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Decontribuzione Sud 2021: cos’è, requisiti, regioni svantaggiate

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Decontribuzione Sud 2021: requisiti, cos’è, regioni svantaggiate. Il cd. decreto Agosto (art. 27, D.L. 104/2020, conv. in L. 126/2020) ha previsto un’agevolazione per i datori di lavoro, consistente in un esonero del 30% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato nelle aziende che abbiano la sede di lavoro in determinate Regioni che, in base ad alcuni parametri legislativi, sono state individuate come «svantaggiate» (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Si tratta delle Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o, comunque, compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

In particolare, la misura si prevede, ad esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato: sia a quelli già instaurati sia a quelli ancora da instaurare.

Decontribuzione Sud 2021: funzione

Tale incentivo è volto sia al mantenimento dell’occupazione dei lavoratori già in forza, che all’assunzione di lavoratori, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro: in quest’ottica, l’INPS (circ. 33/2021) ha ritenuto che l’agevolazione in commento non abbia natura di incentivo all’assunzione e che, pertanto, non sia soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

Il calcolo fino al 2029

Il Decreto Agosto ha inizialmente riconosciuto il beneficio in esame dall’1-10-2020 al 31-12-2020; la legge di bilancio 2021 ne ha poi prorogato l’applicazione fino al 31-12-2029 (art. 1, co. 161, L. 178/2020), con progressive riduzioni dell’aliquota: in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31-12-2025; in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

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