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Cassazione e mantenimento figli: “non oltre i trenta anni”

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A deciderlo è la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez I, ord. n. 17183/2020) con un provvedimento in tema di mantenimento dei figli maggiorenni che farà molto discutere, che si pone in netto contrasto con gli orientamenti seguiti in precedenza.

Superata la maggiore età, e compiuti gli studi nonché eventuali percorsi professionali, il figlio maggiorenne   non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative.

 

Natura e funzioni dell’obbligo di mantenimento

Alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, il dovere di mantenere i figli deve essere declinato. L’obbligo del mantenimento dei figli, previsto dall’art. 147 del codice civile, comporta per entrambi i genitori il dovere di fornire ai figli il necessario per la vita di relazione; la norma, in particolare, si riferisce non solo alla natura alimentare del mantenimento, e quindi al dovere di provvedere ai bisogni essenziali dei figli, ma anche al contesto sociale in cui i figli crescono. Il quantum del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori viene determinato in relazione alle loro disponibilità economico-patrimoniali.

Tale ampia concezione consente di ricomprendere nel novero dei doveri verso i figli tutte le varie attività utili per lo sviluppo psico-fisico degli stessi (ad esempio, la corresponsione di piccole somme per le ordinarie spese quotidiane), nonché gli obblighi di istruzione ed educazione e le spese, anche accessorie (libri, materiale di cancelleria, quaderni) e tutte le misure utili a formare la personalità dei figli, coltivandone gli aspetti affettivi e relazionali e il grado culturale.

Gli obblighi genitoriali vengono sottolineati da ulteriori norme (l’art. 315bis del cod. civ. sancisce per i figli, tra gli altri, il diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori, i quali devono rispettarne le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni; l’art. 30 della Costituzione prevede che è’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio).

Il venire meno a tali obblighi è sanzionato penalmente: l’ 570 del codice penale prevede, infatti, la pena della reclusione fino a un anno o nella multa da € 103,00 ad € 1.032,00.

 

La Cassazione pone un limite ai figli “bamboccioni”

E’ importante ora analizzare i contenuti della recente pronuncia, che sembra porre un freno alla tendenza, tipicamente nostrana, di gravare sulla famiglia di origine.

La Corte di Cassazione, puntualizzando la necessità, in ogni caso, che la valutazione delle circostanze venga fatta volta per volta, ha individuato diverse situazioni che costituiscono un limite logico-naturale all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, il quale permane in capo al genitore, fino a che non venga a realizzarsi una delle seguenti fattispecie:

  1. termine del percorso formativo ed acquisizione di competenze idonee al reperimento di un lavoro;
  2. possibilità di esercitare un’attività lucrativa, anche in caso di non approfittanza;
  3. inserimento in diverso nucleo familiare o di vita comune (matrimonio o convivenza);
  4. raggiungimento di un’età tale da presumere la capacità di autogestione (individuata in 30 anni).

Dunque il figlio maggiorenne perderebbe il diritto al mantenimento da parte dei genitori, non appena finisca gli studi, contragga matrimonio, riceva i finanziamenti per avviare un’attività lucrativa, o compia 30 anni.

 

Mantenimento figli 30 anni: criteri ribaltati

Il revirement della Corte di Cassazione è sensibile: in precedenti pronunce i giudici, per la determinazione del mantenimento di legittimità davano risalto ai criteri di «raggiunta capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale» e di «percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita», in seguito alle mutate condizioni del mercato del lavoro ed alla tendenza alla mancanza di autonomia anche in capo agli stessi genitori, si vuole dare più rilievo all’avanzare dell’età  dei figli mantenuti ed al mancato inserimento nel mondo lavorativo.

La Corte sottolinea il principio dell’autoresponsabilità in capo al figlio, e la sua disponibilità a sopprimere, anche parzialmente o momentaneamente, le proprie inclinazioni professionali ed aspettative lavorative, in favore di una realizzazione idonea a circoscrivere il diritto al mantenimento.

Al compimento del trentesimo anno di età i figli devono cercarsi un lavoro, uno qualsiasi, anche rinunciando momentaneamente ai propri sogni, alle proprie ambizioni, privilegiando un impiego che consenta loro di rendersi economicamente indipendenti e liberi, che sollevi i genitori dall’obbligo di mantenimento.

Di fronte alla richiesta del genitore di poter ridurre il mantenimento il figlio potrà oggettivamente opporsi in caso di sussistenza di una delle seguenti condizioni:

  • peculiare debolezza o minorazione delle capacità personali (anche se non determinanti allo stato di incapace);
  • prosecuzione degli studi universitari con diligenza, tali da far presupporre lo svolgimento dell’iter di formazione professionale;
  • l’essere trascorso un lasso di tempo, dalla fine degli studi, inferiore a quello previsto dalle statistiche;
  • mancanza di lavoro nonostante tutti i possibili tentativi di reperimento.

Naturalmente, il genitore può decidere anche di continuare a assumersi volontariamente l’obbligo di mantenimento;  nulla vieta che il genitore decida di continuare a versare l’assegno di mantenimento in favore del figlio, anche se questi abbia abbondantemente superato l’età limite dei 30 anni e non sussista nessuna delle condizioni sopra enucleate.

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