Capitolo 1 Il diritto penale e i suoi principi

Le norme penali”

Le norme penali sono quelle che prevedono una sanzione per alcuni comportamenti. La sanzione ha l’obiettivo di scoraggiare i cittadini a realizzare reati. La norma penale, quindi, è composta dal precetto, cioè il comportamento da tenere o da evitare, e dalla sanzione, cioè la pena applicabile per la violazione del precetto e come sua conseguenza.”.

Le fonti del diritto penale”

Le norme penali possono essere create da diverse fonti. Prime fra tutte le leggi ordinarie, ma anche, tra gli altri, dagli atti aventi forza di legge come i decreti legge e legislativi.”.

Il principio di legalità e i suoi corollari”

Principio cardine del diritto penale è il principio di legalità, in base al quale non si possono punire comportamenti che non sono espressamente previsti come reato da una legge preesistente. Altri principi fondamentali per il diritto penale sono quello di riserva di legge, quello di irretroattività della norma penale incriminatrice, quello di tassatività o determinatezza.”.

Gli altri principi del codice penale”

Ulteriori principi che hanno una rilevanza nel diritto penale sono: il principio di materialità; il principio di offensività; il principio di colpevolezza; e, infine, il principio della riserva di codice.”.

Capitolo 2 Il reato e la sua struttura

Il reato

Il reato è un comportamento umano che viola una norma penale e che è sanzionato con una pena. Esso si compone di due elementi fondamentali: l’elemento oggettivo, che riguarda il fatto materiale (condotta, evento, nesso di causalità), e l’elemento soggettivo, che concerne la volontà e la consapevolezza del soggetto agente. La principale distinzione tra i reati è quella tra delitti e contravvenzioni e si basa sulla gravità del reato e sulla natura della sanzione prevista. I delitti considerati più gravi rispetto alle contravvenzioni”.

I soggetti del reato”.

Sono soggetti del reato le persone coinvolte nell’illecito penale.”

Il soggetto attivo”

Il soggetto attivo è colui il quale commette il reato. Tale soggetto è anche detto autore del reato. In base al soggetto attivo, i reati si distinguono in comuni, se chiunque li può commettere, o propri, se il soggetto attivo deve avere una particolare qualifica”.

Il soggetto passivo”

Il soggetto passivo del reato è il titolare del bene protetto, che subisce il danno derivante dal reato. Non va confuso con il soggetto passivo della condotta, ossia il soggetto sul quale questa si è materialmente manifestata.”.

L’oggetto giuridico del reato”.

L’oggetto giuridico del reato è il bene o l’interesse protetto dalla norma penale. La tutela di tali beni è fondamentale per il mantenimento dell’ordine sociale e giuridico. Ogni reato è quindi definito in relazione al bene giuridico che intende proteggere, garantendo così una protezione efficace e mirata”.

Reati di danno e di pericolo”

La condotta del soggetto attivo può comportare sia una lesione effettiva (reato di danno, ad es., l’omicidio) sia la sola messa in pericolo o lesione potenziale del bene (reato di pericolo, ad es. l’incendio).

L’elemento oggettivo del reato”

L’elemento oggettivo (materiale) del reato è formato dal comportamento (azione o omissione) che corrisponde a quello descritto dalla norma incriminatrice, dall’evento da esso risultante e dal rapporto di causalità che deve intercorrere tra l’uno e l’altro.

La condotta”

Si definisce condotta il comportamento umano, cioè l’azione o l’omissione, che provoca il reato”.

L’evento”

L’evento è l’effetto o il risultato dell’azione o dell’omissione del soggetto attivo.

Il rapporto di causalità”

Tra la condotta del soggetto attivo e l’evento che da essa deriva deve esserci una connessione: tale connessione è detta rapporto di causalità. In mancanza della connessione tra la condotta e l’evento al soggetto non sarà imputabile il reato”.

L’elemento soggettivo del reato (colpevolezza) e la responsabilità oggettiva

Non può parlarsi di reato se il fatto non è riconducibile alla volontà del soggetto attivo. Si tratta del cosiddetto principio di colpevolezza, che viene rinvenuto nell’art. 27 Cost., secondo cui la responsabilità penale è personale. L’elemento soggettivo del reato può manifestarsi sotto forma di dolo, colpa o preterintenzione.

Il dolo”

I delitti sono, come regola generale, dolosi (i casi di delitti attribuibili al soggetto a titolo di colpa rappresentano delle eccezioni). Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione o dell’omissione, è dall’agente previsto e voluto proprio come conseguenza della sua azione o omissione (art. 43 c.p.). Il dolo implica, quindi, la coscienza e la volontà di commettere il reato.”.

La colpa”

Il delitto può essere anche colposo, cioè contro l’intenzione, quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).”.

La preterintenzione”

Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente (art. 43 c.p.). In questo caso, dunque, l’evento supera l’intenzione del soggetto attivo.”.

La responsabilità oggettiva”

La responsabilità oggettiva si ha quando la responsabilità del soggetto agente è riconosciuta a prescindere dalla su volontà. Tale responsabilità nasce in base al solo verificarsi dell’evento. Le ipotesi di responsabilità oggettiva in Italia sono sempre più rare: esiste infatti il principio di responsabilità per fatto proprio colpevole per cui l’evento viene sempre collegato all’elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione).”.

Capitolo 3 Le cause di esclusione del reato e della pena

Le cause di giustificazione (o scriminanti)”

Le cause di giustificazione o scriminanti sono delle circostanze che rendono lecito un fatto che normalmente costituirebbe reato. Alcune si applicano a tutti i reati (scriminanti comuni), altre, invece, si applicano solo ai reati per i quali sono previste.”.

Il consenso dell’avente diritto (art. 50)”

Prima scriminante comune prevista dal codice è il consenso dell’avente diritto. Se il titolare del bene presta il suo consenso, l’eventuale lesione del bene non è punibile. La scriminante ha però un limite: il consenso non può riguardare diritti indisponibili (ad es., la vita); deve essere valido, cioè dato da chi è capace di intendere e di volere; deve essere libero, cioè frutto di una scelta autonoma.”.

L’esercizio del diritto e l’adempimento del dovere (art. 51)”

L’esercizio del diritto è la scriminante che si applica a chi commette un reato nell’esercizio di un diritto. La scriminante è figlia della necessità di garantire la non contraddizione tra le norme dell’ordinamento.

L’adempimento del dovere è, invece, la scriminante che si applica quando un reato viene commesso per adempiere un ordine imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo dato dalla pubblica autorità. Anche questa scriminante nasce dalla necessità di garantire che non ci siano disposizioni contraddittorie nell’ordinamento.”.

La legittima difesa (art. 52)”

La legittima difesa è la scriminante comune più manipolata dal legislatore. Essa si applica quando il reato viene commesso per difendere un diritto proprio o altrui da un’offesa ingiusta e attuale. Una evoluzione della legittima difesa è la cd. legittima difesa domiciliare, prevista sempre dall’art. 52 c.p.”.

L’uso legittimo delle armi (art. 53)”

In base all’art. 53 c.p., non è punibile il pubblico ufficiale che, nell’adempimento del dovere, fa uso o ordina ad altri di fare uso, di armi o di altri strumenti di costringimento fisico. La scriminante si applica solo se la necessità di far uso delle armi nasce dal bisogno di respingere una violenza o vincere una resistenza o di impedire la realizzazione di alcuni reati particolarmente gravi.”.

Lo stato di necessità (art. 54)”

La scriminante dello stato di necessità si applica a coloro i quali commettono un reato per salvare sé stessi o altri dal pericolo di un danno grave alla persona (e non anche al patrimonio).”.

Le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti)”

Le cause di esclusione della colpevolezza fanno venire meno l’elemento soggettivo del reato.”.

Capitolo 4 Il reato circostanziato e le altre forme di manifestazione del reato

L’articolazione della pena: le circostanze del reato”

Il giudice applica la pena articolandola tra il minimo e il massimo previsto per il reato commesso. La pena però può ulteriormente cambiare al ricorrere di alcune circostanze. Sono queste le circostanze del reato cioè elementi accidentali che possono essere presenti o meno ma che, se presenti, aumentano o diminuiscono la pena.”.

Criteri di applicazione delle circostanze e concorso”

Se le variazioni della pena non sono determinate dalla legge, è il giudice a stabilire la loro misura. La regola è che le circostanze attenuanti sono sempre valutate a favore di chi ha commesso il fatto, anche se non sono conosciute o se sono ritenute inesistenti, quelle aggravanti, invece, sono valutate a carico dell’agente solo se da lui conosciute o ignorate per colpa.”.

Reato consumato e tentativo”

Il reato si consuma quando il comportamento del soggetto agente corrisponde esattamente a quello descritto dal legislatore nella norma incriminatrice. Il delitto, però, può essere anche tentato, quando il soggetto compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. In questo caso, la pena è ridotta.”.

Il concorso di persone nel reato”

Se più soggetti concorrono o partecipano alla realizzazione dello stesso reato, si parla di concorso di persone nel reato. Il concorso può essere necessario, quando il reato può essere realizzato solo con la cooperazione di più persone, o eventuale, quando può essere realizzato sia da un solo soggetto che da più persone insieme.”:

Il concorso di reati”

Si ha concorso di reati quando il soggetto attivo commette più reati. Il concorso può essere materiale, se i reati realizzati nascono da più azioni o omissioni, oppure formare, quando più reati nascono da una sola azione o omissione.”.

Il reato continuato”

Se il soggetto attivo viola la legge più volte con la realizzazione più azioni o omissioni, esecutive del medesimo disegno criminoso, i reati così commessi realizzano un reato continuato.”.

Il reato complesso”

Il reato complesso si realizza quando la legge considera elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un reato fatti che, da soli, sarebbero già un reato.”

Il concorso o conflitto apparente di norme”

Il concorso apparente di norme si verifica quando dalla condotta sembrano applicabili più norme incriminatrici, ma in realtà il reato resta unico.”.

Capitolo 5 Le qualità inerenti al reo

L’imputabilità”

L’imputabilità è la condizione necessaria affinché il soggetto possa essere chiamato a rispondere del reato che ha commesso. Essa è la capacità di intendere e di volere.”.

Le cause di esclusione dell’imputabilità”

L’imputabilità è esclusa o diminuita in presenza di alcune cause. Queste sono la minore età, il vizio di mente, il sordomutismo, l’ubriachezza e l’intossicazione cronica da alcol e stupefacenti.”.

La minore età (artt. 97 e 98)”

Per i minori di 14 anni la non imputabilità è presunta e assoluta. Per i minori tra i 14 e i 18 anni invece non c’è alcuna presunzione e il giudice dovrà accertare l’imputabilità caso per caso.”.

Il vizio di mente (artt. 88 e 89)”

Il vizio di mente, cioè lo stato che deriva dall’infermità di mente, esclude o diminuisce la capacità a seconda che esso sia totale o parziale.”.

Il sordomutismo (art. 96)”

Il sordomutismo è una causa di esclusione dell’imputabilità solo quando determina l’incapacità di intendere e di volere del soggetto attivo.”.

L’ubriachezza (artt. 91-94)”

Solo l’ubriachezza accidentale esclude l’imputabilità.”.

L’intossicazione cronica da alcol e da sostanze stupefacenti (artt. 94 e 95)”

L’intossicazione cronica da alcol, frutto dell’abuso prolungato, crea un’alterazione equiparata al vizio di mente.”.

La capacità a delinquere”

La capacità a delinquere è la tendenza o inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale.”.

La pericolosità criminale”

La pericolosità criminale è una forma più forte di capacità a delinquere. La pericolosità criminale, a sua volta, genera le figure del delinquente abituale, del delinquente professionale e del delinquente per tendenza, oltre che del recidivo.”:

La recidiva”

La recidiva è una circostanza aggravante. Il recidivo è un soggetto che, dopo aver commesso un delitto non colposo, ne commette un altro (recidiva semplice). La recidiva poi può essere aggravata, se il secondo delitto commesso è della stessa indole del primo, è stato commesso entro 5 anni dal primo delitto o durante o dopo l’esecuzione della prima pena. Se, poi, chi commette il reato è già recidivo si avrà di recidiva reiterata.”.

Capitolo 6 Il sistema sanzionatorio

La pena”

La pena è la conseguenza della commissione di un reato. La pena è prima di tutto personale, il che significa che la responsabilità penale è individuale. Solo la persona che ha commesso il reato può essere punita, in conformità con l’articolo 27 della Costituzione italiana. La pena deve poi essere prevista dalla legge (principio di legalità delle pene) e proporzionata.”.

Tipologie di pena”

Le pene si distinguono in principali e accessorie. A queste devono essere aggiunte le cd. pene sostitutive delle pene detentive brevi (previste dall’art. 20bis c.p.).”

Le pene principali”

Le pene principali sono quelle stabilite dal giudice con la sentenza di condanna. Le pene principali sono diverse a seconda che il reato sia un delitto o una contravvenzione. Per i delitti sono: l’ergastolo, la reclusione e la multa. Per le contravvenzioni sono: l’arresto e l’ammenda.”

Le pene sostitutive”

Sono pene sostitutive ai sensi dell’art. 20bis c.p. la semilibertà sostitutive; la detenzione domiciliare sostitutiva; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva”.

Le pene accessorie”

Le pene accessorie, invece, discendono direttamente dalla sentenza di condanna.”.

Cause di estinzione del reato e della pena”

Le cause di estinzione della punibilità sono ipotesi in cui viene meno la possibilità di applicare o irrogare la pena. Esse si distinguono in cause di estinzione del reato (o cause di estinzione in astratto) e cause di estinzione della pena (o cause di estinzione in concreto).”.

Le cause di estinzione del reato”

Sono cause di estinzione del reato: la morte del reo prima della condanna; l’amnistia propria; la remissione della querela; la prescrizione del reato; l’oblazione; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; la sospensione condizionale della pena; la sospensione del procedimento con messa alla prova (se ha esito positivo); il perdono giudiziale.”.

Le cause di estinzione della pena”

Sono cause di estinzione della pena: la morte del reo dopo la condanna; l’amnistia impropria; l’indulto; la grazia; la prescrizione della pena; la libertà condizionale; la riabilitazione; la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.”.

Le misure alternative alla detenzione”

Le misure alternative alla detenzione hanno l’obiettivo di aiutare il condannato alla vita di relazione e di rendere più efficace la risocializzazione. Esse sono la semilibertà, l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la detenzione domiciliare speciale.”.

Le misure di sicurezza”

Le misure di sicurezza sono speciali provvedimenti di carattere educativo o curativo. Esse sono applicabili se l’autore del reato è socialmente pericoloso ma non imputabile (da sole) oppure in aggiunta ad altre misure, se è imputabile. Possono essere personali o patrimoniali.”.

Le misure di sicurezza personali”

Sono misure di sicurezza personali detentive sono: l’assegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro; l’assegnazione a casa di cura e custodia; il ricovero presso una REMS; il ricovero in riformatorio giudiziario. Le misure di sicurezza personali non detentive, invece, sono: la libertà vigilata; il divieto di soggiorno; il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; l’espulsione o l’allontanamento dello straniero dallo Stato.”.

Le misure di sicurezza patrimoniali”

Le misure di sicurezza patrimoniali sono la cauzione di buona condotta e la confisca.”.

Le misure di prevenzione”

Le misure di prevenzione sono quelle applicabili a soggetti ritenuti socialmente pericolosi indipendentemente dalla commissione di un delitto.”.

Capitolo 7 I reati tributari

Riserva di codice e reati tributari”

I reati tributari non sono disciplinati dal codice penale ma da un provvedimento che le disciplina in modo organico. Questo provvedimento è – e sarà fino all’1-1-2026 – il D.Lgs. 74/2000. Dal primo gennaio 2026, invece, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 173/2024.”.

Evasione, frode fiscale, elusione e abuso di diritto”

Si ha evasione fiscale quando il contribuente non versa le imposte dovute. Si ha, invece, frode fiscale se il contribuente oltre all’illecito di non versare le imposte, inganna il fisco (ad es., occulta crediti). L’elusione invece si ha quando il contribuente, senza comportamenti illeciti, pone in essere comportamenti tali da pagare meno imposte. L’abuso di diritto si ha quando si fa un uso distorto delle norme tributarie con l’obiettivo di ottenere trattamenti fiscali più favorevoli.

Solo evasione e frode configurano reati tributari.”.

I tributi penalmente rilevanti e le soglie penali”

I reati tributari hanno ad oggetto le violazioni in materia di imposte dirette e IVA (non anche in materia di IRAP, imposte indirette o comunali).”.

Le definizioni”

L’art. 1 del D.Lgs. 74/2000 (e, dal 1° gennaio 2026, l’art. 73 del D.Lgs. 173/2024) contengono tutte le definizioni e i principi generali indispensabili per i reati tributari. Per la lettura di queste definizioni, consulta il manuale!”.

Capitolo 8 I delitti dichiarativi

I delitti dichiarativi e il tentativo”

I delitti dichiarativi, che non sono punibili a titolo di tentativo, sono: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione.”.

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

Commette il reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (v. anche art. 74, D.Lgs. 173/2024) chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, tramite fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.”.

Le frodi carosello e le fatture soggettivamente inesistenti”

Per l’analisi delle frodi carosello, consulta il manuale.”.

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”

Commette il reato previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 74/2000 (v. anche art. 75, D.Lgs. 173/2024) chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizi. L’imposta evasa deve comunque essere superiore a 30.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione deve essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o superiore a 1.500.000 euro. Se si tratta di crediti o ritenute fittizie in diminuzione all’imposta, l’ammontare complessivo deve essere superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta o comunque superiore a 30.000 euro.”.

I confini tra gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000”

Per la sintesi di questo argomento, consulta il tuo manuale!”

La dichiarazione infedele”

Talvolta le persone dichiarano meno redditi del dovuto o inseriscono nelle dichiarazioni spese false, allo scopo di pagare meno tasse (ad es., meno IVA). Questo comportamento è reato se: limposta evasa (cioè non pagata) supera i 100.000 euro per una singola imposta; gli importi nascosti o falsificati superano il 10% del totale dichiarato, oppure i 2 milioni di euro, a prescindere dal totale.”.

La non punibilità degli errori contabili”

In alcuni casi gli errori contabili non sono punibili. Ciò avviene quando essi sono irrilevanti.”.

La non punibilità delle valutazioni differenti rispetto a quelle correte in misura inferiore al 10%”

Non sono punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.”:

L’omessa dichiarazione”

L’omessa dichiarazione è il reato che si realizza quando, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, un soggetto non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni ad esse relative.”.

Capitolo 9 I delitti documentali

L’emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti”

Se un soggetto, per permettere ad un altro di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, commette reato.”

Gli elementi costitutivi del reato”

Soggetto attivo del reato è chiunque pone in essere la condotta incriminata, si tratta, quindi, di un reato comune; l’elemento costitutivo essenziale è dato dall’emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dall’utilizzazione di tale documentazione per avvalorare dichiarazioni mendaci. Per la realizzazione del reato è richiesto il dolo specifico.”.

Fatture elettroniche e norme penali”

La fattura elettronica è il documento informatico sostitutivo di quello cartaceo da trasmettere per via elettronica al destinatario, previo consenso dello stesso.”.

Le fatture emesse dal cessionario o da terzi”

Per questo paragrafo, consulta il manuale 😊”.

Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

In deroga alle generali regole applicabili quando più persone concorrono alla commissione di un reato, l’art. 9 del D.Lgs. 74/2000 stabilisce che:

a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2;

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8.”.

L’occultamento o distruzione di documenti contabili”

Commette il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili chi, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero per consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”.

Capitolo 10 I reati in materia di versamento d’imposte

L’omesso versamento di ritenute certificate”

Commette il reato di omesso versamento di ritenute certificate chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione. In caso di decadenza del beneficio, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 50.000 euro.”.

L’omesso versamento IVA”

Commette il reato di omesso versamento di IVA chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, sempreché il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante rateazione.”.

L’indebita compensazione”

Commette il reato di indebita compensazione chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.”.

La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”

Commette il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte il soggetto che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.”.

Capitolo 11 Disposizioni comuni ai reati tributari

Causa di non punibilità e circostanze del reato”

Per i reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10bis), omesso versamento di IVA (art. 10ter) e indebita compensazione (art. 10quater, comma 1), l’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 prevede una causa di non punibilità se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.”.

L’equa riparazione”

La possibilità di equa riparazione è prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 74/2000 e consiste nella possibilità per l’imputato di pagare, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, una somma a titolo di equa riparazione dell’offesa comunque non inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell’art. 135 c.p. della pena minima prevista per il delitto contestato.”.

Le cause generali di non punibilità”

Anche ai reati tributari si applicano le generali cause di non punibilità previste dal codice penale.”.

La confisca”

La confisca è l’atto con il quale alcuni beni vengono sottratti con la forza al titolare e contestualmente vengono attribuiti allo Stato. La confisca discende o dalla commissione di un reato o di un’attività illecita o pericolosa. Essa può essere obbligatoria o per equivalente.”.

L’oggetto della confisca relativa a reati fiscali”

Oggetto di confisca sono per i reati tributari il profitto ed il prezzo del reato. Per i reati tributari le definizioni di profitto e prezzo si distaccano parzialmente da quelle previste per gli altri reati. In particolare, la definizione di profitto si allarga per poter aggredire ogni utilità, anche indiretta, derivante dal reato. Per il prezzo, invece, l’unico significato che può attribuirsi è quello di compenso dato o promesso ad una determinata persona come corrispettivo dell’illecito.”

La confisca di somme di denaro depositate su conto corrente bancario”

Non è chiaro se la confisca di somme depositate su conto corrente bancario sia qualificabile come confisca diretta o per equivalente. Nel primo caso, cioè in quello di qualificazione come confisca diretta, potrebbe essere aggredito il patrimonio di un ente nel quale sia «rimasto» il profitto del reato fiscale commesso dal suo legale rappresentante; nel secondo, cioè nel caso in cui tale confisca fosse qualificata come confisca per equivalente, essa potrebbe essere disposta anche nel caso in cui il reato si estingua per prescrizione.”.

Casi particolari di confisca: la confisca allargata o per sproporzione”

Ai reati tributari è applicabile anche la cd. confisca allargata, cioè quella che aggredisce denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

La disponibilità del bene presso terzi”

I beni che sono nella disponibilità dell’indagato o imputato possono essere confiscati, a prescindere dal fatto che siano di sua proprietà o meno.

L’evasione seriale: il sequestro e la confisca di prevenzione del codice antimafia”

A chi commette illeciti tributari si possono applicare anche le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca previste dal codice antimafia. Per avere l’applicazione delle disposizioni del codice antimafia, però, è necessario che i soggetti siano qualificati come evasori seriali.”.

La custodia giudiziale dei beni sequestrati”

I beni diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie e sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai reati tributari possano essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale o agli organi dell’Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative, al fine di evitare che il patrimonio si depauperi per la futura confisca”.