La responsabilità civile automobilistica è una materia equamente ripartita tra il diritto penale e il diritto civile. Si tratta, infatti, di un settore pervaso da un diffuso malaffare (truffe, falsi sinistri, lesioni gonfiate ad arte da consulenze compiacenti etc.), che è la causa principale dei vertiginosi aumenti delle polizze e dei costi elevati delle tariffe assicurative in alcune città, ma è anche un settore nel quale è dominante l’esigenza di una tutela effettiva della persona.
La strada per il risarcimento può essere breve ma anche molto lunga e faticosa.
Le richieste delle vittime possono essere esaudite velocemente dalle compagnie assicurative, oppure ostacolate da eccezioni, controperizie e altri strumenti dilatori che costringono a instaurare defatiganti iter processuali.
L’obbligatorietà della mediazione preventiva prevista dall’art. 5, D.Lgs. 28/2010 non ha cambiato granché i termini del problema, perché si tratta di un adempimento che spesso si traduce in un’inutile formalità che dilata ulteriormente i tempi di definizione della controversia.
Come ogni altro settore del diritto, anche quello della r.c. auto ha subito rilevanti modifiche negli ultimi due anni.
Il D.L. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni), convertito in L. 27/2012, ha attribuito nuovi diritti ai consumatori.
L’art. 34bis del decreto prevede che all’assicurato che non abbia provocato sinistri sia applicata, nell’annualità successiva, una riduzione automatica del premio. L’Isvap ha chiarito che la norma va applicata secondo un meccanismo biennale di «scorrimento» e la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere compensata da eventuali aumenti di tariffa.
L’art. 32 del decreto prevede, inoltre, che qualora l’assicurato consenta l’installazione sul proprio veicolo della scatola nera o di dispositivi similari, le imprese devono applicare una riduzione significativa di premio e tutti i relativi costi sono a carico delle imprese.
Sono cambiate anche le norme sulla risarcibilità dei danni alla persona di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente), con l’obiettivo di limitare i risarcimenti per «colpi di frusta» inesistenti. L’impresa potrà richiedere che il danno biologico permanente venga valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo (lastre, risonanza magnetica etc.).
Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa, può essere accertato invece anche solo «visivamente», cioè senza necessità di accertamenti strumentali.
Sono state inserite le novità contenute nel D.Lgs. 28/2010, sulla mediazione obbligatoria preventiva, nonché le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2011, in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative e all’ordinanza-ingiunzione prefettizia.
Sul piano processuale, si segnala il D.L. 83/2012 (c.d. decreto sviluppo), convertito in L. 134/2012, che ha inserito gli artt. 348bis e ter c.p.c. sull’inammissibilità dell’appello, ha modificato l’art. 342 c.p.c. sul contenuto dell’atto di appello e ha riscritto il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., prevedendo il ricorso in Cassazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cancellando, così, il motivo previsto dal previgente n. 5 e spesso abusato riguardante l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
In allegato al volume è riportato anche il D.M. 15-6-2012, che ha aggiornato gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (inferiori al 9%).
Ringrazio la dott.ssa Carla Buffolano, detective insostituibile nello scovare ogni minimo errore.
FM202
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