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Definizione e funzione
Secondo la Cassazione con l’espressione “joint venture” si identificano comunemente varie forme di cooperazione temporanea tra due o più imprese, finalizzate all’esercizio di una attività economica in un settore di comune interesse, siano esse rivolte all’esecuzione di un’opera complessa, ovvero limitate alla prestazione di particolari servizi o al compimento di un singolo affare.
Il fenomeno rileva, dunque, come strumento di partnership strategico aziendale, affermatosi in particolare alla luce del costante processo di globalizzazione dei mercati, in cui si assiste a una crescente accelerazione dell’innovazione tecnologica, e dunque alla formazione di nuove competenze (“know-how”).
Dal punto di vista operativo il fenomeno delle joint adventure si pone come alternativa agli accordi di licensing, i quali, rispetto alle prime, hanno mostrato, nell’ambito dei mercati attuali, una minore convenienza. Il licenziatario, infatti, gode in maniera isolata di una determinata tecnologia, mentre con le joint adventure si assiste a una costante collaborazione, in virtù della quale le imprese si supportano reciprocamente attraverso la prestazione di un insieme di servizi di assistenza indispensabili per fruire delle rispettive competenze, soprattutto tecnologiche.
Forme di joint venture
La giurisprudenza di cassazione ha distinto, più in particolare, fra:
- Joint venture contrattuale (contractual joint venture o unincorporated joint venture) in cui l’accordo di cooperazione non dà vita ad una organizzazione distinta da quella dei co-venturers, che invece conservano la propria autonomia.
Il ricorso a tale ultima tipologia dipende dalla necessità di fruire di uno strumento più agile rispetto all’esigenza di perseguire un affare, la cui realizzazione presuppone l’integrazione sotto il profilo quantitativo e qualitativo di più risorse, senza giungere alla costituzione di un’organizzazione cui le imprese partecipanti debbano essere gerarchicamente subordinati ed alla quale riferire l’attività da questi svolta in modo congiunto.
- Joint venture societaria (joint venture corporation o incorporated) in cui le parti (co-ventures) prevedono la costituzione di una società di capitali quale soggetto portatore dell’iniziativa.
In dottrina si è osservato che un aspetto fondamentale delle joint ventures societarie è quello di porsi come società di scopo, ovvero di società costituite ad hoc per il perseguimento di un oggetto determinato e limitato: l’iniziativa economica oggetto della joint venture.
Inoltre si è soliti distinguere tra join venture orizzontale e verticale, a seconda se le imprese coinvolte abbiamo o meno la stessa struttura produttiva o producano gli stessi beni.
Nel primo caso, e quindi vi sia la medesima struttura produttiva o la produzione di beni simili, la joint venture serve per accrescere la capacità produttiva dal punto di vista quantitativo. Nel secondo caso, invece l’intesa serve per svolgere una finalità comune mediante la coordinazione di attività disomogenee.
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