Area economica, Leggi&Diritto, Università

La nuova disciplina dei contratti di vendita

nuova disciplina contratti di vendita

Cerchi una spiegazione semplice e completa della nuova disciplina dei contratti di vendita conclusi successivamente al 1° gennaio 2022? Vuoi conoscere gli elementi che la caratterizzano e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

Ambito di applicazione della nuova normativa

La disciplina del Codice del consumo, come modificata dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/771, riguarda le vendite tra professionista e consumatore aventi per oggetto qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, compresi l’acqua il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata.

La riforma ha esteso l’ambito di applicazione della normativa, includendovi anche i contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, qualora siano forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i suddetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi.

La nuova disciplina si applica anche agli animali vivi e i beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.

Le nuove norme non si applicano invece al supporto materiale che funge solo da vettore al contenuto digitale e ai beni oggetto di vendita forzata (art. 128 del Codice del consumo).

Conformità dei beni al contratto

Il nuovo art. 129 del Codice del consumo individua, in modo più specifico rispetto alla disciplina previgente, i requisiti soggettivi e oggettivi che il bene deve possedere per essere conforme al contratto di vendita.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il bene venduto deve:

  • corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
  • essere idoneo ad ogni utilizzo particolare richiesto dal consumatore e che il consumatore abbia comunicato al venditore al più tardi al momento della conclusone del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
  • essere fornito con tutti gli accessori e le istruzioni, comprese quelle sull’installazione, come previsto dal contratto di vendita;
  • essere fornito con gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il bene venduto deve:

  • essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni della normativa nazionale ed europea, delle norme tecniche o, in mancanza di quest’ultime, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
  • possedere le qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
  • essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni;
  • essere della quantità e possedere le qualità e le altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura dei beni e tenendo conto delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore, o da altri, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichettatura.

Esonero da responsabilità

Nel caso in cui il bene oggetto del contratto di vendita non soddisfi i citati requisiti oggettivi, non è più sufficiente, affinché il venditore possa essere esonerato da responsabilità, eccepire che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza, come previsto in precedenza, ma, in seguito alla riforma, occorre dimostrare che il consumatore sia stato specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità e che il consumatore abbia espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Ciò vale anche riguardo al contenuto dell’art. 130, comma 2, Codice del consumo che, nel caso di beni con elementi digitali, obbliga il venditore a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli entro il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi o indicato nel nuovo art. 133, commi 2 e 3, Codice del consumo.

Responsabilità del venditore

Il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni; la disciplina si applica anche ai beni con elementi digitali, con una possibile estensione della responsabilità nel caso in cui il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni.

Prescrizione

L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in ventisei mesi dalla consegna, mentre, in caso di beni usati, le parti hanno la possibilità di convenire un termine prescrizionale non inferiore a un anno. Con la riforma è stato eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.

Diritto di regresso

Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, compresa l’omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili che fanno parte della suddetta catena di transazioni commerciali (art. 134 del Codice del consumo).

Rimedi per il consumatore

Quanto ai rimedi spettanti al consumatore in caso di difetto di conformità del bene, la riforma ha mantenuto le possibili soluzioni previste dalla normativa previgente: il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore purché il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore), oppure la riduzione proporzionale del prezzo, oppure la risoluzione del contratto sulla base delle condizioni dettate dall’art. 135bis del Codice del consumo.

Garanzia convenzionale e tutela in base ad altre disposizioni

L’art. 135quinquies del Codice del consumo disciplina la garanzia convenzionale che vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

Con l’introduzione del nuovo art. 135sexies nel Codice del consumo si ribadisce il carattere imperativo delle disposizioni, prevedendo la nullità di qualsiasi patto volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina descritta.

Infine, il successivo l’art. 135septies costituisce norma di chiusura, rinviando alle disposizioni del codice civile per quanto non previsto nel capo in esame (artt. 128-135septies Codice del consumo) in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.

Hai bisogno di altre spiegazioni semplici di diritto commerciale? Qui puoi trovare il compendio e gli schemi e schede di diritto commerciale.