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[Ebook] La Mediazione Tributaria
9,99€

Autore: Massimiliano Di Pirro
Dopo la Circolare 19 marzo 2012, n. 9/E
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Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o) del Codice del Consumo (così come modificato dal D.Lgs. n.21/2014), la Legge non prevede il Diritto di Recesso sui prodotti digitali, acquistati e scaricati via internet.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o) del Codice del Consumo (così come modificato dal D.Lgs. n.21/2014), la Legge non prevede il Diritto di Recesso sui prodotti digitali, acquistati e scaricati via internet.
Abstract
Il D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, ha introdotto nel D.Lgs. 546/1992 l’art. 17bis, che prevede l’istituto della mediazione tributaria, un rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario per atti di valore non elevato emessi dall’agenzia delle entrate.
In particolare, il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, calcolato sulla base del valore del tributo e al netto di sanzioni e interessi, che costituiscono oltre la metà (105.000 controversie, pari al 56% di quelle instaurate nel 2010) di quelle pendenti davanti alle commissioni tributarie.
Il reclamo è previsto in via obbligatoria, quale condizione di ammissibilità del ricorso, e va presentato a una struttura dell’ente impositore diversa da quella che ha emanato l’atto reclamabile.
Se l’ufficio non ritiene di dover annullare l’atto reclamato, nell’istruttoria del reclamo s’inserisce una fase di mediazione sulla base della proposta avanzata dal contribuente o di una proposta formulata dallo stesso ufficio, qualora non intenda accogliere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.
La mediazione si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale.
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso giurisdizionale. Allo stesso modo il reclamo produce gli effetti del ricorso in caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo.
L’istituto del reclamo/mediazione si applica agli atti notificati dal 1° aprile 2012.
Nel presente commento si dà conto, ovviamente, della recente circolare n. 9/E/2012 dell’agenzia delle entrate, che ha emanato i chiarimenti per l’applicazione del nuovo istituto.
Al di là dei profili applicativi, la mediazione tributaria è un istituto singolare, perché, da un lato, la definizione della lite non è affidata a un organo imparziale ma a una delle parti (l’agenzia delle entrate, sia pure in una sua «autonoma» articolazione interna) e, dall’altro, si presenta come un doppione di istituti già esistenti (è assimilabile, nella sostanza, a un’istanza obbligatoria di autotutela). Il sospetto, insomma, è che si tratti di un istituto confezionato a uso e consumo della comunicazione mediatica, per dare l’impressione di una possibile pax socialis tra il fisco e i cittadini.
Al di là dei profili applicativi, la mediazione tributaria è un istituto singolare, perché, da un lato, la definizione della lite non è affidata a un organo imparziale ma a una delle parti (l’agenzia delle entrate, sia pure in una sua «autonoma» articolazione interna) e, dall’altro, si presenta come un doppione di istituti già esistenti (è assimilabile, nella sostanza, a un’istanza obbligatoria di autotutela). Il sospetto, insomma, è che si tratti di un istituto confezionato a uso e consumo della comunicazione mediatica, per dare l’impressione di una possibile pax socialis tra il fisco e i cittadini.
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Indice
Capitolo Primo: Mediazione tributaria e strumenti deflattivi del contenzioso
1. L’agenzia delle entrate, controparte «naturale» del contribuente
2. La mediazione obbligatoria prevista dal D.L. 98/2011
3. Pensavo fosse mediazione e invece era transazione
4. Ma non bastavano l’accertamento con adesione e l’autotutela?
5. Mediazione tributaria e normativa europea
6. La preclusione della via crucis processuale è lesiva del diritto di difesa?
7. L’obiettivo prioritario della deflazione del contenzioso
8. Distinzione da altri strumenti deflattivi: l’accertamento con adesione
9. La mediazione obbligatoria sostituisce la conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. 546/1992)
Capitolo Secondo: Ambito di applicazione
1. La mediazione obbligatoria riguarda soltanto gli atti notificati dal 1° aprile 2012
2. Tipologie di atti soggetti a mediazione
3. Applicabilità dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992
4. Atti esclusi dalla procedura di mediazione
5. La soglia dei 20.000 euro
Capitolo Terzo: Il reclamo e la proposta di mediazione
1. Funzione del reclamo
2. Legittimazione a presentare il reclamo
3. Il contenuto del reclamo
4. La proposta facoltativa di mediazione del contribuente
5. La proposta di mediazione dell’agenzia delle entrate
6. Contributo unificato e imposta di bollo
7. Gli atti e i documenti da allegare al reclamo
8. Le notificazioni
9. L’ufficio destinatario del reclamo
10. Termini di presentazione del reclamo
11. Effetti sostanziali e procedimentali del reclamo
12. La tutela cautelare
Capitolo Quarto: La fase della trattazione
1. Quadro generale
2. Ufficio competente
3. Esame preliminare del reclamo
4. Difesa tecnica
5. Improponibilità dell’istanza
6. Accoglimento del reclamo e regime delle spese
7. La limitazione della responsabilità ai comportamenti dolosi
Capitolo Quinto: La fase conclusiva del procedimento
1. Tre possibili esiti
2. La riduzione delle sanzioni
3. La conclusione dell’accordo di mediazione
4. Il rigetto del reclamo
5. La notifica degli atti del procedimento
Capitolo Sesto: Il giudizio davanti alla commissione tributaria
1. Legittimazione passiva dell’agenzia delle entrate
2. Trasformazione ope legis del reclamo in ricorso
3. Costituzione in giudizio del ricorrente
4. La costituzione in giudizio dell’ufficio
5. L’esame della controversia e la disciplina delle spese di giudizio
6. Il litisconsorzio nelle liti tributarie secondo Cass. S.U. 1054/2007
Capitolo Settimo: La definizione delle liti fiscali minori (circolari 48/e del 24-10-2011 e 7/e del 15-3-2012)
1. Un aiuto alla mediazione tributaria
2. Ambito e presupposti
3. Pendenza della lite
4. Effetti sulla sospensione delle liti e dei termini
5. Proroga del versamento
6. Sentenze definitive
7. Perfezionamento, efficacia e validità della definizione
8. Definibilità della lite riguardante il ricorso proposto oltre i termini di
decadenza dell’impugnazione
9. Definibilità ruoli relativi a redditi soggetti a tassazione separata
10. Definibilità avvisi di liquidazione adottati ai sensi dell’art. 12, D.L. 70/1988
11. Determinazione dell’aliquota da applicare all’importo dovuto per la definizione della lite, in caso di pronuncia di rinvio emessa dalla Cassazione
Allegati
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