La nuova class action nel Codice del Consumo: in vigore da oggi. La L. 31/2019 ha trasferito la disciplina dell’azione di classe dal Codice del consumo (art. 140bis, D.Lgs. 206/2005) al Codice di procedura civile (artt. 840bis a 840sexiesdecies; disp. att. 196bis e 196ter). La riforma, dopo alcune proroghe, è in vigore dal 19 maggio 2021. Il trasferimento ha trasformato l’azione di classe da rimedio circoscritto al settore consumeristico a mezzo di tutela di portata generale, nell’ambito dei «procedimenti collettivi».
Conseguenza del carattere generale dei procedimenti è l’ampliamento del loro ambito di applicazione: i nuovi «procedimenti collettivi» possono essere utilizzati non più soltanto in relazione a rapporti di consumo o di utenza, ma anche in ambito extracontrattuale, laddove si lamenti la lesione di un diritto nei confronti di un’impresa o di un ente.
Le nuove norme si applicano unicamente alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, mentre alle condotte illecite precedenti continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti (del D.Lgs. 206/2005).
Azione di classe: cos’è
L’azione di classe è un’azione di risarcimento promossa da più persone che hanno subito un danno in conseguenza di un illecito. Tali persone, per il fatto di trovarsi nella stessa situazione, si indentificano per l’appartenenza ad una classe (ad esempio, consumatori che hanno subito danni derivanti da prodotti difettosi o pericolosi oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza).
Oggetto della tutela è il diritto individuale leso dall’illecito ma, poiché la lesione riguarda più persone, esse possono agire collettivamente.
Non è necessario che le gli interessi lesi siano identici è sufficiente che siano omogenei, per consentire l’adesione del maggior numero di interessati.
L’azione di classe produce effetti soltanto nei confronti dei membri della classe che abbiano promosso o aderito all’azione di classe esercitata da altri.
Nuova class action: chi può agire con l’azione di classe
La legittimazione ad agire spetta 1) a ciascun componente della classe 2) alle organizzazioni e associazioni i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti fatti valere con l’azione di classe e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.
Chi aderisce alla class action non può contemporaneamente procedere con l’azione individuale.
Tuttavia ha sempre la possibilità di far valere il proprio diritto individuale omogeneo con un’azione individuale e di concludere un accordo con il convenuto, finché il provvedimento giurisdizionale reso nei suoi confronti non diventi definitivo.
La domanda di classe si propone con ricorso.
L’adesione può avvenire per via telematica dopo la pubblicazione del ricorso nel portale del ministero della Giustizia. L’adesione si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico.
Chi sono i destinatari della nuova class action
La legittimazione passiva può essere esperita nei confronti di imprese ovvero di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.
Non è ammesso l’intervento dei terzi ai sensi dell’art. 105 c.p.c.
Giudice competente per le azioni collettive
Le domande dei procedimenti collettivi si propongono davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui ha la sede la parte resistente.
Procedimento dell’azione di classe
Si articola in quattro fasi: 1) ammissibilità dell’azione; 2) accertamento della fondatezza o infondatezza della pretesa azionata; 3) verifica se il diritto individuale omogeneo di ciascun aderente rientra nella classe e, in caso positivo, quantificazione del medesimo; 4) adempimento spontaneo o esecuzione forzata collettiva.
Ammissibilità della nuova class action
Il tribunale competente decide sull’ammissibilità della domanda. La domanda è inammissibile:
- quando è manifestamente infondata;
- quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
- quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
- quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda di classe, il ricorrente può riproporre l’azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, il tribunale fissa il termine per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.
Accoglimento dell’azione di classe
La sentenza di accoglimento è l’ultimo atto della fase di accertamento della fondatezza dell’azione di classe e il primo atto della fase di verifica.
Con la sentenza di accoglimento il tribunale accerta la lesione diritti individuali omogenei, specifica gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti che intendano aderire, stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta e fissa il termine perentorio entro cui ciascun membro della classe può aderire.
Inoltre, nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti, per consentire lo svolgimento della fase successiva del processo di classe.
Il giudice delegato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.
Chiusura del processo di classe
Il procedimento di classe si chiude quando gli aderenti, in sede di adempimento spontaneo o di esecuzione forzata collettiva, siano integralmente soddisfatti, per cui non vi è più ragione per la continuazione del processo di classe o quando non sia possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.
La chiusura della procedura, dichiarata dal giudice delegato, può essere disposta d’ufficio dal giudice, su iniziativa del rappresentante comune degli aderenti o del soccombente/debitore.
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