Cerchi una spiegazione semplice e completa del rendiconto e della distribuzione degli utili nel diritto commerciale? Vuoi conoscere gli elementi che li caratterizzano e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!
Una delle caratteristiche tipiche delle società di persone è nel principio sancito dall’art. 2262 c.c. per cui, salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.
Quali sono i diritti?
In altri termini, il diritto agli utili da parte del socio consegue come diritto di credito direttamente all’approvazione del rendiconto. Si tratta di un principio radicalmente diverso da quello previsto per le società di capitali, in cui ai sensi dell’art. 2433 c.c. il diritto agli utili consegue all’ulteriore e apposita delibera di distribuzione.
Non va comunque trascurato che nell’ambito delle società di persone esiste un sistema di contabilizzazione. Ai sensi dell’art. 2302 c.c., infatti, gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 c.c. Si tratta di una norma prevista per le s.n.c., ma applicabile alla s.a.s. in base al richiamo generale di cui all’art. 2315 c.c.
In particolare il documento da cui gli utili emergono, anche se la norma lo definisce “rendiconto”, è un vero e proprio bilancio di esercizio.
L’art. 2217 c.c., infatti, richiama per l’inventario richiesto a ogni impresa commerciale “i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili” ed è opinione consolidata che il richiamo riguardi tutta la disciplina dettata per la s.p.a. compresa quella relativa all’analiticità del bilancio, come accade per le s.n.c. i cui soci siano tutte società di capitali (art. 111duodecies disp. att. c.c.).
Il diritto al rendiconto è uno dei diritti più importanti spettanti ai soci non amministratori, in quanto strumento di controllo dell’attività sociale svolta dagli amministratori, nell’ambito del generale diritto di informazione che nelle società di persone, diritto quest’ultimo che, stante la responsabilità illimitata per le obbligazioni, è particolarmente avvertito.
Nelle società in accomandita semplice esso costituisce altresì strumento di controllo per i soci accomandanti della regolarità della gestione (art. 2320 c.c.).
La modalità di approvazione
Un tema particolare è quello relativo alle modalità di approvazione del rendiconto. Il codice nulla dispone, a differenza che nelle società di capitali. Tuttavia, nonostante il silenzio normativo è stato sostenuto che l’approvazione competa a tutti i soci, compresi i soci amministratori che lo predispongono. Questa sembra essere l’opinione più diffusa in dottrina, sulla scorta dell’osservazione che altrimenti alcuni soci (i soci amministratori) vedrebbero dipendere il loro diritto agli utili dalla sola decisione di altri (soci non amministratori).
Inoltre, anche se nessuna norma lo precisa, in dottrina prevale l’idea per cui il rendiconto possa essere approvato anche col voto favorevole della sola maggioranza dei soci, trattandosi di una decisione attinente alla gestione e non alle basi organizzative della struttura societaria. Tale maggioranza dev’essere calcolata secondo alcuni per teste, secondo altri per quote di interesse, ossia determinate in base alla partecipazione agli utili della società, desumendosi dal sistema delle società di persone il principio per cui le decisioni attinenti alla gestione sono affidate alla maggioranza per quote di partecipazione agli utili (cfr. art. 2257, ultimo comma, c.c.).
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