Parte II
Diritto amministrativo.
Procedimento, anticorruzione,
trasparenza, accesso, privacy
e documentazione amministrativa
Capitolo 1 Il diritto amministrativo e le sue fonti
“Il diritto amministrativo come diritto della pubblica amministrazione”
“Il diritto amministrativo è quel ramo del diritto pubblico che concerne l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della pubblica amministrazione, nonché i rapporti tra la P.A. e gli altri soggetti dell’ordinamento, sia quando agisce con poteri autoritativi sia quando usa strumenti e forme del diritto privato. Il diritto amministrativo è un diritto pubblico interno, autonomo, comune e a oggetto variabile.”.
“Funzione politica e funzione amministrativa”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“La P.A. e la funzione amministrativa”
“La funzione amministrativa è quella che cura in concreto la realizzazione degli scopi di interesse collettivo, individuati dal potere pubblico (funzione politica) e assegnati dal potere legislativo alla P.A. Alla distinzione tra funzione pubblica e funzione amministrativa corrisponde quella tra atti politici e atti amministrativi, che, rispettivamente, danno esecuzione alle stesse.”.
“Gli atti di alta amministrazione”
“Gli atti di alta amministrazione sono quegli atti che raccordano la funzione politica e la funzione amministrativa, in quanto danno impulso all’adozione di atti amministrativi successivi.”.
“Le fonti specifiche del diritto amministrativo e le fonti dubbie”
“Le fonti secondarie sono atti formalmente o soggettivamente amministrativi ma sostanzialmente normativi, i quali, proprio in quanto finalizzati a orientare l’azione della P.A., costituiscono le fonti specifiche del diritto amministrativo. Rientrano in questa categoria i regolamenti, le ordinanze e gli statuti”.
“I regolamenti”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Nozione”
“I regolamenti sono atti formalmente amministrativi, poiché emanati da organi del potere esecutivo, ma dotati di forza normativa, in quanto contengono norme idonee a innovare l’ordinamento giuridico con i caratteri di generalità ed astrattezza. Il fondamento della potestà regolamentare è riposto nella legge: gli organi amministrativi possono emanare regolamenti solo quando una legge attribuisca loro tale potere.”.
“Classificazione”
“In base ai soggetti pubblici che li emanano, si distingue tra regolamenti statali e regolamenti non statali. A seconda che siano destinati a operare nell’ordinamento generale o in un ambito ristretto, si parla di regolamenti esterni o interni. In virtù del loro contenuto, si pone la differenziazione tra: regolamenti di esecuzione; regolamenti di attuazione e integrazione; regolamenti indipendenti; regolamenti di organizzazione; regolamenti di delegificazione; regolamenti di riordino.”.
“Impugnabilità dei regolamenti”
“I regolamenti possono essere impugnati innanzi al giudice amministrativo, che ne valuta la legittimità.”.
“Le ordinanze”
“Per ordinanze si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti e, dunque, impongono ordini. Le ordinanze, per essere fonti del diritto, devono avere carattere normativo, e cioè creare delle statuizioni precettive generali e astratte. Esse non possono contrastare con la Costituzione e le leggi ordinarie, e non possono mai contenere norme penali.”.
“Gli statuti degli enti pubblici”
“Lo statuto è un atto normativo che ha come oggetto l’organizzazione dell’ente e le linee fondamentali della sua attività. Lo statuto è, quindi, espressione di una potestà organizzatoria a carattere normativo, che può essere attribuita allo stesso ente sulla cui organizzazione si statuisce (in questo caso si parla di autonomia statutaria), oppure ad un organo o ente diverso (cd. etero-statuti). Nel nostro ordinamento sono presenti varie tipologie di statuti: regionali; delle autonomie locali; di altri enti pubblici.”.
“Testi unici e codici”
“I testi unici sono gli atti che raccolgono e coordinano disposizioni originariamente comprese in atti diversi, per semplificare il quadro normativo. Nell’intento di fornire un riassetto di interi settori legislativi, sono stati previsti i cd. codici di settore, che in determinate materie raccolgono un complesso di norme stabili e organizzate (ad es. il Codice dei contratti pubblici, il Codice del processo amministrativo ecc.).”.
“Le norme interne della P.A.”
“Tutte le pubbliche amministrazioni emanano norme relative al funzionamento dei loro uffici o alle modalità di svolgimento della loro attività, che danno luogo a un «ordinamento amministrativo interno» distinto dall’ordinamento giuridico generale, che invece rileva all’esterno. Queste norme hanno come destinatari soltanto coloro che fanno parte di una determinata amministrazione e sono qualificate come norme interne. Le norme interne non sono fonti del diritto.”.
“La prassi amministrativa”
“Non costituisce fonte del diritto la prassi amministrativa, per cui l’inosservanza di essa può al massimo costituire un «sintomo» di eccesso di potere, qualora non adeguatamente motivata.”.
Capitolo 2 Le situazioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo
“Rapporto giuridico e situazioni giuridiche soggettive”
“Con l’espressione «posizioni giuridiche soggettive» si indicano le situazioni di vantaggio o di svantaggio di cui i soggetti risultano titolari nei rapporti giuridici. Queste, a loro volta, si dicono attive o passive a seconda che abbiano un contenuto favorevole o sfavorevole per il titolare. Le situazioni soggettive attive sono: il diritto soggettivo; il diritto potestativo; il potere e la potestà; l’interesse legittimo; l’interesse semplice. Le posizioni soggettive passive sono: l’obbligo; il dovere; l’onere; la soggezione.”.
“Il diritto soggettivo”
“Il diritto soggettivo è la posizione giuridica di vantaggio che l’ordinamento conferisce a un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine a un bene, nonché la tutela degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno ed immediato.”.
“L’interesse legittimo”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Interesse legittimo e potere amministrativo”
“L’interesse legittimo è una posizione di vantaggio riservata a un soggetto in relazione a un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo, e consiste nell’attribuzione, a tale soggetto, di poteri idonei a influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene. I parametri che caratterizzano l’interesse legittimo sono la qualificazione e la differenziazione.”.
“La tutela degli interessi legittimi”
“La sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Cassazione ha stabilito che la tutela risarcitoria deve essere assicurata in relazione all’ingiustizia del danno, che può verificarsi sia nei confronti di un diritto soggettivo che di un interesse legittimo. In tal modo, la Suprema Corte ha ammesso la risarcibilità degli interessi legittimi.”.
“Gli interessi semplici e gli interessi di fatto”
“Gli interessi semplici sono quegli interessi, detti anche amministrativamente protetti, vantati dal cittadino nei confronti della P.A. a che questa, nell’esercizio del suo potere discrezionale, osservi le regole di buona amministrazione, di opportunità e convenienza. Gli interessi di fatto, invece, possono essere definiti come quelle situazioni giuridiche soggettive non protette, alle quali l’ordinamento non accorda alcuna tutela.”.
“Gli interessi diffusi e gli interessi collettivi”
“Gli interessi diffusi sono quelli comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. Si tratta, cioè, di interessi relativi a beni insuscettibili di appropriazione individuale e, per questo, definiti «adespoti», cioè senza portatori, privi di titolari. Gli interessi collettivi sono, invece, quelli che hanno come portatore un ente esponenziale di un gruppo non occasionale, della più varia natura giuridica, ma autonomamente individuabile.”.
“L’azione collettiva (class action) contro la P.A.”
“Nel nostro ordinamento è possibile esperire un’azione collettiva, cd. class action, specificamente nei confronti della P.A. La relativa disciplina è prevista dal D.Lgs. 198/2009. Lo scopo di tale azione è quello di ripristinare il corretto svolgimento della funzione amministrativa o la corretta erogazione dei servizi, affidando la supervisione e il controllo dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità ai singoli utenti, ovvero alle associazioni rappresentative dei loro interessi.”.
“Le situazioni giuridiche soggettive passive”
“Le situazioni giuridiche soggettive passive o di svantaggio sono quelle che attribuiscono al titolare una posizione sfavorevole, prevedendo la subordinazione dell’interesse di quest’ultimo a quello di altri soggetti. Esse sono: l’obbligo, il dovere, l’onere e la soggezione.”.
Capitolo 3 L’amministrazione statale e le autorità amministrative indipendenti
“Principi costituzionali”
“Il sistema amministrativo si fonda sul principio democratico e sulla separazione tra indirizzo politico e gestione, sui principi di autonomia e decentramento, nonché sui principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.”.
“Il principio democratico e la separazione fra indirizzo politico e gestione”
“L’art. 1 Cost. sancisce il principio democratico, in base al quale il popolo esercita la sovranità, eleggendo i suoi rappresentanti ai vertici degli organi pubblici per esercitare il potere politico. Ai pubblici uffici si accede invece mediante concorso, in virtù del criterio meritocratico di selezione del personale amministrativo (art. 97 Cost.).”.
“Autonomia e decentramento”
“I principi di autonomia e di decentramento sono sanciti dall’art. 5 della Costituzione, che traccia le coordinate del pluralismo autonomistico, attraverso il riconoscimento di centri di poteri diversi dallo Stato dotati di una più o meno ampia autonomia, pur entro i limiti del mantenimento dell’unità politica e dell’indivisibilità della Repubblica.”.
“Sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione”
“Il conferimento delle funzioni amministrative da parte della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, è regolato dai principi di sussidiarietà (la quale può essere orizzontale o verticale), differenziazione ed adeguatezza.”.
“I principi sull’organizzazione dei pubblici uffici”
“Gli artt. 95 e 97 della Costituzione stabiliscono rispettivamente che la legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri, e che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”.
“L’organizzazione amministrativa statale”
“L’organizzazione amministrativa dello Stato si struttura in: organizzazione diretta; organizzazione indiretta, la quale a sua volta si può articolare attraverso enti pubblici istituzionali o enti territoriali.”.
“L’amministrazione statale centrale: organi attivi”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Il Governo e l’organizzazione «per Ministeri»”
” L’organo che sovrintende all’amministrazione centrale dello Stato è il Governo, in cui si identifica, a livello costituzionale, il potere esecutivo. Esso si compone di più organi, distinti ma articolati unitariamente: il Consiglio dei Ministri; il Presidente del Consiglio dei Ministri; i Ministri.”.
“Le Agenzie e le Aziende autonome”
“Le Agenzie sono vigilate e controllate dai Ministeri competenti, ma godono di piena autonomia operativa e di bilancio nell’ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi concreti, assegnati loro dai Ministri e formalizzati in apposite «convenzioni» stipulate con i rispettivi direttori generali. Le Aziende autonome sono invece organismi atipici, privi, di norma, di personalità giuridica, ma dotati di una propria e distinta organizzazione amministrativa, pur se incardinata nell’amministrazione statale.”.
“Organi consultivi”
“Dell’amministrazione centrale fanno parte alcuni organi che svolgono prevalentemente funzioni consultive.”.
“Il Consiglio di Stato”
“Il Consiglio di Stato è l’organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione (art. 100 Cost.).”.
“L’Avvocatura dello Stato”
“L’Avvocatura dello Stato è un organo a competenza generale cui sono affidate la rappresentanza e difesa in giudizio di tutte le amministrazioni dello Stato, sia davanti alla giurisdizione ordinaria, sia innanzi alle giurisdizioni amministrative generali e speciali, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni costituzionali.”.
“Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)”
“Il CNEL costituisce un organo collegiale di rilievo costituzionale previsto dall’art. 99 Cost. con funzioni ausiliarie del Parlamento e del Governo. Il compito principale del CNEL è quello di dare pareri e consulenze al Governo e al Parlamento, sui problemi dell’economia e del lavoro; inoltre ha anche il potere di iniziativa legislativa per le materie di sua competenza.”.
“Organi di controllo. La Corte dei conti”
“Gli organi di controllo mirano ad assicurare che gli organi dell’amministrazione attiva agiscano in modo conforme alle leggi e secondo le effettive esigenze dell’amministrazione e dello Stato. La Corte dei conti, in particolare, costituisce organo della giustizia amministrativa con giurisdizione sulle questioni inerenti alla contabilità pubblica e su quelle espressamente indicate dalla legge; è, inoltre, istituzione superiore di controllo.”.
“L’organizzazione periferica dello Stato”
“L’amministrazione dello Stato si avvale anche dell’opera di enti pubblici strumentali e di diversi uffici amministrativi distribuiti sul territorio nazionale. Questi ultimi sono organi delle amministrazioni statali, hanno competenza territoriale limitata e costituiscono l’amministrazione periferica dello Stato a competenza generale.”.
“Il ruolo del Prefetto e delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo”
“Il Prefetto è un organo monocratico posto alle dirette dipendenze del Ministro dell’Interno, con compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell’ordinamento giuridico. Il Prefetto è a capo della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo (UTG), che è organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio.”.
“Le ulteriori attribuzioni della Prefettura”
“La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo svolge anche funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, mediante la costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, al fine di garantire un esercizio coordinato delle attività poste in essere dalle strutture periferiche dello Stato.”.
“Le autorità amministrative indipendenti”
“Le autorità amministrative indipendenti sono enti od organi pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzati da autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile, e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell’esecutivo. Tali autorità sono fornite di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici, e svolgono funzioni di tutela di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti.”.
“Caratteristiche”
“I caratteri generali delle autorità amministrative indipendenti sono le seguenti: l’indipendenza dall’esecutivo; l’elevata competenza tecnica dei componenti; la funzione tutoria di settori «sensibili», coinvolgenti interessi di rilevanza costituzionale; la posizione di neutralità e di imparzialità rispetto agli interessi in gioco”.
“I poteri”
“La legge attribuisce alle autorità amministrative indipendenti: i poteri ispettivi e d’indagine; i poteri sanzionatori e di sollecitazione; i poteri decisori; i poteri regolamentari.”.
“Le autorità amministrative nel nostro ordinamento”
“Tra le tante autorità amministrative indipendenti presenti nel nostro ordinamento, si ricordano: la Banca d’Italia; la CONSOB; l’IVASS; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; il Garante per la protezione dei dati personali; l’Autorità nazionale anticorruzione.”.
Capitolo 4 Gli enti pubblici e i rapporti organizzativi
“Il pluralismo della P.A.”
“La funzione amministrativa è svolta da una pluralità di soggetti, tutti riconducibili al concetto di P.A. La pubblica amministrazione, dunque, è formata da tutti gli organi dello Stato e dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, ai quali sono affidate le funzioni di realizzazione degli interessi pubblici.”.
“Lo Stato quale ente pubblico”
“Il primo e più importante degli enti pubblici è lo Stato che, in veste di Stato-Amministrazione, agisce ponendosi sullo stesso piano degli altri soggetti dell’ordinamento (anche se dotato di un particolare potere di supremazia) e, come questi, è in ogni caso soggetto alla legge.”.
“Gli enti pubblici diversi dallo Stato”
“Ente pubblico è un ente con personalità giuridica diverso dallo Stato, che svolge funzioni amministrative. La qualifica di ente pubblico deve essere espressamente riconosciuta dal legislatore”.
“Classificazione degli enti pubblici”
“Nell’ambito della classificazione degli enti pubblici, la dottrina distingue tra: corporazioni e istituzioni; enti territoriali ed enti istituzionali; enti nazionali ed enti locali; enti strumentali; enti autarchici propriamente detti ed enti pubblici economici; enti ausiliari; enti necessari”.
“Gli enti pubblici autarchici”
“Caratteri degli enti pubblici sono: l’autarchia, l’autogoverno, l’autonomia, l’autotutela.”.
“L’autarchia e l’autotutela”
“L’autarchia viene intesa, secondo una parte della dottrina, come la capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi, attraverso un’attività che ha le stesse caratteristiche di quella posta in essere dallo Stato; secondo altri, invece, l’autarchia è la capacità degli enti diversi dallo Stato di disporre di potestà pubbliche e di emanare atti che hanno la stessa efficacia di quelli statali. L’autotutela, invece, consiste nella capacità della P.A. di risolvere da sé i conflitti che possono sorgere in virtù di propri provvedimenti o pretese, fatto salvo il sindacato giurisdizionale.”.
“L’autonomia e l’autogoverno”
“L’autonomia indica la libertà di determinazione di cui gode l’ente e l’indipendenza che caratterizza l’esercizio di alcune delle sue attività. L’autogoverno, invece, è la facoltà riconosciuta ad alcuni enti pubblici di amministrarsi per mezzo di governanti che sono scelti dagli stessi governati.”.
“La struttura degli enti pubblici: organi e uffici”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Concetto di organo”
“Nell’organizzazione di ogni ente pubblico si distingue tra organi e uffici. Gli organi sono il complesso di persone o la singola persona preposta allo svolgimento di una potestà pubblica.”.
“Concetto di ufficio”
“L’ufficio è il complesso organizzato di sfere di competenza, persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto all’espletamento di un’attività strumentale tale da consentire all’organo di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente.”.
“Rapporto organico e rapporto di servizio”
“Il rapporto organico è un rapporto non giuridico che rileva ai fini della diretta imputazione dell’attività svolta dal titolare dell’organo all’ente di cui costituisce elemento strutturale: infatti, l’atto compiuto dal titolare dell’organo risulta essere atto dell’ufficio o dell’organo e, in quest’ultimo caso, viene direttamente imputato all’ente. Il cd. rapporto di servizio è, invece, la relazione esterna tra la persona fisica e l’ente, in virtù della quale sorgono le posizioni giuridiche favorevoli e sfavorevoli tra due distinti soggetti giuridici.”.
“La prorogatio degli organi”
“La prorogatio degli organi è quel principio in forza del quale il titolare di un organo, quando non venga tempestivamente sostituito allo scadere del suo mandato o incarico, continua a esercitare legittimamente le sue funzioni fino alla nomina del sostituto. La finalità dell’istituto è quella di dare continuità all’azione amministrativa nella prospettiva della stabilità e certezza dei rapporti giuridici.”.
“I rapporti organizzativi”
“I rapporti organizzativi che possono instaurarsi tra gli enti sono: la gerarchia; il coordinamento; la direzione; il controllo.”.
“Dalla gerarchia alla direzione”
“Per gerarchia (in senso stretto) s’intende il rapporto esterno intercorrente tra organi individuali di grado diverso all’interno di uno stesso ramo di amministrazione; si tratta, dunque, di una relazione di subordinazione tra organi diversi con competenze omogenee. Negli anni si è poi sviluppato un modello di gerarchia in senso lato, con il passaggio dal modello gerarchico a quello di direzione, in cui l’organo sovraordinato non impartisce ordini puntuali, ma direttive, indicando i fini pubblici da raggiungere e rimettendo all’organo sottostante la scelta circa le modalità di perseguimento degli stessi.”.
“Coordinamento”
“Il coordinamento è quel tipo di relazione che si instaura fra organi equiordinati, i quali pongono in essere un’unica attività, secondo un disegno coerente e organico in vista di risultati di interesse comune. Pur mancando un organo sovraordinato, viene individuato dal legislatore un organo coordinatore, che ha il potere di impartire le disposizioni idonee per la realizzazione del disegno unitario e poi quello di vigilare sull’osservanza di esse.”.
“Controllo”
“Il controllo consiste nella possibilità che un organo sindachi l’operato di un altro organo a fini di prevenzione o riparazione ed a salvaguardia degli interessi su cui è chiamato a vigilare. In sostanza, la funzione di controllo serve a verificare che l’attività posta in essere da un organo sia conforme a quanto stabilito dalla legge.”.
“La competenza”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Tipologie”
“La competenza di un organo designa il complesso di poteri e funzioni che esso può esercitare per perseguire fini di pubblico interesse. La competenza si distingue in tre categorie: per materia; per territorio; per grado. A queste si aggiunge la competenza per valore, intesa come tipologia di competenza per materia.”.
“Il trasferimento dell’esercizio della competenza”
“La competenza amministrativa è inderogabile, in quanto le sfere di competenza e le attribuzioni dei pubblici uffici possono essere determinate solo con legge. La legge può prevedere dei casi in cui, pur non operandosi un trasferimento della competenza, si determina però lo spostamento del suo esercizio ad altro organo. Ciò si verifica nel caso di: avocazione, delega e sostituzione.”.
“Il funzionario di fatto”
“L’espressione «funzionario di fatto» viene utilizzata nei casi in cui l’atto di investitura del titolare dell’organo sia viziato o manchi del tutto. Sulle figure riconducibili a tale nozione non c’è omogeneità di pensiero in dottrina, la quale discute relativamente alle ipotesi di usurpazione di funzioni pubbliche, di occupazione bellica, di prorogatio e dell’ingerenza autorizzata per via dell’atto di investitura formale risultato solo in seguito viziato.”.
“L’intervento dello Stato nell’economia e gli enti pubblici economici”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore”
“In alcuni casi l’amministrazione opera direttamente sul mercato, svolgendo un’attività che può essere definita di impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., ossia un’attività organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi: si tratta del cd. Stato imprenditore.”.
“La privatizzazione”
“A partire dagli anni Novanta, ha avuto inizio un imponente fenomeno di privatizzazione, al quale è stato associato il passaggio dallo Stato imprenditore e interventista allo Stato regolatore, il quale diventa «autore» delle regole del gioco.”.
“Gli enti pubblici economici”
“Sono denominati enti pubblici economici (E.P.E.) quegli enti che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche.”.
“Gli enti pubblici in forma societaria e il Testo Unico partecipate”
“Spesso la P.A. si avvale di strutture societarie dalla stessa partecipate per l’esercizio di attività pubblicistiche: si pensi al fenomeno delle privatizzazioni degli enti pubblici economici, oppure, a livello locale, alle società a partecipazione mista, o totalmente pubbliche, per lo svolgimento dei servizi pubblici locali.”.
“Il T.U. partecipate (D.Lgs. 175/2016)”
“Gli enti pubblici in forma societaria sono disciplinati dal D.Lgs. 175/2016, cd. Testo Unico sulle società partecipate, con cui il legislatore persegue un duplice obiettivo: da un lato, ridurre il numero delle società partecipate dalle P.A. già esistenti; dall’altro, individuare i criteri attraverso cui razionalizzare la platea delle partecipate.”.
“Ambito di applicazione”
“Il D.Lgs. 175/2016 (T.U. partecipate) si applica sia alle società controllate, cioè quelle che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, sia alle società partecipate, cioè quelle in cui la P.A. è titolare della qualità di socio, oppure dispone di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi. Entrambe le tipologie di società sono sottoposte, per quanto non derogato dallo stesso T.U., al regime proprio delle società disciplinate dal codice civile e dalle norme generali del diritto privato.”.
“I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica e le attività consentite”
“Le pubbliche amministrazioni possono far parte esclusivamente di società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.”.
“I soggetti pubblici nell’ordinamento europeo”
“La natura pubblica di una struttura societaria può anche portare all’inclusione della stessa in alcune figure pubbliche che derivano dall’ordinamento dell’UE, e che si sono imposte anche sul piano nazionale.”.
“L’organismo di diritto pubblico”
“In base al Codice dei contratti pubblici, l’organismo di diritto pubblico è un qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria, dotato di capacità giuridica e istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale o commerciale.”.
“L’impresa pubblica”
“In base al Codice dei contratti pubblici, l’impresa pubblica è l’impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante. “.
“Differenze”
“L’organismo di diritto pubblico e l’impresa pubblica rispondono a logiche completamente diverse, in quanto: l’organismo è caratterizzato dal soddisfacimento di bisogni generali a carattere non industriale o commerciale; l’impresa è volta, invece, allo svolgimento di attività economica a carattere imprenditoriale”.
“L’esercizio privato di pubbliche funzioni”
“Per «esercizio privato di pubbliche funzioni» s’intende qualunque forma di attività, dalla quale derivi l’attuazione di fini pubblici, esercitata da privati o da persone fisiche che non si configurano come organi di enti statali né fanno parte di enti pubblici, ma che sono titolari di una qualche potestà. I caratteri dell’esercizio privato di pubbliche funzioni sono: il carattere privato del soggetto e che l’attività svolta dal privato sia esplicazione di una potestà pubblica.”.
Capitolo 5 I principi dell’attività amministrativa
“L’attività amministrativa e gli atti giuridici della P.A.”
“L’attività amministrativa è il complesso di tutti i comportamenti o atti posti in essere da una P.A. nell’esercizio della propria funzione, per la cura degli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge. Gli atti giuridici posti in essere dalla P.A. possono essere: atti di diritto pubblico, nei quali l’amministrazione si pone su di un piano di supremazia rispetto ai destinatari dei propri atti; atti di diritto privato, cui essa agisce su un piano di parità rispetto agli altri soggetti privati dell’ordinamento.”.
“La discrezionalità amministrativa”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Attività vincolata e attività discrezionale”
“La discrezionalità amministrativa è la facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico. A seconda che alla P.A. venga o meno lasciato un margine di operatività nella scelta del modo in cui agire, si è in presenza di attività discrezionale o di attività vincolata.”.
“Discrezionalità tecnica e mista”
“La discrezionalità tecnica consiste in un potere di valutazione di carattere tecnico, da effettuarsi sulla base di regole, conoscenze e mezzi di arti e/o scienze. Si è in presenza di discrezionalità mista quando la P.A. dispone sia di discrezionalità tecnica sia di discrezionalità amministrativa.”.
“Discrezionalità e merito amministrativo”
“Dalla discrezionalità va tenuto distinto il merito amministrativo. Infatti, la discrezionalità implica una facoltà di scelta che non è libera, ma al contrario deve esprimersi entro i limiti delle norme giuridiche di buona amministrazione; il merito, invece, attribuisce alla P.A. una maggiore libertà di scelta, in quanto essa deve rispettare unicamente le cd. regole extragiuridiche di opportunità e convenienza amministrativa.”.
“I principi dell’azione amministrativa”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“I principi europei”
“L’azione amministrativa è governata non solo dai principi nazionali, ma anche da quelli di derivazione europeistica, tra cui: il principio di certezza del diritto; il principio del legittimo affidamento; il principio di proporzionalità; il principio del giusto procedimento; il principio di buona amministrazione”.
“I principi costituzionali”
“L’art. 97 della Costituzione delinea i principi essenziali dell’azione amministrativa, che sono: il principio di legalità; il principio di buon andamento; il principio di imparzialità; il principio di ragionevolezza; il principio dell’equilibrio del bilancio.”.
“I principi di cui alla legge sul procedimento”
“L’art. 1 della L. 241/1990 individua una serie di principi e criteri direttivi che devono improntare l’azione amministrativa, tra cui vi sono: il principio di legalità; il principio del giusto procedimento; il principio di semplificazione; il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo; l’obbligo di conclusione esplicita del procedimento; obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo ecc.”.
“Trasparenza e anticorruzione”
“La trasparenza dell’azione amministrativa è il principio che impone alla P.A. di rendere pubblici i propri atti, documenti, dati e informazioni: tale principio si realizza anche attraverso la pubblicazione delle informazioni sui siti istituzionali delle amministrazioni. Il principio di trasparenza, a sua volta, è condizione e presupposto ineludibile della lotta alla corruzione e ai fenomeni di malaffare tra gli uffici pubblici”.
“L’informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“La L. 150/2000”
“Le attività di comunicazione e di informazione sono importantissime nell’ambito di una P.A. moderna ed efficiente, perché esse hanno contribuito a ridefinire il volto della stessa in chiave moderna e paritaria.”.
“Le strutture e i mezzi della comunicazione”
“Le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa, mentre quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), nonché attraverso analoghe strutture, quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.”.
“Gli Uffici Relazioni con il pubblico (URP)”
“Gli Uffici Relazioni con il pubblico provvedono: a un servizio di utenza per consentire i diritti di partecipazione dei privati sulla base della legge sul procedimento amministrativo; a informare l’utenza circa gli atti e lo stato dei procedimenti; a una ricerca e a un’analisi finalizzate alla formulazione di proposte indirizzate alla propria amministrazione, inerenti gli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.”.
Capitolo 6 Anticorruzione e trasparenza
“La «buona amministrazione» e la deviazione dall’interesse pubblico”
“Una «buona amministrazione» è quella che tende al perseguimento degli interessi della collettività, in base a quanto sancito dalla Costituzione e dalle principali leggi in materia. Tuttavia, sono frequenti i casi in cui ci si discosta da tale nozione, in virtù di situazioni in cui l’interesse della collettività passa in secondo piano rispetto al conseguimento di un vantaggio privato «indebito» (si pensi alla corruzione e agli altri delitti contro la P.A. di cui al Codice penale.”.
“Gli interventi anticorruzione”
“Gli interventi in materia di anticorruzione sono molto diversi tra loro: alcuni disegnano un sistema di doveri, vigilanza e sanzioni gestito dallo Stato apparato e da enti e figure pubbliche a ciò deputati; altri puntano direttamente all’azione degli operatori pubblici; altri ancora delineano l’attivazione di sistemi di controllo e valutazione facenti capo allo Stato come comunità, ossia ai privati, conferendo ai cittadini il potere di valutare il servizio reso dall’amministrazione pubblica in base a quanto speso in termini di contribuzione pubblica.”.
“Anticorruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni”
“Sempre più diffuso è l’utilizzo della locuzione «anticorruzione e trasparenza» nella pubblica amministrazione: si tratta di due aspetti dell’azione amministrativa che, pur mantenendo la propria autonomia, sono strettamente correlati, in quanto devono agire in simbiosi al fine di delineare una pubblica amministrazione integra e quanto più possibile libera da condizionamenti illeciti e fenomeni corruttivi.”.
“Quadro normativo del sistema «anticorruzione e trasparenza»”
“La cd. riforma Brunetta, D.Lgs. 150/2009, definiva la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione amministrativa. La successiva L. 190/2012 ha elevato tale principio a livello essenziale delle prestazioni che lo Stato deve garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.”.
“Gli attori dell’anticorruzione e trasparenza
“La L. 190/2012 ha individuato i soggetti e gli organi aventi l’incarico di svolgere il controllo, la prevenzione e la repressione dei fenomeni corruttivi all’interno delle pubbliche amministrazioni.”.
“A livello centrale”
“La «governance» in materia di trasparenza e anticorruzione si articola, a livello nazionale, nei seguenti soggetti: l’A.N.AC.; il Dipartimento della funzione pubblica; il Prefetto; la Corte dei conti.”.
“A livello di singola P.A.”
“All’interno delle singole amministrazioni operano i seguenti soggetti: l’organo di indirizzo politico; il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; l’Organismo indipendente di valutazione.”.
“Il sistema dei Piani anticorruzione e le aree di rischio”
“Il sistema dei Piani si articola in due livelli, uno nazionale e uno decentrato (ossia di singola amministrazione), e poggia essenzialmente su due pilastri: le misure anticorruzione; le misure di trasparenza.”.
“Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”
“Il PNA ha il compito di promuovere presso le amministrazioni pubbliche l’adozione di misure di prevenzione della corruzione. Esso viene adottato dall’A.N.AC., ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Si configura quale atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni; ha lo scopo di individuare i principali rischi di corruzione con i relativi rimedi; contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle relative misure di contrasto.”.
“Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)”
“Con l’approvazione del PNA prende avvio la fase di pianificazione della prevenzione a livello decentrato, attraverso la predisposizione di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività, in cui ciascuna P.A. può redigere il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). Il Piano triennale è adottato dall’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, ed è soggetto ad aggiornamento mediante apposite linee guida. Negli enti locali, il Piano triennale viene approvato dalla Giunta.”.
“Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)”
“L’art. 6 del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021) ha introdotto un nuovo strumento di programmazione, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che ha accorpato diversi piani, aventi in precedenza ciascuno una propria autonomia circa tempistiche, contenuti e normative di riferimento.”.
“Le aree di rischio”
“La L. 190/2012 individua alcune aree di rischio all’interno dell’organizzazione e dell’azione della P.A., ossia i settori in cui è più elevato il pericolo di corruzione (art. 1, comma 16). La legge anticorruzione elenca, inoltre, alcune attività che espressamente definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53).”.
“Il Risk Management”
“Per «risk management» s’intende l’insieme degli strumenti, metodi e azioni che misura o stima il rischio, per poi sviluppare strategie tese a governarlo. Grazie a tale processo si procede a una stima delle probabilità (alta, media o bassa) di corruzione, a seconda del tasso di rischio. Per ogni rischio individuato dovranno essere previste apposite misure di prevenzione e, più in generale, tutto quanto sia in grado di consentire la riduzione e il contenimento dello stesso.”.
“Il sistema della vigilanza e le sanzioni”
“Attraverso la normativa anticorruzione, il legislatore ha costruito un sistema di controllo e vigilanza (con relative sanzioni), basato su due figure: l’A.N.AC. e il Responsabile dell’anticorruzione. A completamento del sistema si pone anche la Corte dei conti, per la verifica di eventuali casi di responsabilità amministrativa o erariale e l’eventuale condanna dei responsabili. A livello di singola amministrazione, figura cruciale è quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione, che svolge compiti di vigilanza interna.”.
“Trasparenza e obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali”
“La trasparenza dell’attività amministrativa va assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative alla propria organizzazione e ai procedimenti nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.”.
“Amministrazione trasparente”
“I siti internet delle pubbliche amministrazioni sono uno strumento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di trasparenza. Infatti, il D.Lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.”.
“Vigilanza e sanzioni”
“Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.”.
Capitolo 7 Atti e provvedimenti amministrativi. La patologia
“Gli atti amministrativi”
“L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza e di giudizio, posta in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili. Nell’ambito della generale categoria degli atti amministrativo un posto di assoluto rilievo spetta ai provvedimenti amministrativi.”.
“I provvedimenti amministrativi”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Il provvedimento come espressione della volontà pubblica”
“Il provvedimento amministrativo è l’unico atto in grado di manifestare all’esterno la volontà della P.A. e di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario. Il provvedimento nasce all’esito di un iter particolare, che prende il nome di procedimento amministrativo, che consiste in una sequenza di atti collegati tra loro, finalizzati proprio all’emanazione dello stesso.”.
“I caratteri del provvedimento”
“I provvedimenti amministrativi presentano caratteri ulteriori rispetto a quelli propri di tutti gli atti amministrativi, che sono: la tipicità, la nominatività, l’autoritarietà, l’esecutività, l’esecutorietà e l’inoppugnabilità.”.
“Elementi e struttura dell’atto amministrativo”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Elementi”
“Gli atti amministrativi si compongono di alcuni elementi (essenziali, accidentali e naturali) e presentano una struttura che deve consentire al destinatario di capire come la P.A. è arrivata all’adozione dello stesso. “.
“Struttura”
“La struttura dell’atto amministrativo si articola in tre parti: quella iniziale, che include l’intestazione, l’indicazione formale, l’oggetto e gli estremi dell’atto; quella centrale, comprensiva di preambolo, motivazione e dispositivo; quella finale, in cui rientrano il luogo, la data e la sottoscrizione”.
“La motivazione del provvedimento amministrativo”
“Il provvedimento amministrativo deve essere sempre motivato, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990. La motivazione deve contenere: i presupposti di fatto, ossia gli elementi e i dati fattuali acquisiti durante l’istruttoria e che sono stati oggetto di valutazione da parte della P.A.; le ragioni giuridiche, cioè le norme che sono state considerate applicabili al caso di specie da parte della P.A.”.
“I requisiti del provvedimento amministrativo e la sua efficacia”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“I requisiti di legittimità e di efficacia”
“I requisiti del provvedimento amministrativo sono quelle condizioni che, se soddisfatte, consentono allo stesso di raggiungere il fine per il quale è posto in essere. Si distingue tra requisiti di legittimità e requisiti di efficacia. Mentre i primi sono tutti quei requisiti richiesti dalla legge affinché l’atto, oltre che esistente sia anche valido, i secondi sono, invece, tutte le condizioni richieste affinché l’atto, già perfetto, divenga anche efficace, ossia in grado di produrre effetti”.
“L’efficacia dell’atto amministrativo”
“Per efficacia di un atto amministrativo si intende l’attitudine dell’atto a produrre effetti giuridici. Gli effetti dell’atto possono essere: costitutivi, dichiarativi, ampliativi e restrittivi.”.
“Il silenzio della P.A.”
“In generale, nel diritto amministrativo il silenzio non assume di per sé alcun significato, né positivo né negativo. Vi sono però dei casi in cui la legge attribuisce al silenzio (o inerzia) della P.A. il valore legale tipico di un atto amministrativo, nel senso che a esso viene riconosciuto uno specifico significato giuridico (cd. silenzio significativo). Le fattispecie di silenzio previste dal nostro ordinamento sono: il silenzio assenso; il silenzio-diniego; il silenzio devolutivo; il silenzio inadempimento.”.
“Le principali tipologie di provvedimenti amministrativi”
“Sul piano degli effetti prodotti, è possibile distinguere tra provvedimenti accrescitivi, che cioè ampliano la sfera giuridica dei destinatari (ad es. autorizzazioni e concessioni), e provvedimenti ablatori, che invece restringono la sfera giuridica dei destinatari (ad es. atti ablativi reali, tra i quali rileva l’espropriazione per pubblica utilità). Infine, vi sono i provvedimenti di secondo grado, che a loro volta incidono sugli effetti giuridici di precedenti provvedimenti (ad es. annullamento d’ufficio e revoca).”.
“Le autorizzazioni”
“L’autorizzazione è un provvedimento attraverso cui la P.A., nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di un’attività inerente a un diritto soggettivo o a una potestà pubblica. Tali situazioni giuridiche devono, però, già precedentemente far capo al soggetto.”.
“Tipi di autorizzazioni”
“Le autorizzazioni possono essere: espresse o tacite; modali o non modali; personali o reali.”.
“Figure analoghe all’autorizzazione”
“Figure analoghe all’autorizzazione sono: l’abilitazione, l’approvazione, il nulla-osta, la licenza, la registrazione e la dispensa”.
“Le concessioni”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Tipologie”
“La concessione è quel provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce enovo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica. Le concessioni si distinguono in traslative e costitutive.”.
“La disciplina del rapporto di concessione”
“I rapporti concessori presentano alcuni comuni denominatori, riconducibili ai seguenti aspetti essenziali: la scelta del concessionario; i poteri d’indirizzo da parte dell’ente concedente; i controlli sull’attività del concessionario; il sistema dei diritti e dei doveri del concessionario.”.
“Il potere ablatorio e l’espropriazione per pubblica utilità”
“Il potere ablatorio è quello attraverso il quale la pubblica amministrazione, per un vantaggio della collettività, sacrifica un interesse relativo a un bene della vita di un privato cittadino. Tra gli atti ablativi il più importante è l’espropriazione (art. 834 c.c.), istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, previo pagamento di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata”.
“Gli altri atti amministrativi”
“Alcuni atti amministrativi, che per lo più assolvono a funzioni secondarie, costituiscono una categoria residuale e non sono di norma dotati dei caratteri tipici dei provvedimenti amministrativi. Essi si distinguono in atti consistenti in manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà.”.
“Gli atti consistenti in manifestazioni di volontà”
“Gli atti consistenti in manifestazioni di volontà si dividono in: atti paritetici; atti facenti parte del procedimento amministrativo, come la richiesta, la designazione, le deliberazioni preliminari e gli accordi preliminari; atti di controllo, come il visto, l’approvazione, l’autorizzazione, l’omologazione e l’annullamento d’ufficio in sede di controllo.”.
“Gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà”
“Gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà possono essere a loro volta distinti in: atti consistenti in manifestazioni di conoscenza; atti consistenti in manifestazioni di giudizio, anche detti atti di valutazione; intimazioni.”.
“I pareri”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Caratteri e funzioni”
“I pareri sono atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio con cui gli organi dell’amministrazione consultiva mirano a consigliare gli organi di amministrazione attiva. Di norma, i pareri sono di competenza di speciali organi collegiali, e possono essere: facoltativi, se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell’amministrazione attiva di richiederli o meno; obbligatori, se la legge impone all’organo di amministrazione attiva di richiedere il parere all’organo consultivo, pena l’invalidità dell’atto per violazione di legge.”.
“Pareri e proposte”
“Le proposte tendono a sollecitare l’attività di un altro organo e al tempo stesso a esprimere un giudizio circa il contenuto da dare al provvedimento.”.
“Patologia e vizi dell’atto amministrativo”
“La patologia dell’atto amministrativo considera i vizi dello stesso, ossia quando l’atto si discosti dalle norme di legge (vizio di legittimità) o dalle regole di opportunità (vizio di merito).”.
“L’invalidità dell’atto amministrativo”
“L’atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma che lo disciplina. Si possono individuare due grandi categorie di vizi: se la norma è giuridica, il vizio che consegue sarà un vizio di legittimità e l’atto sarà illegittimo; se la norma rientra in quelle di buona amministrazione, il vizio sarà di merito e l’atto sarà inopportuno.”.
“La nullità”
“L’atto amministrativo è nullo se manca uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge, se è viziato da difetto assoluto di attribuzione, se è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.”.
“L’illegittimità dell’atto amministrativo”
“L’atto amministrativo esistente che presenta vizi di legittimità i quali incidono su elementi essenziali di esso, è illegittimo e, come tale, annullabile. I vizi di legittimità sono sanciti dall’art. 21octies della L. 241/1990 e sono: la violazione di legge, l’eccesso di potere e l’incompetenza. L’atto annullabile è immediatamente efficace, ma è può essere rimosso con una pronuncia costitutiva del giudice amministrativo ovvero attraverso un intervento in autotutela da parte della stessa P.A.”.
“L’incompetenza relativa”
“La competenza indica la misura della sfera di attribuzione di un dato organo. La violazione delle norme che la disciplinano dà luogo all’incompetenza, che può essere assoluta o relativa (solo quest’ultima è causa di annullabilità dell’atto amministrativo). L’acompetenza, invece, si ha quando l’atto amministrativo viene emanato da un soggetto che non riveste affatto, nel sistema giuridico, la qualità di organo di un ente pubblico, non avendo mai ricevuto la relativa investitura o essendo decaduto dall’ufficio o, ancora, essendo stato investito con atto nullo.”.
“L’eccesso di potere”
“L’eccesso di potere viene definito come «scorrettezza» in una scelta discrezionale. Per potersi configurare tale forma di illegittimità dell’atto occorrono tre requisiti: un potere discrezionale della P.A.; uno sviamento di tale potere; la prova dello sviamento. Si tratta di un vizio dai contorni non precisi, e per questo dottrina e giurisprudenza hanno individuato delle ipotesi che possono essere considerate come «sintomi» del cattivo esercizio del potere amministrativo da parte della P.A., la cui presenza fa presumere un cattivo uso del potere (cd. figure sintomatiche).”.
“La violazione di legge”
“La violazione di legge è una figura residuale che comprende tutti gli altri vizi di legittimità che non configurano né incompetenza relativa né eccesso di potere. L’espressione «legge» va intesa in senso ampio: in ogni caso, non vi rientrano le circolari, le quali sono norme interne e se violate configurano eccesso di potere.”.
“Conseguenze dell’illegittimità”
“A differenza dell’atto inesistente, l’atto illegittimo è: giuridicamente esistente; efficace; esecutorio (prima di essere annullato). L’annullamento si verifica solo a seguito di un apposito provvedimento dell’autorità amministrativa o di una sentenza del giudice amministrativo. L’atto annullabile, inoltre, può essere richiesto solo dal soggetto nel cui interesse era posta la norma violata, e può essere sanato, ratificato o convertito in un atto valido.”.
“L’inopportunità dell’atto amministrativo: i vizi di merito”
“Il fondamento dei vizi di merito non riguarda la contrarietà dell’atto a norme giuridiche, ma al contrario è connesso alla violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.). Dunque, tali vizi consistono nella violazione, da parte della P.A., di norme non giuridiche di opportunità, di equità, di eticità, di economicità”.
“Il potere di riesame della P.A. e gli atti di ritiro”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“I rimedi contro gli atti illegittimi e/o inopportuni”
“Il nostro ordinamento prevede diversi rimedi contro gli atti illegittimi e/o inopportuni. In particolare, l’atto viziato può essere oggetto di: una sentenza del giudice amministrativo, che annulli l’atto su ricorso giurisdizionale dell’interessato; una decisione dell’autorità amministrativa, che annulli l’atto su ricorso amministrativo dell’interessato; un atto amministrativo adottato spontaneamente d’ufficio dalla P.A., che ritiri l’atto viziato.”.
“Gli atti di ritiro”
“Gli atti di ritiro sono provvedimenti amministrativi che eliminano un atto precedentemente emanato, in quanto viziato o inopportuno, in seguito a un riesame dello stesso. Sono provvedimenti di secondo grado, e provengono dalla stessa amministrazione che ha emesso l’atto da ritirare. I più rilevanti atti di secondo grado sono l’annullamento d’ufficio e la revoca”.
“L’annullamento d’ufficio”
“L’annullamento è un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, ossia dalla data della sua emanazione, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell’atto.”.
“La revoca”
“La revoca è un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito in base a una nuova valutazione delle ragioni di convenienza e opportunità per le quali l’atto fu emanato. La revoca si distingue in autorevoca e revoca gerarchica, in base all’autorità amministrativa che la pone in essere: nel primo caso, si tratta dell’autorità che ha emanato l’atto, nel secondo, dell’autorità gerarchicamente superiore.”.
“Gli altri atti di ritiro”
“Rientrano nel novero degli atti di ritiro anche l’abrogazione, la pronuncia di decadenza e il mero ritiro”.
“La riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali”
“L’art. 21decies della L. 241/1990 disciplina l’ipotesi in cui la P.A., dopo l’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi inerenti a uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, riadotti gli atti annullati”.
“La sanatoria dell’atto amministrativo viziato: la convalescenza e la conservazione”
“Un atto annullabile può essere sanato mediante una successiva manifestazione di volontà della P.A. In merito si distinguono le ipotesi di convalescenza e di conservazione.”.
“La convalescenza”
“Con la convalescenza viene eliminato direttamente il vizio che inficia l’atto. Rientrano nella categoria della convalescenza: la convalida, la ratifica e la sanatoria.”.
“La conservazione”
“La conservazione rende l’atto inattaccabile dai suoi destinatari nonostante la presenza di un vizio. Si pensi ai seguenti istituti: consolidazione, acquiescenza, conversione, conferma e rettifica”.
Capitolo 8 Il procedimento amministrativo
“Che cos’è il procedimento amministrativo?”
“Il procedimento amministrativo è la serie coordinata di atti e operazioni finalizzate all’emanazione del provvedimento amministrativo”.
“La L. 241/1990 sul procedimento amministrativo”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Centralità della legge e modifiche successive”
“La L. 241/1990, ispirata a principi come quelli di trasparenza e partecipazione, ha sancito il passaggio da un’attività amministrativa frutto di un’imposizione autoritativa della P.A., a un’attività che tende a essere sempre più il risultato di un cooperazione con il destinatario del provvedimento amministrativo.”.
“Ambito di applicazione della L. 241/1990”
“La disciplina generale del procedimento amministrativo è contenuta nella L. 241/1990, le cui disposizioni si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative”.
“Le fasi del procedimento”
“L’iter procedimentale si suddivide in diversi momenti: fase di iniziativa, ossia la fase iniziale o propulsiva del procedimento; fase istruttoria, in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti ai fini dell’atto da emanare; fase decisoria, nella quale si determina il contenuto dell’atto da adottare; fase integrativa dell’efficacia, che è un momento solo eventuale, e ricorre nelle ipotesi in cui la legge stessa ritiene non sufficiente il perfezionamento dell’atto affinché questo possa produrre effetti e richiede il compimento di ulteriori atti ed operazioni”.
“Tempistica procedimentale e profili di responsabilità”
“L’art. 2 della L. 241/1990 prevede l’obbligo per la P.A. di concludere il procedimento amministrativo con l’emanazione di un provvedimento espresso.”.
“I termini per la conclusione del procedimento”
“I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono previsti dall’art. 2 della L. 241/1990: il termine generale è di 30 giorni, salvo diversamente stabilito per legge o con diverso provvedimento.”.
“La conclusione del procedimento”
“Il procedimento amministrativo può concludersi mediante adozione di un provvedimento amministrativo espresso, che può essere di accoglimento o di rigetto, o mediante inerzia della P.A., che omette di provvedere. Vi sono poi dei casi in cui la P.A. può concludere il procedimento velocemente, senza cioè effettuare accertamenti approfonditi: in tali casi, il procedimento si conclude comunque con un provvedimento espresso, ma redatto in forma semplificata.”.
“Il potere sostitutivo in caso di inerzia”
“Il mancato rispetto dei termini procedimentali e l’indennizzo per mero ritardo (art. 2bis). L’art. 2bis della legge sul procedimento amministrativo prevede in capo alla P.A. una responsabilità per l’ipotesi di inosservanza dolosa o colposa di tali termini. La norma si applica sia alle pubbliche amministrazioni che ai privati preposti all’esercizio di attività amministrativa.”.
“Il responsabile del procedimento amministrativo (RPA)”
“Il responsabile del procedimento è l’autorità guida del procedimento, ossia il soggetto deputato all’attività istruttoria dei procedimenti amministrativi, il cui nominativo deve essere portato a conoscenza dei destinatari dell’attività amministrativa.”.
“La partecipazione al procedimento”
“Il principio della partecipazione è molto importante in quanto consente la soddisfazione dei criteri informatori dell’azione della P.A.: trasparenza, economicità, efficacia e imparzialità. La L. 241/1990 prevede una serie di strumenti di partecipazione al procedimento amministrativo, i quali però non si applicano ai procedimenti diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e ai procedimenti tributari.”.
“La semplificazione dell’azione amministrativa e la conferenza di servizi”
“La semplificazione dell’azione amministrativa è diretta a snellire gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di rendere più celere e democratica l’attività amministrativa. Gli istituti della semplificazione, tra l’altro, comprendono: la conferenza di servizi; gli accordi; le autocertificazioni; il silenzio; la Scia, segnalazione certificata di inizio attività.”.
“La conferenza di servizi (artt. 14 e ss. L. 241/1990)”
“Tra gli strumenti di semplificazione si colloca la conferenza di servizi, finalizzata al coordinamento delle amministrazioni per il confronto degli interessi coinvolti nel procedimento. La conferenza può svolgersi: in maniera semplificata o «asincrona», che è la regola generale e si articola in via telematica; in maniera simultanea o «sincrona», ossia attraverso l’incontro dei rappresentanti delle singole amministrazioni in vista di un esame contestuale dei vari interessi coinvolti.”.
“Tipologie”
“L’art. 14 della L. 241/1990 prevede tre diverse tipologie di conferenza dei servizi: istruttoria, decisoria e preliminare.”.
“La conferenza semplificata o asincrona (art. 14bis)”
“Nella conferenza semplificata (asincrona) le amministrazioni non si riuniscono «fisicamente»; al contrario, il confronto degli interessi coinvolti nel procedimento avviene attraverso un semplice scambio di informazioni e documenti in via telematica tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate.”.
“La conferenza simultanea o sincrona (art. 14ter)”
“Se la determinazione da assumere è particolarmente complessa, o se lo richiedono le altre amministrazioni coinvolte o il privato interessato, l’amministrazione procedente può agire in sede di conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona. Ogni amministrazione partecipa con un unico rappresentante legittimato a esprimere in maniera definitiva, univoca e vincolante la posizione della P.A. medesima su tutte le decisioni di competenza della conferenza.”.
“La decisione della conferenza di servizi (art. 14quater)”
“La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.”.
“Il dissenso delle amministrazioni”
“L’art. 14bis della L. 241/1990 prevede che le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Il dissenso, dunque, deve essere: motivato in maniera adeguata e tempestiva; qualificato, cioè attinente alle questioni oggetto della conferenza, e specificare le eventuali e possibili modifiche al progetto, al fine di trasformare il dissenso in assenso.”.
“Gli ulteriori istituti della semplificazione”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Gli accordi”
“Gli accordi fra amministrazioni pubbliche perseguono lo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di pubblico interesse.”.
“Il silenzio devolutivo”
“Il silenzio devolutivo comporta la possibilità di richiedere ad altri organi valutazioni tecniche la cui acquisizione è necessaria per l’adozione del provvedimento finale, e che gli organi precedentemente aditi non abbiano effettuato.”.
“Il sistema delle autocertificazioni”
“Il ricorso all’autocertificazione consente al privato di poter provare, nei suoi rapporti con la P.A., determinati fatti, stati e qualità a prescindere dalla esibizione dei relativi certificati, semplicemente presentando una dichiarazione cd. sostitutiva.”.
“Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”
“L’art. 18bis della L. 241/1990 prevede che dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni venga rilasciata immediatamente una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione, anche in via telematica.”.
“Il silenzio assenso”
“Nei procedimenti a istanza di parte, per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze, se la P.A. non comunica all’interessato, nel previsto termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di rigetto o non indice una conferenza di servizi (art. 20, L. 241/1990).”.
“Gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche”
“L’art. 17bis della L. 241/1990 disciplina gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche. Esso prevede che se per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta da parte di altre amministrazioni pubbliche o di gestioni di beni o servizi pubblici, gli stessi dovranno essere resi entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente.
“La segnalazione certificata di inizio attività, SCIA (art. 19)”
“La SCIA è uno strumento di semplificazione nel contesto dei rapporti tra P.A. e cittadini. L’art. 19 della L. 241/1990 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda solo dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell’interessato. L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.”.
“La privatizzazione del diritto delle amministrazioni pubbliche”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Dal provvedimento al contratto”
“Nell’ambito dell’attività di diritto comune della P.A., assume particolare rilevanza l’attività contrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici, la quale, pur rappresentando una manifestazione della capacità di diritto privato della P.A., è regolata sia dal diritto privato che da norme riconducibili all’area pubblicistica del diritto. In proposito si parla della cd. privatizzazione del diritto delle amministrazioni pubbliche.”.
“I contratti pubblici. Rinvio
“Per riassunti dettagliati in materia di contratti pubblici, consulta la relativa sezione.”.
“Gli accordi”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“L’esercizio consensuale dell’attività amministrativa
“Per «attività consensuale» s’intendono quei moduli convenzionali di esercizio dell’attività amministrativa con cui la P.A. ricerca il consenso del privato destinatario del provvedimento finale: rientrano in tale ambito, ad esempio, i contratti pubblici e gli accordi, che possono essere conclusi sia con un privato che con altre amministrazioni.”.
“Gli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento”
“L’art. 11 della L. 241/1990 prevede due forme di accordi: quelli integrativi vengono conclusi dall’amministrazione procedente con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento; quelli sostitutivi sono stipulati in sostituzione del provvedimento amministrativo.”.
“Gli accordi tra pubbliche amministrazioni: gli accordi di programma”
“Con gli accordi di programma, le pubbliche amministrazioni concordano le modalità di programmazione ed esecuzione di interventi pubblici, coordinando le rispettive azioni.”.
“Semplificazione ed informatizzazione: la P.A. «digitale»”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Il Codice dell’amministrazione digitale e il Sistema Pubblico di connettività”
“Al fine di conseguire maggiore efficienza nella sua attività, la P.A. agisce mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni, sia tra queste ultime e i privati. Il testo di riferimento principale in materia è il Codice dell’amministrazione digitale (CAD). Inoltre, importante è il concetto di Sistema Pubblico di Connettività (SPC), istituto diretto a garantire uno scambio di informazioni, servizi e dati in maniera completa, sicura e affidabile tra gli enti e tra questi ultimi e i cittadini”.
“La Carta della cittadinanza digitale”
“Nella pubblica amministrazione digitale i cittadini e le imprese hanno diritti sanciti nel Codice dell’amministrazione digitale, tra cui: il diritto all’uso delle tecnologie; il diritto all’identità digitale e al domicilio digitale; il diritto di effettuare qualsiasi pagamento con modalità informatiche; il diritto a servizi online semplici e integrati.”.
“Gli strumenti pratici della digitalizzazione: SPID, CIE e INAD. L’app IO e il Sistema IT-Wallet”
“Lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), la CIE (Carta d’identità elettronica), l’INAD (Indice nazionale dei domicili digitali), l’app IO e il Sistema IT-Wallet (Sistema di portafoglio digitale italiano) sono strumenti digitali utili al compimento di varie attività: si pensi, ad esempio, alla possibilità di inviare la propria candidatura per un concorso pubblico o alla consultazione online di fascicoli personali o la possibilità di richiedere certificati.”.
“I rapporti tra i diversi livelli di governo in materia di informatizzazione”
“Le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Il CAD introduce inoltre le figure del Responsabile per la transizione digitale e del Difensore civico digitale.”.
“Il documento informatico e il sistema delle firme elettroniche”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Il documento informatico”
“Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il documento informatico e le firme elettroniche sono disciplinati dal Regolamento europeo 910/2014 (Reg. eIDAS) e dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), nonché dalle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall’AgID con determina n. 407/2020.”.
“Le firme elettroniche nel CAD e nel Regolamento eIDAS 910/2014”
“Con riferimento ai documenti informatici, è sorto il problema di stabilire un collegamento tra questi ultimi e i relativi autori: ciò è diventato possibile grazie al sistema delle firme elettroniche e digitali. Il Codice dell’amministrazione digitale, infatti, definisce il concetto di <<firma digitale>> e distingue tra firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata.”.
“Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”
“Il CAD prevede che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 c.c. quando: è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata; è formato attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e la sua riconducibilità all’autore.”.
“Il procedimento amministrativo informatico”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Il protocollo e l’attività di protocollazione”
“L’attività di protocollazione è la procedura che certifica provenienza e data di acquisizione del documento, identificandolo in maniera univoca nell’ambito di una sequenza numerica collegata con l’indicazione cronologica.”.
“Il protocollo informatico”
“Il protocollo informatico e la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici mediante l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. Ciascuna amministrazione deve istituire un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ognuna delle grandi aree organizzative omogenee (AOO).”.
“Il fascicolo informatico e l’archivio informatico”
“Il fascicolo informatico, nell’iter procedimentale digitale, ha la finalità di raccogliere gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati.”.
Capitolo 9 Documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)
“Che cosa è il documento amministrativo?”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Atto e documento: le differenze”
“L’atto amministrativo è un atto giuridico proveniente da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione pubblica, mentre il documento è ciò in cui prende forma quell’atto stesso. In sostanza, il documento è quel qualcosa che incorpora un dato o una informazione contenuta in un atto, e dal quale dipendono poi una serie di diritti/doveri in capo ai soggetti.”.
“Le normative di riferimento”
“Dalla legge sul procedimento (L. 241/1990), passando per il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) e il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005): numerosi sono i riferimenti normativi al concetto di «documento amministrativo».”.
“Il D.P.R. 445/2000 e il riordino delle norme sulla documentazione amministrativa”
“Il Testo Unico delle disposizioni sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) rappresenta il punto di arrivo di una serie di tentativi operati dal legislatore italiano per elaborare una disciplina della documentazione amministrativa capace di coniugare le esigenze della certezza pubblica e quelle di semplificazione dell’attività amministrativa.”.
“Le certificazioni amministrative”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Il certificato”
“Il certificato è il documento rilasciato da una P.A. avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici, o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.”.
“L’attività di certazione”
“L’attività di certazione è il procedimento che crea la certezza poi esternata nel certificato. Le qualità essenziali degli strumenti di certezza sono la percepibilità e la stabilità.”.
“Forma e validità del certificato”
“Il certificato deve esternarsi attraverso segni durevoli e tangibili. Dunque, è esclusa la possibilità di certificazioni in forma orale: tuttavia, le certificazioni non devono assumere obbligatoriamente la forma del documento scritto, ma possono anche consistere nell’apposizione bolli, sigilli ecc.”.
“Dal certificato alla «decertificazione» dei rapporti tra P.A. e cittadini”
“Nessuna amministrazione può richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.”.
“Il sistema delle dichiarazioni sostitutive”
“Le dichiarazioni sostitutive, generalmente conosciute come autocertificazioni, consentono al cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza con una propria dichiarazione.”.
“Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46, D.P.R. 445/2000)”
“Attraverso le dichiarazioni sostitutive di certificazioni l’interessato può sostituire, a tutti gli effetti e a titolo definitivo, certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità risultanti da registri custoditi dalla pubblica amministrazione, mediante una propria dichiarazione sottoscritta. Tuttavia, in merito alla sottoscrizione, non è richiesta l’autenticazione della firma ai fini della sua validità.”.
“Le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà (art. 47, D.P.R. 445/2000)”
“Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà l’interessato può comprovare tutti quei fatti, stati e qualità personali, di cui abbia diretta conoscenza, che non risultano compresi tra quelli per cui è possibile il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, a meno che non sia la legge a escludere espressamente tale possibilità.”.
“Le modalità di redazione e presentazione delle dichiarazioni sostitutive”
“Le modalità di redazione e presentazione delle dichiarazioni sostitutive sono disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione dell’interessato costituisce elemento indispensabile e può essere apposta anche in modo autografo nel caso in cui la dichiarazione venga disposta su modulo cartaceo o inviata via fax.”.
“L’autenticazione delle sottoscrizioni”
“L’art. 21 D.P.R. 445/2000 prevede che l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre agli organi della P.A. nonché ai gestori di servizi pubblici, è garantita con le modalità di cui all’art. 38 (commi 2 e 3) del medesimo Testo Unico.”.
“L’accertamento d’ufficio”
“L’accertamento d’ufficio è uno degli strumenti più diffusi di semplificazione della documentazione amministrativa, attraverso il quale l’amministrazione procedente provvede direttamente ad acquisire le certezze giuridiche di cui necessita presso l’amministrazione certificante.”.
“L’accertamento d’ufficio nell’art. 18 della L. 241/1990”
“L’art. 18 della legge sul procedimento prevede che l’amministrazione acquisisca d’ufficio la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessaria per l’istruttoria del procedimento, sia quando tale documentazione è in possesso della stessa P.A. procedente, sia quando essa venga detenuta istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, restando all’interessato il solo onere di fornire gli elementi necessari per la relativa ricerca.”.
“L’accertamento d’ufficio nel Testo Unico documentazione (art. 43)”
“Il D.P.R. 445/2000 prevede la consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante da parte di una P.A. o di un gestore di pubblico servizio, ai fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti. L’acquisizione d’ufficio da parte della P.A. procedente è operata esclusivamente per via telematica.”.
“La semplificazione delle istanze, le copie di documenti e la redazione di atti pubblici nel
D.P.R. 445/2000″
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione”
“L’art. 38 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. possono essere inviate anche per fae in via telematica.”.
“La presentazione di copie autentiche”
“Il T.U. sulla documentazione amministrativa ammette la possibilità di copie autentiche e ne semplifica le modalità di redazione.”.
“La redazione degli atti pubblici”
“Il Testo Unico disciplina anche le modalità di redazione di atti e di documenti pubblici. In particolare, tutti gli atti pubblici e le certificazioni sono redatti con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo (art. 7, D.P.R. 445/2000).”.
“La legalizzazione delle firme”
“La legalizzazione di sottoscrizioni è un istituto finalizzato ad attestare la qualità legale del pubblico funzionario che ha apposto la firma sugli atti e/o certificati.”.
“Autenticazione di sottoscrizione, legalizzazione di firma e legalizzazione di fotografia”
“L’autenticazione di sottoscrizione è l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. La legalizzazione di firma è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa”.
“Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Le tipologie di controllo”
“Le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere disposti attraverso la consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante, oppure mediante richiesta all’amministrazione certificante di una conferma scritta.”.
“Le irregolarità e le omissioni nelle dichiarazioni sostitutive”
“L’irregolarità è un vizio della dichiarazione che non ne comporta la nullità, e dunque consente di utilizzare ugualmente la dichiarazione in seguito a una semplice rettifica. L’omissione consiste, invece, nell’incompletezza della dichiarazione, che ometta una parte di quanto è finalizzata ad attestare.”.
“La responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli”
“Ai fini dell’accertamento d’ufficio e dei controlli, le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti (art. 72, D.P.R. 445/2000).”.
“La violazione dei doveri d’ufficio”
“Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, rese in osservanza del T.U. sulla documentazione.”.
“Le responsabilità dei soggetti dichiaranti”
“Gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 stabiliscono le sanzioni a carico di coloro che presentano dichiarazioni mendaci, le quali possono essere procedimentali o penali”.
Capitolo 10 Le «discipline» sull’accesso e la tutela della privacy
“La P.A. quale «casa di vetro»”
“Nell’ambito del diritto amministrativo, il principio di trasparenza è destinato a regolare in chiave democratica il rapporto tra P.A. e cittadini: esso va inteso come immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l’operato dell’amministrazione, così da garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale. Da qui discende l’immagine della P.A. quale «casa di vetro»”.
“Il diritto di accesso (art. 22 e ss. L. 241/1990)”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Titolari e oggetto”
“L’art. 22 della L. 241/1990 definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, e individua come «interessati» tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.”.
“I soggetti passivi”
“I soggetti obbligati a consentire l’esercizio del diritto di accesso sono: le pubbliche amministrazioni; gli enti pubblici; le aziende autonome e le aziende speciali; i gestori di pubblici servizi; le autorità di garanzia e di vigilanza; l’amministrazione dell’UE; le imprese di assicurazione.”.
“Esclusione dal diritto di accesso”
“L’art. 24 della L. 241/1990 prevede i casi di esclusione dal diritto d’accesso. In presenza di uno di tali limiti, tesi a salvaguardare gli interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all’interesse alla conoscenza degli atti amministrativi, la P.A. è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso.”.
“Modalità di esercizio”
“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, richiesti con istanza motivata rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Si distingue tra accesso formale e informale. Il procedimento scaturito dalla richiesta di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali quest’ultima si intende respinta.”.
“Profili procedurali”
“Se la P.A. accoglie l’istanza di accesso, l’atto di accoglimento deve contenere: l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui il richiedente deve rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.”.
“La risposta della P.A. e il potere di differimento”
“Al termine del procedimento la P.A., nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta, può respingerla, limitarla o differirla. L’art. 24 della L. 241/1990 prevede che l’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”.”
“La tutela del diritto di accesso”
“Il diritto di accesso è tutelato in due modi: in via giudiziale, ossia ricorrendo all’intervento del giudice, oppure in via amministrativa, cioè mediante ricorso amministrativo dinanzi al difensore civico o alla Commissione per l’accesso.”.
“Il ricorso giurisdizionale avverso il diniego di accesso”
“La tutela giurisdizionale del diritto di accesso risulta dagli artt. 25 della L. 241/1990 e 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Il relativo giudizio si svolge dinanzi al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva, e si conclude con una sentenza in forma semplificata, la quale può essere di rigetto del ricorso o di accoglimento dello stesso.”.
“Il ricorso per il riesame: il difensore civico e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi”
“In caso di rifiuto espresso o implicito, oppure di differimento dell’accesso, è possibile ricorrere (nello stesso termine stabilito per la proposizione del ricorso giurisdizionale) presso il difensore civico competente, al fine di ottenere un riesame della determinazione. La competenza del difensore civico è ristretta agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, mentre nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato il ricorso per riesame deve essere inoltrato presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.”.
“L’accesso civico (artt. 5 e ss. D.Lgs. 33/2013)”
“L’accesso civico, introdotto dal D.Lgs. 33/2013 (T.U. trasparenza), si differenzia dall’accesso di cui alla legge sul procedimento poiché è correlato all’obbligo della P.A. di pubblicare documenti, informazioni e dati, e si sostanzia nel diritto di chiunque di richiedere i medesimi. L’accesso civico cd. generalizzato si definisce, più specificamente, FOIA, Freedom of Information Act, laddove consenta ai cittadini di accedere a dati e documenti anche se non resi pubblici, senza dovere dimostrare un interesse diretto.”.
“Il diritto di accesso e di informazione negli enti locali (art. 10 TUEL)”
“L’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 regola il diritto di accesso e di informazione negli enti locali. In particolare, tale diritto si articola: nel principio di tendenziale pubblicità di tutti gli atti dell’amministrazione nel diritto di accesso agli atti amministrativi; nel diritto di accedere alle informazioni detenute dall’amministrazione e di essere informati sullo stato degli atti e delle procedure; nel diritto di accedere a strutture e servizi degli enti locali. Gli enti locali devono inoltre assicurare l’accesso alle strutture e ai servizi.”.
“La riservatezza e l’accesso: due diritti «separati in casa»”
“Il rapporto tra diritto di accesso e riservatezza è tradizionalmente oggetto di forte dibattito, in quanto essi hanno il medesimo ambito di applicazione ma costituiscono, allo stesso tempo, l’uno il limite dell’altro. Infatti, la riservatezza concerne dati personali che possono essere inseriti in documenti amministrativi, a loro volta suscettibili di accesso. Il principio generale che si ricava è quello della conciliazione delle due esigenze: ammettere sì l’accesso, ma con modalità e accorgimenti tecnici tali da non frustrare l’esigenza di riservatezza.”.
“La normativa sulla protezione dei dati personali: la privacy”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Il Regolamento europeo n. 679/2016 e l’adeguamento nazionale”
“Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e intende assicurare un livello coerente di rispetto della privacyin tutta l’Unione, così da prevenire disparità che possano ostacolare la libera circolazione dei dati personali.”.
“Il Garante per la protezione dei dati personali”
“L’art. 2 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) individua nel Garante per la protezione dei dati personali un’autorità di controllo indipendente che ha, tra l’altro, il compito di contribuire alla coerente applicazione del regolamento in tutta l’Unione.”.
“Il concetto di «dato personale»”
Y”Il dato personale è qualsiasi informazione che identifica o rende identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica (art. 4, par. 1, n. 1, GDPR). La persona alla quale il dato personale si riferisce è detta interessato.”.
“Il trattamento dei dati personali”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Principi e condizioni di liceità”
“Il dato personale è «trattato» quando è sottoposto a qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, tra le quali: la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.”.
“Il trattamento effettuato da un soggetto pubblico”
“L’art. 2ter del Codice della privacyindividua in una norma di legge o di regolamento, o in atti amministrativi generali, la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Inoltre, il trattamento dei dati personali da parte di una P.A. è consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti”.
“Il trattamento di categorie particolari di dati personali”
“L’art. 9 del GDPR stabilisce il divieto di trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (cd. categorie particolari di dati personali).”.
“Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati”
“Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, per essere lecito e quindi consentito, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica, o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10, GDPR).”.
“Il principio di inutilizzabilità dei dati”
“L’art. 2decies del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento non possono essere utilizzati.”.
“Il titolare dei dati: l’interessato”
“L’interessato è la persona fisica identificata o identificabile che è titolare dei dati. Tale soggetto ha una serie di diritti, tra cui: il diritto di prestare il consenso e, allo stesso modo, di revocarlo; il diritto di accesso; il diritto di rettifica; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto di opposizione ecc.”.
“Titolare del trattamento e responsabile del trattamento”
“Il titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali: può trattarsi di una persona fisica o giuridica, di un’autorità pubblica, un servizio o altro organismo che operano singolarmente o insieme ad altri soggetti. Al titolare del trattamento si affianca la figura del responsabile del trattamento, ossia una persona fisica o giuridica, nominata dal titolare, che abbia una competenza specialistica, una solida professionalità e capacità operative nella materia del trattamento dei dati personali”.
“Accountabilite valutazione del rischio”
“Il GDPR evidenzia due aspetti essenziali propri della figura del titolare e delle sue competenze: la responsabilizzazione e la valutazione del rischio.”.
“I data breach”
“Le violazioni dei dati personali sono dette data breach, e consistono in violazioni di sicurezza che comportano la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati: esse sono quindi capaci di pregiudicare la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali.”.
“Il modello organizzativo data protection“
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Il Data Protection Officer (DPO)”
“L’art. 37 del GDPR introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (Data protection Officer), la cui designazione non è obbligatoria e generalizzata, bensì limitata a determinate ipotesi previste dalla medesima disposizione.”.
“I registri delle attività di trattamento”
“L’art. 30 del GDPR impone a ogni titolare del trattamento e al responsabile del trattamento, l’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.”.
“privacybdesign e privacybdefault nel Regolamento europeo”
“I principi di privacybdesign e privacybdefault impongono ai titolari del trattamento l’obbligo di prevedere, fin da subito, i rischi che si possono incontrare per la tutela dei dati personali, così da regolarsi di conseguenza per decidere di quali strumenti di sicurezza dotarsi. Il GDPR impone al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali, ad esempio, la pseudonimizzazione e la minimizzazione.”.
“Il bilanciamento tra accesso e riservatezza”
“Nei documenti amministrativi che investono posizioni di soggetti terzi, si pone il problema di conciliare il diritto alla riservatezza dei propri dati personali con il diritto di accesso dell’istante. La L. 241/1990 prevede che il diritto di accesso prevale nei casi in cui esso è preordinato all’esercizio del diritto di difesa di un interesse giuridicamente rilevante. Se i documenti contengono dati individuati dagli artt. 9 e 10 del GDPR, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile; in presenza di dati cd. supersensibili o sensibilissimi, l’accesso è consentito solo nei termini previsti dall’art. 60 del D.Lgs. 196/2003”.
Capitolo 11 Il sistema dei controlli
“I controlli”
“I controlli si distinguono, in base al loro oggetto e al rapporto che si instaura tra controllante e controllato, in: controlli di legittimità e di merito; controlli interni ed esterni; controlli ordinari e straordinari.”.
“I controlli amministrativi”
“I controlli amministrativi si esplicano: sugli atti, sui soggetti o organi, sull’attività amministrativa nel suo complesso. Questi ultimi si distinguono, a loro volta, in controlli sulla gestione e di gestione.”.
“I controlli sugli atti”
“I controlli sugli atti si distinguono in: preventivi, se intervengono su un atto già formato ma prima che produca i suoi effetti; successivi, se intervengono dopo che l’atto sia divenuto efficace; sostitutivi, quando l’autorità gerarchicamente superiore, accertata l’inerzia dell’autorità inferiore, si sostituisce a essa nell’emanazione del relativo provvedimento.”.
“I controlli sugli organi e sugli enti”
“I controlli sugli organi e sugli enti mirano a garantire il buon andamento e il buon funzionamento di un organo o di un ente, attraverso un esame del suo operato, nonché dei suoi comportamenti ed eventualmente delle sue omissioni. I controlli sugli organi si distinguono in: ispettivo, sostitutivo-semplice, sostitutivo-repressivo e repressivo.”.
“I controlli sull’attività”
“Il controllo sull’attività si esplica sulla gestione amministrativa, ed è finalizzato alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza dei risultati ottenuti. I controlli sull’attività si differenziano in: controlli interni o di gestione; controlli esterni o sulla gestione.”.
“I controlli interni e sulla performance”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Il D.Lgs. 286/1999”
“I controlli interni (D.Lgs. 286/1999) sono di quattro tipi: di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, valutazione dei dirigenti, controllo strategico.”.
“I controlli interni e gli OIV, Organismi Indipendenti di Valutazione”
“L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. Esso garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.”.
“I controlli esterni e il ruolo della Corte dei conti”
“La Corte dei conti esercita: un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo; un controllo successivo sulla gestione di tutte le amministrazioni pubbliche. Essa, inoltre, ha il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni.”.
“I controlli della P.A. sulle attività economiche”
“La P.A. svolge alcune forme di controllo anche sulle attività economiche, ossia quelle volte alla produzione e all’offerta di beni e servizi sul mercato. La norma di riferimento è il D.Lgs. 103/2024, che riguarda i rapporti tra autorità pubblica e operatori economici. Sono esclusi dall’ambito applicativo della normativa: i controlli in materia fiscale; gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia; i controlli di polizia economico finanziaria; i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.”.
Capitolo 12 I beni pubblici e l’espropriazione per pubblica utilità
“I beni pubblici”
“Sono definiti pubblici i beni che, oltre a essere di proprietà dello Stato o di un ente pubblico, sono destinati a soddisfare un pubblico interesse e, quindi, non sono sottoposti alle stesse norme che regolano la proprietà dei beni privati. I beni pubblici si distinguono in beni del demanio e beni del patrimonio (disponibile e indisponibile).”.
“I beni demaniali”
“I beni demaniali sono sempre beni immobili o universalità di beni mobili, e devono appartenere a enti pubblici territoriali e cioè allo Stato, alle Regioni, alle Province, o ai Comuni.”.
“Demanio necessario”
“I beni immobili costituenti il demanio necessario sono di esclusiva proprietà dello Stato e appartengono esclusivamente allo stesso. Vi rientrano: il demanio marittimo, il demanio idrico e il demanio militare.”.
“Demanio accidentale (o eventuale)”
” Il demanio accidentale comprende beni che possono anche non essere di proprietà di enti pubblici territoriali. Vi rientrano: il demanio stradale; il demanio ferroviario; il demanio aeronautico; gli acquedotti di proprietà degli enti pubblici territoriali; i beni di interesse storico, artistico ed archeologico.”.
“Demanio naturale e artificiale”
“I beni del demanio naturale sono demaniali fin dall’origine, in virtù di determinate caratteristiche intrinseche: sono tali i beni del demanio necessario (tranne quello militare). I beni del demanio artificiale sono invece demaniali per la specifica destinazione loro data: tale è il demanio militare e quello accidentale.”.
“Demanio regionale, provinciale e comunale”
“I beni demaniali, oltre che dello Stato, possono essere anche di proprietà delle Regioni, delle Province o dei Comuni. Il demanio delle Regioni ordinarie è previsto dall’art. 119 della Costituzione, mentre per quelle a statuto speciale un’elencazione dei beni demaniali è contenuta nelle rispettive leggi costituzionali di approvazione degli Statuti.”.
“Regime giuridico”
“I beni che rientrano nel demanio pubblico: sono inalienabili; non sono acquistabili per usucapione; il diritto di proprietà pubblica su di essi è imprescrittibile; sono inespropriabili, sia a titolo di esecuzione forzata che per pubblica utilità.”.
“Utilizzazione e tutela dei beni pubblici”
“In base ai soggetti che li utilizzano, i beni pubblici possono essere sottoposti a uso diretto, uso generale, uso particolare e uso eccezionale. Per quanto concerne la tutela dei beni del demanio pubblico, essa spetta all’autorità amministrativa, la quale ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.”.
“Il federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010)”
“Il D.Lgs. 85/2010, cd. decreto sul federalismo demaniale, in attuazione della delega contenuta nella L. 42/2009, individua i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.”.
“I beni patrimoniali”
“I beni patrimoniali si distinguono in indisponibili e disponibili: i primi sono destinati a un pubblico servizio, e sono dunque beni pubblici a tutti gli effetti; i secondi hanno invece carattere strumentale, in quanto destinati prevalentemente alla produzione di redditi, per cui non sono beni pubblici ma semplicemente beni di proprietà di enti pubblici.”.
“I beni patrimoniali indisponibili”
“Ai beni patrimoniali indisponibili si applica il principio di inalienabilità, in base al quale tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. In particolare, sono inalienabili: le miniere e le foreste; gli atti e documenti di enti pubblici; i beni di interesse storico e artistico.”.
“I beni patrimoniali disponibili”
“Fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato e degli altri enti pubblici, tutti i beni a essi appartenenti, diversi da quelli demaniali e da quelli patrimoniali indisponibili. I beni patrimoniali disponibili sono beni privati a tutti gli effetti, e dunque sono soggetti esclusivamente alle regole del codice civile, salvo eccezioni. Per cui, essi sono: alienabili; usucapibili; assoggettabili a diritti reali a favore di terzi.”.
“I diritti reali della P.A. su beni altrui”
“La P.A., oltre che proprietaria di beni, può anche essere titolare, come qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, di diritti reali su beni altrui. Si distingue tra: diritti demaniali su beni altrui, costituiti per l’utilità di un bene pubblico o per il conseguimento di fini di pubblico interesse; diritti patrimoniali su beni altrui, costituiti per l’utilità di un bene patrimoniale disponibile o per un fine privato.”.
“Diritti demaniali su beni altrui”
“I diritti demaniali su beni altrui sono sottoposti allo stesso regime giuridico dei beni demaniali. Le principali categorie di diritti demaniali su beni altrui sono: le servitù prediali pubbliche e i diritti (o servitù) di uso pubblico.”.
“Diritti patrimoniali su beni altrui”
“Le servitù possono essere costituite anche a favore di beni patrimoniali della P.A., e seguono la natura dei beni cui si riferiscono. La P.A. può acquistare diritti reali in base alla legge; a fatti o atti di diritto comune; a fatti o atti di diritto pubblico.”.
Capitolo 13 Responsabilità della P.A.
“La responsabilità: concetto e tipologie”
“La responsabilità della P.A., ossia quella situazione giuridica sfavorevole cui va incontro la pubblica amministrazione nello svolgimento della propria attività, segue le regole previste per qualsiasi soggetto di diritto e si articola in civile, penale e amministrativa.”.
“La responsabilità civile della P.A.”
“La responsabilità civile si distingue in: contrattuale, quando l’obbligo di risarcimento del danno deriva dalla violazione di un obbligo derivante da preesistente rapporto obbligatorio; extracontrattuale, quando un soggetto, in violazione del principio del neminem laedere, provoca a terzi un danno ingiusto (art. 2043 c.c.).”.
“La responsabilità extracontrattuale della P.A.”
“L’art. 2043 del Codice civile stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno: anche la P.A. è sottoposta a questa regola.”.
“La responsabilità contrattuale della P.A.”
“La responsabilità contrattuale della P.A. è quella basata sulla violazione di un rapporto obbligatorio già vincolante per le parti, sorto per legge o in virtù di un contratto, di un atto unilaterale, oppure ancora in base a un precedente fatto illecito. In materia di responsabilità contrattuale della P.A., trovano applicazione i principi generali previsti dal Codice civile.”.
“La responsabilità precontrattuale”
“Anche per la P.A. è configurabile una forma di responsabilità detta «precontrattuale», ossia quella che tutela l’interesse all’adempimento, cioè l’interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili e a non stipulare contratti invalidi o inefficaci. Tale forma di responsabilità è propria della sfera dei contratti pubblici: infatti, durante le trattative degli stessi, le parti hanno l’obbligo di comportarsi sempre secondo correttezza e buona fede.”.
“La responsabilità da atto lecito”
“In alcuni casi, anche dagli atti leciti può scaturire una sorta di responsabilità. Si tratta dei casi in cui il soggetto pubblico, svolgendo un’attività perfettamente lecita e finalizzata al soddisfacimento di interessi pubblici, provochi il sacrificio di un diritto soggettivo del privato. In tali ipotesi, l’ordinamento prevede l’obbligo di corresponsione, da parte della P.A., di un indennizzo che ha lo scopo di ristorare, sia pure in forma parziale, il sacrificio patrimoniale subito dal privato.”.
Capitolo 14 La responsabilità verso la P.A. In particolare, la responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti e il ruolo della Corte dei conti
“La responsabilità dei pubblici impiegati nei confronti della P.A.”
“Accanto alla responsabilità della pubblica amministrazione, va considerata anche la responsabilità dei pubblici dipendenti nei confronti della P.A. stessa. Infatti, un dipendente pubblico, nell’esercizio delle sue funzioni, può incorrere nelle seguenti tipologie di responsabilità: civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale. Tali forme di responsabilità possono anche coesistere in capo alla stessa persona, oppure realizzarsi in presenza di un’unica trasgressione”.
“I soggetti passivi della giurisdizione contabile: i dipendenti pubblici e i soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione della P.A.”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“La «categoria» del dipendente pubblico”
“Sono soggetti al giudizio contabile, per i danni arrecati nell’esercizio delle loro funzioni, i dipendenti pubblici che prestano la loro attività lavorativa alle dipendenze di un’amministrazione statale, regionale o di qualsiasi altro ente pubblico.”.
“I soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione della P.A.”
” Tra i soggetti che rispondono del loro operato innanzi alla Corte dei conti si devono ricomprendere anche coloro che sono inseriti in modo stabile nell’apparato organizzativo dell’amministrazione.”.
“La responsabilità a contenuto patrimoniale del dipendente pubblico”
“La responsabilità patrimoniale si configura in caso di lesione della sfera giuridica di un soggetto, con conseguente dovere di risarcimento del danno provocato da parte dell’autore. Nel caso dei dipendenti pubblici, quindi, essi sono tenuti a risarcire i danni da loro stessi causati all’amministrazione o ai terzi. La responsabilità patrimoniale assume diversi aspetti a seconda dei soggetti cui si riferisce, delle norme violate e del tipo di danno cagionato”.
“Il danno erariale”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Quando un danno si definisce erariale?”
“Il danno erariale è uno dei presupposti per la sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile, sulla quale giudica la Corte dei conti: si tratta di un danno «pubblico» relativo alla collettività, e deve consistere in un pregiudizio certo, attuale ed economicamente valutabile. Il danno erariale si compone di due elementi: un danno emergente, ossia una perdita per una cosa distrutta o perduta, una spesa sostenuta o un’entrata non acquisita; un lucro cessante, ossia un mancato guadagno.”.
“Specifiche ipotesi di danno erariale: il danno all’immagine e il danno da disservizio”
“Il cd. danno all’immagine della pubblica amministrazione incide sul rapporto di fiducia e di affidamento che lega amministrazione e amministrati, presupponendo l’esplicazione di una condotta che abbia causato la reiterata violazione di doveri di servizio e un discredito per l’amministrazione. Fonte normativa dell’azione risarcitoria per danno all’immagine della P.A. è data dall’art. 17, comma 30ter, L. 102/2009.”.
“La responsabilità contabile”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Gestione contabile e obbligo di rendiconto”
“La responsabilità contabile è quella che consegue a irregolarità rilevate durante l’esame del giudizio sul conto redatto dal contabile. Tutti coloro che maneggiano denaro o valori della P.A. sono tenuti, in quanto agenti contabili, al cd. obbligo di rendiconto.”.
“L’agente contabile”
“La responsabilità contabile è tipica esclusivamente di quei dipendenti pubblici che sono gli agenti contabili. L’art. 138 del D.Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) prevede che presso la Corte dei conti è istituita un’Anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati identificativi dei soggetti nominati come tali.”.
“La responsabilità amministrativa o erariale”
“La responsabilità amministrativa è quella in cui incorre il funzionario o l’impiegato che, per inosservanza dolosa o colposa dei suoi obblighi di servizio, ha cagionato un pregiudizio alla P.A., identificabile in un danno pubblico risarcibile che si pone come conseguenza diretta e immediata di detta condotta. Il pregiudizio prodotto all’amministrazione pubblica viene qualificato come danno erariale, che si configura quale lesione ingiustificata al patrimonio dell’Erario.”.
“Il sistema sanzionatorio contabile: la responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio”
“Il legislatore ha introdotto alcune fattispecie di responsabilità amministrativa sanzionatoria, da collocare accanto alla generale responsabilità amministrativa per danno, di tipo risarcitorio.”.
“Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa”
“La nozione di responsabilità amministrativa, per configurarsi, necessità della presenza di alcuni presupposti o elementi costitutivi. Essi sono: la presenza di una P.A. in qualità di ente danneggiato; il rapporto di servizio; il danno erariale; il dolo o la colpa grave; il nesso di causalità.”.
“L’azione di responsabilità: principi”
“L’art. 1 della L. 20/1994 individua una serie di principi dell’azione di responsabilità per danno erariale, che costituiscono anche i limiti interni alla giurisdizione della Corte dei conti.”.
“Il principio della personalità della responsabilità e l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione risarcitoria
“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, è personale: l’obbligazione risarcitoria è dunque intrasmissibile agli eredi. Tuttavia, vi è un’eccezione: il relativo debito si trasmette agli eredi nei casi di illecito arricchimento dell’autore del danno (dante causa) e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.”.
“Il principio di parziarietà dell’addebito e il principio solidaristico”
“In caso di accertata responsabilità, è necessario individuare per ciascun soggetto concorrente nella causazione del danno la relativa quota: infatti, ciascuno risponde unicamente degli effetti del proprio comportamento (cd. principio di parziarietà dell’addebito). Il principio della solidarietà passiva tra gli agenti comporta che il soggetto creditore può agire esecutivamente per l’intero danno nei confronti di un solo debitore, che poi avrà diritto nei confronti degli altri corresponsabili.”.
“L’elemento soggettivo e le eccezioni”
“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, oltre a essere personale, è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. In ogni caso, è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo.”.
“Le deliberazioni degli organi collegiali e l’esimente della buona fede per gli organi politici”
“Nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole; nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.”.
“La prescrivibilità dell’azione risarcitoria”
“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.”.
“I criteri di quantificazione del danno: graduazione della responsabilità e potere riduttivo”
“L’art. 1 della L. 20/1994 contiene delle indicazioni sulla concreta quantificazione del danno: la rilevanza dell’utilità conseguita dalla P.A. e il potere riduttivo della Corte dei conti”.
“La giurisdizione della Corte dei conti”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“La giurisdizione contabile”
“La Corte dei conti è titolare della cd. giurisdizione contabile: essa è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.”.
“Tipologia di giudizi”
“La giurisdizione contabile comprende: i giudizi di conto; i giudizi di responsabilità amministrativa per danni all’erario, nonché gli altri giudizi di contabilità pubblica; i giudizi in materia pensionistica; i giudizi aventi a oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie; infine, gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.”.
“La responsabilità civile verso i terzi”
“L’art. 28 della Costituzione individua una responsabilità solidale dell’amministrazione e del funzionario nel caso di danno nei confronti del cittadino, per cui quest’ultimo può richiedere l’escussione, a sua scelta, sia all’amministrazione pubblica che all’impiegato agente. Si tratta di una forma di responsabilità diretta dello Stato, oltre che del suo dipendente: entrambi, infatti, sono sul medesimo piano nei confronti del civilmente danneggiato.”.
“L’illecito amministrativamente sanzionato”
“L’illecito amministrativo presuppone comunque la violazione di una legge, la quale però risulta meno grave rispetto a quella da cui discendono sanzioni penali. È la legge stessa a prevedere se alla violazione di una determinata norma siano ricollegabili conseguenze di tipo penale o di tipo amministrativo.”.
“Definizione e principi”
“La disciplina generale dell’illecito amministrativamente sanzionato è contenuta nella L. 689/1981, la quale limita il concetto di «illecito amministrativo» alle sole trasgressioni di doveri di carattere generale, cui l’ordinamento ricollega il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa.”.
“Criteri di applicazione della sanzione amministrativa”
“La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 10 euro e non superiore a 15.000 euro, salvo che si tratti di sanzione proporzionale.”.
Capitolo 15 La giustizia amministrativa
“Il sistema della giustizia amministrativa”
“La tutela del cittadino nei confronti della P.A. si attua in sede amministrativa e in sede giurisdizionale. Nella prima ipotesi, il soggetto si rivolge direttamente alla P.A.; nella seconda ipotesi, il soggetto si rivolge al giudice, il quale può essere quello ordinario o quello amministrativo, a seconda che la situazione giuridica lesa sia costituita, rispettivamente, da un diritto soggettivo o da un interesse legittimo (fatta eccezione per le ipotesi di giurisdizione esclusiva, nelle quali il G.A. giudica anche sui diritti soggettivi).”.
“La normativa di riferimento”
“La norma di riferimento in tema di tutela amministrativa è il D.P.R. 1199/1971, con cui il legislatore ha dettato una disciplina organica dei ricorsi amministrativi. Sul piano della tutela giurisdizionale esperibile innanzi al G.A., invece, il testo normativo di base è costituito dal D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).”.
“La tutela in sede amministrativa”
“La tutela in sede amministrativa è attuata dalla stessa amministrazione, attraverso un procedimento che viene instaurato a seguito di ricorso dell’interessato. Tramite i ricorsi amministrativi, pertanto, il soggetto si rivolge direttamente alla P.A. per chiedere l’annullamento o la modifica degli atti amministrativi per lui dannosi.”.
“Il ricorso in opposizione”
“Il ricorso in opposizione è rivolto alla stessa autorità che ha emanato l’atto: si tratta di un rimedio atipico e a carattere eccezionale, utilizzabile solo nei casi tassativi in cui la legge lo ammette. Va proposto entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell’atto impugnato, e comunque dalla conoscenza dello stesso, salvo eccezioni previste dalla legge.”.
“Il ricorso gerarchico”
“Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo di carattere generale, ammesso indipendentemente da una norma espressa che lo preveda, e consiste nella impugnativa di un atto non definitivo proposta dal soggetto interessato all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto impugnato. Si distingue tra ricorso gerarchico proprio e improprio.”.
“Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”
“Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo di carattere generale, e consiste nell’impugnazione di un atto amministrativo definitivo proposta dal soggetto interessato direttamente al Capo dello Stato. Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per motivi di legittimità.”.
“La tutela giurisdizionale ordinaria”
“La competenza del giudice ordinario in relazione agli atti amministrativi è determinata dall’art. 2 della L. 2248/1865, Allegato E, per il quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la P.A., e anche qualora siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa”.
“Le azioni ammissibili nei confronti della P.A.”
“Sono ammissibili nei confronti della P.A. le seguenti azioni: dichiarative; costitutive; di condanna; possessorie.”.
“Esecuzione delle sentenze del G.O.”
“Con riferimento alle sentenze dichiarative, l’interessato può rivolgersi alla stessa P.A. soccombente perché questa si uniformi al giudicato; se ciò non avviene, l’interessato può adire il Tribunale Amministrativo Regionale o il Consiglio di Stato col giudizio di ottemperanza. Per quanto riguarda, invece, le sentenze di condanna, la loro esecuzione ha luogo solo sui beni del patrimonio disponibile ed esclusivamente sui crediti di diritto privato.”.
“La tutela giurisdizionale amministrativa”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“I giudici amministrativi: T.A.R. e Consiglio di Stato”
“La giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 104/2010.”.
“L’oggetto della tutela giurisdizionale amministrativa”
“Dinanzi al giudice amministrativo possono essere portate le controversie in cui si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, anche di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo e aventi ad oggetto provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere.”.
“Tipologie di giudizio innanzi al G.A.”
“In merito al contenuto e all’oggetto delle pronunce del G.A., si distinguono varie tipologie di giudizio: di cognizione, cautelare e di esecuzione.”.
“Le azioni esperibili innanzi al G.A.”
“Il Codice del processo amministrativo elenca e disciplina le azioni che possono essere esercitate presso il giudice amministrativo. Esse sono: l’azione di annullamento; l’azione di condanna; l’azione avverso il silenzio della P.A.; l’azione di accertamento della nullità previste dalla legge; l’azione di esatto adempimento.”.
“Il processo amministrativo”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Principi”
“Il processo amministrativo si attiva su istanza di parte: sono dunque rimessi all’iniziativa del soggetto interessato sia l’inizio del giudizio che la sua prosecuzione. Il processo amministrativo è regolato dai principi generali indicati espressamente nel Libro I del D.Lgs. 104/2010.”.
“Il processo amministrativo telematico (PAT)”
“Il processo amministrativo telematico (PAT) è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010, nonché dai decreti attuativi del Presidente del Consiglio di Stato, e il suo svolgimento è possibile grazie al Sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA).”.
“Le parti nel giudizio”
“Le parti del processo amministrativo sono: il ricorrente, il resistente, il controinteressato, il proponente un ricorso incidentale, l’interveniente.”.
“Lo svolgimento del giudizio”
“ Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“La fase introduttiva: il ricorso”
“L’atto introduttivo del giudizio davanti al G.A. è il ricorso, cioè l’istanza rivolta al giudice dall’interessato, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato oppure, ove consentito, l’accertamento dell’esistenza di un diritto vantato dal ricorrente e illegittimamente negato o pregiudicato dall’amministrazione. Il ricorso viene portato a conoscenza degli interessati mediante la notificazione dello stesso.”.
“La costituzione delle parti in giudizio”
“Depositato il ricorso, il giudizio si considera instaurato e si prosegue fino alla decisione, salvo che intervengano cause di interruzione o estinzione del processo. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.”.
“La fase cautelare del giudizio”
“Lo scopo principale della fase cautelare di un giudizio è quello di evitare che il decorso del tempo, necessario perché si arrivi a una decisione nel merito della questione controversa, pregiudichi la completa soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio. I presupposti per il ricorso alla misura cautelare sono il periculum in mora e il fumus boni iuris.”.
“La fase istruttoria”
“L’attività istruttoria è quella diretta alla acquisizione dei mezzi di prova, forniti dalle parti o richiesti dal giudice, sulla base dei quali fondare la decisione finale del processo.”.
“La discussione e la decisione del ricorso”
“Espletata l’eventuale fase cautelare del giudizio e posta in essere la fase istruttoria necessaria, il G.A. fissa l’udienza per la discussione del merito della causa.”.
“Ipotesi di procedimento accelerato”
“Il Codice del processo amministrativo disciplina dei casi in cui il giudizio amministrativo è definito mediante un procedimento più veloce di quello ordinario. In particolare, tale eventualità si verifica nelle ipotesi in cui la causa verta su un’unica questione di diritto e quando si tratta di ricorsi suscettibili di immediata definizione.”.
“Le pronunce giurisdizionali”
“Il giudice può pronunciarsi in vari modi: con sentenza, laddove definisce in tutto o in parte il giudizio; con ordinanza, se dispone misure cautelari o interlocutorie ovvero se decide sulla competenza; con decreto, nei casi previsti dalla legge”.
“Il giudizio di ottemperanza”
“Per un riassunto dettagliato del paragrafo, digita il titolo dei singoli sottoparagrafi.”.
“Ambito di applicazione”
“Nei casi in cui la P.A., obbligata a dare esecuzione a un provvedimento del giudice amministrativo, non adempie, la parte interessata può avviare il cd. giudizio di ottemperanza. Si tratta di un ricorso al G.A. teso a ottenere l’esecuzione delle sentenze amministrative non spontaneamente eseguite.”.
“Il commissario ad acta”
“L’art. 21 del D.Lgs. 104/2010 stabilisce che in tutte le ipotesi in cui il G.A. deve sostituirsi all’amministrazione, può agire direttamente oppure nominare un commissario ad acta.”.
“Profili procedurali del giudizio”
“L’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla P.A. e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo di cui si chiede l’ottemperanza. Il giudizio viene definito dal giudice con sentenza in forma semplificata, a meno che non sia chiesta l’esecuzione di un’ordinanza: in tal caso, il giudice provvede con ordinanza.”.
“L’impugnativa delle sentenze del G.A.”
“I mezzi di impugnazione delle sentenze dei giudici amministrativi sono l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.”.
“L’appello”
“Contro le sentenze dei T.A.R. è ammesso appello al Consiglio di Stato. In appello non possono essere proposte nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio; non viene, invece, considerata nuova domanda ed è, pertanto, proponibile in secondo grado, la richiesta di interessi e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.”.
“La revocazione”
“Le sentenze dei T.A.R. e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 del Codice di procedura civile.”.
“L’opposizione di terzo”
“L’opposizione di terzo può essere esperita contro le sentenze del T.A.R. o del Consiglio di Stato, pronunciate fra altri soggetti, quando dalle stesse siano pregiudicati i diritti o gli interessi legittimi di un terzo.”.
“Il ricorso per Cassazione”
“Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.”.
“I riti speciali”
“Il D.Lgs. 104/2010 disciplina alcuni <<riti speciali>>, tra cui: il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza; il rito per decreto ingiuntivo; il rito abbreviato comune a determinate materie elencate nell’art. 119 del Codice; il rito in materia di operazioni elettorali relativamente alle elezioni di Regioni, Province, Comuni e membri spettanti all’Italia nel Parlamento europeo.”.
“Le giurisdizioni amministrative speciali”
“Oltre alla Corte dei conti, sono giudici amministrativi speciali: i Tribunali delle acque pubbliche; i giudici tributari; i Commissari per gli usi civici.”.
“I Tribunali delle acque pubbliche”
“Le controversie concernenti il demanio idrico sono attribuite alla competenza di appositi organi giurisdizionali: i Tribunali delle acque pubbliche. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso al Tribunale Superiore come giudice di appello entro trenta giorni dalla sentenza. Oltre alla competenza di giudice di appello, il Tribunale Superiore delle acque ha una triplice competenza: generale di legittimità, speciale di merito, e una competenza in materia di revoca e decadenza dei diritti esclusivi di pesca.”.
“I giudici tributari”
“Rientrano nel contenzioso tributario quelle controversie tra contribuente e P.A. aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, nonché le sovrimposte e le addizionali, le soluzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con sede, rispettivamente, presso ciascun capoluogo di Provincia e presso ciascun capoluogo di Regione.”.
“Commissari per gli usi civici”
“Il Commissario per gli usi civici è un giudice ordinario con competenza specializzata in materia di accertamento e tutela dei demani civici e dei diritti d’uso civico delle comunità locali.”.