Nuova crisi d’impresa: tra entrate in vigore e proroghe. Con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (GU n.202 del 24-8-2021) il legislatore ha ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, approvato con il D.Lgs. 2 gennaio 2019, n. 14. La nuova entrata in vigore della riforma crisi d’impresa è fissata al 16 maggio 2022.
Fermo restando il rinvio generale, il legislatore ha cadenzato l’operatività degli interventi di riforma delle procedure concorsuali, con anticipi e ulteriori slittamenti che si possono sintetizzare con i seguenti punti. Vediamoli nell’articolo della nostra sezione Leggi&Diritto.
Nuova crisi d’impresa: cosa è in vigore
Restano in vigore dal 16 marzo 2019 alcune disposizioni del Codice e fra queste: art. 27 (Competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese); art. 350 (Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria); artt. 356, 357, 359 (Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure); artt. 385-388 (Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire), nonché alcune norme del Codice civile modificate (fra le quali l’art. 2086 sulla Gestione dell’impresa, l’art. 2409novies sul Consiglio di gestione, l’art. 2476 sulla Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci).
Modifiche urgenti alla Legge fallimentare
Entrata in vigore e applicazione dal 25 agosto 2021 delle Modifiche urgenti alla Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) concernenti l’introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (in cui gli effetti dell’accordo sono estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria); la convenzione in moratoria (conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti); gli accordi di ristrutturazione agevolata.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa
Applicazione dal 15 novembre 2021 del nuovo istituto introdotto dal decreto legge, la Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, finalizzata a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale. L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, secondo le modalità indicate dallo stesso decreto (artt. 2 ss.).
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Entrano in vigore il 31 dicembre 2023 le disposizioni relative alle Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25 del Codice della crisi d’impresa) finalizzate alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.