Il D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, ha introdotto nel D.Lgs. 546/1992 l’art. 17bis, che prevede l’istituto della mediazione tributaria, un rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario per atti di valore non elevato emessi dall’agenzia delle entrate.
In particolare, il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, calcolato sulla base del valore del tributo e al netto di sanzioni e interessi, che costituiscono oltre la metà (105.000 controversie, pari al 56% di quelle instaurate nel 2010) di quelle pendenti davanti alle commissioni tributarie.
Il reclamo è previsto in via obbligatoria, quale condizione di ammissibilità del ricorso, e va presentato a una struttura dell’ente impositore diversa da quella che ha emanato l’atto reclamabile.
Se l’ufficio non ritiene di dover annullare l’atto reclamato, nell’istruttoria del reclamo s’inserisce una fase di mediazione sulla base della proposta avanzata dal contribuente o di una proposta formulata dallo stesso ufficio, qualora non intenda accogliere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.
La mediazione si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale.
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso giurisdizionale. Allo stesso modo il reclamo produce gli effetti del ricorso in caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo.
L’istituto del reclamo/mediazione si applica agli atti notificati dal 1° aprile 2012.
Nel presente commento si dà conto, ovviamente, della recente circolare n. 9/E/2012 dell’agenzia delle entrate, che ha emanato i chiarimenti per l’applicazione del nuovo istituto.
Al di là dei profili applicativi, la mediazione tributaria è un istituto singolare, perché, da un lato, la definizione della lite non è affidata a un organo imparziale ma a una delle parti (l’agenzia delle entrate, sia pure in una sua «autonoma» articolazione interna) e, dall’altro, si presenta come un doppione di istituti già esistenti (è assimilabile, nella sostanza, a un’istanza obbligatoria di autotutela). Il sospetto, insomma, è che si tratti di un istituto confezionato a uso e consumo della comunicazione mediatica, per dare l’impressione di una possibile pax socialis tra il fisco e i cittadini.
Al di là dei profili applicativi, la mediazione tributaria è un istituto singolare, perché, da un lato, la definizione della lite non è affidata a un organo imparziale ma a una delle parti (l’agenzia delle entrate, sia pure in una sua «autonoma» articolazione interna) e, dall’altro, si presenta come un doppione di istituti già esistenti (è assimilabile, nella sostanza, a un’istanza obbligatoria di autotutela). Il sospetto, insomma, è che si tratti di un istituto confezionato a uso e consumo della comunicazione mediatica, per dare l’impressione di una possibile pax socialis tra il fisco e i cittadini.
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