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Responsabilità medica: quando l’intervento non è l’unica opzione

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24462 del 3 novembre 2020 ha ritenuto la risarcibilità del danno derivante dalla “lesione del diritto all’autodeterminazione, di meditare su possibili scelte alternative all’intervento eseguito“.

La vicenda sulla quale si è pronunciata la Corte di legittimità riguarda un paziente che a seguito di intervento chirurgico di angioplastica aveva subìto pregiudizi cardiovascolari.

Il ricorrente lamentava un inadempimento da parte della struttura ospedaliera per violazione dell’obbligo del consenso informato relativamente all’intervento di angioplastica, che avrebbe potuto essere evitato seguendo una terapia farmacologica. La domanda risarcitoria era stata accolta in primo grado.

Responsabilità medica: quando l’intervento non è l’unica opzione

Proposto ricorso, la Corte territoriale aveva respinto quello principale del paziente ed accolto quello incidentale dell’ospedale del medico e dell’assicurazione affermando che “il danno rappresentato dalla privazione della libertà di autodeterminazione, conseguente alla violazione dell’obbligo di consenso informato, non era liquidabile nei termini del danno biologico e delle spese mediche, come fatto dal Tribunale, perché non era stato allegato e provato che, ove correttamente informato sui rischi dell’intervento, avrebbe rifiutato il trattamento, per cui tali conseguenze erano irrisarcibili”.

La stessa Corte aveva però specificato che era risarcibile “la lesione del diritto all’autodeterminazione, di meditare su possibili scelte alternative all’intervento eseguito; di ricorrere a strutture mediche differenti ovvero di accettare l’ idea di dover subire interventi demolitori e quindi di acconsentirli, soprattutto sul piano psichico e psicologico”; con ciò i giudici di appello liquidavano una somma, comunque di molto inferiore rispetto a quanto deciso in primo grado.

Una decisione ribadita dalla Cassazione che ha ritenuto una simile motivazione idonea anche a definire i criteri di determinazione con cui era stato liquidato il risarcimento in primo grado, con conseguente incremento della somma disposta a titolo di risarcimento.

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