità limitata, infatti, i soci hanno ampia libertà di stabilire le regole di funzionamento della società, avvicinandola all’uno o all’altro tipo. La società a responsabilità limitata può essere costituita essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, ed il suo capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro. Tuttavia, la L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha introdotto la possibilità, per tutte le società a responsabilità limitata, di determinare l’ammontare di capitale in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno ad 1 euro, con conferimenti esclusivamente in denaro.”.

Le quote

La quota della società a responsabilità limitata è la misura della partecipazione di un soggetto al capitale, non può essere rappresentata da azioni e non può costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468 c. c.). I certificati di quota sono documenti rilasciati ai soci e svolgono funzione non costitutiva, ma meramente probatoria; in essi la situazione di socio non è incorporata come nelle azioni, ma solo menzionata. I diritti sociali spettano proporzionalmente alla partecipazione; l’atto costitutivo può tuttavia attribuire a singoli soci particolari diritti circa l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Carattere naturale della quota e la trasferibilità della stessa (artt. 2469-2470 c.c.).”.

Organi sociali

Quanto all’organo deliberativo della società a responsabilità limitata, le differenti competenze ad esso rimesse sono distribuite tra i soci e l’assemblea dei soci (artt. 2479 e 2479bis c.c.). Il modello decisionale principale è quello assembleare collegiale, operante in assenza di diversa previsione dell’atto costitutivo e riservato, in ogni caso, alle decisioni maggiormente rilevanti (ad esempio modifiche dell’atto costitutivo, operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci).

L’altro modello decisionale contemplato dalla legge consiste in un procedimento di formazione

della volonta sociale non improntato alle regole della collegialità. Si tratta di un procedimento

a formazione progressiva che si realizza, per effetto della scelta operata dai soci in tal

senso, mediante la consultazione scritta od il consenso espresso per iscritto e che non richiede la

preventiva convocazione né la contestuale presenza dei soci presso la sede sociale (art. 2479 c.c).

L’amministrazione della società a responsabilità limitata è in via generale affidata a uno o più soci; l’atto costitutivo, tuttavia, può prevedere che gli amministratori siano scelti anche tra soggetti esterni alla società. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente: in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 c.c.

Per quanto riguarda i controlli, l’art. 2477 c.c., norma che stabilisce i casi in cui è obbligatoria

la nomina del’organo di controllo nella società a responsabilità limitata, è stato oggetto di un’ultima riforma ad opera del D.L. 32/2019, conv. in L. 55/2019. Per quanto riguarda i controlli facoltativi, l’art. 2477, comma 1, dispone che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. È specificato che, qualora lo statuto non disponga diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società (art. 2477, comma 2, c.c.): a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo

comma dell’art. 2477 c.c. cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei

predetti limiti. Infine, nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.”.

Scioglimento della società

La società a responsabilità limitata si scioglie per le stesse cause di scioglimento della società per azioni (art. 2484 c.c.), poiché il legislatore della riforma (D.Lgs. 6/2003) ha uniformato la disciplina (in passato suddivisa nell’ambito dei singoli tipi societari) dello scioglimento e della liquidazione di tutte le società di capitali racchiudendo le relative disposizioni in un capo autonomo (artt. 2484-2496 c.c.).

Capitolo 7 Le società cooperative e le mutue assicuratrici

Lo scopo mutualistico

Con il termine società mutualistiche vengono indicate le società cooperative e le società

di mutua assicurazione. Elemento comune di tali società è lo scopo mutualistico, definibile

come l’intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato

operando singolarmente. In sostanza, nelle società mutualistiche, i soci e i destinatari dell’attività

sociale sono, in pratica, le medesime persone; pertanto, mediante l’eliminazione di qualsiasi figura d’intermediario, il costo dei prodotti e dei servizi risulta ridotto ed è possibile, altresì, aumentare la retribuzione per le prestazioni lavorative offerte.”.

“Le società cooperative

Le società cooperative sono predisposte per l’esercizio collettivo a scopo mutualistico di

imprese commerciali e non. La partecipazione alle stesse, pertanto, si determina essenzialmente in relazione alla identità dei bisogni sentiti dai soci ed alla possibilità di una soddisfazione di essi attraverso lo svolgimento dell’attività sociale. La società cooperativa può operare in vari campi: consumo (es.: cantine sociali), produzione (cooperative agricole in generale ecc.), lavoro (la cooperativa impiega direttamente il lavoro dei soci) ecc.

La riforma del 2003 ha profondamente inciso sulla disciplina delle cooperative, riscrivendola quasi integralmente. La più significativa modifica apportata dalla riforma riguarda la distinzione, al loro interno, tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative non a mutualità prevalente, con riserva delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali solo in favore delle prime.”.

Disciplina

Quanto alla disciplina, contenuta non solo nel codice civile (artt. 2511-2545octiesdecies c.c.) ma anche nelle leggi speciali, le cooperative sono regolate sulla falsariga delle società di capitali, ed in particolare delle società per azioni ed in alcune specifiche ipotesi delle società a responsabilità limitata (art. 2519 c.c.). Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.). La società cooperativa deve costituirsi nella forma dell’atto pubblico (art. 2521c.c.) ed è sottoposta all’iscrizione nel Registro delle imprese, a seguito della quale acquista la personalità giuridica. Tutte le cooperative devono iscriversi presso l’Albo delle società cooperative, iscrizione che, a seguito della L. 99/2009, ha assunto valore costitutivo della qualifica di società cooperativa; è richiesto che i soci fondatori siano almeno nove (art. 2522 c.c.). La denominazione sociale può essere formata liberamente ma deve contenere l’indicazione di società cooperativa. Il contratto di società è aperto e consente l’ingresso di nuovi soci alle condizioni determinate nell’atto costitutivo (cd. principio della porta aperta), l’ammissione e deliberata dagli amministratori previo accertamento dei requisiti previsti dall’atto costitutivo. La partecipazione dei soci è rappresentata da quote o da azioni (a seconda che la cooperativa sia regolata dalla disciplina della s.r.l. oppure della s.p.a.) di valore non inferiore a 25 euro e, per le azioni, non superiore a 500 euro. Quote e azioni sono trasferibili per atto tra vivi con effetto verso la società solo se il trasferimento è autorizzato dagli amministratori (art. 2530 c.c.). Il capitale sociale è variabile, cioè muta al mutare del numero dei soci, quindi gli aumenti e le diminuzioni del capitale sociale non comportano modifiche dell’atto costitutivo. Quanto all’assemblea sociale, ogni socio ha di regola un solo voto (una testa, un voto) e può esercitarlo purché iscritto da almeno novanta giorni nel libro dei soci (art. 2538 c.c.). La maggioranza degli amministratori deve essere composta da soci cooperatori o persone

indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2542 c.c.). Per quanto riguarda le modalità di amministrazione, la legge rimanda alle norme corrispondenti della s.p.a. e della s.r.l., a seconda del modello societario adottato. Se si utilizza la forma della s.p.a., l’atto costitutivo può scegliere tra l’adozione del sistema tradizionale o di quelli alternativi, dualistico o monistico. Riguardo all’organo di controllo, la nomina del collegio sindacale nelle società cooperative è obbligatoria negli stessi casi in cui sussiste tale obbligo per le s.r.l. (art. 2543 c.c.). Inoltre sussiste l’obbligo di nomina del collegio sindacale quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543, comma 1, c.c.).”.

Vigilanza e controlli. Scioglimento autoritativo

Le società cooperative, per l’interesse pubblico ad esse collegato, sono soggette a rigorosi

controlli dell’autorità governativa. Fuori dai casi di cui all’art. 2545septiesdecies c.c., in cui ricorrono i presupposti per lo scioglimento per atto dell’autorità, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 2545sexiesdecies, comma, 1 c.c.). L’autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento delle cooperative (art. 2545septiesdecies c.c.) che non perseguono lo scopo mutualistico o che non siano in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, ovvero che, per due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio annuale o non abbiano compiuto atti di gestione.”.

Le società di mutua assicurazione

La società di mutua assicurazione è una società esercente attività assicurativa, nella quale

il socio ha diritto alla prestazione dell’assicurazione per il solo fatto di aver aderito alla società.

Le società di mutua assicurazione sono sempre a responsabilità limitata. La qualità di socio si acquista assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.). Le mutue assicuratrici sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in

quanto compatibili con la loro natura, e sono assoggettate alle autorizzazioni, alla vigilanza ed

ai controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio delle assicurazioni (art. 2547 c.c.).”.