Capitolo 1 Introduzione al diritto penale

“La struttura del Codice penale

“Il Codice penale italiano, noto come Codice Rocco, è suddiviso in tre libri. Il Libro I tratta dei reati in generale e degli istituti ad essi applicabili, mentre il Libro II e il Libro III si concentrano rispettivamente sui delitti e sulle contravvenzioni. Ogni libro è ulteriormente suddiviso in titoli, capi e sezioni, organizzati in base al bene giuridico protetto. Questa struttura sistematica permette di raggruppare i reati secondo criteri logici e coerenti, facilitando l’applicazione delle norme penali”.

“Il reato

“Il reato è un comportamento umano che viola una norma penale e che è sanzionato con una pena. Esso si compone di due elementi fondamentali: l’elemento oggettivo, che riguarda il fatto materiale (condotta, evento, nesso di causalità), e l’elemento soggettivo, che concerne la volontà e la consapevolezza del soggetto agente. La principale distinzione tra i reati è quella tra delitti e contravvenzioni e si basa sulla gravità del reato e sulla natura della sanzione prevista. I delitti considerati più gravi rispetto alle contravvenzioni”.

“I soggetti del reato

“Sono soggetti del reato le persone coinvolte nell’illecito penale”.

“Il soggetto attivo”

“Il soggetto attivo è colui il quale commette il reato. Tale soggetto è anche detto autore del reato. In base al soggetto attivo, i reati si distinguono in comuni, se chiunque li può commettere, o propri, se il soggetto attivo deve avere una particolare qualifica.”.

“Il soggetto passivo”

“Il soggetto passivo del reato è il titolare del bene protetto, che subisce il danno derivante dal reato. Non va confuso con il soggetto passivo della condotta, ossia il soggetto sul quale questa si è materialmente manifestata.”.

“L’oggetto giuridico del reato”.

“L’oggetto giuridico del reato è il bene o l’interesse protetto dalla norma penale. La tutela di tali beni è fondamentale per il mantenimento dell’ordine sociale e giuridico. Ogni reato è quindi definito in relazione al bene giuridico che intende proteggere, garantendo così una protezione efficace e mirata.”.

“L’elemento oggettivo del reato

“L’elemento oggettivo del reato si riferisce alla condotta, all’evento e al nesso di causalità tra la condotta e l’evento. La condotta può essere un’azione o un’omissione, mentre l’evento è il risultato della condotta. Il nesso di causalità è il legame che deve esistere tra la condotta e l’evento per attribuire la responsabilità penale, assicurando che la sanzione sia giustamente applicata.”.

“Reati di danno e di pericolo”

La condotta del soggetto attivo può comportare sia una lesione effettiva (reato di danno, ad es., l’omicidio) sia la sola messa in pericolo o lesione potenziale del bene (reato di pericolo, ad es. l’incendio).”.

“L’elemento oggettivo del reato”

“L’elemento oggettivo (materiale) del reato è formato dal comportamento (azione o omissione) che corrisponde a quello descritto dalla norma incriminatrice, dall’evento da esso risultante e dal rapporto di causalità che deve intercorrere tra l’uno e l’altro.”.

“La condotta”

“Si definisce condotta il comportamento umano, cioè l’azione o l’omissione, che provoca il reato.”

“L’evento”

“L’evento è l’effetto o il risultato dell’azione o dell’omissione del soggetto attivo.

“Il rapporto di causalità”

“Tra la condotta del soggetto attivo e l’evento che da essa deriva deve esserci una connessione: tale connessione è detta rapporto di causalità. In mancanza della connessione tra la condotta e l’evento al soggetto non sarà imputabile il reato”.

“L’elemento soggettivo del reato (colpevolezza) e la responsabilità oggettiva

“Non può parlarsi di reato se il fatto non è riconducibile alla volontà del soggetto attivo. Si tratta del cosiddetto principio di colpevolezza, che viene rinvenuto nell’art. 27 Cost., secondo cui la responsabilità penale è personale. L’elemento soggettivo del reato può manifestarsi sotto forma di dolo, colpa o preterintenzione.

“Il dolo”

“I delitti sono, come regola generale, dolosi (i casi di delitti attribuibili al soggetto a titolo di colpa rappresentano delle eccezioni). Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione o dell’omissione, è dall’agente previsto e voluto proprio come conseguenza della sua azione o omissione (art. 43 c.p.). Il dolo implica, quindi, la coscienza e la volontà di commettere il reato.”.

“La colpa”

“Il delitto può essere anche colposo, cioè contro l’intenzione, quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).”.

“La preterintenzione”

“Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente (art. 43 c.p.). In questo caso, dunque, l’evento supera l’intenzione del soggetto attivo.”.

“La responsabilità oggettiva”

“La responsabilità oggettiva si ha quando la responsabilità del soggetto agente è riconosciuta a prescindere dalla su volontà. Tale responsabilità nasce in base al solo verificarsi dell’evento. Le ipotesi di responsabilità oggettiva in Italia sono sempre più rare: esiste infatti il principio di responsabilità per fatto proprio colpevole per cui l’evento viene sempre collegato all’elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione).”.

Il sistema sanzionatorio

“Il sistema sanzionatorio italiano è composto dall’insieme delle pene e delle misure applicabili a chi commette un reato. Sono parte del sistema sanzionatorio le pene principali, le pene accessorie e le misure di sicurezza.”.

“La pena”

“La pena è la conseguenza della commissione di un reato. La pena è prima di tutto personale, il che significa che la responsabilità penale è individuale. Solo la persona che ha commesso il reato può essere punita, in conformità con l’articolo 27 della Costituzione italiana. La pena deve poi essere prevista dalla legge (principio di legalità delle pene) e proporzionata.”.

“Tipologie di pena”

“Le pene si distinguono in principali e accessorie. A queste devono essere aggiunte le cd. pene sostitutive delle pene detentive brevi (previste dall’art. 20bis c.p.).”.

“Le pene principali”

“Il giudice stabilisce la pena principale con la sentenza di condanna. Le pene principali sono diverse a seconda che il reato sia un delitto o una contravvenzione. Per i delitti sono: l’ergastolo, la reclusione e la multa. Per le contravvenzioni sono: l’arresto e l’ammenda.”.

“Le pene accessorie”

“Sono accessorie quelle pene che discendono direttamente dalla sentenza di condanna. Per i delitti sono pene accessorie: l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea; l’interdizione legale; l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; l’interdizione da una professione o da un’arte; l’incapacità a contrattare con la P.A.; l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego; la decadenza dalla responsabilità genitoriale e la sospensione dal suo esercizio. Pene accessorie per le contravvenzioni sono: la sospensione dall’esercizio di una professione o un’arte e la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Pena accessoria comune è la pubblicazione della sentenza di condanna.

“Le pene sostitutive”

“Le pene sostitutive sono quelle che, in presenza di determinate circostanze, sostituiscono quelle principali. Esse sono: la semilibertà sostitutive, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva.”.

 

Capitolo 2 I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.

“Cosa sono i delitti contro la pubblica amministrazione?”.

“I delitti contro la pubblica amministrazione sono reati che compromettono il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, legislativa e giudiziaria dello Stato, nonché dell’attività amministrativa degli enti pubblici. Essi minano il corretto funzionamento e l’integrità della pubblica amministrazione. Questi reati sono commessi da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti un servizio di pubblica utilità o da privati che interagiscono con la P.A. L’obiettivo principale è proteggere l’interesse pubblico e garantire la trasparenza e l’efficienza delle istituzioni”.

“Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio”

“Il pubblico ufficiale è colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa (ad es., il parlamentare), giudiziaria (ad es., i giudici) o amministrativa, cioè quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di potei autoritativi e certificativi (art. 357 c.p.).

L’incaricato di pubblico servizio, invece, chi, a qualunque titolo, presta un’attività equiparabile alla funzione pubblica ma esercitata senza i poteri tipici di quest’ultima (un pubblico servizio, art. 358 c.p.).”.

“I delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A.”

“I delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, comprendono una serie di reati specifici che vedono come protagonisti (cioè come soggetti attivi) i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio e, talvolta, anche gli esercenti un servizio di pubblica necessità.”.

“Peculato (art. 314)”

“Il peculato è un reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o beni mobili di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio. Questo reato è considerato particolarmente grave perché mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche. La pena prevista è la reclusione.”.

“Indebita destinazione di denaro o cose mobili: cosiddetto peculato per distrazione (art. 314bis)

“Il peculato per distrazione si verifica quando un pubblico ufficiale utilizza denaro o beni mobili destinati a un uso pubblico per scopi personali o per favorire terzi, senza appropriarsene. Questo reato è stato introdotto per colmare la lacuna normativa creata dall’abrogazione dell’abuso d’ufficio e punire condotte che, pur non integrando il reato di peculato, rappresentano comunque un abuso delle funzioni pubbliche.”.

“Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316)”

“Il peculato mediante profitto dell’errore altrui si verifica quando un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio), nell’esercizio delle sue funzioni, sfrutta l’errore di un terzo per ottenere o trattenere un vantaggio (denaro o altre utilità) per sé o per un terzo. Il reato è considerato plurioffensivo, poiché tutela sia il regolare funzionamento della pubblica amministrazione sia gli interessi patrimoniali del soggetto danneggiato.”.

“Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316bis)”

“La malversazione di erogazioni pubbliche si verifica quando un soggetto, avendo ottenuto dallo Stato. Dall’UE o da un altro ente pubblico contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, li impiega per scopi diversi da quelli per cui erano stati concessi.”.

“Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter)”

“L’indebita percezione di erogazioni pubbliche si verifica quando un soggetto ottiene indebitamente finanziamenti o contributi pubblici, fornendo informazioni false o omettendo di comunicare dati rilevanti. La fattispecie è residuale e si applica solo se la condotta non integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.”.

“Concussione (art. 317)”

“La concussione è il reato commesso dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità a lui o a un terzo. Questo reato è caratterizzato dall’abuso di potere e dalla violazione dei doveri d’ufficio, e prevede pene severe per tutelare l’integrità della pubblica amministrazione.”.

“Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater)”

“L’induzione indebita a dare o promettere utilità si verifica quando un pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio), abusando della sua posizione, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità a lui o ad un terzo. L’articolo 319quater prevede anche la punibilità del soggetto che dà o promette l’utilità. Questo reato è simile alla concussione, ma si differenzia per l’assenza di costrizione.”.

I reati di corruzione

“I reati di corruzione sono reati plurisoggettivi per la cui realizzazione è necessario il concorso di due soggetti (corrotto e corruttore). Tali reati, dunque, comprendono una serie di comportamenti illeciti che vedono coinvolti pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio) e privati che mirano a ottenere vantaggi indebiti in cambio di favori o omissioni.”.

“Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318)”

“La corruzione per l’esercizio della funzione (cd. corruzione impropria), prevista dall’art. 318 c.p., si verifica quando un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio, v. art. 320 c.p.), per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente denaro o altre utilità per sé o per un terzo – o comunque ne accetta la promessa – per compiere un atto del suo ufficio.”.

“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319)”

“La corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (cd. corruzione propria) si verifica quando un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio, v. art. 320 c.p.) accetta denaro o altre utilità o ne accetta la promessa per omettere o ritardare – o per aver omesso o ritardato – un atto del suo ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri.”.

“Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter)”

“La corruzione in atti giudiziari si verifica quando atti di corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.”.

Istigazione alla corruzione (art. 322)

“Il reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) si verifica quando qualcuno offre o promette denaro o altri vantaggi non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio affinché compia un atto del suo ufficio o ometta o ritardi un atto del suo ufficio, ma l’offerta viene rifiutata.”.

“La soppressione del reato d’abuso d’ufficio (art. 323, abrogato)”

“L’abuso d’ufficio era un reato previsto dall’art. 323 c.p. (ora abrogato) che puniva il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) che, abusando delle sue funzioni, procurava a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Questo reato è stato abrogato, ma la sua soppressione ha sollevato dibattiti sulla necessità di tutelare l’integrità della pubblica amministrazione.”.

“Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325)”

“Il reato di utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio si verifica quando un pubblico ufficiale (o un incaricato di un pubblico servizio) utilizza, per ottenere un vantaggio personale o a vantaggio di altri, invenzioni o scoperte scientifiche conosciute per ragioni di ufficio e che devono rimanere segrete. Il reato mira a prevenire l’uso improprio delle informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni pubbliche.”.

“Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326)”

“La rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, prevista dall’art. 326 c.p., si verifica quando un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio) rivela o utilizza notizie d’ufficio che devono rimanere segrete o ne agevola la conoscenza. Il reato deve essere realizzato abusando della qualità.”.

“Rifiuto di atti d’ufficio e omissione (art. 328)”

“Il rifiuto di atti d’ufficio e l’omissione (art. 328 c.p.) si verificano quando un pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) rifiuta o omette di compiere un atto del suo ufficio senza giustificato motivo. L’atto rifiutato o omesso deve essere un atto che il soggetto attivo deve compiere per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e sanità”.

“Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329)”

“Il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica si verifica quando un militare o un agente della forza pubblica rifiuta o ritarda di obbedire indebitamente ad un ordine legittimo dell’autorità competente.”.

“Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331)”

“L’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità è il reato commesso dal soggetto che, esercitando un’impresa di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio o sospende il lavoro in modo da turbare la regolarità del servizio.”.

“Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’Autorità amministrativa (art. 334)”.

“Il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro si verifica quando il soggetto cui sono affidate cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa le sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora.”.

“Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro (art. 335)”.

“La violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro si verifica quando chi ha in custodia beni sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa, ne agevola la sottrazione o la soppressione.”.

 

 

Capitolo 3 I delitti dei privati contro la P.A.

“Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336)”

“L’articolo 336 del codice penale punisce chiunque usa violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio o del servizio.”.

“Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337)”

“L’articolo 337 punisce chi, con violenza o minaccia, oppone resistenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio mentre questi compie un atto del proprio ufficio o servizio. L’art. 337 c.p. tutela anche chiunque, richiesto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, gli presta assistenza.”.

“Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337bis)”

“Il reato sanziona chiunque occulta o custodisce mezzi di trasporto che presentano alterazioni o modifiche tali da renderli pericolosi per l’incolumità degli operatori di polizia. Lo stesso articolo punisce anche chi altera mezzi di trasporto in modo tale da far sì che questi costituiscano un pericolo per l’incolumità pubblica.”.

“Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.)”

“L’articolo 338 punisce chiunque usa violenza o minaccia contro un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o contro i suoi singoli componenti, per influenzarne le decisioni. La stessa condotta è punita anche se rivolta contro una rappresentanza dei citati organi o contro qualsiasi autorità costituita in collegio o i suoi componenti se la condotta è diretta a impedirne, in tutto o in parte, o a turbarne l’attività.”.

“Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340)”

“L’articolo 340 sanziona chiunque interrompe o turbe il funzionamento di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. La norma prevede una circostanza aggravante se ciò avviene nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.”.

“Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341bis)”

“L’oltraggio a pubblico ufficiale, originariamente previsto dall’art. 341 (abrogato nel 1999), è oggi disciplinato dall’articolo 341bis. Il reato è stato reintrodotto nel 2009 e punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio e a causa dell’esercizio delle sue funzioni. Tra le varie ipotesi che costituiscono circostanze aggravanti, vi è quella relativa all’attribuzione di un fatto determinato.”.

“Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342)”

“Il reato di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario è previsto dall’art. 342 c.p. Tale articolo punisce chi offende l’onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una sua rappresentanza, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio.”.

“Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343)”

“L’articolo 343 sanziona chi offende l’onore o il prestigio di un magistrato durante un’udienza. Questo reato mira a tutelare l’autorità e il prestigio del potere giudiziario, assicurando che le udienze si svolgano in un contesto di rispetto e ordine.”.

“Traffico di influenze illecite (art. 346bis)”

“L’articolo 346bis, recentemente modificato, punisce chi sfrutta relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio per ottenere o farsi promettere vantaggi indebiti. Tali vantaggi possono consistere tanto in denaro quanto in altre utilità e possono anche essere diretti ad un terzo e devono servire come compenso per il pubblico ufficiale o per l’incaricato di pubblico servizio in relazione all’esercizio delle sue funzioni o per realizzare un’altra mediazione illecita.”.

“Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347)”

“L’usurpazione di funzioni pubbliche si realizza quando un soggetto usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego. L’art. 347, poi, persegue anche il pubblico ufficiale o l’impiegato che, quando sono cessate o sospese le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua a esercitarle.”.

“Esercizio abusivo di una professione (art. 348)”

“Il reato di esercizio abusivo di una professione è previsto dall’art. 348 c.p. e punisce chi esercita abusivamente una professione senza avere l’abilitazione richiesta dallo Stato. Questo reato tutela la professionalità e la competenza nei vari settori, garantendo che le attività professionali siano svolte da persone qualificate. Alla condanna si applica la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.”.

“Violazione di sigilli (art. 349)”

“La violazione di sigilli è un reato previsto dall’art. 349 c.p. L’articolo citato sanziona chiunque viola i sigilli apposti dall’autorità pubblica o per disposizione di legge. I sigilli devono essere apposti per assicurare la conservazione o l’identità della cosa. Il colpevole può essere anche il soggetto che ha in custodia la cosa, nel qual caso la pena è aumenta.”.

“Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351)”

“La violazione della pubblica custodia di cose è il reato previsto dall’articolo 351 del codice penale. Tale reato punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti o qualsiasi altra cosa mobile custodita in un ufficio pubblico o presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.”.

“Turbata libertà degli incanti (art. 353)”

“Il delitto di turbata libertà degli incanti è previsto dall’art. 353 c.p. e punisce chiunque, con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o qualsiasi altro mezzo fraudolento, impedisce o turba una gara di pubblici incanti (cioè del procedimento con il quale la P.A. sceglie il soggetto con cui contrarre) o una licitazione privata per conto della P.A. Il reato punisce anche la condotta di chi allontana gli offerenti dai pubblici incanti o dalle licitazioni private.”.

“Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis)”

“L’articolo 353bis prevede il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Tale reato punisce chiunque, con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba la libertà del procedimento di scelta del contraente nelle gare pubbliche.”.

“Astensione dagli incanti (art. 354)”

“Il delitto di astensione degli incanti è previsto dall’art. 354 c.p. Questo sanziona chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, oppure per qualsiasi altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dalla partecipazione agli incanti o alle licitazioni private.”.

“Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355)”

“La condotta di chi, non adempiendo agli obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico (o anche con un’impresa di servizi pubblici o di pubblica necessità) fa mancare cose o opere necessarie per uno stabilimento pubblico o un pubblico servizio è penalmente rilevante. Essa infatti costituisce il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, previsto dall’articolo 355 c.p.”.

“Frode nelle pubbliche forniture (art. 356)”

“Se un soggetto commette una frode nell’esecuzione di un contratto di fornitura o nell’adempimento di altri obblighi contrattuali sarà penalmente perseguibile ai sensi dell’art. 356. Questo articolo, infatti, sanziona chiunque commetta frodi nelle pubbliche forniture.”.

“La codificazione della cd. reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393bis)”.

“L’articolo 393bis, pur non essendo collocato nel Titolo dedicato ai reati contro la pubblica amministrazione, è per questi ultimi molto rilevante. Esso infatti disciplina la causa di non punibilità della reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale e riconosce il diritto di opporsi a comportamenti illeciti delle autorità, garantendo la tutela dei diritti fondamentali e la giustizia.”.