Capitolo 1 Fattispecie di tributo
“I tributi”
“Lo Stato esercita la sua potestà tributaria in base a leggi approvate dal Parlamento, che rappresenta il popolo. Tale potestà può poi essere delegata agli enti locali. Il tributo rappresenta per lo Stato un’entrata derivata caratterizzata dalla coattività, cioè dall’esercizio dello ius imperii da parte dello Stato per ottenere la prestazione.”.
“Le imposte”
“Le imposte sono prelievi monetari coercitivi che lo Stato esige per finanziare la spesa pubblica. Caratteristiche dell’imposta sono: il presupposto (che identifica la fattispecie giuridica alla base del prelievo fiscale); la base imponibile (che quantifica oggettivamente il presupposto); l’aliquota (che individua la parte di base imponibile da trasferire allo Stato).”.
“Le tasse”
“La tassa è una prestazione pecuniaria dovuta dal singolo, che trae origine da una controprestazione che lo Stato effettua su richiesta del soggetto (ad esempio: tassa di affrancazione postale).”.
“I contributi”
“I contributi sono quelle entrate pubbliche, di natura tributaria, che l’ente pubblico impositore realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti per il fatto che costoro traggono vantaggio diretto o indiretto da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti.”.
“I monopoli fiscali”
“Il monopolio fiscale è un istituto giuridico mediante il quale lo Stato limita l’attività privata e riserva a se stesso la produzione e/o vendita di determinati beni o servizi.”.
Capitolo 2 I Principi giuridici
“La Costituzione: principi in materia tributaria”
“In base all’art. 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». A norma dell’art. 53 Cost., tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. L’art. 75 Cost. afferma che non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie; l’art. 119 Cost., invece, demanda agli Enti territoriali un’autonomia finanziaria.”.
“Le altre fonti del diritto tributario”
“Tutte le fonti del diritto tributario diverse dalla Costituzione sono ad essa subordinate. Tali fonti sono prima di tutte le leggi, che possono creare, modificare o estinguere norme tributarie. Per legge devono intendersi anche i decreti legge e i decreti legislativi. Ove presenti, devono essere considerate anche le norme dell’UE, che sono poste ad un livello più elevato rispetto alle norme interne. Perciò leggi, decreti legge e legislativi e leggi regionali non devono essere applicate se in contrasto con il diritto europeo.”.
“Lo statuto del contribuente”
“Con lo Statuto dei diritti del contribuente si è cercato di mutare radicalmente il quadro dei rapporti tra cittadino e fisco, imputandoli a principi di collaborazione e buona fede. La L. 212/2000 sancisce:
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l’obbligo per il legislatore di predisporre testi di legge che siano i più chiari possibile;
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il divieto di introdurre nuovi tributi con decreto legge nonché di individuare con legislazione d’urgenza nuovi soggetti passivi di tributi già esistenti;
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l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di diffondere le informazioni fiscali e portare a conoscenza gli atti, anche con mezzi informatici;
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la non retroattività della legge.”.
“Efficacia delle norme tributarie”
“Con l’art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) è stabilito che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. Sia per le sanzioni amministrative che penali, il principio di legalità in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione e per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. La legge tributaria ha carattere strettamente territoriale. Essa, cioè, esplica i suoi effetti solo nel territorio dello Stato.”.
“Il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente”
“Il rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente è regolato da un insieme di norme contenute negli articoli da 5 a 12 dello Statuto del contribuente. Queste disposizioni mirano a tutelare i diritti del contribuente, garantendo un’adeguata informazione in materia tributaria. L’articolo 5, in particolare, sottolinea l’importanza di un’informazione chiara e accessibile, obbligando l’Amministrazione a organizzare servizi di assistenza e informazione per i contribuenti. Questo approccio è volto a promuovere la trasparenza e la fiducia reciproca tra le parti coinvolte.
Particolarmente rilevante è il principio del contraddittorio (art. 6bis L.212/2000), in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione, con esclusione degli atti automatizzati, di controllo formale delle dichiarazioni e dei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Per consentire il contradditorio, l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni (prima del quale l’atto non può essere adottato) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.”.
“Gli atti dell’amministrazione tributaria”
“Gli atti dell’Amministrazione tributaria devono rispettare i doveri generali di motivazione, come stabilito dall’articolo 7 dello Statuto. Questo articolo impone che gli atti siano motivati in modo chiaro e dettagliato, pena l’annullabilità, e che contengano tutte le indicazioni necessarie per garantire la comprensione da parte del contribuente. La motivazione degli atti è essenziale per permettere al contribuente di esercitare il diritto di difesa e di impugnare eventuali decisioni ingiuste.”.
“Il Garante nazionale del contribuente”
“Il Garante nazionale del contribuente è una figura istituzionale che ha il compito di tutelare i diritti dei contribuenti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Sebbene il documento non fornisca dettagli specifici su questo paragrafo, il ruolo del Garante è generalmente quello di monitorare l’operato dell’Amministrazione e di intervenire in caso di violazioni dei diritti dei contribuenti, promuovendo un dialogo costruttivo tra le parti. La figura del Garante è stata istituita con l’art. 13 L.212/2000. La sede del Garante è Roma.”
“L’abuso del diritto (o elusione fiscale)”
“L’abuso del diritto, noto anche come elusione fiscale, si verifica quando un contribuente utilizza scappatoie legali per ridurre il carico fiscale in modo non conforme allo spirito della legge. Questo comportamento, pur essendo al limite della legalità, è considerato inaccettabile dall’Amministrazione finanziaria, che cerca di contrastarlo attraverso normative specifiche. L’obiettivo è garantire che tutti i contribuenti contribuiscano equamente al sistema fiscale, evitando pratiche che possano compromettere l’integrità del sistema stesso. Tre sono i presupposti per l’esistenza dell’abuso: l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; la circostanza che il vantaggio costituisce l’effetto essenziale dell’operazione.”
“Il diritto di interpello”
“Il diritto di interpello consente al contribuente di richiedere chiarimenti all’Amministrazione finanziaria su questioni fiscali specifiche. Questo strumento è fondamentale per garantire la certezza del diritto e per prevenire controversie future. Attraverso l’interpello, il contribuente può ottenere una risposta ufficiale e vincolante su come applicare correttamente le norme tributarie, riducendo così il rischio di sanzioni o contenziosi. L’Agenzia delle Entrate risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni (45 giorni in caso di interpello preventivo in regime di adempimento collaborativo). Se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’amministrazione risponde comunque all’istanza di interpello. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.”.
Capitolo 3
“I soggetti attivi”
“Bracci operativi del Ministero dell’Economia e finanze sono le Agenzie fiscali: l’Agenzia delle entrate ha il compito di gestire i tributi diretti, l’IVA e le altre entrate erariali; l’Agenzia delle entrate-riscossione, che ha assorbito i compiti di Equitalia s.p.a., cura la riscossione coattiva dei tributi erariali e di altri enti; l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha, invece, il compito di gestire i diritti e tributi legati agli scambi internazionali e le accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, e gestisce i Monopoli di Stato; l’Agenzia del demanio gestisce con criteri imprenditoriali tutti i beni immobili dello Stato.”.
“I soggetti passivi”
“Sono tutti coloro che vengono sottoposti alla potestà tributaria della P.A. e che, quindi, pagano il tributo o, in caso di inadempimento, subiscono l’esecuzione forzata. Mentre per la legge il soggetto attivo del rapporto d’imposta è unico, i soggetti passivi possono essere più d’uno; essi, in tal caso, sono titolari di diverse posizioni soggettive nei confronti della P.A. Tutti i soggetti di diritto, sia le persone fisiche che quelle giuridiche, possono essere soggetti passivi del rapporto giuridico d’imposta.”.
“La capacità giuridica tributaria e la rappresentanza legale e volontaria”
“Il concetto di capacità giuridica tributaria è più di quello civile. Ai fini della soggezione al rapporto giuridico d’imposta viene considerata non la personalità giuridica, bensì l’autonomia patrimoniale. Anche per i rapporti tributari esiste la rappresentanza, che può essere legale o volontaria”.
“La residenza e il domicilio fiscale”
“Per quanto riguarda le persone fisiche, l’art. 2, comma 2 del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta — 183 giorni — considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero che sono ivi presenti. Si tratta, però, di una presunzione relativa e, pertanto, è ammessa la prova contraria di residenza all’estero. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. Per le persone giuridiche, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale rispettivo domicilio digitale (art. 3bis, D.Lgs. 82/2005).”.
“Il sostituto e il responsabile d’imposta”
“In base all’art. 64 del D.P.R. 600/1973 è responsabile d’imposta colui che «in forza disposizione di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti e situazioni esclusivamente riferibili a questi».
Questa fattispecie è un caso di coobbligazione solidale elege. Il responsabile ha ovviamente diritto di rivalsa.
L’art. 64 citato definisce anche il sostituto d’imposta colui «che in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per fatti e situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto». La stessa norma prevede l’obbligo di rivalsa sul sostituito, salva diversa disposizione di legge.
“L’obbligazione solidale e la successione”
“Se più soggetti sono tenuti tutti al pagamento del tributo in via principale, trova applicazione il principio generale della solidarietà e vige la disciplina del codice civile: ognuno è tenuto al pagamento dell’intera somma; l’ente creditore può rivolgersi contro qualsiasi debitore; il pagamento eseguito da uno libera gli altri.
Si ha successione nel debito d’imposta quando una persona subentra ad un’altra negli obblighi inerenti ad un rapporto d’imposta. La scomparsa del debitore d’imposta non produce l’estinzione del debito d’imposta sorto prima della scomparsa.”.
Capitolo 4: Le dichiarazioni tributarie, le modalità di accertamento e il sistema di riscossione
“Le dichiarazioni tributarie”
“L’art. 1 del D.P.R. 600/1973 dispone che ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se da essi non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito. La dichiarazione rappresenta, il primo passo verso il procedimento di accertamento in quanto permette all’amministrazione finanziaria di effettuare gli opportuni controlli. La funzione è quella di consentire, in molti casi, non solo il pagamento dell’imposta ma anche il calcolo della stessa favorendo, in tal modo, l’applicazione delle disposizioni tributarie.
La dichiarazione delle persone fisiche precompilata Il D.Lgs. 175/2014 ha introdotto per le persone fisiche la dichiarazione precompilata che deve essere messa a disposizione, entro il 30 aprile, telematicamente dei contribuenti con redditi di lavoro dipendente e assimilati.”.
“I controlli dell’Amministrazione finanziaria”
L’attività di controllo si articola in diverse fasi: controllo automatizzato (o liquidazione), che comprende il ricalcolo dell’imposta dovuta e la correzione di errori materiali o di calcolo commessi dal contribuente (art. 36bis, D.P.R. 600/1973); controllo formale a carattere documentale (art. 36ter, D.P.R. 600/1973); controllo sostanziale, adottato al fine di individuare l’esistenza di proventi occulti, costi fittizi, documenti falsi ecc. Questa particolare attività di indagine, affidata agli uffici finanziari e alla guardia di finanza, trova la sua disciplina negli artt. 38 e ss. del D.P.R. 600/1973. I controlli sostanziali sono realizzati mediante: ì accessi nei locali destinati allo svolgimento dell’attività ovvero nell’abitazione del soggetto passivo; ì ispezioni di libri, registri, documenti contabili, scritture ecc.; ì verifiche sugli impianti, sui macchinari, sulle merci ecc.; ì indagini bancarie.”.
“L’avviso di accertamento”
“Al termine dell’attività istruttoria, l’Amministrazione finanziaria se ha riscontrato delle irregolarità emana l’avviso di accertamento. Si tratta di un provvedimento amministrativo con il quale si stabilisce l’obbligazione tributaria per il periodo accertato. L’avviso di accertamento è titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Decorsi ulteriori 30 giorni dalla succitata scadenza la riscossione delle somme è «affidata in carico» agli agenti della riscossione. L’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dall’affidamento dopodiché l’agente della riscossione inizierà l’esecuzione coattiva senza aspettare la formazione del ruolo. l’art. 42 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che l’avviso di accertamento deve indicare «l’imponibile accertato, le aliquote applicate, le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta».”.
“Le modalità di accertamento per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo”.
“L’accertamento per le persone fisiche che non possiedono redditi d’impresa o di lavoro autonomo può essere effettuato attraverso diverse modalità: analitico, sintetico e d’ufficio. L’accertamento analitico si basa sulla determinazione dettagliata del reddito, voce per voce, anche quando la dichiarazione è incompleta o infedele. L’accertamento sintetico, invece, viene utilizzato quando il reddito dichiarato non risulta adeguato rispetto agli elementi certi a disposizione dell’Ufficio, e si applica solo a persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.”.
“L’accertamento per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo e dei soggetti IRES”
“Per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, così come per i soggetti IRES, l’accertamento può riguardare il reddito complessivo del contribuente. Questo tipo di accertamento, disciplinato dall’articolo 40 del D.P.R. 600/1973, esclude le società semplici e si concentra sull’individuazione di imposte o maggiori imposte non versate. L’accertamento parziale può essere utilizzato per verificare specificamente il reddito evaso o il maggior reddito imponibile, senza precludere ulteriori controlli generali.”.
“L’accertamento dell’IVA”
“L’accertamento dell’IVA si basa su un’analisi contabile dettagliata, che permette di verificare la correttezza delle dichiarazioni IVA presentate dai contribuenti. Questo tipo di accertamento è fondamentale per garantire che l’imposta sul valore aggiunto sia correttamente calcolata e versata, evitando evasioni o errori che possano compromettere le entrate fiscali dello Stato.”.
“L’accertamento con adesione del contribuente”
“L’accertamento con adesione del contribuente è un procedimento che consente al contribuente di concordare con l’Amministrazione finanziaria l’ammontare delle imposte dovute, evitando così un contenzioso. Questo strumento mira a semplificare il processo di accertamento e a ridurre i tempi e i costi legati a eventuali dispute legali, promuovendo una risoluzione consensuale delle controversie fiscali. Attraverso l’accertamento con adesione, il contribuente ha la possibilità di discutere e negoziare l’importo delle imposte, ottenendo spesso una riduzione delle sanzioni applicabili. Questo approccio favorisce un dialogo costruttivo tra le parti e contribuisce a una gestione più efficiente delle controversie fiscali.”.
“Il concordato preventivo biennale”
Il concordato preventivo biennale è un istituto introdotto nel sistema tributario italiano con il D.Lgs. 13/2024, volto a promuovere la compliance fiscale attraverso la definizione anticipata del reddito imponibile per un periodo di due anni. Il concordato preventivo biennale si rivolge principalmente a due categorie di contribuenti: 1. contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA): si tratta di imprese e professionisti che utilizzano gli ISA come strumento di compliance fiscale; 2. contribuenti che aderiscono al regime forfettario: piccole imprese e lavoratori autonomi che beneficiano di un regime fiscale semplificato.
“L’estinzione del debito d’imposta e la compensazione”
“L’estinzione del debito d’imposta avviene generalmente attraverso il versamento spontaneo da parte del contribuente o, in mancanza, mediante un procedimento amministrativo. Il pagamento spontaneo può aversi mediante: ritenuta diretta (a titolo d’imposta o di acconto); per le imposte dovute sui redditi provenienti dallo Stato o dagli enti statali); versamenti diretti per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP da effettuare presso una qualsiasi banca autorizzata, un qualsiasi ufficio postale o presso gli agenti della riscossione; mediante il modello F24 ovvero utilizzando i canali telematici; iscrizione nei ruoli, per le imposte per le quali non sono previsti la ritenuta o il versamento diretto, per quelle che il contribuente non abbia provveduto a pagare mediante versamento diretto e per il versamento di interessi e sanzioni.”.
“Il sistema di riscossione”
“L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. Titolo esecutivi sono: il ruolo sia per le imposte dirette che per quelle indirette (contiene l’elenco delle somme da riscuotere da parte dell’amministrazione e deve essere sempre motivato); l’avviso di accertamento per le imposte sui redditi e l’IVA.
Una volta effettuata l’iscrizione a ruolo, l’agente della riscossione provvederà a notificargli la cartella di pagamento contenente l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica con l’avvertimento che, in mancanza del pagamento, si procederà all’esecuzione forzata: pignoramento tramite ingiunzione di astenersi dalla disposizione del bene; vendita del bene all’asta; riscossione del credito.
Gli agenti della riscossione hanno particolari poteri volti a tutelare e garantire la riscossione dei crediti tributari. Tra tali misure si ricorda, in primis, il fermo amministrativo in base al quale, l’amministrazione può sospendere il pagamento di un suo debito se è a sua volta creditrice verso il privato. Diverso è invece il fermo dei veicoli in base al quale, l’agente della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento può disporre il divieto di circolazione di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico (art. 86 D.P.R. 602/1973).”.
“I rimborsi d’imposta e il conto fiscale”
“Il rimborso consiste nella restituzione al contribuente di somme che l’amministrazione finanziaria ha indebitamente percepito. Non esiste, nella normativa fiscale, una disciplina generale e sostanziale dei rimborsi e, pertanto, per ciascun tributo occorre far riferimento alle specifiche disposizioni dettate nella corrispondente legge istitutiva. In tema di rimborso IVA, il provvedimento di cd. fermo amministrativo eart. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, imposto in via cautelare discrezionalmente dall’Amministrazione debitrice, costituisce impedimento giuridico alla possibilità di esercitare il diritto di credito, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione del diritto del creditore all’erogazione del credito “fermato“, che riprende a decorrere solo dal momento della cessazione della causa impeditiva dell’esercizio del diritto” (Cassazione, sent. 7251/2025).
Il conto fiscale (art. 78, comma 27, L. 413/1991) è uno strumento messo a disposizione dei contribuenti titolari di partita IVA al fine di regolare i rapporti creditori o debitori con l’amministrazione finanziaria.”.
Capitolo 5 Le sanzioni e il contezioso
“Le sanzioni nel diritto tributario”
“È possibile distinguere due categorie di sanzioni: penali e amministrative in base al tipo di pena comminata ai trasgressori: a) per l’illecito penale è prevista l’irrogazione di sanzioni penali; b) per l’illecito amministrativo si comminano sanzioni amministrative. Si prevedono anche sanzioni accessorie, che conseguono all’irrogazione di una sanzione principale sia penale che amministrativa pecuniaria (divieto di esercitare determinate attività, perdita di specifici diritti, cancellazione da albi o elenchi, n destituzione da cariche pubbliche, private o da particolari uffici).”.
“La riforma del sistema sanzionatorio”
“Con il D. Lgs. 87/2024, cui ha fatto seguito il D.Lgs. 173/2024, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali è stato attuato un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario affinché questo risulti più equo, proporzionato e in armonia con le altre realtà europee. Il nuovo regime sanzionatorio è applicabile esclusivamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Le infrazioni commesse antecedentemente tale data sono invece punite in accordo alla disciplina previgente. Il D.Lgs. 87/2024 prevede la revisione del sistema sanzionatorio tributario, a norma dell’art. 20, L. 111/2023.
Per le sanzioni sia amministrative che penali si applica il principio di legalità in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in base ad una legge in vigore prima della commissione della violazione e per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Tale principio è affiancato da quello del favor rei in base al quale si applica la legge più favorevole al contribuente nell’ipotesi in cui la violazione nel corso del tempo sia stata punita con sanzioni di diversa entità, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 87/2024 ha introdotto nel corpo dell’art. 3 del D.Lgs. 472/1997, il comma 3bis, il quale statuisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata al principio di proporzionalità e offensività.”.
“Il sistema sanzionatorio amministrativo”
Il sistema sanzionatorio amministrativo è disciplinato dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997. Il punto di partenza dell’attuale sistema sanzionatorio, in particolare delle disposizioni generali, è costituito dalla surrogazione della pena pecuniaria e della soprattassa con la sanzione pecuniaria e le sanzioni accessorie (art. 2, D.Lgs. 472/1997). L’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 prevede la non punibilità dell’agente nelle ipotesi di: di fatto, che si verifica nel caso in cui un soggetto ritiene di tenere un comportamento diverso da quello vietato dalla norma sanzionatoria; forza maggiore, che si concretizza nel caso in cui un soggetto è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile; incertezza dovuta alla scarsa chiarezza di norme o indeterminatezza delle richieste di informa zioni o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento.
Attraverso l’istituto del ravvedimento (art. 13, D.Lgs. 472/1997) il trasgressore può, con il pagamento di una sanzione minima e regolarizzando la propria posizione nei termini stabiliti dalla legge, rimediare alle inadempienze commesse. Per la riscossione della sanzione, a richiesta dell’interessato che versi in condizioni economiche disagiate, l’ufficio o l’ente irrogante può, in via eccezionale, disporre il pagamento della sanzione in rate mensili. Il debito può essere comunque estinto in un’unica soluzione in qualsiasi momento. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa, tuttavia, decadere dal beneficio e costringe al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non corrisposta. L’Amministrazione finanziaria quando abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore (e dei soggetti obbligati in solido) e degli altri soggetti obbligati nonché l’autorizzazione a procedere, attraverso l’ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni, compresa l’azienda. Il contribuente può evitare l’assunzione di provvedimenti cautelari prestando idonea garanzia. L’art.86 del D.P.R. 602/1973 prevede, inoltre, la possibilità per l’agente della riscossione di procedere al fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri. Il debitore può, tuttavia, dimostrare che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.”.
“Il sistema sanzionatorio penale”
“Con il D.Lgs. 158/2015 è stato rivisto il sistema penale tributario, disciplinato dal D.Lgs. 74/2000, con l’obiettivo di ridurre l’intervento punitivo ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, etico e sociale, individuati soprattutto in comportamenti fraudolenti ed artificiosi e ritenuti insidiosi anche per un’attività di controllo da parte dell’amministrazione. Da un lato, pertanto, alcuni illeciti non sono più considerati tali e sono state introdotte nuove ipotesi di reato (es. omessa presentazione dichiarazione sostituto) e dall’altro, invece, sono state inasprite le pene per alcune fattispecie.
Presupposto obiettivo e definitivo dell’evasione d’imposta sono le distorsioni nell’uso della dichiarazione annuale ai fini IVA e delle imposte sui redditi. In particolare, il nucleo centrale del sistema sanzionatorio penale è costituito dalle seguenti tre figure d’illecito: dichiarazione fraudolenta, che è dichiarazione non soltanto ingannevole, ma caratterizzata da un alto coefficiente d’insidiosità; dichiarazione infedele, caratterizzata dalla semplice sottrazione di materia imponibile e di imposta senza condotta fraudolenta; omessa dichiarazione, in caso di mancata presentazione della stessa. L’art. 13, comma 1, prevede la non punibilità per i reati di omesso versamento delle ritenute certificate; omesso versamento IVA; indebita compensazione con crediti non spettanti qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati pagati prima del dibattimento. Il comma 2 stabilisce, invece, che non sono punibili i reati di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione qualora i debiti tributari, compresivi di sanzioni e interessi, siano stati integralmente pagati per effetto del ravvedimento operoso ovvero la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.”.
“Il contenzioso tributario”
“Gli organi della giurisdizione tributaria sono (art. 1 del D. Lgs. 545/1992): le Corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni Provincia, cui è demandato il giudizio di primo grado; le Corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, a cui è demandato il giudizio di appello. Sono parti al processo dinanzi alle Corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado, oltre al ricorrente (ossia il cittadino che si rivolge alla pubblica amministrazione per ottenere la rimozione di atti ritenuti illegittimi): l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 che hanno emanato l’atto impugnato o non hanno emanato l’atto richiesto. Se l’ufficio è un’articolazione dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è parte del processo l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso (art. 10, D.Lgs. 546/1992).
Nel momento in cui il contribuente impugna l’atto emanato dal fisco presentando ricorso sorge una controversia. Prima che inizi la fase contenziosa, ovvero anche in pendenza di giudizio, è prevista la possibilità che l’Amministrazione finanziaria riveda il proprio operato mediante ricorso alla cd. autotutela. Tale procedimento consiste nel potere concesso all’Amministrazione finanziaria di annullare eventuali atti propri ritenuti illegittimi o infondati. Il D.Lgs. 219/2023 ha modificato l’istituto dell’autotutela, prevedendo l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10quater) e l’esercizio del potere di autotutela facoltativa (art. 10quinques).
Capitolo 6 Le imposte dirette
“L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”
“L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è disciplinata dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR). Si tratta di un’imposta progressiva per scaglioni. Ciò significa che la percentuale di reddito che deve essere versata allo Stato a titolo di Irpef aumenta in relazione al reddito percepito. L’imposta è per scaglioni nel senso che si applicano delle aliquote di tassazione man mano crescenti sui diversi scaglioni di reddito.”.
“Il reddito complessivo e le singole categorie di reddito”
“A norma dell’art. 8 del TUIR, il reddito complessivo annuo è dato dalla somma dei redditi netti di ogni categoria diminuita dalle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Diversamente, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e per la differenza nei successivi in misura non superiore all’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. L’art. 6 del TUIR distingue sei categorie di reddito: cat. A, redditi fondiari; cat. B, redditi di capitale; cat. C, redditi di lavoro dipendente; cat. D, redditi di lavoro autonomo; cat. E, redditi di impresa; cat. F, redditi diversi.”.
“I criteri di applicazione dell’IRPEF”
“Una volta determinato il reddito complessivo lordo — risultante della somma dei singoli redditi determinati secondo le modalità formulate dalle disposizioni riguardanti ciascuna categoria reddituale — il contribuente deve calcolare il reddito complessivo netto ovvero la base imponibile. Tale base imponibile è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR.
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito imponibile così calcolato le aliquote, per scaglioni di reddito. L’imposta netta è poi calcolata sottraendo da quella lorda le detrazioni per carichi di famiglia, per il lavoro prestato e per oneri sostenuti. Le detrazioni di imposta sono riconosciute in rapporto alla situazione personale del contribuente, allo scopo di realizzare la discriminazione qualitativa del reddito.”.
“La liquidazione dell’imposta”
“Una volta scomputate le ritenute operate dai terzi, il contribuente, per il conteggio definitivo dell’imposta da versare all’Erario, deve sottrarre dalla somma dovuta gli acconti d’imposta versati. L’acconto d’imposta è obbligatorio per coloro che hanno versato l’anno precedente un’imposta superiore a 51,65 euro: esso deve essere pari al 100% della somma versata l’anno precedente. Il versamento deve essere effettuato in una o due rate secondo l’importo.”.
“I redditi soggetti a tassazione separata”
“Non tutti i redditi percepiti dal soggetto passivo concorrono a formare il reddito complessivo. S i tratta dei redditi soggetti a tassazione separata: tra questi ricordiamo il TFR (trattamento di fine rapporto o liquidazione) percepito dai lavoratori dipendenti, le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende possedute per più di cinque anni, le indennità per la perdita di redditi pluriennali ecc.”.
“L’imposta sul reddito delle società (IRES)”
La disciplina dell’IRES trova collocazione nel titolo II del TUIR. L’IRES si configura come imposta personale che colpisce con aliquota proporzionale fissata al 24% (non progressiva) la capacità contributiva totale, ossia il reddito delle persone giuridiche ed enti assimilati. Anche nell’IRES, come nell’IRPEF, esiste una diversa disciplina per i soggetti residenti, che sono tenuti al pagamento dell’imposta per i redditi dovunque prodotti, e per i non residenti, che sono obbligati per i soli redditi prodotti in Italia. Il tributo è dovuto per periodi d’imposta. Il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, come risulta per legge o dall’atto costitutivo (art. 76 TUIR).”.
“Le disposizioni comuni a tutti i soggetti d’imposta IRES”
“Dall’imposta, calcolata con l’aliquota del 24%, vanno scomputati, a norma dell’art. 79 del TUIR, i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto d’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 22 del TUIR. La misura dell’acconto IRES è pari al 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente. Esso va versato se questa è almeno pari a 20,66 euro. Le ritenute alla fonte operate sui redditi che formano il reddito complessivo vanno scomputate dalla relativa imposta, purché siano state operate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (criterio di competenza). In caso contrario (cioè se le ritenute sono state operate dopo la presentazione della dichiara zione dei redditi), lo scomputo avverrà per cassa nel periodo d’imposta in cui sono state subite.”
“La tassazione di gruppo: consolidati fiscali nazionale e mondiale”
“Il consolidato nazionale (artt. 117-129 TUIR) consente la determinazione in capo alla controllante di un’unica base imponibile di gruppo, data dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al consolidamento, la quale procederà alla presentazione della dichiarazione dei redditi del consolidato e alla liquidazione della relativa imposta. Nel consolidato mondiale (artt. 130-142 TUIR) la tassazione di gruppo può essere estesa anche a società non residenti.”.
“Il regime di trasparenza fiscale”
“Si tratta di un regime previsto per le società di capitali (artt. 115 e 116 TUIR), come già accade per le società di persone. Negli esercizi per i quali si è espressa l’opzione per il regime di trasparenza i crediti d’impo sta, le ritenute d’acconto e gli acconti versati dalla partecipata si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.”.
Capitolo 7 L’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette
“L’imposta sul valore aggiunto (IVA)”
“L’IVA è il tributo più importante nel settore delle imposte indirette. Essa colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio delle imprese, arti e professioni e le importazioni da chiunque effettuate. L’IVA colpisce, attraverso un sistema di detrazioni imposta da imposta, solo la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l’intera imposta.”.
“Presupposti e territorialità dell’imposta”
“Il presupposto è la situazione giuridica che legittima lo Stato al prelievo del tributo: nel caso dell’IVA va individuato nell’effettuazione di operazioni imponibili da parte di determinate tipologie di soggetti.
Affinché un’operazione possa essere assoggettata ad IVA è necessario che essa sia svolta nell’esercizio di impresa o di arti e professioni (presupposto soggettivo).
Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 stabiliscono che cosa debba intendersi per esercizio di impresa, arti e professioni. In particolare per esercizio d’impresa s’intende l’esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma d’impresa nonché le attività che, pur non rientranti in quelle individuate dall’art. 2195 c.c., sono comunque organizzate in forma d’impresa.”.
“Soggetti passivi”
“I soggetti passivi dell’IVA sono coloro che realizzano operazioni imponibili, vale a dire: coloro che effettuano cessioni di beni nell’esercizio d’impresa; coloro che effettuano prestazioni di servizi nell’esercizio d’impresa; coloro che eseguono prestazioni di servizi e cessioni di beni, nell’esercizio di arti e professioni; chiunque effettui importazioni extra UE, anche senza esercitare un’attività imprenditoriale; coloro che effettuano acquisti intracomunitari di beni.”.
“La nascita dell’obbligazione tributaria”
“Il concetto di nascita dell’obbligazione tributaria si riferisce al momento in cui sorge il dovere di pagare un’imposta. Questo avviene quando si verifica il presupposto d’imposta, ovvero l’evento o la situazione che la legge identifica come generatore dell’obbligo fiscale. L’articolo 6 del D.P.R. 633/1972 specifica che, per le cessioni di beni immobili, il presupposto d’imposta si concretizza al momento della stipulazione dell’atto.
Un altro aspetto cruciale è l’esigibilità dell’imposta, che segna il momento in cui il fisco acquisisce il diritto di riscuotere il tributo. Mentre il presupposto d’imposta rappresenta l’evento che origina l’obbligazione, l’esigibilità determina il tempo in cui il pagamento diventa effettivamente dovuto. Questi due elementi, pur essendo distinti, sono complementari e insieme definiscono il quadro temporale e giuridico dell’obbligazione tributaria.”.
“La classificazione delle operazioni ai fini IVA”
“Oltre alle operazioni imponibili e che devono es sere fatturate e registrate su appositi registri concorrendo a determinare il volume d’affari del contribuente, la normativa IVA prevede alcune operazioni sottratte all’imposizione e le distingue in operazioni non imponibili, esenti ed escluse. Tale classificazione è arricchita di altre voci in conseguenza della speciale disciplina sugli scambi comunitari dettata dal D.L. 331/1993. Sono operazioni non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate all’esportazione nei paesi non comunitari, le operazioni ad esse assimilate ed i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.”.
“Base imponibile e aliquote”
“La base imponibile è data dall’ammontare complessivo di ciò che è dovuto al cedente o prestatore in corrispettivo della cessione o prestazione, compreso il valore delle prestazioni accessorie. Se la base imponibile è costituita dall’ammontare dell’operazione effettuata, l’aliquota d’imposta indica la relativa misura del prelievo fiscale.”
“Il volume d’affari”
“Il volume di affari annuo consiste nell’ammontare di tutte le operazioni che, con riferimento a un anno solare, sono state o avrebbero dovuto essere registrate. In sede di dichiarazione annuale il contribuente procede al raffronto tra le operazioni attive poste in essere nell’anno — che costituiscono nel loro insieme il volume d’affari — e le operazioni passive (acquisti di beni e prestazioni di servizio ricevute) effettuate nello stesso periodo.”.
“Il meccanismo applicativo dell’IVA”
“L’applicazione del tributo si articola in tre momenti: 1. all’atto della cessione del bene o prestazione del servizio il cedente o prestatore liquida ed addebita la relativa imposta al cessionario o al committente, il quale versa il tributo unita mente al pagamento del corrispettivo; 2. mensilmente o trimestralmente il cedente (o prestatore) presenta la differenza tra l’ammontare dell’imposta a credito (IVA sugli acquisti) e l’ammontare dell’imposta a debito (IVA su vendite e cessioni); 3. Se gli incassi superano le vendite) il contribuente è tenuto a versare all’erario la differenza da lui incassata.
A scadenza dell’anno solare il soggetto effettua una dichiarazione riepilogativa di tutte le somme da lui incassate dai clienti e quelle corrisposte dai fornitori, calcolando il saldo finale d’imposta da versare o ricevere all’erario. Il meccanismo delle detrazioni è volto ad evitare il cumulo dell’imposta (si colpisce una sola volta il valore finale dei beni e dei servizi) attraverso il calcolo della differenza tra l’imposta ricevuta per le vendite e le prestazioni effettuate e l’IVA pagata per acquisti di beni e servizi.”.
“Gli obblighi del contribuente”
“Tra gli adempimenti previsti per i contribuenti IVA, vi sono quelli di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività. Per quanto riguarda la dichiarazione di inizio attività, va presentata dai contribuenti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o che vi istituiscano una stabile organizzazione, entro 30 giorni. La normativa tributaria stabilisce l’obbligo della tenuta delle scritture contabili (i registri obbligatori previsti dal D.P.R. 633/1972) per tutti gli operatori economici, salvo particolari semplificazioni stabilite a favore di talune categorie di operatori economici. Nel registro degli acquisti vanno annotate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.”.
“La fatturazione”
“La fatturazione è un obbligo previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972, che stabilisce che per ogni operazione imponibile deve essere emessa una fattura. Una fattura è considerata tale se è in grado di identificare i soggetti coinvolti, l’oggetto dell’operazione, i corrispettivi e gli altri dati necessari per determinare la base imponibile. Inoltre, deve riportare il valore normale di eventuali beni ceduti a titolo di sconto o abbuono, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta. Dal 2019, la fattura deve essere emessa in formato elettronico dalla maggior parte dei soggetti, segnando un passaggio significativo verso la digitalizzazione dei processi fiscali.”.
“La fatturazione elettronica”
“La fatturazione elettronica rappresenta un’evoluzione rispetto alla tradizionale fattura cartacea, richiedendo l’uso di un PC, tablet o smartphone per la sua redazione. Una volta predisposta, la fattura elettronica deve essere salvata in formato XML e trasmessa al cliente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Questo sistema non solo garantisce la trasmissione elettronica, ma offre anche vantaggi significativi in termini di risparmio sui costi di carta, stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Inoltre, la fatturazione elettronica contribuisce a velocizzare la contabilizzazione dei dati e a rendere più efficienti gli scambi commerciali.”.
“Lo scontrino elettronico e i corrispettivi telematici”
“Sebbene il documento non fornisca dettagli specifici su questo paragrafo, lo scontrino elettronico e i corrispettivi telematici rappresentano un ulteriore passo verso la digitalizzazione delle operazioni fiscali. Questi strumenti consentono di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle transazioni commerciali, migliorando il monitoraggio e la misurazione delle operazioni. L’adozione di tali strumenti è parte di un più ampio processo di modernizzazione del sistema fiscale, volto a garantire maggiore trasparenza e controllo sulle attività economiche.”.
“Le modalità di fatturazione per la pubblica amministrazione. Il rapporto tra lo split payment e il reverse charge”
“L’art. 1, comma 209, L. 244/2007 ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione al fine di snellire le procedure amministrative. Con il D.L. 66/2014 è stato stabilito che le pubbliche amministrazioni devono adottare il registro unico delle fatture nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Tale registro costituisce parte integrante del sistema informatico contabile. L’art. 17ter, D.P.R. 633/1972 disciplina il regime dello split payment in base al quale le pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetti passivi IVA, devono versare direttamente all’Erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori, pagando a questi ultimo il solo corrispettivo per la fornitura /prestazione. Pertanto nelle fatture vanno indicati sia l’imponibile che l’imposta ma non il totale.”.
“I sistemi di controllo mediante documenti fiscali”
“In passato il legislatore, nel tentativo di dare attuazione ad un complesso disegno per reprimere l’evasione d’imposta, ha introdotto una serie di sistemi ulteriori di controllo: ricevuta fiscale e scontrino fiscale, documento di trasporto (D.D.T.). Quest’ultimo è il documento di consegna che interessa i soggetti IVA che intendono avvalersi della fatturazione differita.”.
“Le liquidazioni e i versamenti”
“Liquidazioni e versamenti riguardano il processo attraverso il quale il contribuente calcola l’imposta dovuta. Questo avviene determinando la differenza tra il totale dell’IVA esigibile nel periodo precedente e le registrazioni effettuate o da effettuare. Il contribuente è tenuto a liquidare l’imposta in modo accurato, assicurandosi che tutte le registrazioni siano complete e corrette. Questo processo è essenziale per garantire che l’importo dell’IVA dovuta sia calcolato correttamente e che i versamenti siano effettuati nei tempi previsti, evitando sanzioni o interessi di mora.”.
“Le dichiarazioni”
“Le dichiarazioni fiscali rappresentano un obbligo fondamentale per i contribuenti. Esse consistono nella presentazione di documenti ufficiali all’Amministrazione finanziaria, nei quali vengono riportati i redditi, le spese e le imposte dovute. Le dichiarazioni devono essere compilate con precisione e completezza, rispettando le scadenze stabilite dalla normativa fiscale. Questo adempimento è cruciale per garantire la trasparenza e la correttezza del sistema fiscale, permettendo all’Amministrazione di verificare la conformità dei contribuenti alle leggi tributarie.”.
“Il versamento di conguaglio e i rimborsi”
“La differenza tra l’ammontare dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell’anno precedente (cd. conguaglio) deve essere versata in unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi in ragione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo a tale data.”
“L’IVA di gruppo”
“L’articolo 70bis del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità per le imprese e gli esercenti arti e professioni, giuridicamente indipendenti, ma collegati da interessi finanziari, economici ed organizzativi di unirsi sotto un unico gruppo, operando quindi come un unico soggetto passivo dal punto di vista fiscale. La normativa stabilisce che per poter costituire il gruppo è necessario tra i componenti del gruppo ci sia il vincolo finanziario, economico e organizzativo.”.
“L’imposta di registro”
“L’imposta di registro è un’imposta reale indiretta sugli affari. Disciplinata dal D.P.R. 26-4-1986, n. 131, essa colpisce gli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria) produttivi di effetti giuridici, nonché alcuni atti stipulati verbalmente, che vanno sottoposti a registrazione nei casi e con criteri determinati dalla legge. La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate provvede alla registrazione di questi atti e nel contempo riscuote l’imposta dovuta per ogni specie di atto.”.
“Le imposte ipotecaria e catastale”
“L’imposta ipotecaria è collegata allo svolgimento delle formalità relative all’attuazione della pubblicità immobiliare. Oggetto del tributo sono le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione da eseguirsi nei registri immobiliari. Per le trascrizioni, la base imponibile è commisurata a quella determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto concerne le iscrizioni e rinnovazioni, l’imposta proporzionale viene commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi ed accessori.”.
“L’imposta di bollo”
“Si può definire come imposta indiretta cartolare, che si applica sui documenti e carte (ecco perché viene definita cartolare) contenenti atti, convenzioni, istanze. L’imposta può essere: fissa, se colpisce in misura unica tutti gli atti di una determinata specie, indipendentemente dal valore eventualmente indicato; proporzionale, se, invece, colpisce il documento secondo una percentuale costante, in base al valore dichiarato (esempio: la cambiale). L’imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta è di 16 euro.”
“L’imposta sulle successioni e donazioni”
“Il tributo colpisce, secondo quanto enuncia l’art. 1 del D.Lgs. 346/1990, i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed i trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti inter vivos. Sono espressamente escluse dall’imposta talune erogazioni liberali e alcuni trasferimenti (a favore dello Stato, enti pubblici ecc.).”.
“Le tasse sulle concessioni governative”
“Le tasse sulle concessioni governative colpiscono determinati atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi) che consentono agli interessati l’esercizio di diritti e facoltà. La loro attuale struttura è disciplinata dal D.P.R. 641/1972.”.
“I monopoli fiscali”
“Il monopolio fiscale dà allo Stato il diritto esclusivo di produrre e vendere, oppure soltanto produrre o vendere un dato bene allo scopo di procurarsi un’entrata fiscale.”
“Le imposte di fabbricazione e le imposte sui consumi”
“Sono tributi che colpiscono determinati prodotti industriali nel momento in cui escono dal loro ciclo produttivo. Le imposte di fabbricazione attualmente esistenti in Italia sono quelle sugli olii minerali, sulla birra, sugli spiriti e sui fiammiferi.”.
Capitolo 8 I principali tributi regionali e locali
“L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”
“L’IRAP è un tributo a carattere reale il cui gettito garantisce l’autonomia finanziaria delle Regioni. Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.”
“L’addizionale regionale all’IRPEF”
“L’addizionale IRPEF non è deducibile da alcuna imposta, tassa e contributo. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale tutti i contribuenti, a prescindere dalla residenza nel territorio dello Stato, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF, dopo aver scomputato tutte le detrazioni d’imposta ad essi riconosciute ed i crediti di imposta.”.