L’ardua attività di raccolta delle principali normative del diritto amministrativo non conosce sosta, rispecchiando l’intenso lavorio cui è chiamato in primis il legislatore.
La spinta riformista, nonostante l’esito del referendum costituzionale, è del resto in re ipsa e non può che evolvere, dovendo assecondare gli intensi mutamenti che gli scenari interni ed internazionali sollecitano.
Centrale, nel contesto, rimane la prospettiva europea e il suo più originale vettore, la concorrenza.
Il rimando va al D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3: il tema è però più vasto in quanto sottende una visione rigenerata del diritto amministrativo in cui l’Amministrazione pubblica non è più (o essenzialmente) Autorità, ma un soggetto, in tendenza, pari ordinato ai cittadiniamministrati cui deve offrire servizi concorrenziali.
Non sfugga inoltre al lettore che al di là della disciplina specifica, è il quadro ermeneutico che, per l’interprete, muta i suoi referenti.
Le Corti infatti ci avvertono che il diritto è «vivente» in quanto si alimenta di sempre innovativi criteri di approccio: così alla lettura di impronta costituzionale si affianca l’interpretazione comunitaria (e/o convenzionalmente) orientata; qui il tema della concorrenza si accentua e tende ad implicare la pubblica Amministrazione quale soggetto che interagisce con il mercato.
L’argomento intercetta un disegno riformatore più vasto (cfr. la L. 7 agosto 2015, n. 124) che, come nota il Consiglio di Stato (Adunanza del 24 febbraio 2016), si dirige all’apparato pubblico «nel suo complesso», e soprattutto guarda all’esterno di tale apparato e mira a incidere sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in una visione olistica che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l’apparato che fornisce il servizio medesimo.
È importante — prosegue il Consiglio di Stato — considerare come il sistema del diritto amministrativo non debba o possa esaurirsi nel c.d. «diritto autoritativo» disciplina di poteri e funzioni delle amministrazioni pubbliche, poiché esso si articola in schemi e ambiti di cd. «diritto convenzionale» altrettanto necessari per disciplinare settori di evidente interesse per i cittadini (si pensi al tema delle società partecipate o delle camere di commercio).
Si tratta dunque di abbinare, in virtuosa sinergia, economicità, efficienza, accessibilità, controllo della spesa (cfr., il Codice della Giustizia Contabile ex D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174) e (al tempo stesso) tutela della persona umana nel segno della dignità di tutte le posizioni giuridiche che la caratterizzano: la parola guida è la trasparenza (D.Lgs. 33/2013) — di diretta discendenza dai valori costituzionali del Buon Andamento e dell’Imparzialità (ex art. 97 Cost.) — che ex pluris innesta una visione nuova delle funzioni classiche, posto che quella di controllo non è più solo una attività di Uffici, ma diretta esplicazione della cittadinanza «attiva» attraverso forme (appunto) di «controllo pubblico» favorite dalla completa, in tesi, pubblicità di tutti gli atti e documenti amministrativi.
Va in questa chiave recepita la L. 8 marzo 2017, n. 24 sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie che riscrivendo la normativa di settore (novellando al contempo aspetti penalistici e processualistici) riformula snodi salienti della organizzazione strutturale della amministrazione di settore sul dichiarato presupposto che «La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività» e tale sicurezza si realizza mediante «l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative», fornendo così la prova decisiva della bontà del criterio riassuntivo della connessa leggibilità dei profili organizzatori e della tutela delle posizioni giuridiche protette.
Come bene ha detto la Consulta, Organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l’uni e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non c’è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come non c’è diritto o prestazione che non condizioni l’organizzazione.
Il richiamo ai «diritti» implicati nella vicenda sottoposta alla Corte (sent. n. 383/1998) va, in realtà, esteso (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 500/1999) così testimoniando come l’ampiezza della protezione giuridica del cittadino non possa essere avulsa (vale ancora ribadirlo) dalla organizzazione dei Pubblici Uffici.
Disquisire di tutela e di connesse riforme delle strutture amministrative non può non involgere l’attività delle Corti che costituiscono il principale vettore delle nuove sensibilità soprattutto nei confronti della pubblica Amministrazione.
Come affermano le Sezioni Unite della Cassazione Le norme sulla giurisdizione hanno subito una profonda evoluzione passando da limite ai poteri del giudice nei confronti dell’Amministrazione o di altri giudici a strumento per una più appropriata tutela delle parti. (Cass. Civ. SS.UU. n. 10294/2012).
506/ST
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