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Le società di persone: il socio d’opera

socio d'opera

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Definizione del socio d’opera

Il  socio d’opera è colui che si obbliga nei confronti della società, a titolo di conferimento, a svolgere una determinata attività o “servizio”. Può trattarsi di attività manuale o intellettuale, a tempo determinato o per tutta la durata della società. Il conferimento d’opera è disciplinato in diverse norme, anche se in maniera non ordinata: artt. 2263, secondo comma, 2286, secondo comma, 2295, n. 7, 2500quater, secondo comma, c.c.. La presenza di queste norme, innanzitutto, fa presupporre la legittimità nelle società di persone di questo conferimento.

Socio d’opera capitalizzato e socio d’opera non capitalizzato

Detto questo, una prima questione che si pone in merito al socio d’opera è se il conferimento d’opera concorra alla formazione del capitale  sociale o se si debba considerare il valore dell’opera un mero attivo patrimoniale.

Va premessa, a questo punto, la differenza tra conferimenti di  capitale  e conferimenti di patrimonio. Si ritiene che  i primi, concorrendo alla determinazione del capitale sociale (art. 2295 n. 6 c.c.) danno diritto, in fase di liquidazione, al rimborso (art. 2282 c.c.); i secondi, al contrario, non darebbero  il diritto al rimborso, ma soltanto alla partecipazione agli utili durante la vita della società.

Il dubbio nasce, in relazione al fatto che l’art. 2295 c.c., nell’elencare le indicazioni richieste per l’atto costitutivo di società in nome collettivo, al n. 6 prescrive, per i conferimenti, l’indicazione del valore ad essi attribuito e il modo di valutazione, mentre al n. 7, per il conferimento di opera, richiede la mera indicazione delle prestazioni cui sono obbligati i soci d’opera, senza alcun riferimento al valore imputabile di esse.

Quindi la norma richiamata distingue tra i due tipi di conferimenti, stabilendo che i conferimenti di capitale devono essere valutati e, quindi, concorrono a determinare la misura del capitale sociale, mentre i conferimenti c.d. di patrimonio (conferimento d’opera, e a ben vedere anche di godimento) non devono essere valutati, e sono “fuori capitale”.

In realtà, nonostante ciò, si sostiene che è comunque possibile che il conferimento d’opera sia capitalizzabile. A fondamento di ciò si osserva che, sotto il profilo contabile, se è imputabile a capitale il con-ferimento di godimento, non si vede perché non possa esserlo il conferimento d’opera.

Il conferimento d’opera esprime comunque un valore in grado di formare il patrimonio sociale. Inoltre è da tempo superata la teoria per cui il capitale sociale, nell’ambito delle società di persone, possa risultare soltanto da conferimenti aventi ad oggetto beni espropriabili.

Infine, l’art. 2295, n. 7, c.c. non richiede, affinché la società possa essere iscritta nel registro delle imprese, l’indicazione del valore del conferimento d’opera, non significa che tale valore non possa comunque essere volontariamente indicato.

Discusso è invece se il socio accomandante possa effettuare un conferimento d’opera, alla luce della particolare disciplina prevista a tal proposito.

Disciplina

Secondo l’art. 2286, secondo comma, c.c. il socio che ha conferito nella società la propria opera può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita. La norma disciplina dunque l’ipotesi di sopravvenuta inidoneità incolpevole a svolgere l’opera.

Particolari problemi operativi sorgono quando il socio d’opera non sia stato capitalizzato.

Innanzitutto, relativamente alla partecipazione agli utili ed alle  perdite, l’art. 2263, comma 2, c.c. stabilisce che la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice, secondo equità.

Ove, invece, il conferimento d’opera sia capitalizzato, trova applicazione la regola ordinaria dettata dal primo comma del medesimo art. 2263 c.c., per cui le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti.

Il problema principale relativo al socio d’opera è la liquidazione in sede di scioglimento. L’art. 2282, primo comma, c.c. dispone che l’attivo che residuo dal pagamento dei debiti sociali è destinato al rimborso dei conferimenti. Pertanto, anche rispetto a questo aspetto, se il conferimento d’opera è stato capitalizzato, esso deve formare oggetto di rimborso in sede di scioglimento, al pari di tutti gli altri conferimenti.

Se invece non è stato capitalizzato, la dottrina si divide tra coloro che ritengono che il socio non abbia diritto al rimborso del capitale sociale, in quanto non ha contribuito a formarlo, e coloro che invece ritengono che non vi siano validi motivi per negare il rimborso anche al socio d’opera, in quanto la disposizione non opera alcuna distinzione in base al tipo di conferimento.

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